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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1666/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di Parte_1 procura in atti dall'Avv. Adalberto Pasi, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1 dall'Avv. Susanna Battaglia, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
pagina 1 di 7 “Voglia il Tribunale Ill.mo
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/06/2014, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza;
- affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre regolando la frequentazione e permanenza del figlio presso il padre, in via indicativa, compatibilmente con le esigenze del figlio, nel seguente modo:
- a fine settimana alterni, nonché infrasettimanalmente due pomeriggi indicativamente il mercoledì ed il venerdì;
-porre a carico del sig. il versamento dell'importo di €. 500,00 a titolo di assegno CP_1 per il contributo al mantenimento del figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché il versamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sportive, medico sanitarie non coperte dal S.S.N., ludico sportive) concordate o necessitate secondo le modalità prescritte dal protocollo del Tribunale di Torino, cui si fa integrale rinvio (doc. 6-7);
- disporre che l'A.U.U. sia percepito integralmente dalla madre, collocataria del minore ovvero che il sig. corrisponda alla sig.ra la quota-parte dell'assegno CP_1 Parte_1 unico universale dallo stesso percepito per il figlio minore;
Per_1
- disporre che le detrazioni fiscali previste per il figlio e risultanti dalle dichiarazioni Per_1 fiscali vengano suddivise al 50% tra i genitori.
- Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
Per il convenuto:
“Respinta ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione, si associa alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra il 28.06.2014 in Argentera Parte_1
e chiede
- venga dichiarato che il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, così come previsto dal
Piano Genitoriale allegato;
pagina 2 di 7 - venga concessa al padre la possibilità di tenere con sé il minore, anche in giorni differenti da quelli espressamente previsti nel provvedimento ed eventualmente anche con il pernottamento settimanale, purchè vi sia l'accordo con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze e del bene del minore;
- prevedere, in via generale, che stia con il padre a fine settimana alterni ed Per_1 infrasettimanalmente due pomeriggi, indicativamente il mercoledì ed il venerdì;
- il week end in cui non ha con sè, che il padre possa trascorrere con lui il pomeriggio del Per_1 sabato, dalle ore 14 (orario in cui finisce il proprio turno di servizio) alla sera, accordandosi con la Sig.ra per riportare il figlio presso l'abitazione materna;
Parte_1
- disporre che corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 € da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- disporre che l'importo dell'AUU, ad oggi diviso al 50% tra i coniugi, venga percepito per intero dalla sig.ra e che il corrisponda alla stessa la propria quota del 50%; Parte_1 CP_1
- disporre che le detrazioni fiscali previste per il figlio risultanti dalle dichiarazioni fiscali Per_1 siano suddivise tra i genitori al 50%;
- Con vittoria di spese.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si assumano decisioni secondo la proposta conciliativa formulata”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Argentera il 28.6.2014 e dall'unione è nato il [...] il figlio . I coniugi si sono separati Per_1 consensualmente con decreto di omologa del 30.3.2023.
Con ricorso del 19.7.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi a far data dalla separazione. La ricorrente ha altresì domandato l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso di sé, un regime di visita con il padre comprendente weekend alternati e due pomeriggi infrasettimanali e un contributo al mantenimento a carico del padre di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e, a differenza della pagina 3 di 7 separazione, all'intero assegno unico, sostenendo che con la crescita sarebbero aumentate le esigenze del figlio.
Il si è costituito, nulla opponendo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla CP_1 collocazione prevalente del figlio presso la madre, ma chiedendo, in caso di percezione integrale dell'assegno unico da parte della stessa, la riduzione del contributo ordinario al mantenimento a
400,00 euro mensili.
All'udienza del 26.11.2024, il Giudice istruttore, dopo aver sentito le parti, ha proposto, a fini conciliativi, la conferma del regime di visita attualmente praticato e la riduzione del contributo al mantenimento a 450,00 euro mensili, con percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre. Poiché la proposta conciliativa è stata accettata unicamente dal convenuto, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione a seguito di discussione orale. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo disporsi in conformità alla proposta conciliativa formulata in udienza.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione personale fra i coniugi con decreto del 30.3.2023 ed essendo dunque trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
3. Quanto al figlio minore, non è in discussione la condivisione dell'affidamento. Si tratta di soluzione rispettosa del principio di bigenitorialità e del diritto del minore ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole.
4. La collocazione prevalente e la residenza anagrafica del minore vanno mantenuti presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente. Le parti hanno dichiarato in udienza che il bambino sta vedendo il padre il mercoledì e il venerdì pomeriggio e, a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio. Tale regime può essere recepito, in quanto entrambi i genitori hanno riferito che sta funzionando adeguatamente. In assenza di diversa indicazione negli atti di parte, al calendario ordinario possono essere aggiunti sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno, tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e la Pasquetta e pagina 4 di 7 due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Venendo infine agli aspetti economici, si osserva che la ricorrente richiede di fatto un aumento del contributo al mantenimento, in quanto vorrebbe che il padre le versasse, in aggiunta ai
500,00 euro mensili concordati al momento della separazione, anche la sua quota del 50% dell'assegno unico. Dal suo canto, il convenuto si dichiara disponibile ad accordare alla madre la percezione integrale dell'assegno unico solamente a fronte di una riduzione a 400,00 euro mensili del contributo ordinario, in modo che quanto effettivamente percepito dalla Parte_1 resti sostanzialmente invariato.
A parere del Collegio, non sussistono i presupposti per una revisione in aumento del contributo al mantenimento. Va infatti rilevato che il ridotto lasso di tempo trascorso dalla separazione (meno di due anni) non può aver comportato un significativo incremento delle esigenze del minore, non potendosi ritenere, nemmeno in via presuntiva, che le esigenze di un bambino di sei anni siano sostanzialmente diverse da quelle di uno di quasi otto. Inoltre, risultano invariate le condizioni economiche dei genitori. La , che vive in casa di proprietà, è attualmente disoccupata, Parte_1 ma, trattandosi di giovane donna con capacità lavorativa, ben potrebbe reperire un'occupazione che le consenta di contribuire in misura maggiore al mantenimento del figlio. La stessa sostiene che la scelta di rimanere a casa per occuparsi del bambino sarebbe stata presa di comune accordo con il marito, ma la crescita del minore e il nuovo assetto familiare venutosi a creare dopo la separazione consentono senz'altro di rivedere tale accordo. Il convenuto lavora invece come guardia penitenziaria, con retribuzione di circa 2000 euro, ed è gravato da un finanziamento per l'auto di 247,00 euro e da un canone di locazione di 400,00 euro mensili. La ricorrente lamenta il fatto che il abbia volontariamente lasciato l'alloggio messogli a disposizione dal carcere CP_1 per trasferirsi in immobile in locazione, ma si tratta di scelta necessaria per poter tenere con sé il figlio secondo i tempi previsti. Va pertanto confermato il contributo a carico del padre di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, fermo restando, salvo diverso accordo, il riparto dell'assegno unico così come stabilito dalla legge.
6. Le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura di due terzi, considerato l'accordo sulla condivisione dell'affidamento, sulla collocazione del minore e sul regime di visita. Le spese per il restante terzo, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, sono poste a carico della ricorrente, tenuto conto della soccombenza sulla domanda di aumento del pagina 5 di 7 contributo al mantenimento e del rifiuto della proposta conciliativa, che ha determinato un prolungamento dei tempi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
Civitavecchia il 27.9.1984, e , nato a [...] il [...], celebrato ad CP_1
Argentera il 28.6.2014 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 2 parte 2 serie A anno 2014,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del comune di Argentera di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
il figlio minore in via condivisa ai genitori, con collocazione anagrafica e Pt_2 Per_1 residenza prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre possa tenere il figlio con sé, salvo diversi e più ampi accordi,
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio,
- per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il mercoledì e il venerdì,
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno,
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
- per due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, fermo restando, salvo diverso accorso, il riparto dell'assegno unico come per legge,
COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi,
CONDANNA a rifondere a le spese di lite per il restante terzo Parte_1 CP_1 che si liquida in euro 1.269,65 (di cui 283,66 per fase di studio, 200,66 per fase introduttiva,
pagina 6 di 7 301,00 per fase di trattazione e 484,33 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 12.12.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1666/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di Parte_1 procura in atti dall'Avv. Adalberto Pasi, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1 dall'Avv. Susanna Battaglia, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
pagina 1 di 7 “Voglia il Tribunale Ill.mo
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/06/2014, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza;
- affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre regolando la frequentazione e permanenza del figlio presso il padre, in via indicativa, compatibilmente con le esigenze del figlio, nel seguente modo:
- a fine settimana alterni, nonché infrasettimanalmente due pomeriggi indicativamente il mercoledì ed il venerdì;
-porre a carico del sig. il versamento dell'importo di €. 500,00 a titolo di assegno CP_1 per il contributo al mantenimento del figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché il versamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sportive, medico sanitarie non coperte dal S.S.N., ludico sportive) concordate o necessitate secondo le modalità prescritte dal protocollo del Tribunale di Torino, cui si fa integrale rinvio (doc. 6-7);
- disporre che l'A.U.U. sia percepito integralmente dalla madre, collocataria del minore ovvero che il sig. corrisponda alla sig.ra la quota-parte dell'assegno CP_1 Parte_1 unico universale dallo stesso percepito per il figlio minore;
Per_1
- disporre che le detrazioni fiscali previste per il figlio e risultanti dalle dichiarazioni Per_1 fiscali vengano suddivise al 50% tra i genitori.
- Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
Per il convenuto:
“Respinta ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione, si associa alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra il 28.06.2014 in Argentera Parte_1
e chiede
- venga dichiarato che il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, così come previsto dal
Piano Genitoriale allegato;
pagina 2 di 7 - venga concessa al padre la possibilità di tenere con sé il minore, anche in giorni differenti da quelli espressamente previsti nel provvedimento ed eventualmente anche con il pernottamento settimanale, purchè vi sia l'accordo con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze e del bene del minore;
- prevedere, in via generale, che stia con il padre a fine settimana alterni ed Per_1 infrasettimanalmente due pomeriggi, indicativamente il mercoledì ed il venerdì;
- il week end in cui non ha con sè, che il padre possa trascorrere con lui il pomeriggio del Per_1 sabato, dalle ore 14 (orario in cui finisce il proprio turno di servizio) alla sera, accordandosi con la Sig.ra per riportare il figlio presso l'abitazione materna;
Parte_1
- disporre che corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 € da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- disporre che l'importo dell'AUU, ad oggi diviso al 50% tra i coniugi, venga percepito per intero dalla sig.ra e che il corrisponda alla stessa la propria quota del 50%; Parte_1 CP_1
- disporre che le detrazioni fiscali previste per il figlio risultanti dalle dichiarazioni fiscali Per_1 siano suddivise tra i genitori al 50%;
- Con vittoria di spese.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si assumano decisioni secondo la proposta conciliativa formulata”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Argentera il 28.6.2014 e dall'unione è nato il [...] il figlio . I coniugi si sono separati Per_1 consensualmente con decreto di omologa del 30.3.2023.
Con ricorso del 19.7.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi a far data dalla separazione. La ricorrente ha altresì domandato l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso di sé, un regime di visita con il padre comprendente weekend alternati e due pomeriggi infrasettimanali e un contributo al mantenimento a carico del padre di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e, a differenza della pagina 3 di 7 separazione, all'intero assegno unico, sostenendo che con la crescita sarebbero aumentate le esigenze del figlio.
Il si è costituito, nulla opponendo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla CP_1 collocazione prevalente del figlio presso la madre, ma chiedendo, in caso di percezione integrale dell'assegno unico da parte della stessa, la riduzione del contributo ordinario al mantenimento a
400,00 euro mensili.
All'udienza del 26.11.2024, il Giudice istruttore, dopo aver sentito le parti, ha proposto, a fini conciliativi, la conferma del regime di visita attualmente praticato e la riduzione del contributo al mantenimento a 450,00 euro mensili, con percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre. Poiché la proposta conciliativa è stata accettata unicamente dal convenuto, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione a seguito di discussione orale. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo disporsi in conformità alla proposta conciliativa formulata in udienza.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione personale fra i coniugi con decreto del 30.3.2023 ed essendo dunque trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
3. Quanto al figlio minore, non è in discussione la condivisione dell'affidamento. Si tratta di soluzione rispettosa del principio di bigenitorialità e del diritto del minore ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole.
4. La collocazione prevalente e la residenza anagrafica del minore vanno mantenuti presso la madre, in continuità con lo stato di fatto esistente. Le parti hanno dichiarato in udienza che il bambino sta vedendo il padre il mercoledì e il venerdì pomeriggio e, a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio. Tale regime può essere recepito, in quanto entrambi i genitori hanno riferito che sta funzionando adeguatamente. In assenza di diversa indicazione negli atti di parte, al calendario ordinario possono essere aggiunti sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno, tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e la Pasquetta e pagina 4 di 7 due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Venendo infine agli aspetti economici, si osserva che la ricorrente richiede di fatto un aumento del contributo al mantenimento, in quanto vorrebbe che il padre le versasse, in aggiunta ai
500,00 euro mensili concordati al momento della separazione, anche la sua quota del 50% dell'assegno unico. Dal suo canto, il convenuto si dichiara disponibile ad accordare alla madre la percezione integrale dell'assegno unico solamente a fronte di una riduzione a 400,00 euro mensili del contributo ordinario, in modo che quanto effettivamente percepito dalla Parte_1 resti sostanzialmente invariato.
A parere del Collegio, non sussistono i presupposti per una revisione in aumento del contributo al mantenimento. Va infatti rilevato che il ridotto lasso di tempo trascorso dalla separazione (meno di due anni) non può aver comportato un significativo incremento delle esigenze del minore, non potendosi ritenere, nemmeno in via presuntiva, che le esigenze di un bambino di sei anni siano sostanzialmente diverse da quelle di uno di quasi otto. Inoltre, risultano invariate le condizioni economiche dei genitori. La , che vive in casa di proprietà, è attualmente disoccupata, Parte_1 ma, trattandosi di giovane donna con capacità lavorativa, ben potrebbe reperire un'occupazione che le consenta di contribuire in misura maggiore al mantenimento del figlio. La stessa sostiene che la scelta di rimanere a casa per occuparsi del bambino sarebbe stata presa di comune accordo con il marito, ma la crescita del minore e il nuovo assetto familiare venutosi a creare dopo la separazione consentono senz'altro di rivedere tale accordo. Il convenuto lavora invece come guardia penitenziaria, con retribuzione di circa 2000 euro, ed è gravato da un finanziamento per l'auto di 247,00 euro e da un canone di locazione di 400,00 euro mensili. La ricorrente lamenta il fatto che il abbia volontariamente lasciato l'alloggio messogli a disposizione dal carcere CP_1 per trasferirsi in immobile in locazione, ma si tratta di scelta necessaria per poter tenere con sé il figlio secondo i tempi previsti. Va pertanto confermato il contributo a carico del padre di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, fermo restando, salvo diverso accordo, il riparto dell'assegno unico così come stabilito dalla legge.
6. Le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura di due terzi, considerato l'accordo sulla condivisione dell'affidamento, sulla collocazione del minore e sul regime di visita. Le spese per il restante terzo, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, sono poste a carico della ricorrente, tenuto conto della soccombenza sulla domanda di aumento del pagina 5 di 7 contributo al mantenimento e del rifiuto della proposta conciliativa, che ha determinato un prolungamento dei tempi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
Civitavecchia il 27.9.1984, e , nato a [...] il [...], celebrato ad CP_1
Argentera il 28.6.2014 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 2 parte 2 serie A anno 2014,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del comune di Argentera di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
il figlio minore in via condivisa ai genitori, con collocazione anagrafica e Pt_2 Per_1 residenza prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre possa tenere il figlio con sé, salvo diversi e più ampi accordi,
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio,
- per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il mercoledì e il venerdì,
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno,
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
- per due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, fermo restando, salvo diverso accorso, il riparto dell'assegno unico come per legge,
COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi,
CONDANNA a rifondere a le spese di lite per il restante terzo Parte_1 CP_1 che si liquida in euro 1.269,65 (di cui 283,66 per fase di studio, 200,66 per fase introduttiva,
pagina 6 di 7 301,00 per fase di trattazione e 484,33 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 12.12.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7