Art. 66.
Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni per le quali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.
Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni per le quali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.