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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2062/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2062/2022 R.G. vertente tra
(C.F. ) e (C.F RCCR- Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Gori C.F._2
attori opponenti e
(P. IV , e per essa, quale procuratore, (P. IV CP_1 P.IVA_1 CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Federici P.IVA_2
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 552/2022, R.G. n. 1340/2022, del
29/04/2022 emesso dal Tribunale di Livorno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 21.11.2024
dal procuratore di parti attrici opponenti:
“Voglia il Tribunale adito, ogni altra contraria istanza disattesa, nel merito, dichiarare
1 nullo ed invalido il D.I. n.552/2022in quanto fondato su prova scritta inidonea, ai sensi de-
gli artt. 634 e 635 c.p.c. (o art. 50 D.L.vo n.385/93) a documentare il titolo giustificativo
del credito;
dichiarare infondata e non provata la pretesa azionata dalla ricorrente , tramite CP_1
la procuratrice “ , rigettare la stessa e revocare il decreto ingiuntivo n. 552/2022 CP_2
impugnato per carenza degli elementi costitutivi del credito azionato;
accertare e dichiara-
re l'invalidità e la nullità parziale, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt.1418,1419 e 1421
c.c del contratto di conto corrente ed apertura di credito oggetto del rapporto, in partico-
lare in relazione: a) alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
b)
all'applicazione della provvigione di massimo scoperto;
dichiarare nulle le clausole di cui
agli artt.2, 6 e 8 del contratto di fideiussione oggetto di giudizio e, per l'effetto, accertare e
dichiarare, ai sensi ed agli effetti di cui all'art.1957c.c., la decadenza della ricorrente
dall'esercizio dell'azione contro il fideiussore e, conseguentemente, dichiara- Parte_2
re la liberazione del fideiussore dall'obbligazione garantita;
con vittoria di spese e com-
pensi professionali, oltre rimborso spese generali e oneri accessori di legge“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“In via principale, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate,
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 552/2022, R.G. n. 1340/2022, del
29/04/2022 emesso dal Tribunale di Livorno. In via subordinata, condannare, in ogni
caso, i sig.ri e al pagamento in favore della società Parte_1 Parte_2 CP_1
della somma di cui al decreto ingiuntivo n. 552/2022, R.G. n. 1340/2022, del 29/04/2022
emesso dal Tribunale di Livorno. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IV
2 e Cpa, nonché successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 16/05/2022 veniva notificato a parti opponenti il decreto ingiuntivo n.
552/2022, R.G. n. 1340/2022, del 29/04/2022 emesso dal Tribunale di Livorno, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 21/06/2022 gli ingiunti spie-
gavano opposizione avverso il predetto decreto al fine di sentire accogliere le rasse-
gnate conclusioni L'opposizione in parola veniva iscritta al ruolo generale innanzi all'intestato Tribunale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la parte ingiungente ed odierna opposta, contestando le tesi degli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Espletata, con esito negativo, la procedura di mediazione, venivano in seguito asse-
gnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., vecchia formulazione.
Il Giudice, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la preci-
sazione delle conclusioni, l'udienza del 21.11.2024.
A tale udienza, tenutasi in modalità cartolare, precisate le sopra riportate conclusio-
ni, il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. Il presente giudizio consiste nell'opposizione al decreto n. 552/2022 del Tribunale
di Livorno, con il quale veniva ingiunto a quale debitore principale, ed a Parte_1
in qualità di garante, di pagare, in solido tra loro la somma comples- Parte_2
siva di € 59.340,04 (relativamente a nei limiti della garanzia prestata, Parte_2
pari ad € 32.000,00), oltre interessi legali e spese della procedura, ciò sulla base di
3 uno scoperto sul contratto di apertura di conto corrente n.6322270 intrattenuto con
Banca Toscana, acceso in data 05/10/2004, scoperto contratto di apertura di credito n. 632461 concessa da Filiale di Piombino in data 24/02/2011, e mancato CP_3
rimborso del contratto di finanziamento n. 741531066 concesso da in data CP_3
16/04/2010 per l'importo di € 20.000,00.
3. In primis, gli opponenti eccepivano la mancanza di prova in punto avvenuta cessio-
ne del credito.
Sul tema, pare il caso di ricordare che l'art. 58 T.U.B. dispone che “
2. La banca
cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
[...]
può stabilire forme integrative di pubblicità. CP_4
[…]
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha poi condivisibilmente affermato che “in
tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimo-
strare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rap-
porti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto del-
la cessione” (così Cass. civ., n. 15884 del 13/06/2019; nello stesso senso Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, Rv. 666807 - 02: “In caso di cessione "in
4 blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produ-
zione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque
devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.”).
Nel caso di specie non è contestato che il relativo avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda n.7 del 16-1-2020 (per
Contr ciò che concerne la prima cessione da ad , con credito, poi, ulterior- CP_5
mente ceduto, con contratto del 23.12.2020 da , cessione di cui è stata CP_6
data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II del
09/01/2021 n. 4 (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio).
Ancora, parte opposta, costituendosi nel presente giudizio, depositava le dichiara-
zioni delle società cedenti, rispettivamente Monte dei Paschi di Siena ed RT (cfr.
docc. 3 e 5 di parte convenuta opposta) oltre alla lista con lettera di accompagna-
mento attestante l'inserimento del credito oggetto di giudizio nella lista dei crediti ceduti detenuta dal Notaio (Cfr. doc. 6 di parte convenuta opposta). Persona_1
Dagli elementi dianzi significati, dunque, emerge con certezza la titolarità, in capo all'odierna opposta, del credito de quo, risultando pertanto l'eccezione spiccata da-
5 gli opponenti infondata.
4. Infondata è, del pari, la contestazione, invero estremamente generica in punto cor-
rettezza del saldo negativo, per euro € 36.794,54, del c/c n 6322270.
Posto che parte convenuta opposta, nel costituirsi in giudizio, depositava gli estratti del c/c in oggetto e che parti opponenti, comunque, non contestavano la sussistenza del contratto de quo (né, invero, dell'apertura di credito n. 632461 concessa da
Filiale di Piombino in data 24/02/2011, e del contratto di finanziamento n. CP_3
741531066), devesi dare seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto
conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad otte-
nere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimo-
strare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'op-
ponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabi-
li della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo
delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale
della parte” (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024,
Rv. 670905 - 01).
Nel caso di specie, dunque, oltre al fatto della presenza degli estratti del c/c, deposi-
tati dalla convenuta opposta con la comparsa di costituzione del presente giudizio,
va valorizzata la cennata circostanza della totale genericità delle doglianze, non con-
templanti alcuna censura specifica, oltre al fatto che non risulta che il correntista
(nemmeno veniva addotto da parti opponenti) si sia mai in qualche forma opposto nei confronti degli estratti conto periodici.
6 5. Quanto, poi, alla addotta presenza di clausola di capitalizzazione trimestrale a favo-
re della sola banca creditrice, una tale pratica è esclusa per tabulas (si veda doc. 5,
pag. 7, del fascicolo monitorio, dal quale si evince chiaramente che la trimestralità
della capitalizzazione veniva prevista e dal lato passivo e da quello attivo (c.d. reci-
procità della liquidazione degli interessi attivi e passivi, in ossequio alla delibera
CICR del 09/02/2000).
Del pari, sconfessata per tabulas è la tesi della indeterminatezza della cd. CMS,
stante che la predetta clausola è, in realtà, determinata come emergente dal citato doc. 5, pag. 7, del fascicolo monitorio (vedasi sul punto quanto condivisibilmente statuito da Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024, Rv. 670232 - 01).
6. L'opponente , la quale prestava fideiussione, sollevava la questione Parte_2
della nullità del contratto di fidejussione per violazione e falsa applicazione della L.
n. 287 del 1990, dal momento che il contratto stesso (segnatamente alcune clausole)
sarebbe conforme al cd. schema ABI tacciato di anticoncorrenzialità dalla Banca
d'Italia in esito all'istruttoria principiata nel 2003 e poi appunto dichiarato dalla stessa Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
In primis va rilevato che nessun dubbio vi è sulla competenza di questo Tribunale.
La nullità veniva infatti proposta in via di eccezione in funzione dell'ulteriore ri-
chiesto accertamento secondo cui nulla sarebbe dovuto dal fideiussore (sul punto vedasi Cass. 35661/2022: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la
competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il
giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché
7 qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nulli-
tà della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni con-
trastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della
sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare
le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato,
trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i
due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni”, parte in grassetto è evidenziata dal redattore).
****
Un tanto premesso, posta pure la condizione che alcune clausole effettivamente ri-
calchino quantomeno parzialmente lo schema A.B.I., pare necessario sintetizzare per grandi linee il dibatto giurisprudenziale in merito all'incidenza delle intese limi-
tative della concorrenza, attuate attraverso la formulazione di tipologie contrattuali identiche allo schema A.B.I., sui singoli contratti di fideiussione stipulati dagli isti-
tuti di credito con gli utenti. Due sono, in particolare, gli orientamenti che si sono fronteggiati.
Da un lato, l'opinione, minoritaria, di chi afferma che la riproduzione delle clausole
A.B.I., dichiarate nulle, comporta la nullità totale ex art. 1418 c.c. della singola fi-
deiussione nella quale li clausole stesse siano riprodotte pedissequamente.
Secondo l'opinione maggioritaria, invece, dall'applicazione del principio di conser-
vazione degli atti di autonomia negoziale, deriverebbe la nullità parziale della fi-
deiussione, limitatamente, dunque, alle disposizioni riproduttive delle clausole vie-
tate.
8 Sul tema è poi intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle
dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione
alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'in-
tesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che
sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle
parti” (Cass., SS.UU., n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01).
Sennonché, il citato principio non determina, nel caso di specie, la declaratoria, tan-
tomeno parziale, di nullità.
Va infatti osservato che parte opponente non forniva la prova (e, a ben vedere,
nemmeno compiutamente allegava) che:
a) lo schema utilizzato nella fideiussione de qua sia effettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
b) la stessa opponente, alla luce delle clausole tacciate di nullità, non avrebbe con-
cluso il contratto.
Relativamente a quanto detto sub a), merita di essere condiviso il principio secondo cui “in riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di
censura anticoncorrenziale, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non
costituisce prova
privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideius-
sione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da
9 parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto
un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005, né è sufficiente produrre i moduli
contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito” (così Tribu-
nale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125 del 24
maggio 2022), principio che assume peculiare rilievo nella fattispecie, atteso che si discetta di contratto di fideiussione concluso nel 2010, dunque in una data esclusa dall'arco temporale di cui all'istruttoria della Banca d'Italia.
****
Va, infine, quanto all'eccepita nullità dell'esclusione dalla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., citato il condivisibile principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità,
cui si deve dare seguito, secondo cui “la decadenza del creditore dal diritto di pre-
tendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per
effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore princi-
pale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattui-
zione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di
ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior ri-
schio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. (Cass. civ.,
Sez. 6, 04/12/2017, n. 28943, Rv. 646784 - 01).
Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ogni restante profilo resta assorbito.
7. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
10 tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 52.001,00 e
260.000,00 di euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale e della circostanza che il valore di causa è
contiguo al limite minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
conferma il decreto ingiuntivo n. 552/2022, R.G. n. 1340/2022, del 29/04/2022 emesso dal
Tribunale di Livorno;
condanna parti opponenti a rifondere all'intervenuta le spese di lite, che si liquidano in eu-
ro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimbor-
so spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, li 07.03.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2062/2022 R.G. vertente tra
(C.F. ) e (C.F RCCR- Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Gori C.F._2
attori opponenti e
(P. IV , e per essa, quale procuratore, (P. IV CP_1 P.IVA_1 CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Federici P.IVA_2
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 552/2022, R.G. n. 1340/2022, del
29/04/2022 emesso dal Tribunale di Livorno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 21.11.2024
dal procuratore di parti attrici opponenti:
“Voglia il Tribunale adito, ogni altra contraria istanza disattesa, nel merito, dichiarare
1 nullo ed invalido il D.I. n.552/2022in quanto fondato su prova scritta inidonea, ai sensi de-
gli artt. 634 e 635 c.p.c. (o art. 50 D.L.vo n.385/93) a documentare il titolo giustificativo
del credito;
dichiarare infondata e non provata la pretesa azionata dalla ricorrente , tramite CP_1
la procuratrice “ , rigettare la stessa e revocare il decreto ingiuntivo n. 552/2022 CP_2
impugnato per carenza degli elementi costitutivi del credito azionato;
accertare e dichiara-
re l'invalidità e la nullità parziale, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt.1418,1419 e 1421
c.c del contratto di conto corrente ed apertura di credito oggetto del rapporto, in partico-
lare in relazione: a) alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
b)
all'applicazione della provvigione di massimo scoperto;
dichiarare nulle le clausole di cui
agli artt.2, 6 e 8 del contratto di fideiussione oggetto di giudizio e, per l'effetto, accertare e
dichiarare, ai sensi ed agli effetti di cui all'art.1957c.c., la decadenza della ricorrente
dall'esercizio dell'azione contro il fideiussore e, conseguentemente, dichiara- Parte_2
re la liberazione del fideiussore dall'obbligazione garantita;
con vittoria di spese e com-
pensi professionali, oltre rimborso spese generali e oneri accessori di legge“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“In via principale, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate,
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 552/2022, R.G. n. 1340/2022, del
29/04/2022 emesso dal Tribunale di Livorno. In via subordinata, condannare, in ogni
caso, i sig.ri e al pagamento in favore della società Parte_1 Parte_2 CP_1
della somma di cui al decreto ingiuntivo n. 552/2022, R.G. n. 1340/2022, del 29/04/2022
emesso dal Tribunale di Livorno. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IV
2 e Cpa, nonché successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 16/05/2022 veniva notificato a parti opponenti il decreto ingiuntivo n.
552/2022, R.G. n. 1340/2022, del 29/04/2022 emesso dal Tribunale di Livorno, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 21/06/2022 gli ingiunti spie-
gavano opposizione avverso il predetto decreto al fine di sentire accogliere le rasse-
gnate conclusioni L'opposizione in parola veniva iscritta al ruolo generale innanzi all'intestato Tribunale.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la parte ingiungente ed odierna opposta, contestando le tesi degli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Espletata, con esito negativo, la procedura di mediazione, venivano in seguito asse-
gnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., vecchia formulazione.
Il Giudice, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la preci-
sazione delle conclusioni, l'udienza del 21.11.2024.
A tale udienza, tenutasi in modalità cartolare, precisate le sopra riportate conclusio-
ni, il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. Il presente giudizio consiste nell'opposizione al decreto n. 552/2022 del Tribunale
di Livorno, con il quale veniva ingiunto a quale debitore principale, ed a Parte_1
in qualità di garante, di pagare, in solido tra loro la somma comples- Parte_2
siva di € 59.340,04 (relativamente a nei limiti della garanzia prestata, Parte_2
pari ad € 32.000,00), oltre interessi legali e spese della procedura, ciò sulla base di
3 uno scoperto sul contratto di apertura di conto corrente n.6322270 intrattenuto con
Banca Toscana, acceso in data 05/10/2004, scoperto contratto di apertura di credito n. 632461 concessa da Filiale di Piombino in data 24/02/2011, e mancato CP_3
rimborso del contratto di finanziamento n. 741531066 concesso da in data CP_3
16/04/2010 per l'importo di € 20.000,00.
3. In primis, gli opponenti eccepivano la mancanza di prova in punto avvenuta cessio-
ne del credito.
Sul tema, pare il caso di ricordare che l'art. 58 T.U.B. dispone che “
2. La banca
cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle
imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
[...]
può stabilire forme integrative di pubblicità. CP_4
[…]
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha poi condivisibilmente affermato che “in
tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimo-
strare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rap-
porti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto del-
la cessione” (così Cass. civ., n. 15884 del 13/06/2019; nello stesso senso Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, Rv. 666807 - 02: “In caso di cessione "in
4 blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produ-
zione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque
devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.”).
Nel caso di specie non è contestato che il relativo avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda n.7 del 16-1-2020 (per
Contr ciò che concerne la prima cessione da ad , con credito, poi, ulterior- CP_5
mente ceduto, con contratto del 23.12.2020 da , cessione di cui è stata CP_6
data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II del
09/01/2021 n. 4 (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio).
Ancora, parte opposta, costituendosi nel presente giudizio, depositava le dichiara-
zioni delle società cedenti, rispettivamente Monte dei Paschi di Siena ed RT (cfr.
docc. 3 e 5 di parte convenuta opposta) oltre alla lista con lettera di accompagna-
mento attestante l'inserimento del credito oggetto di giudizio nella lista dei crediti ceduti detenuta dal Notaio (Cfr. doc. 6 di parte convenuta opposta). Persona_1
Dagli elementi dianzi significati, dunque, emerge con certezza la titolarità, in capo all'odierna opposta, del credito de quo, risultando pertanto l'eccezione spiccata da-
5 gli opponenti infondata.
4. Infondata è, del pari, la contestazione, invero estremamente generica in punto cor-
rettezza del saldo negativo, per euro € 36.794,54, del c/c n 6322270.
Posto che parte convenuta opposta, nel costituirsi in giudizio, depositava gli estratti del c/c in oggetto e che parti opponenti, comunque, non contestavano la sussistenza del contratto de quo (né, invero, dell'apertura di credito n. 632461 concessa da
Filiale di Piombino in data 24/02/2011, e del contratto di finanziamento n. CP_3
741531066), devesi dare seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto
conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad otte-
nere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimo-
strare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'op-
ponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabi-
li della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo
delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale
della parte” (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024,
Rv. 670905 - 01).
Nel caso di specie, dunque, oltre al fatto della presenza degli estratti del c/c, deposi-
tati dalla convenuta opposta con la comparsa di costituzione del presente giudizio,
va valorizzata la cennata circostanza della totale genericità delle doglianze, non con-
templanti alcuna censura specifica, oltre al fatto che non risulta che il correntista
(nemmeno veniva addotto da parti opponenti) si sia mai in qualche forma opposto nei confronti degli estratti conto periodici.
6 5. Quanto, poi, alla addotta presenza di clausola di capitalizzazione trimestrale a favo-
re della sola banca creditrice, una tale pratica è esclusa per tabulas (si veda doc. 5,
pag. 7, del fascicolo monitorio, dal quale si evince chiaramente che la trimestralità
della capitalizzazione veniva prevista e dal lato passivo e da quello attivo (c.d. reci-
procità della liquidazione degli interessi attivi e passivi, in ossequio alla delibera
CICR del 09/02/2000).
Del pari, sconfessata per tabulas è la tesi della indeterminatezza della cd. CMS,
stante che la predetta clausola è, in realtà, determinata come emergente dal citato doc. 5, pag. 7, del fascicolo monitorio (vedasi sul punto quanto condivisibilmente statuito da Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024, Rv. 670232 - 01).
6. L'opponente , la quale prestava fideiussione, sollevava la questione Parte_2
della nullità del contratto di fidejussione per violazione e falsa applicazione della L.
n. 287 del 1990, dal momento che il contratto stesso (segnatamente alcune clausole)
sarebbe conforme al cd. schema ABI tacciato di anticoncorrenzialità dalla Banca
d'Italia in esito all'istruttoria principiata nel 2003 e poi appunto dichiarato dalla stessa Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
In primis va rilevato che nessun dubbio vi è sulla competenza di questo Tribunale.
La nullità veniva infatti proposta in via di eccezione in funzione dell'ulteriore ri-
chiesto accertamento secondo cui nulla sarebbe dovuto dal fideiussore (sul punto vedasi Cass. 35661/2022: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la
competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il
giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché
7 qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nulli-
tà della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni con-
trastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della
sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare
le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato,
trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i
due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni”, parte in grassetto è evidenziata dal redattore).
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Un tanto premesso, posta pure la condizione che alcune clausole effettivamente ri-
calchino quantomeno parzialmente lo schema A.B.I., pare necessario sintetizzare per grandi linee il dibatto giurisprudenziale in merito all'incidenza delle intese limi-
tative della concorrenza, attuate attraverso la formulazione di tipologie contrattuali identiche allo schema A.B.I., sui singoli contratti di fideiussione stipulati dagli isti-
tuti di credito con gli utenti. Due sono, in particolare, gli orientamenti che si sono fronteggiati.
Da un lato, l'opinione, minoritaria, di chi afferma che la riproduzione delle clausole
A.B.I., dichiarate nulle, comporta la nullità totale ex art. 1418 c.c. della singola fi-
deiussione nella quale li clausole stesse siano riprodotte pedissequamente.
Secondo l'opinione maggioritaria, invece, dall'applicazione del principio di conser-
vazione degli atti di autonomia negoziale, deriverebbe la nullità parziale della fi-
deiussione, limitatamente, dunque, alle disposizioni riproduttive delle clausole vie-
tate.
8 Sul tema è poi intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle
dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione
alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'in-
tesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che
sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle
parti” (Cass., SS.UU., n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01).
Sennonché, il citato principio non determina, nel caso di specie, la declaratoria, tan-
tomeno parziale, di nullità.
Va infatti osservato che parte opponente non forniva la prova (e, a ben vedere,
nemmeno compiutamente allegava) che:
a) lo schema utilizzato nella fideiussione de qua sia effettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
b) la stessa opponente, alla luce delle clausole tacciate di nullità, non avrebbe con-
cluso il contratto.
Relativamente a quanto detto sub a), merita di essere condiviso il principio secondo cui “in riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di
censura anticoncorrenziale, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non
costituisce prova
privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideius-
sione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da
9 parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto
un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005, né è sufficiente produrre i moduli
contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito” (così Tribu-
nale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125 del 24
maggio 2022), principio che assume peculiare rilievo nella fattispecie, atteso che si discetta di contratto di fideiussione concluso nel 2010, dunque in una data esclusa dall'arco temporale di cui all'istruttoria della Banca d'Italia.
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Va, infine, quanto all'eccepita nullità dell'esclusione dalla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., citato il condivisibile principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità,
cui si deve dare seguito, secondo cui “la decadenza del creditore dal diritto di pre-
tendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per
effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore princi-
pale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattui-
zione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di
ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior ri-
schio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. (Cass. civ.,
Sez. 6, 04/12/2017, n. 28943, Rv. 646784 - 01).
Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ogni restante profilo resta assorbito.
7. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
10 tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 52.001,00 e
260.000,00 di euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale e della circostanza che il valore di causa è
contiguo al limite minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
conferma il decreto ingiuntivo n. 552/2022, R.G. n. 1340/2022, del 29/04/2022 emesso dal
Tribunale di Livorno;
condanna parti opponenti a rifondere all'intervenuta le spese di lite, che si liquidano in eu-
ro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimbor-
so spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, li 07.03.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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