TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 306/2023 R.G. promossa da
, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Sandra Cassoni;
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Vinciguerra;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2023, proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella esattoriale n. 057 2022 00300488 83 000, notificata il 25.01.2023, recante l'intimazione a pagare l'importo di € 9.517,92 a titolo di contributi previdenziali non corrisposti alla
[...]
in relazione alle annualità 2016 e 2018. Controparte_2
Si costituivano in giudizio l' e la resistendo Controparte_1 CP_2 all'opposizione e chiedendone l'integrale reiezione. In sede di note conclusionali autorizzate, depositate il 19.12.2024, parte ricorrente rappresentava e documentava di aver chiesto ed ottenuto (in data 25.03.2024) la rateizzazione di un complessivo carico contributivo nel quale vi erano ricompresi anche i crediti previdenziali per cui è causa e dichiarava, a pagina 37 delle predette note, di rinunziare al presente giudizio di opposizione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza di cui in epigrafe, le parti convenute nulla deducevano in merito, limitandosi a riportarsi ai propri scritti difensivi.
In conseguenza di quanto suesposto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (ex pluribus Cass., Sez. III, 19.12.2019, n. 33761), conducendo alla cessazione della materia del contendere con spese a carico del rinunciante
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di giudizio, considerato che il giudizio è giunto a definizione sulla base di un contegno comunque abdicativo e collaborativo della parte ricorrente, per quanto intervenuto solo in sede di note conclusionali, appare equo disporne la compensazione per metà, ponendo la restante parte a carico del rinunciante, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite e condanna per la restante parte alla Parte_1 rifusione di euro 750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore della di parte ricorrente, e di euro 750,00, oltre Controparte_2 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore della Controparte_1
, queste ultime da distrarsi in favore dell'avv. Sandra Cassoni.
[...]
Latina, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 306/2023 R.G. promossa da
, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Sandra Cassoni;
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Vinciguerra;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2023, proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella esattoriale n. 057 2022 00300488 83 000, notificata il 25.01.2023, recante l'intimazione a pagare l'importo di € 9.517,92 a titolo di contributi previdenziali non corrisposti alla
[...]
in relazione alle annualità 2016 e 2018. Controparte_2
Si costituivano in giudizio l' e la resistendo Controparte_1 CP_2 all'opposizione e chiedendone l'integrale reiezione. In sede di note conclusionali autorizzate, depositate il 19.12.2024, parte ricorrente rappresentava e documentava di aver chiesto ed ottenuto (in data 25.03.2024) la rateizzazione di un complessivo carico contributivo nel quale vi erano ricompresi anche i crediti previdenziali per cui è causa e dichiarava, a pagina 37 delle predette note, di rinunziare al presente giudizio di opposizione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza di cui in epigrafe, le parti convenute nulla deducevano in merito, limitandosi a riportarsi ai propri scritti difensivi.
In conseguenza di quanto suesposto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (ex pluribus Cass., Sez. III, 19.12.2019, n. 33761), conducendo alla cessazione della materia del contendere con spese a carico del rinunciante
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di giudizio, considerato che il giudizio è giunto a definizione sulla base di un contegno comunque abdicativo e collaborativo della parte ricorrente, per quanto intervenuto solo in sede di note conclusionali, appare equo disporne la compensazione per metà, ponendo la restante parte a carico del rinunciante, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite e condanna per la restante parte alla Parte_1 rifusione di euro 750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore della di parte ricorrente, e di euro 750,00, oltre Controparte_2 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore della Controparte_1
, queste ultime da distrarsi in favore dell'avv. Sandra Cassoni.
[...]
Latina, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume