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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 5 febbraio 2025 avanti al Giudice,
dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 2265/24 R.G. e promossa da
Parte 1
(Avv. M. Andreano)
CONTRO
Controparte 1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo,
visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c.,
le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano l'accoglimento del PARTE RICORRENTE: per ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, dinanzi al[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di Giudice del
Lavoro, il Controparte_1
[...] per sentir accertare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, dell'anno 2013, con conseguente ricostruzione della carriera.
La ricorrente deduceva di essere dipendente del dal 12.10.1009 come insegnante e CP 1
in base alla lamentava che il CP 1
previsione di cui all'art. 1 d.l. 3/14 conv. in
L. 41/14, oltre а non aver riconosciuto lo scatto stipendiale, aveva bloccato anche la
valutazione dell'anzianità di servizio.
La Pt 1 contestava la legittimità
dell'operato del CP_1 richiamando sul punto recente giurisprudenza, anche della
Suprema Corte. Rassegnava quindi le sopra precisate conclusioni.
Il Controparte_1 si costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alle domande di cui chiedeva il rigetto. Il CP 1 dopo aver preliminarmente eccepito la prescrizione delle pretese (quinquennale in ordine alle differenze stipendiali e decennale riconoscimento degli anni diin ordine al anzianità), richiamava, nel merito, la
attribuita e, in correttezza dell'anzianità
particolare, dell'esclusione dell'anno 2013. La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto. Si ritiene di aderire alle considerazioni già
esposte nella sentenza 1191/2024 del Tribunale di Genova, che prende espressamente posizione anche sulla pronuncia della Corte di Cassazione
n. 16133/2024 invocata nel ricorso introduttivo.
In particolare, è che "aistato evidenziato sensi dell'art. 91 comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012,
l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non
utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti".
E infatti:
ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n.
78/2010 convertito in legge n. 122/2010, "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei incrementi economici previsti dalle relativi disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al
31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b)
D. P. R. n. 122/2013; degli anni dal 2010 al 2012 è l'utilità
poi decreto stata recuperata dal
interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e
dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del
7 agosto 2014; soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle contrattualidisposizioni vigenti".
9 CO. 23 D.L. n.La previsione dell'art. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile "ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cuidall'art. 91
sensi "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui
all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo
24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorché а titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le
categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai
rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera
comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Il tenore testuale dell'art. 9 CO. 23 D.L. n.
78/2010, specifico per il personale della
scuola, così come quello dell'art. 9 CO. 21,
applicabile a tutto il pubblico impiego, è ben chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013
ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità
provinciale e interprovinciale, ai fini del
requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a
determinati tipi di selezione, ai fini dei 5
anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n.
53/2000, ai fini del periodo minimo di assegnazione permanenza nella sede di prima stabilito dall'art. 35 CO. 5 bis d. lsg. n.
165/2001.
CassazioneLa stessa ordinanza della Corte di invocata dalla ricorrente (Cass. ord. 11 giugno
16133, peraltro relativa2024 n. alla
riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013)
distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: "la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire
negativamente sulla carriera a fini giuridici". La Corte Costituzionale ha sancito in più
occasioni la legittimità costituzionale della
(Corte Cost. n. 304/2013;disciplina in esame
Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n.
154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n.
200/2018). In particolare, nella sentenza n. 310/2013 la
Corte Costituzionale ha precisato che "...il
quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per
il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del
2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale ○ negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico
relativo proprio a quello stesso triennio 2010-
2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni,
circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il economica chemeccanismo di progressione continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco" (punto n. 13.3).
"Con particolare riferimento poi alla
ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed
europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n.
243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo comma, della Costituzione), con81, sesto l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art. 97, primo comma, Cost.,
rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
(Introduzione del principio del pareggio di
bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost.,
pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8
novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del
Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la
maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale»>> e che «Una
prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide»
(20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è
l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee." (punto n. 13.4).
"Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un
risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica sia pure con le differenziazioni statutirese necessarie dai diversi professionali delle categorie che vi e per un periodo di tempo appartengono che comprende più anni limitato, in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che "è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della si stessa, come verificherebbe se i tagli fossero recuperabili"
(Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè
di "sterilizzare", ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un
risparmio di spesa.
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9
CO. 21 e CO. 23 D.L. n. 78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre
2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n.
122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità
costituzionale di tale disciplina, l'annualità
2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile "ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti", ma valutabile ai soli fini giuridici nell'ambito della ricostruzione
della carriera nei termini e per le finalità
sopra evidenziate.
Per completezza Occorre aggiungere che nessuna prescrizione risulta maturata, posto che, anche
a prescindere dagli orientamenti giurisprudenziali che ritengono imprescrittibile il diritto alla ricostruzione della carriera, il primo decreto di ricostruzione della carriera successivo all'anno 2013 (secondo quanto risulta dalle produzioni documentali di entrambe le
parti) è quello del 28.4.2023.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese processuali, tenuto conto della novità
della questione e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, in composizione Il
monocratica ed in funzione di giudice del
lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2265/24 r.g.:
1) dichiara il diritto di Parte 1 alla ricostruzione della carriera, tenendo conto, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013;
2) compensa le spese di lite.
Bergamo, 5 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini