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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6599 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaella Cuccu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Mura, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/10/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Muravera, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza.
2) La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i coniugi, con Persona_1 collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) Stante l'età di , ormai prossima ai 18 anni, la stessa deciderà i giorni e le Per_1 ore con cui stare con ciascun genitore.
4) L'abitazione familiare, in locazione, viene assegnata alla sig.ra che Pt_1 provvederà a volturare il relativo contratto a suo nome entro il mese di agosto 2025.
Entro il medesimo termine la sig.ra provvederà ad effettuare la voltura a Pt_1 suo nome anche dell'utenza idrica. Pag. 2 di 4 Dal mese di agosto 2025 compreso i costi del canone di locazione dell'abitazione familiare e delle utenze saranno a carico della sig.ra . Pt_1
5) Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento l'importo di €. 600,00 (€. seicento/00) di cui €. 400,00 per la figlia ed €. 200,00 per la stessa sig.ra , con rivalutazione Per_1 Pt_1 monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente codice Iban [...] intestato alla sig.ra . Pt_1
Il predetto assegno di mantenimento per la moglie e la figlia verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra a partire dal mese di agosto 2025 compreso. CP_1 Pt_1
6) I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie che debbano essere Contr affrontate per la figlia, come da linee guida del da intendersi integralmente richiamate anche per quanto attiene alla necessità o meno del previo accordo.
7) Le parti convengono che l'assegno unico e universale (o quell'altra prestazione economica diversamente denominata, erogata dall ai nuclei familiari CP_3 aventi diritto) sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra , a Pt_1 decorrere dal mese di agosto 2025 compreso.
8) I coniugi intendono sciogliere la comunione dei beni anche in riferimento ai beni mobili e immobili in comproprietà degli stessi.
In particolare:
a) il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 senza corrispettivo, a semplice richiesta della sig.ra con spese Parte_1
a carico della stessa, che accetta - e che ne diventerà in tal modo la proprietaria esclusiva - la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito a Muravera in Via Giuseppe Verdi n. 3, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Muravera al Foglio 9 Particella 1323, Categoria A/6, Classe 1, Consistenza 3 vani, Rendita € 79,02.
Il predetto trasferimento della quota del 50% dell'immobile descritto, da parte del sig. a favore della sig.ra , verrà effettuato senza un CP_1 Pt_1 corrispettivo in denaro ma non costituisce liberalità e, pertanto, non avrà riflessi in ambito successorio, trovando la causa giuridica nella complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione.
Dal mese di agosto 2025, in previsione del predetto trasferimento, l'IMU dell'intero immobile sarà a carico della sig.ra . Parte_1
b) La sig.ra dichiara di trasferire in via definitiva, con il presente Parte_1 atto e senza corrispettivo, al sig. con spese a carico dello Controparte_1 stesso, che accetta - e che ne diviene in tal modo il proprietario esclusivo - la propria quota di proprietà del 50% dell'autovettura per trasporto persone Toyota Yaris targata FB986EJ, intestata al sig. e già in uso allo stesso. CP_1
Pag. 3 di 4 Il sig. dichiara di essere già in possesso dei documenti relativi alla CP_1 proprietà e all'uso dell'autoveicolo sopradescritto (tra i quali il certificato di proprietà e la carta di circolazione).
Il predetto trasferimento della quota del 50% del veicolo sopra descritto, da parte della sig.ra a favore del sig. viene effettuato senza un Pt_1 CP_1 corrispettivo in denaro ma non costituisce liberalità e, pertanto, non avrà riflessi in ambito successorio, trovando la causa giuridica nella complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione.
c) In esito alla separazione dei coniugi diverranno di proprietà esclusiva del sig.
i seguenti beni mobili: scaffale in alluminio, cassapanca Controparte_1
a spalliera, quadro con gatto e tosaerba.
Tutti i restanti beni mobili presenti nella casa familiare diventeranno di proprietà esclusiva della sig.ra ed in particolare a titolo Parte_1 esemplificativo: scarpiera, quadro con natura morta, stufa, freezer, frigo, lavatrice, motozappa e cisterna olio.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6599 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaella Cuccu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Mura, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/10/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Muravera, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza.
2) La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i coniugi, con Persona_1 collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) Stante l'età di , ormai prossima ai 18 anni, la stessa deciderà i giorni e le Per_1 ore con cui stare con ciascun genitore.
4) L'abitazione familiare, in locazione, viene assegnata alla sig.ra che Pt_1 provvederà a volturare il relativo contratto a suo nome entro il mese di agosto 2025.
Entro il medesimo termine la sig.ra provvederà ad effettuare la voltura a Pt_1 suo nome anche dell'utenza idrica. Pag. 2 di 4 Dal mese di agosto 2025 compreso i costi del canone di locazione dell'abitazione familiare e delle utenze saranno a carico della sig.ra . Pt_1
5) Il sig. corrisponderà in favore della sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento l'importo di €. 600,00 (€. seicento/00) di cui €. 400,00 per la figlia ed €. 200,00 per la stessa sig.ra , con rivalutazione Per_1 Pt_1 monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente codice Iban [...] intestato alla sig.ra . Pt_1
Il predetto assegno di mantenimento per la moglie e la figlia verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra a partire dal mese di agosto 2025 compreso. CP_1 Pt_1
6) I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie che debbano essere Contr affrontate per la figlia, come da linee guida del da intendersi integralmente richiamate anche per quanto attiene alla necessità o meno del previo accordo.
7) Le parti convengono che l'assegno unico e universale (o quell'altra prestazione economica diversamente denominata, erogata dall ai nuclei familiari CP_3 aventi diritto) sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra , a Pt_1 decorrere dal mese di agosto 2025 compreso.
8) I coniugi intendono sciogliere la comunione dei beni anche in riferimento ai beni mobili e immobili in comproprietà degli stessi.
In particolare:
a) il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 senza corrispettivo, a semplice richiesta della sig.ra con spese Parte_1
a carico della stessa, che accetta - e che ne diventerà in tal modo la proprietaria esclusiva - la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito a Muravera in Via Giuseppe Verdi n. 3, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Muravera al Foglio 9 Particella 1323, Categoria A/6, Classe 1, Consistenza 3 vani, Rendita € 79,02.
Il predetto trasferimento della quota del 50% dell'immobile descritto, da parte del sig. a favore della sig.ra , verrà effettuato senza un CP_1 Pt_1 corrispettivo in denaro ma non costituisce liberalità e, pertanto, non avrà riflessi in ambito successorio, trovando la causa giuridica nella complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione.
Dal mese di agosto 2025, in previsione del predetto trasferimento, l'IMU dell'intero immobile sarà a carico della sig.ra . Parte_1
b) La sig.ra dichiara di trasferire in via definitiva, con il presente Parte_1 atto e senza corrispettivo, al sig. con spese a carico dello Controparte_1 stesso, che accetta - e che ne diviene in tal modo il proprietario esclusivo - la propria quota di proprietà del 50% dell'autovettura per trasporto persone Toyota Yaris targata FB986EJ, intestata al sig. e già in uso allo stesso. CP_1
Pag. 3 di 4 Il sig. dichiara di essere già in possesso dei documenti relativi alla CP_1 proprietà e all'uso dell'autoveicolo sopradescritto (tra i quali il certificato di proprietà e la carta di circolazione).
Il predetto trasferimento della quota del 50% del veicolo sopra descritto, da parte della sig.ra a favore del sig. viene effettuato senza un Pt_1 CP_1 corrispettivo in denaro ma non costituisce liberalità e, pertanto, non avrà riflessi in ambito successorio, trovando la causa giuridica nella complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione.
c) In esito alla separazione dei coniugi diverranno di proprietà esclusiva del sig.
i seguenti beni mobili: scaffale in alluminio, cassapanca Controparte_1
a spalliera, quadro con gatto e tosaerba.
Tutti i restanti beni mobili presenti nella casa familiare diventeranno di proprietà esclusiva della sig.ra ed in particolare a titolo Parte_1 esemplificativo: scarpiera, quadro con natura morta, stufa, freezer, frigo, lavatrice, motozappa e cisterna olio.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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