Decreto cautelare 17 aprile 2025
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 09/12/2025, n. 7944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7944 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01564/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Poliambulatorio Medico Diagnostico Biostudio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Zammiello, Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ON AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in PO, via Santa Lucia n. 81;
AS 111 - SA 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Emma Tortora, Gennaro Galietta, Claudia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Synlab Sdn s.r.l., non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:
A) della delibera di Giunta regionale della AN (“DGRC”) 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “ Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni ”;
B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “ Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni ”;
C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della ON AN - Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23 dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 16.04.2025, per l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari anche monocratiche, della delibera di Giunta regionale della AN (“DGRC”) 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “ Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni ”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ON AN e dell’AS 111 - SA 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. CE CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 14.03.2025 e depositato il 27.03.2025, la società ricorrente impugnava gli atti suddetti, ed esponeva:
- di gestire una struttura definitivamente accreditata con il Servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica;
- di avere impugnato (con ricorso proposto dinanzi al Tribunale con n.r.g. 850/2022) la D.G.R.C. 599/2021 con cui si era deciso il passaggio dal sistema dei tetti di spesa “di branca”, vigente in AN dal 2003, a quello dei tetti “di struttura”, nonché i successivi provvedimenti che avevano apportato correttivi ai criteri originariamente introdotti dalla ON;
- che il giudizio era stato definito con sentenza del 10.03.2023, n. 1559, passata in giudicato, con cui il T.A.R. aveva ritenuto le D.G.R.C. nn. 215/2022 e 599/2021 affette da deficit istruttorio e da violazione dell’obbligo di una congrua motivazione;
- che la ON AN e la AS SA non avevano dato corretta esecuzione alla suindicata sentenza;
- di avere quindi instaurato il giudizio di ottemperanza n.r.g. 3257/2024, deducendo la nullità per elusione del giudicato di tutti gli atti medio tempore adottati;
- che il giudizio era stato definito con la sentenza di accoglimento del 29.01.2025, n. 1037, con la quale il Tribunale aveva stabilito, tra l’altro, la nullità parziale della nota dell’ASL SA prot. 194045 del 09/10/2023, della delibera del 19/10/2023 n. 1405 e del decreto dirigenziale della ON n. 779 del 21/11/2023, e aveva disposto che, in esecuzione della sentenza di cui era richiesta l’ottemperanza, si fissasse un nuovo incontro tra le parti, con la riadozione, all’esito, della determinazione della ASL e la sua trasmissione alla ON, per l’adozione del provvedimento di sua competenza;
- che, per l’esecuzione della sentenza, si era svolto un incontro con la AS SA in data 12.03.2025, che, tuttavia, non aveva consentito di ottemperare alla sentenza;
- che, con D.G.R.C. del 27.12.2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13.01.2025, la ON approvava “ i criteri per la programmazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale, in via definitiva, per l’esercizio 2024 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2025, esposti dell’Allegato A – Relazione Tecnica ”;
- che, con tale D.G.R.C. n. 757/2024, la ON prendeva atto della inapplicabilità dei criteri correttivi per l’attribuzione del limite di spesa diversi da quello meramente storico introdotti dalla D.G.R.C. 215/2022 e dalla D.G.R.C. 800/2023, che avrebbero dovuto trovare applicazione fin dal 2023 e che, invece, erano rimasti lettera morta;
- che la ON introduceva dei nuovi criteri correttivi, sostituendo l’allegato B alla D.G.R.C. 215/2022 e demandando alle aziende sanitarie locali le relative istruttorie;
- che la ON stabiliva che, dal 2025, i limiti di spesa assegnati ai laboratori di analisi erano suddivisi in due raggruppamenti:
a) budget per tutte le prestazioni di laboratorio di base e/o specializzato (ad esclusione di quelle elencate nell’Allegato n. 3);
b) budget per le prestazioni di laboratorio elencate nell’Allegato n. 3 alla medesima delibera, afferenti ai raggruppamenti della classificazione FA.RE.1 L59 (Microbiologia/Virologia non di base), L60 (Anatomia ed Istologia patologica) e L70 (Genetica/Citogenetica);
- che la ON stabiliva, in via provvisoria, che il limite di spesa 2025 delle prestazioni elencate nel suddetto Allegato n. 3 sarebbe stato pari, per ciascun laboratorio privato accreditato, al limite di spesa complessivo, assegnato per l’esercizio 2024, relativo all’insieme delle prestazioni che nel precedente nomenclatore erano contrassegnate dalla lettera “R”, elencate nella Sezione III - Allegato n. 9 al D.C.A. n. 10/2020, salvo le ulteriori modifiche stabilite nel paragrafo 5 (“Limiti di spesa definitivi per l’esercizio 2024 e provvisori per l’esercizio 2025”) dell’Allegato A (“Relazione Tecnica”);
- che, con D.M. del 25.11.2024, erano state approvate le nuove tariffe nazionali massime di riferimento relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, in sostituzione del D.M. del 18.10.2012, con decorrenza dal 01.01.2025;
- che il nuovo tariffario aveva consentito, a sua volta, l’entrata a regime del D.P.C.M. del 12.01.2017, recante la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
- che i due sistemi di classificazione delle prestazioni di laboratorio (quello in vigore fino al 2024 e quello di cui alla D.G.R.C. 757/2024) non coincidevano, a causa dell’introduzione di nuove prestazioni per effetto del D.M. 25.11.2024 e della soppressione di altre prestazioni previste dal D.M. 18.10.2012, e delle modifiche intervenute nella attribuzione della lettera “R” tra il nuovo e il vecchio nomenclatore;
- che il tetto di spesa oggi riservato alle prestazioni di cui all’Allegato 3 alla DGRC 757/2024 è funzionale alla remunerazione di un numero di prestazioni sensibilmente più elevato rispetto a quelle che, invece, nel 2024, remunerava le sole prestazioni contrassegnate nel vecchio nomenclatore dalla lettera “R”;
- che, ciononostante, la ON stabiliva che, per il 2025, quel tetto restasse invariato, senza la possibilità di attingere dal budget assegnato per le rimanenti prestazioni;
- che la stessa ON temperava parzialmente la rigidità di siffatto criterio con la D.G.R.C. 24.02.2025, n. 80.
2. Tanto premesso, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Difetto di istruttoria e di motivazione ”.
La ricorrente deduceva che la motivazione della Relazione Tecnica allegata alla D.G.R.C. 757/2024 – che esponeva le modalità attraverso le quali la ON aveva inteso attribuire i limiti di spesa alle singole strutture sanitarie – era criptica, al punto da risultare imperscrutabile.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, T.U.E. e degli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116 e 117, par. 1, T.F.U.E.. Manifeste illogicità e irragionevolezza. Richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ”.
Sosteneva che i criteri introdotti dalla D.G.R.C. 215/2022 per calcolare i tetti da attribuire nel 2023, temperando il criterio esclusivamente storico previsto dalla D.G.R.C. 599/2021, non erano risultati applicabili sia nel 2023, sia nel 2024, sia nel 2025, e che il criterio storico era restato preponderante.
Specificava che, nella migliore delle ipotesi, gli “indicatori di performance” avrebbero potuto incidere sul valore del tetto di spesa per il 5%, e che quindi la ON, ancora una volta, ricorreva al criterio storico in maniera quasi esclusiva, in contrasto con le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Evidenziava che il criterio utilizzato dalla ON AN si attestava al 95% su base storica e produceva quindi un effetto anticoncorrenziale.
In via subordinata, chiedeva di disporre rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE per sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea i seguenti quesiti:
I) se l’esclusione dall’ambito applicativo della direttiva 2006/123/CE per i «servizi sanitari» abbia o meno ricadute sulla piena attuazione dei principi a tutela della concorrenza nello specifico settore dell’accesso dei soggetti privati accreditati alla sottoscrizione dei contratti di cui all’art. 8-quinquies del D. lgs. n. 502 del 1992, e ciò in attuazione delle previsioni dell’art. 3, comma 3, T.U.E. e degli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E.;
II) in caso di risposta negativa al quesito sub I), se il criterio della c.d. spesa storica, utilizzato per assegnare alle imprese private accreditate il budget in relazione al quale stipulare i singoli contratti ai sensi dell’art. 8-quinquies del D. lgs. n. 502 del 1992, ove applicato in via esclusiva o prevalente o comunque preponderante dall’amministrazione regionale, si ponga in contrasto con l’art. 3, comma 3, T.U.E. e con gli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E., con la precisazione che, per la nozione di prevalenza, ci si debba riferire all’ipotesi in cui il criterio della spesa storica è utilizzato per determinare più della metà del budget assegnato a ciascun singolo soggetto privato accreditato nonché, per quella di preponderanza, per determinare una percentuale comunque assai incidente di esso.
2.3. “V iolazione art. 3 L 241/1990. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto di istruttoria. Manifesta ingiustizia ”.
Affermava la ricorrente che la D.G.R.C. 757/2024 conservava implicitamente il limite di invalicabilità del valore medio del case mix delle prestazioni erogate nell’anno precedente in misura superiore al 10%, già previsto nei precedenti provvedimenti di fissazione della spesa.
Sosteneva che tale limite – anche alla luce dell’approvazione del nuovo tariffario e del sistema di classificazione radicalmente diverso che esso prevede, nonché dell’entrata in vigore del d.P.C.M. 12.01.2017, recante l’individuazione dei nuovi L.E.A. – non avrebbe potuto condurre a risultati obiettivi e monitorabili, tanto da essere sostanzialmente inapplicabile.
Evidenziava che tale limitazione rappresentava un disincentivo per le strutture a effettuare investimenti, in quanto le vincolava alla medesima tipologia di prestazioni erogate, non potendo essere superato il 10% del valore registrato nell’anno precedente.
2.4. “ Violazione art. 3 L 241/1990. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria. Manifesta ingiustizia ”.
Denunciava che la ON AN – nonostante il tetto di spesa oggi riservato alle prestazioni di cui all’Allegato 3 alla D.G.R.C. 757/2024 fosse funzionale alla remunerazione di un numero di prestazioni sensibilmente più elevato rispetto a quelle che, invece, nel 2024, remunerava le sole prestazioni contrassegnate nel vecchio nomenclatore dalla lettera “R” – aveva illogicamente stabilito che, per il 2025, quel tetto restasse il medesimo, senza la possibilità di attingere dal budget assegnato per le rimanenti prestazioni.
Sottolineava che, con la D.G.R.C. 80/2025, la ON, pur temperando la rigidità di quel criterio, aveva mantenuto inalterato l’illogico sistema della bipartizione dei tetti di spesa, prevedendo un limite ingiustificato del 15%.
2.5. “ Violazione art. 3 L 241/1990. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria. Manifesta ingiustizia ”.
Deduceva la ricorrente che, sino a quel momento – come chiarito dalla suddetta sentenza n. 1037/2025 – l’accertata “ mancata comunicazione del calcolo degli abbattimenti per overselling e per over costo medio ” costituiva elemento “ potenzialmente idoneo a rideterminare una diversa incidenza del peso percentuale per l’assegnazione del budget alla singola struttura ”, con la conseguenza che quel difetto di istruttoria si ripercuoteva anche sulla D.G.R.C. 757/2024.
3. Con atto depositato in data 31.03.2025, si costituiva in giudizio la ON AN per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Con memoria depositata in data 11.04.2025, si costituiva in giudizio la ASL di SA, eccependo l’inammissibilità del ricorso, per effetto della sottoscrizione della c.d. “clausola di salvaguardia”.
5. Con motivi aggiunti notificati in data 15.04.2025 e depositati il 16.04.2025, la ricorrente proponeva le domande innanzi riportate ed esponeva che, sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025 era stata pubblicata la delibera 2 aprile 2025, n. 175, con cui la ON approvava gli schemi tipo di contratto, contenenti la c.d. “clausola di salvaguardia”, imponendone la sottoscrizione entro il 30 aprile 2025.
6. Tanto premesso, la ricorrente proponeva la domanda innanzi riportata, sulla base del seguente motivo aggiunto: “ Illegittimità derivata ”.
Assumeva la ricorrente che la D.G.R.C. 175/2025, approvando gli schemi di contratto per il 2024 e il 2025 in coerenza con quanto stabilito dalle delibere già impugnate, partecipava dei medesimi profili di illegittimità già denunciati nel ricorso introduttivo del giudizio.
7. Con ordinanza del 06/08.05.2025 il Tribunale respingeva l’istanza cautelare.
8. Con memoria depositata in data 07.10.2025, la ON eccepiva l’inammissibilità del ricorso in conseguenza della “clausola di salvaguardia” contenuta nel contratto sottoscritto dalla ricorrente con la ASL di riferimento, ai sensi dell'art. 8 quinquies D. lgs. n. 502/1992.
9. Con memoria depositata in data 14.10.2025, la società ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni e argomentazioni difensive, precisando di non avere sottoscritto, per l’anno 2025 e in via definitiva per l’anno 2024, il contratto di cui all’art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992.
10. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
11. Come da avviso dato all’odierna udienza, ex art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso è improcedibile.
Parte ricorrente ha infatti dichiarato (nella suddetta memoria depositata in data 14.10.2025) di non aver sottoscritto il contratto, sicché la clausola di salvaguardia non sarebbe ad essa ricorrente opponibile.
Tuttavia, “In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso” (art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992).
Come ritenuto in giurisprudenza, “ La stipula degli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è condizione indispensabile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale; la prassi degli operatori economici accreditati, che, pur rifiutandosi di sottoscrivere l’accordo proposto loro dalle Aziende sanitarie locali, continuano ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (oltre a configurare, in ipotesi, una fonte di responsabilità per danno erariale, in quanto finisce per porre a carico del bilancio regionale spese non legittimamente impegnate) non è più compatibile con l’attuale ordinamento giuridico.
L’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (inserito dall’art. 79, comma 1-quinquies, lett. d, n. 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone testualmente: “In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.
L’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 pone infatti il rapporto di accreditamento su una base negoziale: la struttura sanitaria che vuole operare nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ha l’onere, non solo di conseguire l’accreditamento, ma anche di stipulare l’accordo contrattuale con le Aziende sanitarie. La mancata stipula dell’accordo, ai sensi del citato art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, determina dunque l’effetto che l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale è sospeso.
A tale riguardo, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sospensione dell'accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione, in quanto, nel sistema dell’accreditamento delle strutture sanitarie private l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte, comporta che l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del Servizio sanitario regionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2012 n. 2561; T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 gennaio 2013 n. 72).
È chiaro che la sospensione dell’accreditamento costituisce ontologicamente una misura interinale e provvisoria, che può assumere rilevanza prodromica rispetto alla ben più grave determinazione della revoca (definitiva) dell’accreditamento. Tuttavia, è altrettanto evidente che, in costanza del regime di sospensione, l’operatore privato non può legittimamente operare per il Servizio sanitario regionale.
L’accreditamento costituisce, infatti, il primo presupposto per poter erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale e, conseguentemente, la sua sospensione determina inevitabilmente l’inidoneità (temporanea) dell’operatore privato ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale.
A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione secondo la quale la funzione della clausola di salvaguardia sopra richiamata, quale indispensabile garanzia della tenuta dei conti pubblici e, quindi, della ineludibile necessità di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria regionale, sarebbe agevolmente elusa dalle Case di cura private accreditate, ove si ritenesse che queste ultime possano legittimamente rifiutarsi di sottoscrivere gli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. con le Aziende sanitarie locali, contestando in sede giurisdizionale i budget assegnati, e, nel contempo, continuare ad erogare prestazioni sanitarie non autorizzate (secondo l’iter previsto dal legislatore) con oneri a carico del bilancio regionale.
Deve conseguentemente ritenersi che la società ricorrente, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto propostole dalla Azienda sanitaria locale Roma 1, per l’allegata insufficienza del budget assegnatole, si sia volontariamente posta al di fuori del sistema previsto dal legislatore per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di operatori economici accreditati e, conseguentemente, non sia titolare di interesse a contestare il budget assegnatole, in quanto priva (sia pure in via temporanea) di legittimazione ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale ” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10624/2018, confermata da Cons. Stato, sez. III, n. 6662/2019).
Parte ricorrente, durante la discussione orale della causa, ha contestato il predetto orientamento, ritenendolo superato e sostenendo che, in realtà, occorrerebbe – affinché l’accreditamento possa ritenersi sospeso – l’apertura di un procedimento e l’adozione di un provvedimento da parte della p.a., restando pertanto escluso ogni effetto automatico ed ex lege.
La suddetta tesi, tuttavia, non è condivisibile.
Infatti, in primo luogo essa è in contrasto con la lettera della legge, che prevede – per l’appunto – la sospensione dell’accreditamento come conseguenza oggettiva (automatica) della mancata stipula dell’accordo, senza far riferimento ad alcun provvedimento che debba essere adottato dalla p.a.; tale dato e l’utilizzo della forma passiva del verbo sospendere non possono avere altro significato che quello di riconnettere la sospensione all’omessa stipula della convenzione.
In secondo luogo, la norma – se interpretata nel senso voluto da parte ricorrente, e cioè come norma che semplicemente attribuisce alla p.a. la facoltà di sospendere l’accreditamento ove l’accordo non sia stipulato – è verosimilmente superflua. Infatti, i rapporti contratti con le aziende accreditate presso il SSN sono assimilabili ad un rapporto concessorio di pubblico servizio (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 19/04/2023, n. 3978; Cons. Stato, Sez. IV, 24/04/2023, n. 4159): la struttura accreditata è, in sostanza, un concessionario della p.a.. Di conseguenza, già dai principi si evince la facoltà, in capo alla p.a., di sospendere, e poi eventualmente revocare, l’accreditamento a quelle strutture che si rifiutino di sottoscrivere il contratto: è una facoltà che rientra nei poteri di vigilanza e di controllo, nonché sanzionatori, di cui la p.a. concedente è sempre titolare nei confronti del concessionario.
È pertanto più ragionevole ritenere che la norma sia stata introdotta proprio per ricollegare, alla mancata stipula del contratto, un effetto (di sospensione dell’accreditamento) automatico ed ex lege, indipendentemente dall’adozione di atti da parte della p.a.; sicché è del tutto irrilevante la circostanza che – di fatto – molte amministrazioni regionali ritengano di aprire comunque procedimenti finalizzati alla sospensione. Indipendentemente dall’apertura di un procedimento e dall’adozione di un provvedimento, l’effetto sospensivo si è prodotto nel momento in cui è inutilmente scaduto il termine fissato per la stipula del contratto.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche è stata ritenuta legittima la diffida adottata dalla ASL ad erogare prestazioni in mancanza della sottoscrizione del contratto, costituendo quest’ultima applicazione doverosa delle disposizioni di legge (cfr. Tar AN 1501/2017, confermata da Consiglio di Stato n. 82/2018, richiamate da Consiglio di Stato n.6997/2025). Ciò in quanto la disposizione contenuta nell'art. 8-quinques, comma 2-quinques del d.lgs. 502/1992 laddove prescrive che “in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso” individua un nesso di conseguenzialità diretta e immediata tra l'essere beneficiario di un accreditamento e la stipula del contratti nel rispetto del budget (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 21 ottobre 2020, n.6372).
La citata disposizione codifica, dunque, nella materia in esame, il principio secondo cui la mancata stipula della convenzione rende il provvedimento (di accreditamento) immediatamente inefficace in quanto ne impedisce di fatto l’attuazione: in assenza di sottoscrizione della convenzione non possono nascere diritti e obblighi tra le parti ed il rapporto concessorio è del tutto “inattuabile”.
Per effetto della mancata stipula il rapporto di accreditamento entra automaticamente in una fase di “quiescenza”, che può condurre secondo i principi generali – e ove l’Amministrazione non abbia manifestato interesse alla sottoscrizione tardiva del contratto - alla dichiarazione di decadenza con la definitiva fuoriuscita della struttura privata dell’ambito dei soggetti operanti per il servizio sanitario nazionale.
A ben vedere, la tesi della sospensione automatica ed ex lege risulta, sia pure indirettamente, confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “ Il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici erogati da una struttura sanitaria privata sorge in presenza di tre presupposti costitutivi (cd. regola delle "tre A"), che sono rappresentati, oltre che dall'accordo contrattuale concluso a norma dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e dall'accreditamento istituzionale, rispettivamente previsti dagli artt. 8-ter e 8-quater del medesimo decreto legislativo, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge ” (tra le tante, Cass. civ., sez. I, ordinanza, 22/06/2025, n. 16683). La stipula dell’accordo è dunque, al pari dell’autorizzazione e dell’accreditamento, un presupposto essenziale (costitutivo, per utilizzare la terminologia della Suprema Corte) per poter pretendere il corrispettivo; sicché, se manca la stipula dell’accordo, manca il diritto a pretendere il corrispettivo e, di conseguenza, anche a contestare le delibere che fissano i c.d. tetti di spesa. Degna di rilievo è, in particolare, Cass. civ., sez. I, 18/08/2025, n. 23498: tale sentenza non solo ribadisce l’obbligo, a carico della struttura accreditata, di sottoscrivere il contratto ma conferma anche il principio in forza del quale “ nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali ”.
Va anche precisato che è irrilevante l’argomentazione, pure addotta da parte ricorrente durante la discussione orale, secondo cui le AS non avrebbero invitato la struttura ricorrente a sottoscrivere il contratto. La ricorrente, infatti, in quanto titolare di un preciso interesse alla stipula, ben avrebbe potuto attivarsi, ad esempio diffidando la AS a fissare una data per provvedere alla sottoscrizione. Tanto più che la ON, con gli atti impugnati, aveva previsto espressamente la data entro cui provvedere alla sottoscrizione. D’altra parte, come ritenuto dal T.a.r. Lazio nella sentenza sopra citata, l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 rileva quale fatto oggettivo, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte.
Infine, non può essere accolta la richiesta – formulata da parte ricorrente all’odierna udienza – di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, ove interpretato nel senso che esso prevede una sospensione automatica ed ex lege dell’accreditamento. Ritiene infatti questa Sezione che manchi il presupposto della non manifesta infondatezza della questione. La norma, come si precisava in precedenza, è verosimilmente dovuta alla necessità di evitare che – a causa delle inerzie e dei ritardi delle AASSLL e delle Regioni – le strutture private possano continuare ad operare e ad erogare prestazioni per conto ed a carico del servizio sanitario regionale, magari anche per lunghi periodi, senza sottoscrivere il contratto. Né la norma può ritenersi irragionevole, attesa la finalità perseguita (indurre le Amministrazioni e le strutture ad una sollecita stipula del contratto che, come si è visto, è un elemento essenziale perché possa essere preteso il corrispettivo); può ricordarsi, al riguardo, che non sono infrequenti i casi in cui, nel diritto amministrativo, il legislatore decide di ricollegare, a determinati fatti o situazioni, effetti che si producono automaticamente e senza la necessità di un provvedimento della p.a.. Si pensi all’art. 49 cod. nav., in forza del quale la devoluzione al demanio marittimo delle opere non amovibili realizzate dal concessionario avviene automaticamente alla scadenza della concessione; o agli artt. 10 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, in forza dei quali alcuni beni sono ex lege assoggettati a tutela, senza necessità di un atto della p.a.. Si pensi, ancora, alle ormai numerosissime ipotesi di silenzio assenso, in cui la legge attribuisce all’inerzia della p.a. il significato legale di accoglimento dell’istanza. In buona sostanza, quando sono in gioco interessi di particolare rilievo, il legislatore ben può, nell’esercizio della propria discrezionalità, prevedere determinati effetti direttamente in forza di una previsione di legge, anche per ovviare a inerzie e ritardi della p.a..
Secondo la parte ricorrente, la norma – se intesa nel senso sopra precisato – sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., determinando una preclusione della possibilità di agire in giudizio. In realtà, la questione, così prospettata, è palesemente infondata perché tale preclusione è un effetto solo indiretto della sospensione: per la precisione, è dovuta al fatto che nei contratti è inserita la clausola di salvaguardia, sicché la sottoscrizione priva la struttura della legittimazione a ricorrere. In sostanza, la parte ricorrente si duole del fatto che tale interpretazione rende impossibile contestare le delibere sui c.d. tetti di spesa anche in caso di mancata sottoscrizione del contratto. La preclusione, tuttavia, è dovuta alla clausola di salvaguardia e non alla sospensione in sé dell’accreditamento; e, se la c.d. clausola di salvaguardia non lede i principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (come ritenuto da numerosissimi precedenti tanto di questo Tribunale quanto del Consiglio di Stato, cui si rinvia) non si vede perché tali principi dovrebbero essere lesi dall’art. 8-quiquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Inoltre, se è vero che – come ritenuto dalla Suprema Corte – senza la stipula del contratto non si ha il diritto di pretendere il corrispettivo, allora non può nemmeno esservi l’interesse a contestare le delibere.
12. Il ricorso, in conclusione, è improcedibile, atteso che l’effetto sospensivo si è verificato successivamente alla proposizione del ricorso (cioè in data 06.05.2025; il termine fissato per la sottoscrizione, 30.04.2025, era stato infatti sospeso con decreto cautelare, non confermato dall’ordinanza cautelare di rigetto, emessa in data 06.05.2025).
13. Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE LI Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
CE CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE CI | IE LI Di PO |
IL SEGRETARIO