Versione
5 aprile 1963
5 aprile 1963
Art. 32.
E' soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un piu' redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti, nonche' l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validita' dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare che non siano prorogate, o alle modifiche degli stessi.
In ogni caso sono esenti dal contributo di cui al comma precedente i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente a quella della deliberazione che ha approvato il piano regolatore o quello delle zone da destinare all'edilizia popolare.
E' soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un piu' redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti, nonche' l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validita' dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare che non siano prorogate, o alle modifiche degli stessi.
In ogni caso sono esenti dal contributo di cui al comma precedente i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente a quella della deliberazione che ha approvato il piano regolatore o quello delle zone da destinare all'edilizia popolare.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 23/11/1972 n. 13 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 23 novembre 1972 · 0.55249685
Nel supplemento ordinario n. 3 alla G.U. n. 292 dell\'11 novembre 1972, e\' stato pubblicato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l\'istituzione dell\'imposta comunale sull\'incremento di valore degli immobili. L\'art. 32 di detto provvedimento legislativo prevede, al comma 1. che con effetto dal 1 gennaio 1973 - data di entrata in vigore del provvedimento stesso - sono soppressi i contributi di miglioria previsti dalla norme vigenti, nonche\' l\'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili istituita con L. 5 marzo 1963, n. 246. Il comma 2 del medesimo art. 32 riconosce, pero\', all\'ente titolare della potesta\' impositiva la facolta\' di procedere, …
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 16/12/2019, n. 2676Provvedimento: Pubblicato il 16/12/2019 N. 02676/2019 REG.PROV.COLL. N. 00354/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 354 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Immobiliare Rapallo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Ratto e Francesca Castellotti, con domicilio eletto presso l'avvocato Emanuele Ratto, ubicato in Milano, viale Emilio Caldara, n. 44; contro Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e …Leggi di più...
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