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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/10/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1451/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1451/2024
promosso da:
, C.F. , n. a NO RC (MC) il Parte_1 C.F._1 17/05/1971; rappresentata e difesa dall'avv. GIUSTOZZI SANDRO, elett.te dom.ta in VIA LORENZO LOTTO SNC 62014 CORRIDONIA, presso il difensore;
contro
, C.F. , n. a TO (MC) il 24/04/1976 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. TESTARMATA LUCIA, elett.te dom.to in VIA GARIBALDI N. 87 62100 MACERATA, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria e con l'intervento
Avv.to CINZIA PUCCIARELLI con studio in Tolentino (MC) via Oberdan n.5
Curatore speciale della minore
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 337 ter c.c.
Conclusioni:
quanto alla ricorrente e al resistente:
“ e dichiarano di voler Controparte_1 Parte_1 transigere e conciliare la controversia insorta alle seguenti inscindibili condizioni:
1) La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
2) Le Parti rinunciano a resistere e/o proseguire il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Macerata, rubricato al numero 1451/2024 R.G., riunito al n. 1486/2024 R.G., poiché intendono definire la controversia tra loro insorta alle condizioni che seguono, mediante conclusioni congiunte da formulare alla prossima udienza. 3) La figlia minore, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in Persona_1 regime di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, Parte_1
Il calendario relativo alla permanenza della minore con il padre, sarà Controparte_1 articolato come segue, tenendo comunque in adeguata considerazione la volontà della minore e gli impegni della stessa: Fine settimana alternati, con permanenza dal tardo pomeriggio di venerdì (ore 18.00) fino alla domenica alle ore 21:30; un incontro infrasettimanale fisso ogni martedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:30, comprensivo della cena, per poter incontrare la figlia, in accordo con la medesima;
Nei fine settimana in cui la minore sarà collocata presso la madre, al padre sarà comunque consentito prelevarla dal domicilio materno nella serata di venerdì per condividere la cena unitamente alla famiglia paterna, con rientro presso il domicilio materno entro le ore 22. Per quanto riguarda i periodi festivi e le vacanze estive, la relativa regolamentazione sarà definita di comune accordo tra i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e tenendo conto del superiore interesse della minore. Nell'ambito della programmazione estiva, ai genitori sarà riconosciuta la possibilità di organizzare una vacanza con la figlia della durata di almeno una settimana, in accordo con la minore. 4) si impegna a corrispondere a , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 per la figlia entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di euro 350,00 Per_1 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Entrambe le parti si fanno carico della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della minore
[...]
secondo quanto previsto nel protocollo del luglio 2024, attualmente in vigore presso Per_1 la circoscrizione della Corte d'Appello di Ancona.
5) L'importo dell'assegno unico universale riconosciuto per la figlia minore sarà Per_1 suddiviso in parti uguali tra i genitori, i quali si impegnano ad impiegare la quota percepita per far fronte alle esigenze della minore, con osservanza delle sue necessità educative, sanitarie, scolastiche, ricreative e quotidiane.
6) Le parti dichiarano che l'abitazione familiare, sebbene attualmente assegnata in via provvisoria alla sig.ra in forza di provvedimento del Tribunale, viene Parte_1 consensualmente lasciata nella disponibilità del sig. comprensiva degli Controparte_1 arredi, ad eccezione di quanto indicato nel separato foglio allegato al presente atto che si considera parte integrante dello stesso. In luogo del rilascio e a titolo di contributo una-tantum alle spese da sostenere per l'abitazione, il sig. si impegna a versare mediante bonifico bancario alla sig.ra CP_1
entro giorni 30 dalla firma del presente accordo, la somma complessiva di € Pt_1
50.000,00 (cinquantamila/00). La riscossione di tale somma da parte della sig.ra Pt_1 dovrà essere intesa quale piena e definitiva quietanza per il rilascio dell'immobile e rinuncia espressa all'assegnazione disposta in via provvisoria dal Tribunale, senza ulteriori pretese di natura abitativa nei confronti del sig. Fino al ricevimento della somma le parti CP_1 convengono che la avrà la disponibilità delle chiavi dell'immobile. Pt_1
In considerazione del superiore interesse della minore , la curatrice speciale – con Per_1
l'apposizione del proprio assenso in calce al presente accordo – esprime specificamente parere favorevole al rilascio dell'immobile in favore del sig. e alle condizioni CP_1 pattuite e cristallizzate nella presente scrittura, anche al fine di evitare che la minore venga esposta ad ulteriori situazioni di conflittualità, poiché l'accordo risulta rispettoso dell'interesse della minore. 7) La sig.ra conseguentemente alla ricezione della somma indicata al punto Parte_1
6) e comunque entro 4 mesi, si impegna a trasferire la propria residenza altrove unitamente alla figlia e, quindi, a lasciare la casa di Tolentino C.da San Giovanni n. 8/A, nella Persona_1 esclusiva disponibilità e possesso del proprietario sig. CP_1
8) La sig.ra oltre ai suoi beni strettamente personali: vestiti, biancheria personale, Pt_1 beni necessari per il lavoro, suoi utensili da cucina, libri, soprammobili, potrà prelevare dall'immobile familiare e portare con se i beni mobili necessari alla sua vita quotidiana e di
, nonché quelli provenienti dalla sua famiglia di origine, descritti in separato elenco Per_1 che viene sottoscritto dalle parti e che costituisce parte integrante della presente scrittura.
9) Entrambi i genitori, ed riconoscono congiuntamente la Parte_1 Controparte_1 preminente importanza del benessere psico-emotivo della figlia minore, quale Persona_1 valore fondamentale da tutelare in ogni fase della sua crescita. A tal fine, si impegnano a far intraprendere alla minore un percorso di sostegno psicologico, volto a favorire un equilibrato sviluppo affettivo e relazionale, preferibilmente presso la dott.ssa Francesca Cardarelli, con studio in Macerata, ovvero presso altro professionista qualificato che, previo accordo tra le parti, sarà ritenuto idoneo a garantire la tutela e il supporto della minore. Le parti si impegnano altresì a collaborare con il professionista individuato, agevolando la partecipazione della minore al percorso terapeutico e astenendosi da comportamenti che possano ostacolarne l'efficacia. A tal fine, e al fine di migliorare la qualità della relazione genitoriale e di gestire al meglio i rapporti tra genitori nell'interesse della minore, entrambe le parti si impegnano ad attivare, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, un percorso di sostegno psicologico individuale e, se del caso, di sostegno alla genitorialità, da svolgersi in forma separata presso un servizio pubblico o presso un professionista privato da individuarsi ognuno per proprio conto
10) Con la firma del presente accordo, dopo l'omologazione da parte del Tribunale e la ricezione del pagamento della somma di cui al punto 6), la Sig.ra si obbliga a Pt_1 rimettere avanti all'Autorità competente a riceverla, le denunce-querele sporte nei riguardi del da cui e scaturito il processo penale n. 4785/2024 R.G.N.R. del Tribunale di CP_1
Macerata e il medesimo si obbliga a formalizzare l'accettazione della remissione stessa.
11) Le spese e gli onorari del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Macerata resteranno interamente compensate tra le parti, ciascuna delle quali provvederà dunque ad assolverle in favore dei rispettivi legali i quali, da parte loro, sottoscrivono la presente proposta e la successiva accettazione per rinunciare alla solidarietà ex art.13, comma 8, Legge Professionale.
12) L'odierna transazione é convenuta e sottoscritta dalle parti ad integrale tacitazione di ogni rispettiva pretesa ed a completa definizione transattiva dei citati procedimenti. Pertanto, le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti e alle azioni.
13) Le Parti dichiarano e riconoscono che le condizioni e tutti gli articoli previsti nella presente scrittura di transazione sono state oggetto di specifica trattativa tra le medesime ed i rispettivi legali e si dichiarano, pertanto, pienamente soddisfatte, riconoscendo che la presente transazione costituisce di fatto una precisazione congiunta delle conclusioni del giudizio n. 1451/2024 RG, di cui si intende richiedere l'integrale recepimento al Tribunale di Macerata.”
Quanto al curatore speciale della minore:
“la sottoscritta curatrice speciale della minore : CP_2 Che l'On.le Tribunale adito, Voglia accogliere le conclusioni congiunte delle parti pronunciandosi per l'integrale recepimento delle condizioni ivi concordate ai fini della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla loro figlia minore oltre che delle questioni economiche attinenti alsuo mantenimento, mantenendo la sorveglianza (amministrativa) dei Servizi Sociali del Comune di Tolentino al fine di vigilare sulla famiglia, sull'andamento del percorso di sostegno psicologico che chiede sia disposto a carico dei genitori e segnalare all'autorità competente eventuali criticità pregiudizievoli per la salute psicofisica della minore.”
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso, formulato ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e 473 bis.12 c.p.c., Pt_1 adiva l'intestato tribunale per la disciplina dell'affidamento e mantenimento della figlia
[...] Per_ minore , nata in data [...] dalla relazione more uxorio dalla stessa intrattenuta con , riconosciuta da entrambi i genitori;
Controparte_1
Rilevato che si costituiva in giudizio , resistendo alle richieste della ricorrente e Controparte_1 chiedendo, a sua volta, modifiche inerenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della figlia minore;
Rilevato che nel corso del giudizio le parti sono pervenute ad un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ed il Presidente relatore ha quindi disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto;
Rilevato che le condizioni concordate dalle parti possono essere omologate, in quanto conformi all'interesse della minore e non contrarie a norme imperative di legge;
considerato altresì non più necessario mantenere l'incarico di monitoraggio e supporto del nucleo familiare conferito ai Servizi Sociali del comune di Tolentino con i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex. art. 473 bis.22 c.p.c. del 11.03.2025, alla luce di quanto previsto dalle parti nella condizione n.9;
ritenuto che le spese della procedura vanno dichiarate integralmente compensate, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della concorde istanza delle parti;
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c., - disciplina le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore conformemente alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, Persona_1 depositato telematicamente in data 24/09/2025, sopra riportate;
- Revoca il mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare conferito in corso di causa ai Servizi Sociali del Comune di Tolentino;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 09/10/2025
Si comunichi ai servizi Sociali del . Parte_2
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1451/2024
promosso da:
, C.F. , n. a NO RC (MC) il Parte_1 C.F._1 17/05/1971; rappresentata e difesa dall'avv. GIUSTOZZI SANDRO, elett.te dom.ta in VIA LORENZO LOTTO SNC 62014 CORRIDONIA, presso il difensore;
contro
, C.F. , n. a TO (MC) il 24/04/1976 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. TESTARMATA LUCIA, elett.te dom.to in VIA GARIBALDI N. 87 62100 MACERATA, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria e con l'intervento
Avv.to CINZIA PUCCIARELLI con studio in Tolentino (MC) via Oberdan n.5
Curatore speciale della minore
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 337 ter c.c.
Conclusioni:
quanto alla ricorrente e al resistente:
“ e dichiarano di voler Controparte_1 Parte_1 transigere e conciliare la controversia insorta alle seguenti inscindibili condizioni:
1) La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
2) Le Parti rinunciano a resistere e/o proseguire il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Macerata, rubricato al numero 1451/2024 R.G., riunito al n. 1486/2024 R.G., poiché intendono definire la controversia tra loro insorta alle condizioni che seguono, mediante conclusioni congiunte da formulare alla prossima udienza. 3) La figlia minore, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in Persona_1 regime di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, Parte_1
Il calendario relativo alla permanenza della minore con il padre, sarà Controparte_1 articolato come segue, tenendo comunque in adeguata considerazione la volontà della minore e gli impegni della stessa: Fine settimana alternati, con permanenza dal tardo pomeriggio di venerdì (ore 18.00) fino alla domenica alle ore 21:30; un incontro infrasettimanale fisso ogni martedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:30, comprensivo della cena, per poter incontrare la figlia, in accordo con la medesima;
Nei fine settimana in cui la minore sarà collocata presso la madre, al padre sarà comunque consentito prelevarla dal domicilio materno nella serata di venerdì per condividere la cena unitamente alla famiglia paterna, con rientro presso il domicilio materno entro le ore 22. Per quanto riguarda i periodi festivi e le vacanze estive, la relativa regolamentazione sarà definita di comune accordo tra i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e tenendo conto del superiore interesse della minore. Nell'ambito della programmazione estiva, ai genitori sarà riconosciuta la possibilità di organizzare una vacanza con la figlia della durata di almeno una settimana, in accordo con la minore. 4) si impegna a corrispondere a , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 per la figlia entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di euro 350,00 Per_1 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Entrambe le parti si fanno carico della quota del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della minore
[...]
secondo quanto previsto nel protocollo del luglio 2024, attualmente in vigore presso Per_1 la circoscrizione della Corte d'Appello di Ancona.
5) L'importo dell'assegno unico universale riconosciuto per la figlia minore sarà Per_1 suddiviso in parti uguali tra i genitori, i quali si impegnano ad impiegare la quota percepita per far fronte alle esigenze della minore, con osservanza delle sue necessità educative, sanitarie, scolastiche, ricreative e quotidiane.
6) Le parti dichiarano che l'abitazione familiare, sebbene attualmente assegnata in via provvisoria alla sig.ra in forza di provvedimento del Tribunale, viene Parte_1 consensualmente lasciata nella disponibilità del sig. comprensiva degli Controparte_1 arredi, ad eccezione di quanto indicato nel separato foglio allegato al presente atto che si considera parte integrante dello stesso. In luogo del rilascio e a titolo di contributo una-tantum alle spese da sostenere per l'abitazione, il sig. si impegna a versare mediante bonifico bancario alla sig.ra CP_1
entro giorni 30 dalla firma del presente accordo, la somma complessiva di € Pt_1
50.000,00 (cinquantamila/00). La riscossione di tale somma da parte della sig.ra Pt_1 dovrà essere intesa quale piena e definitiva quietanza per il rilascio dell'immobile e rinuncia espressa all'assegnazione disposta in via provvisoria dal Tribunale, senza ulteriori pretese di natura abitativa nei confronti del sig. Fino al ricevimento della somma le parti CP_1 convengono che la avrà la disponibilità delle chiavi dell'immobile. Pt_1
In considerazione del superiore interesse della minore , la curatrice speciale – con Per_1
l'apposizione del proprio assenso in calce al presente accordo – esprime specificamente parere favorevole al rilascio dell'immobile in favore del sig. e alle condizioni CP_1 pattuite e cristallizzate nella presente scrittura, anche al fine di evitare che la minore venga esposta ad ulteriori situazioni di conflittualità, poiché l'accordo risulta rispettoso dell'interesse della minore. 7) La sig.ra conseguentemente alla ricezione della somma indicata al punto Parte_1
6) e comunque entro 4 mesi, si impegna a trasferire la propria residenza altrove unitamente alla figlia e, quindi, a lasciare la casa di Tolentino C.da San Giovanni n. 8/A, nella Persona_1 esclusiva disponibilità e possesso del proprietario sig. CP_1
8) La sig.ra oltre ai suoi beni strettamente personali: vestiti, biancheria personale, Pt_1 beni necessari per il lavoro, suoi utensili da cucina, libri, soprammobili, potrà prelevare dall'immobile familiare e portare con se i beni mobili necessari alla sua vita quotidiana e di
, nonché quelli provenienti dalla sua famiglia di origine, descritti in separato elenco Per_1 che viene sottoscritto dalle parti e che costituisce parte integrante della presente scrittura.
9) Entrambi i genitori, ed riconoscono congiuntamente la Parte_1 Controparte_1 preminente importanza del benessere psico-emotivo della figlia minore, quale Persona_1 valore fondamentale da tutelare in ogni fase della sua crescita. A tal fine, si impegnano a far intraprendere alla minore un percorso di sostegno psicologico, volto a favorire un equilibrato sviluppo affettivo e relazionale, preferibilmente presso la dott.ssa Francesca Cardarelli, con studio in Macerata, ovvero presso altro professionista qualificato che, previo accordo tra le parti, sarà ritenuto idoneo a garantire la tutela e il supporto della minore. Le parti si impegnano altresì a collaborare con il professionista individuato, agevolando la partecipazione della minore al percorso terapeutico e astenendosi da comportamenti che possano ostacolarne l'efficacia. A tal fine, e al fine di migliorare la qualità della relazione genitoriale e di gestire al meglio i rapporti tra genitori nell'interesse della minore, entrambe le parti si impegnano ad attivare, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, un percorso di sostegno psicologico individuale e, se del caso, di sostegno alla genitorialità, da svolgersi in forma separata presso un servizio pubblico o presso un professionista privato da individuarsi ognuno per proprio conto
10) Con la firma del presente accordo, dopo l'omologazione da parte del Tribunale e la ricezione del pagamento della somma di cui al punto 6), la Sig.ra si obbliga a Pt_1 rimettere avanti all'Autorità competente a riceverla, le denunce-querele sporte nei riguardi del da cui e scaturito il processo penale n. 4785/2024 R.G.N.R. del Tribunale di CP_1
Macerata e il medesimo si obbliga a formalizzare l'accettazione della remissione stessa.
11) Le spese e gli onorari del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Macerata resteranno interamente compensate tra le parti, ciascuna delle quali provvederà dunque ad assolverle in favore dei rispettivi legali i quali, da parte loro, sottoscrivono la presente proposta e la successiva accettazione per rinunciare alla solidarietà ex art.13, comma 8, Legge Professionale.
12) L'odierna transazione é convenuta e sottoscritta dalle parti ad integrale tacitazione di ogni rispettiva pretesa ed a completa definizione transattiva dei citati procedimenti. Pertanto, le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti e alle azioni.
13) Le Parti dichiarano e riconoscono che le condizioni e tutti gli articoli previsti nella presente scrittura di transazione sono state oggetto di specifica trattativa tra le medesime ed i rispettivi legali e si dichiarano, pertanto, pienamente soddisfatte, riconoscendo che la presente transazione costituisce di fatto una precisazione congiunta delle conclusioni del giudizio n. 1451/2024 RG, di cui si intende richiedere l'integrale recepimento al Tribunale di Macerata.”
Quanto al curatore speciale della minore:
“la sottoscritta curatrice speciale della minore : CP_2 Che l'On.le Tribunale adito, Voglia accogliere le conclusioni congiunte delle parti pronunciandosi per l'integrale recepimento delle condizioni ivi concordate ai fini della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla loro figlia minore oltre che delle questioni economiche attinenti alsuo mantenimento, mantenendo la sorveglianza (amministrativa) dei Servizi Sociali del Comune di Tolentino al fine di vigilare sulla famiglia, sull'andamento del percorso di sostegno psicologico che chiede sia disposto a carico dei genitori e segnalare all'autorità competente eventuali criticità pregiudizievoli per la salute psicofisica della minore.”
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso, formulato ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e 473 bis.12 c.p.c., Pt_1 adiva l'intestato tribunale per la disciplina dell'affidamento e mantenimento della figlia
[...] Per_ minore , nata in data [...] dalla relazione more uxorio dalla stessa intrattenuta con , riconosciuta da entrambi i genitori;
Controparte_1
Rilevato che si costituiva in giudizio , resistendo alle richieste della ricorrente e Controparte_1 chiedendo, a sua volta, modifiche inerenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della figlia minore;
Rilevato che nel corso del giudizio le parti sono pervenute ad un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ed il Presidente relatore ha quindi disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto;
Rilevato che le condizioni concordate dalle parti possono essere omologate, in quanto conformi all'interesse della minore e non contrarie a norme imperative di legge;
considerato altresì non più necessario mantenere l'incarico di monitoraggio e supporto del nucleo familiare conferito ai Servizi Sociali del comune di Tolentino con i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex. art. 473 bis.22 c.p.c. del 11.03.2025, alla luce di quanto previsto dalle parti nella condizione n.9;
ritenuto che le spese della procedura vanno dichiarate integralmente compensate, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della concorde istanza delle parti;
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c., - disciplina le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore conformemente alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, Persona_1 depositato telematicamente in data 24/09/2025, sopra riportate;
- Revoca il mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare conferito in corso di causa ai Servizi Sociali del Comune di Tolentino;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 09/10/2025
Si comunichi ai servizi Sociali del . Parte_2
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà