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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9330 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato
Dott.ssa Daniela Ammendola, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 19079/2025 R.G., cui è riunito l'ATP N. 22936/2024 R.G., promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, come CP_1 C.F._1
da mandato in atti, dall'avv. Federica Scialò (C.F. ), presso C.F._2
la quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Solimena n. 74, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax
08119514128 ed all'indirizzo di P.E.C.:
Email_1
Ricorrente
contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Mauro CP_2
RT (C.F. ), giusto mandato generale alle liti in atti, C.F._3
PEC: t Email_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento della condizione di 1 handicap grave ex art .3 c. 3 L. 104/92 a decorrere dal 12.04.024 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N.
22936/2024 adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di handicap grave ex art .3 c. 3 L. 104/92; che il GL, Dott.ssa , assegnava al CTU dott. Per_1 Persona_2
l'incarico di espletare la consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che non aveva riconosciuto i benefici richiesti.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge
104/92 a far data dalla domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto CP_2
infondato.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Il ricorso è infondato.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le
2 operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di
ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del
CTU. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate
(tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne 3 la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_2
Tuttavia, la parte ricorrente ha indicato le patologie di cui risulta essere affetta, ma le critiche all'elaborato peritale d'ufficio sono il frutto di divergenti valutazioni, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU in fase di ATP.
In particolare, il CTU dott. ha accertato, anche sulla scorta Persona_2
dell'esame obiettivo e dello studio della documentazione medica in atti, che la parte ricorrente è affetta da: “Fibrillazione atriale cronica in soggetto con pregresso episodio di scompenso cardiaco.Broncopatia cronica.Arteriopatia ostruttiva arti inferiori Poliartrosi Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Ha poi precisato che “Ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennita' di accompagnamento, al fine di concedere il beneficio, e' indispensabile che il ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. In ordine alla capacita' di deambulare possiamo affermare che la deambulazione 4 nel soggetto in esame si compie in maniera rallentata, facilitata da appoggio
o da deambulatore, ma appare ancora sufficientemente autonoma e comunque non abolita. In merito alla capacita' di compiere gli atti quotidiani della vita occorre prendere in considerazione altri parametri, come la funzione cardiaca
e respiratoria,la funzione neurologica e psichica, la funzione degli organi di senso. La funzione cardiaca appare compromessa, ma la funzione di pompa del ventricolo sinistro è attualmente ai limiti della norma, 50% di FE, classificabile in una II classe NYHA. La arteriopatia cronica arti inferiori non determina importante deficit deambulatorio o claudicatio. La funzione respiratoria e'parzialmente compromessa da un deficit ventilatorio restrittivo, di grado moderato, ma non determinante dispnea o desaturazione. La funzione neurologica e' clinicamente nella norma. La funzione psichica e' anch'essa nella norma, in relazione all'età anagrafica, non evidenziandosi rilevanti deficit della memoria e della capacita' cognitiva ed essendo integra la capacita' di critica e di giudizio. Per quanto riguarda gli organi di senso
l'udito appare moderatamente compromesso, ma la ricorrente percepisce la voce di conversazione a voce alta. Non risultano importanti deficit della funzione visiva. Per quanto descritto riteniamo che non sussistano gli estremi di carattere medico legale per la concessione della indennita' di accompagnamento. Per le stesse considerazioni medico legali riteniamo non soddisfatti i requisiti per la attribuzione della connotazione di gravità, art 3 comma 3 della legge 104/92”. Inoltre il CTU in risposta alle osservazioni del procuratore di parte ricorrente ha osservato ulteriormente: “ In ordine alla malattia diabetica, è vero che la stessa è stata omessa, per dimenticanza, nella diagnosi.Comunque, nella valutazione dell'autonomia personale il diabete non incide significativamente, se non per le sue complicanze, che nel caso in esame sono state comunque valutate (la arteriopatia periferica è una di queste). La certificazione geriatrica del 20. 1. 2025 ASL NA 1 “ deficit della deambulazione che avviene a piccoli passi” appare in linea con quanto da me osservato. La deambulazione non è impossibilitata, solo limitata all'ambiente domestico, mentre deve essere impossibilitata senza l'aiuto permanente di un
5 accompagnatore per vedere riconosciuto il beneficio. La ricorrente presenta evidente deficit della deambulazione, che però non è impossibilitata.
In merito alle funzioni psichiche, la ricorrente presenta un MMSE di 18/30, ancora accettabile e non espressione di un importante declino cognitivo.
Si ricordi che l'MMSE è un esame con risposte soggettive, non riportabile in ambito medico legale. Non risultano nel fascicolo tests neuropsicologici, atti
a documentare il deficit cognitivo in dettaglio ai fini di una corretta valutazione funzionale. La vascolopatia cerebrale, da considerarsi fisiologica
a 77 anni, non determina pertanto al momento un deficit cognitivo tale da rendere la ricorrente incapace di compiere gli atti quotidiani della vita.
La funzione cardiaca poi, come spiegato, è allo stato discreta, valutata con la frazione di eiezione che si attesta intorno al 50%. Si consideri che il
50>% è praticamente ancora normale.
La ricorrente non è “dispnoica allo sforzo lieve”, come asserisce l'avvocato di parte, cosa impossibile con una funzione di pompa cardiaca nella norma e con una saturazione di 98 (vedi allegata visita medicina interna del 27 1 2025
Eventuali aggravamenti delle patologie riscontrate potranno nel Per_3
futuro definire un quadro funzionale peggiore, ma allo stato attuale non sono completamente soddisfatti i requisiti medico legali per il riconoscimento della indennità di accompagnamento”.
Alla luce di quanto ampiamente dedotto dal CTU appare ininfluente l'ulteriore certificazione prodotta in questa sede (certificato del 7.3.2025) , laddove veniva prescritto alla ricorrente l'uso di un deambulatore, in quanto già in sede di CTU il dott. aveva evidenziato: “In ordine alla capacita' di Per_2
deambulare possiamo affermare che la deambulazione nel soggetto in esame si compie in maniera rallentata, facilitata da appoggio o da deambulatore, ma appare ancora sufficientemente autonoma e comunque non abolita”.
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, ritenute condivisibili le conclusioni espresse dal Ctu circa l'insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dell'handicap grave, l'opposizione va rigettata.
6 Dichiara irripetibili le spese di lite vista la dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per
ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ex art.3 comma 3 Legge 104/92;
-Dichiara irripetibili le spese di lite;
-Pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell' come da separato CP_2
decreto.
Napoli, così deciso in data 17/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
7 8
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato
Dott.ssa Daniela Ammendola, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 19079/2025 R.G., cui è riunito l'ATP N. 22936/2024 R.G., promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, come CP_1 C.F._1
da mandato in atti, dall'avv. Federica Scialò (C.F. ), presso C.F._2
la quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Solimena n. 74, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax
08119514128 ed all'indirizzo di P.E.C.:
Email_1
Ricorrente
contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Mauro CP_2
RT (C.F. ), giusto mandato generale alle liti in atti, C.F._3
PEC: t Email_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento della condizione di 1 handicap grave ex art .3 c. 3 L. 104/92 a decorrere dal 12.04.024 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N.
22936/2024 adiva il Tribunale di Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto all'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di handicap grave ex art .3 c. 3 L. 104/92; che il GL, Dott.ssa , assegnava al CTU dott. Per_1 Persona_2
l'incarico di espletare la consulenza tecnica d'ufficio richiesta;
che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che non aveva riconosciuto i benefici richiesti.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge
104/92 a far data dalla domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto CP_2
infondato.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Il ricorso è infondato.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le
2 operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di
ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del
CTU. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate
(tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne 3 la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_2
Tuttavia, la parte ricorrente ha indicato le patologie di cui risulta essere affetta, ma le critiche all'elaborato peritale d'ufficio sono il frutto di divergenti valutazioni, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU in fase di ATP.
In particolare, il CTU dott. ha accertato, anche sulla scorta Persona_2
dell'esame obiettivo e dello studio della documentazione medica in atti, che la parte ricorrente è affetta da: “Fibrillazione atriale cronica in soggetto con pregresso episodio di scompenso cardiaco.Broncopatia cronica.Arteriopatia ostruttiva arti inferiori Poliartrosi Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Ha poi precisato che “Ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennita' di accompagnamento, al fine di concedere il beneficio, e' indispensabile che il ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. In ordine alla capacita' di deambulare possiamo affermare che la deambulazione 4 nel soggetto in esame si compie in maniera rallentata, facilitata da appoggio
o da deambulatore, ma appare ancora sufficientemente autonoma e comunque non abolita. In merito alla capacita' di compiere gli atti quotidiani della vita occorre prendere in considerazione altri parametri, come la funzione cardiaca
e respiratoria,la funzione neurologica e psichica, la funzione degli organi di senso. La funzione cardiaca appare compromessa, ma la funzione di pompa del ventricolo sinistro è attualmente ai limiti della norma, 50% di FE, classificabile in una II classe NYHA. La arteriopatia cronica arti inferiori non determina importante deficit deambulatorio o claudicatio. La funzione respiratoria e'parzialmente compromessa da un deficit ventilatorio restrittivo, di grado moderato, ma non determinante dispnea o desaturazione. La funzione neurologica e' clinicamente nella norma. La funzione psichica e' anch'essa nella norma, in relazione all'età anagrafica, non evidenziandosi rilevanti deficit della memoria e della capacita' cognitiva ed essendo integra la capacita' di critica e di giudizio. Per quanto riguarda gli organi di senso
l'udito appare moderatamente compromesso, ma la ricorrente percepisce la voce di conversazione a voce alta. Non risultano importanti deficit della funzione visiva. Per quanto descritto riteniamo che non sussistano gli estremi di carattere medico legale per la concessione della indennita' di accompagnamento. Per le stesse considerazioni medico legali riteniamo non soddisfatti i requisiti per la attribuzione della connotazione di gravità, art 3 comma 3 della legge 104/92”. Inoltre il CTU in risposta alle osservazioni del procuratore di parte ricorrente ha osservato ulteriormente: “ In ordine alla malattia diabetica, è vero che la stessa è stata omessa, per dimenticanza, nella diagnosi.Comunque, nella valutazione dell'autonomia personale il diabete non incide significativamente, se non per le sue complicanze, che nel caso in esame sono state comunque valutate (la arteriopatia periferica è una di queste). La certificazione geriatrica del 20. 1. 2025 ASL NA 1 “ deficit della deambulazione che avviene a piccoli passi” appare in linea con quanto da me osservato. La deambulazione non è impossibilitata, solo limitata all'ambiente domestico, mentre deve essere impossibilitata senza l'aiuto permanente di un
5 accompagnatore per vedere riconosciuto il beneficio. La ricorrente presenta evidente deficit della deambulazione, che però non è impossibilitata.
In merito alle funzioni psichiche, la ricorrente presenta un MMSE di 18/30, ancora accettabile e non espressione di un importante declino cognitivo.
Si ricordi che l'MMSE è un esame con risposte soggettive, non riportabile in ambito medico legale. Non risultano nel fascicolo tests neuropsicologici, atti
a documentare il deficit cognitivo in dettaglio ai fini di una corretta valutazione funzionale. La vascolopatia cerebrale, da considerarsi fisiologica
a 77 anni, non determina pertanto al momento un deficit cognitivo tale da rendere la ricorrente incapace di compiere gli atti quotidiani della vita.
La funzione cardiaca poi, come spiegato, è allo stato discreta, valutata con la frazione di eiezione che si attesta intorno al 50%. Si consideri che il
50>% è praticamente ancora normale.
La ricorrente non è “dispnoica allo sforzo lieve”, come asserisce l'avvocato di parte, cosa impossibile con una funzione di pompa cardiaca nella norma e con una saturazione di 98 (vedi allegata visita medicina interna del 27 1 2025
Eventuali aggravamenti delle patologie riscontrate potranno nel Per_3
futuro definire un quadro funzionale peggiore, ma allo stato attuale non sono completamente soddisfatti i requisiti medico legali per il riconoscimento della indennità di accompagnamento”.
Alla luce di quanto ampiamente dedotto dal CTU appare ininfluente l'ulteriore certificazione prodotta in questa sede (certificato del 7.3.2025) , laddove veniva prescritto alla ricorrente l'uso di un deambulatore, in quanto già in sede di CTU il dott. aveva evidenziato: “In ordine alla capacita' di Per_2
deambulare possiamo affermare che la deambulazione nel soggetto in esame si compie in maniera rallentata, facilitata da appoggio o da deambulatore, ma appare ancora sufficientemente autonoma e comunque non abolita”.
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, ritenute condivisibili le conclusioni espresse dal Ctu circa l'insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dell'handicap grave, l'opposizione va rigettata.
6 Dichiara irripetibili le spese di lite vista la dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per
ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ex art.3 comma 3 Legge 104/92;
-Dichiara irripetibili le spese di lite;
-Pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell' come da separato CP_2
decreto.
Napoli, così deciso in data 17/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
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