Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 8732/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1193/2024 emesso in data 29.02.2024 depositato in data 01.03.24 dal Tribunale di
Napoli (RG. n. 3517/2024) notificato in data 05/03/2024 e vertente tra
(P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rapp.te Parte 1
con sede in Napoli alla Via Manzoni p.t., Sig. Parte 2
n. 120, rappresentata difesa dagli Avv.ti Luca Migliore ed e
Ernesto De Maria
Attrice/Opponente
e
CP 1 (P.IVA P.IVA 2 ), in persona del legale rapp.te p.t., sig. Controparte_2 con sede in Trevi (PG), Via Vigna
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Francesco delle Noci,
Angeletti
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Annullare il decreto ingiuntivo n. 1193/2024 e/o revocare
3517/2024) reso dal Tribunale di Napoli in data (N. R. G.
29.02.2024;
2) In via gradata, rideterminare l'importo ingiunto;
attribuzione al procuratore antistatario.
Per la convenuta:
1) Dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto tardiva, e comunque respingerla perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto opposto in ogni sua
statuizione;
2) condannare l'opponente al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese forfettario e accessori di
legge, da maggiorarsi del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1
bis, del D.M. 55/14 e ss. mm. e ii.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 1193/2024 Parte_1
reso il 29.02.2024. (N.R.G. 3517/2024)
L'opponente ha contestato l'esistenza e la misura del credito
azionato con il ricorso monitorio deducendo di aver provveduto all'integrale adempimento dell'obbligazione inerente al rapporto contrattuale di dropshipping intercorso con la società opposta versando in contanti la somma di euro 24.000 nelle mani di un incaricato della CP 1
di annullare e/o revocare il decreto На chiesto, pertanto,
ingiuntivo opposto. e di condannare la convenuta alla refusione delle spese del giudizio. ha resistito all'opposizione eccependo in via La CP 1
preliminare la dell'opposizione in quanto propostatardività
quando era già scaduto il termine di quaranta giorni dalla
notifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito ha negato di avere ricevuto il pagamento in contanti della somma di euro 24.000 ed ha contestato la provenienza e il contenuto dei messaggi prodotti dall'opponente per dimostrare il
versamento del predetto importo. Ciò premesso, l'opposizione è inammissibile.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 5.3.2024, il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. scadeva il 15.4.2024,
l'opposizione è stata notificata il 16.04.2024.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 26000,01 ed euro
52000,00 valori medi per le fasi di studio ed introduttiva,
valori minimi per le fasi di trattazione e decisione tenuto conto del concreto andamento del giudizio e delle ragioni della
decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione avversO il decreto nei ingiuntivo n. 1193/2024 proposta dalla Parte 1
difesa ed confronti della CP 1 ogni diversa istanza,
eccezione disattesa, così provvede:
er per l'effetto, 1) Dichiara inammissibile l'opposizione n. 1193/2024 e ne dichiara conferma il decreto ingiuntivo l'esecutorietà ex art. 654 c.p.c.
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese Parte 1 di lite, liquidate 5261,00, oltre rimborso in euro forfettario cpa ed iva.
Napoli, 19.2.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianinive Zammarelli, magistrato ordinario in
tirocinio.