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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12993 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 57101 Ruolo Generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025, vertente
TRA
GE. (c.f. ; con sede legale a Roma, in via dell'Impruneta n. 24), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in piazza di S. Croce in Gerusalemme n. 4, presso lo studio dell'avv.to Giulia Del Poggio e dell'avv.to Antonello Liardi, da cui è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a Milano, in corso di Controparte_1 P.IVA_2
Porta Vittoria n. 4), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Milano, in corso Buenos Aires n. 77, presso lo studio dell'avv.to
Andrea Cerchiari, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
1 per l'opponente (verbale dell'udienza del 2/7/2025): “… l'avv.to Liardi Antonello … insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto, prodotto ed eccepito nell'atto di citazione, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e negli scritti conclusionali depositati nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni
…”; per l'opposta (verbale dell'udienza del 2/7/2025): “… l'avv.to Alessio Squatriti, in sostituzione dell'avv.to Cerchiari Andrea per delega orale, … insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto, prodotto ed eccepito nella comparsa di risposta, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e negli scritti conclusionali depositati nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Controparte_1
Parte l'attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15107/2023 del Parte_1
3-4/10/2023 del Tribunale di Roma (r.g n. 39520/2023), con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 35.615,24, oltre interessi e spese, quale preteso corrispettivo derivante da fornitura di energia elettrica ad uso non domestico a favore dei seguenti POD n. IT002E3823049A e n. IT002E3148142A. Al riguardo l'attrice allegava che i relativi contratti di fornitura n. 6039973893 dell'1/5/2022 e n. 6039969905 dell'1/5/2022 non erano mai stati recapitati e ricevuti da essa opponente e nonostante ciò la CP_1 aveva emesso rispettivamente le fatture n. 522005425070 del 16/11/2022 dell'importo
[...] di € 27.078,98 e n. 522004865388 del 12/10/2022 dell'importo di € 8.536,26, mai recapitate ad essa attrice;
che successivamente l'opposta aveva asseritamente inviato sollecito di pagamento tra cui la costituzione in mora del 25/3/2023, anch'esso mai ricevuto da essa opponente, non messa quindi nelle condizioni di verificare il corrispettivo a consumo e il quantum dei consumi addebitati nelle fatture;
che inoltre, non avendo le condizioni generali di contratto, non aveva avuto la possibilità di verificare il prezzo effettivo del KW e nel contempo, in caso di non convenienza rispetto ad un altro gestore, di recedere nei termini dal contratto stesso;
che nel contestare la pretesa dell'opposta avanzava richiesta di acquisizione della certificazione dei consumi della società distributrice, al fine di effettuare un rapporto
2 completo tra quanto fatturato da e quanto dovuto da essa attrice in Controparte_1 relazione agli effettivi consumi;
che, alla luce di quanto riferito e ricordato il principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori gravanti sul fornitore, le era stato negato il diritto di contestazione e di controllo della somministrazione di energia elettrica;
che non avevano valore probatorio le fatture commerciali. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: accogliere la presente opposizione per l'effetto dichiarando illegittimo, inefficace, nullo e/o rigettando, alla stregua dei motivi svolti col presente atto, la domanda proposta dall'opposta per ingiunzione di € 35.615,24 oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione e revocando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo accordato dal Tribunale civile di Roma,
n.15107/2023 del 4/10/2023; con condanna della parte opposta alle spese e competenze del giudizio in favore dei procuratori antistatari e al pagamento di una somma equitativamente determinata, nell'esercizio da parte del Giudice del potere officioso previsto dall'art.96, 3° co.
c.p.c., esercizio che qui si sollecita”.
In data 4/3/2024 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, Controparte_1 contestata l'opposizione proposta, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare: in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 15107/23, RG
39520/23 emesso dal Tribunale di Roma per Euro 25.667,86 sussistendone i presupposti per tutto quanto dedotto in narrativa;
in via subordinata: concedersi ordinanza ex art. 186 bis cpc per Euro 25.667,86 per somme non contestate per tutto quanto dedotto ed argomentato in narrativa;
in via di ulteriore subordine: concedersi ordinanza ex art. 186 ter cpc per Euro
25.667,86 sussistendone i presupposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 cpc e 634 cpc per tutto quanto dedotto ed argomentato in narrativa. Nel merito, in via principale: rigettarsi la dispiegata opposizione ed ivi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/23, RG 39520/23 del Tribunale di Roma per la minor somma di Euro 25.667,86 con ogni conseguente
3 statuizione di legge;
accertato e dichiarato che GE. è debitrice della somma di Euro Parte_1
35.615,24 in ragione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi riversati in narrativa, condannarsi parte opponente a pagare a favore di la somma residua di Controparte_1
Euro 25.667,86 oltre interessi dalla scadenza al saldo, nonché esborsi e compensi della fase monitoria, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata: in caso non creduto di mancato accoglimento delle domande in via principale e così della revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/23, RG 39520/23 del Tribunale di Roma, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di GE. al pagamento del corrispettivo dovuto per la Parte_1
Cont somministrazione effettuata da per le ragioni di cui in atti e per gli effetti CP_1 condannarsi l'opponente al pagamento delle somme tutte dovute pari ad Euro 25.667,86, oltre interessi dalla scadenza al saldo, nonché esborsi e compensi della fase monitoria, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc. In via istruttoria: Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Nelle spese: Con vittoria di spese e compenso del presente procedimento”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'8/3/2024 era disposto il differimento dell'udienza indicata in citazione (13/5/2024) al 21/5/2024.
All'udienza del 21/5/2024, comparsi i procuratori delle parti ed esperito il tentativo di conciliazione, era chiesto dai procuratori delle parti rinvio di 15/20 giorni per valutare possibili soluzioni conciliative sulla base di quanto era emerso in udienza, con salvezza in ogni caso dei diritti di prima udienza;
era disposto conferentemente rinvio all'udienza del
18/6/2024 per la formalizzazione dell'accordo o, in difetto, per trattazione e per decidere sull'istanza ex art. 648 c.p.c., il tutto con salvezza dei diritti di prima udienza.
Alla successiva udienza del 24/6/2024, così differita d'ufficio per i noti lavori all'edificio del Tribunale, si dava atto a verbale che i procuratori delle parti avevano richiesto congiuntamente “… rinvio a novembre p.v. per verificare il buon esito dell'accordo raggiunto con inizio di pagamento entro il 30/7/2024 con rate mensili di pari importo per un totale di €
20.000,00 …”; era disposto conferentemente rinvio all'udienza del 12/11/2024 per la verifica del buon esito dell'accordo o, in difetto, per la trattazione, sempre con salvezza dei diritti di prima udienza.
4 All'udienza del 12/11/2024 si dava atto a verbale che il procuratore di parte opponente
“… fa presente che la società non può adempiere alla proposta formulata in quanto si trova in una situazione di insolvenza;
quanto al merito insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto ed eccepito in citazione e nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. …”; che il procuratore dell'opposta “… prende atto di quanto odiernamente riferito da controparte;
insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto ed eccepito in comparsa di risposta e nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.; insiste nell'istanza ex art. 648 c.p.c. parziale per la somma di € 25.667,86 …” e che nuovamente il procuratore dell'opponente “… contesta le allegazioni, deduzioni ed eccezioni di parte convenuta e si oppone all'istanza ex art. 648 c.p.c. per tutti i motivi già esposti …”; nel prendere atto del mancato accordo, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 12-13/12/2024 era accolta “… l'istanza ex art. 648 c.p.c. per il credito residuo e, per l'effetto, autorizza(ta) la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/2023 del 3-4/10/2023 del Tribunale di Roma (r.g n.
39520/2023) fino alla concorrenza della somma di € 25.667,86 …”; erano “… rigetta(te) le istanze istruttorie di parte opposta (prova per testi), in quanto superflue …” ed era disposto rinvio “… all'udienza del 2/7/2025 ore 10.30 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti, in mancanza di formale rinuncia, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al Giudice, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 171 ter c.p.c.; 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica …”.
Parte attrice depositava in data 3/5/2025 nota scritta, contenente le conclusioni (“Con il presente atto, la scrivente difesa, richiamate le proprie precedenti difese, insiste nel loro accoglimento, nella revoca del decreto ingiuntivo opposto;
precisa le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti e richiamando e precisando le rassegnate conclusioni: Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione per l'effetto
5 dichiarando illegittimo, inefficace, nullo e/o rigettando, alla stregua dei motivi svolti nell'atto introduttivo e memorie, la domanda proposta dall'opposta per ingiunzione di € 35.615,24 oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione e revocando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo accordato dal Tribunale civile di Roma,
n.15107/2023 del 4.10.2023; con condanna della parte opposta alle spese e competenze del giudizio in favore dei procuratori antistatari”); in data 30/5/2025 depositava comparsa conclusionale.
Parte convenuta depositava in data 30/4/2025 nota scritta, contenente le conclusioni
(“Premesso che il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc per la residua somma di Euro 25.667,86 e che parte debitrice opponente non ha ad oggi provveduto al pagamento degli importi predetti, in ottemperanza al provvedimento del 12.12.2024, la riportandosi ai Controparte_1 precedente atti che si intendono ivi richiamati in ogni difesa ed eccezione formulata, mentre conferma di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, ovvero articolate fuori dai limiti e termini consentiti dalla legge nei confronti della stessa, insiste per l'accoglimento delle proprie domande tutte dispiegate e precisa le proprie conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, vista la già concessa provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, così giudicare: nel merito, in via principale: rigettarsi la dispiegata opposizione ed ivi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/23, RG 39520/23 del Tribunale di Roma per la minor somma di Euro 25.667,86 con ogni conseguente statuizione di legge;
accertato e dichiarato che GE. è debitrice della somma di Euro Parte_1
35.615,24 in ragione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi riversati in atti, condannarsi parte opponente a pagare a favore di la somma residua di Controparte_1
Euro 25.667,86 oltre interessi dalla scadenza al saldo, nonché esborsi e compensi della fase monitoria, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata: in caso non creduto di mancato accoglimento delle domande in via principale e così della revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/23, RG 39520/23 del Tribunale di Roma, accertarsi e
6 dichiararsi l'inadempimento di GE. al pagamento del corrispettivo dovuto per la Parte_1
Cont somministrazione effettuata da per le ragioni di cui in atti e per gli effetti CP_1 condannarsi l'opponente al pagamento delle somme tutte dovute pari ad Euro 25.667,86, oltre interessi dalla scadenza al saldo, nonché esborsi e compensi della fase monitoria, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc del 30.4.2024 e non ammesse, riportandosi altresì alla memoria ex art. 171 ter n. 3 cpc del 9.5.2024, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
Nelle spese: Con vittoria di spese e compenso del presente procedimento”); in data 30/5/2025 depositava comparsa conclusionale e in data 11/6/2025 depositava memoria di replica.
All'udienza del 2/7/2025, presenti i procuratori delle parti che discutevano la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma l'opponente va condannata al pagamento della somma accertata come dovuta.
2. Come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, va ricordato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
7 2.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
2.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale consolidato, come da Cass.
7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
2.3 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova del creditoin relazione ai consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal 'gruppo di misura', ossia dal contatore.
2.4. In tema di contratti di somministrazione e con particolare riferimento proprio alle fatture emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi mediante contatore, è stato affermato in giurisprudenza che “… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore
8 deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass.
19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica;
Cass.
23699/2016 in tema di fornitura idrica).
2.5 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi nella fattura, dovendo in tal caso il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, incombendo invece sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass.
297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
2.6 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente in relazione al rapporto concreto, con successivo onere del somministrante o in generale del fornitore del servizio di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
2.7 Viceversa non sarebbe sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore.
3. Tanto premesso come discorso di carattere generale e tornando al caso che qui ci occupa, nel ricordare che la domanda monitoria si riferiva al residuo corrispettivo di €
35.615,24, detratti gli acconti/accrediti, per la fornitura di energia elettrica ad uso non domestico a favore delle utenze, intestate alla GE. di cui al PoD n. Parte_1
IT002E3823049A e al PoD n. IT002E3148142A, risultante rispettivamente (primo PoD) dalle fatture n. 522004139044 del 31/8/2022 di € 2.973,00 (cfr. doc. 2 del fascicolo del monitorio)
e n. 522005425070 del 16/11/2022 di € 27.078,98 (cfr. doc. 3 del fascicolo del monitorio) e
(secondo PoD) dalla fattura n. 522004865388 del 12/10/2022 di € 8.536,26 (cfr. doc. 1 del
9 fascicolo monitorio), è sufficiente richiamare, in quanto le conclusioni cui si è giunti in ambito di valutazione delibativa non sono state contraddette da altre e successive emergenze processuali, il contenuto dell'ordinanza riservata del 12-13/12/2024, con cui è stata accolta
“… l'istanza ex art. 648 c.p.c. per il credito residuo e, per l'effetto, autorizza(ta) la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/2023 del 3-
4/10/2023 del Tribunale di Roma (r.g n. 39520/2023) fino alla concorrenza della somma di €
25.667,86 …”.
4. Nella predetta ordinanza è stato in particolare argomentato che “…
8. Nel caso di specie, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase e preso atto dell'applicazione delle disposizioni in tema di 'Servizio a Tutele Graduali', come riportato nelle fatture azionate, non emerge, al di là del riferimento alla nota giurisprudenza sul valore probatorio delle fatture commerciali, che vi sia stata alcuna contestazione in ordine all'effettuazione della prestazione (fornitura di energia elettrica) da parte della società opposta, come risultante dalle fatture prodotte, non oggetto invero di alcuna contestazione analitica in ordine alle singole voci ivi riportate (cfr. fatture già prodotte con il ricorso monitorio e riprodotte con la comparsa di risposta).
9. Per quanto riguarda la prova dei consumi, al di là della ricordata generica contestazione, va richiamata la documentazione relativa ai consumi, registrati da RE (cfr. documentazione prodotta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
10. In ordine al quantum, si prende atto che l'opposta ha ammesso di aver ricevuto la somma di € 9.947,38 a titolo di indennizzo CMR (cfr. comparsa di risposta), tanto da aver ridotto la pretesa creditoria ad € 25.667,86.
11. Alla luce delle superiori osservazioni e della valutazione delibativa propria di questa fase, non essendo più dovuta l'intera somma esatta in via monitoria e in assenza di analitica contestazione della somma residua, può essere accolta l'istanza per la provvisoria esecutorietà parziale ex art. 648 c.p.c., limitatamente alla somma residua di € 25.667,86.
11.1 Risultano così assorbite le istanze per l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis
c.p.c. o in subordine ex art. 186 ter c.p.c., sempre per la predetta somma residua …” (cfr. citata ordinanza riservata)
10 5. Come detto le emergenze processuali, ricavabili dalle allegazioni ed eccezioni nonché produzioni documentali delle parti, consentono di ribadire che il rapporto di fornitura, non contestato dall'attrice nella sua ontologica esistenza in relazione ai due PoD intestati all'attrice -POD n. IT002E3148142A, relativo all'utenza di via dell'Impruneta n. 24 di Roma,
e POD n. IT002E3823049A, relativo all'utenza di via Trigoria n. 55 di Roma-, rientrava nell'ambito del 'Servizio a Tutele Graduali', come riportato nelle fatture azionate (cfr. citati docc. 1 e 3 del fascicolo del monitorio).
6. Al riguardo va ricordato che l'ingresso del cliente finale nel c.d. Servizio a Tutele
Graduali per la somministrazione di energia elettrica è previsto in automatico in base alla L.
124 del 2017, nel caso in cui il cliente non opti per un fornitore specifico fra quelli operanti sul libero mercato.
7. Nel ricordare la particolare filiera esistente nel settore della fornitura di energia elettrica e l'introdotta liberalizzazione del mercato -schematicamente, per quanto di interesse, vi è un unico distributore locale che provvedere alla misurazione dei consumi e una platea di fornitori, fra i quali il cliente finale può scegliere liberamente il proprio fornitore, che, ricevuti i dati di consumo dal distributore locale, provvede a redigere e inviare le fatture al cliente finale stesso-, osserva il Giudice che i consumi, registrati sui PoD relativi alle due utenze, sono stati acquisiti dal distributore locale (RE S.p.a.) e trasmessi ad che Controparte_1 ha provveduto alla fatturazione.
8. Non vi è stata alcuna contestazione specifica in ordine alle fatture azionate e precisamente la fattura n. 522004865388 del 12/10/2022 di € 8.536,26, relativa all'utenza di cui al n. IT002E3148142A (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio); la fattura n. 522004139044 del 31/8/2022 di € 2.973,00, relativa all'utenza di cui al PoD n. IT002E3823049A (cfr. doc. 2 del fascicolo del monitorio), e la fattura n. 522005425070 del 16/11/2022 di € 27.078,98, relativa all'utenza di cui al PoD n. IT002E3823049A (cfr. doc. 3 del fascicolo del monitorio).
8.1 L'attrice ha allegato in citazione che non aveva mai ricevuto le predette fatture n.
522005425070 e n. 522004865388, ma al riguardo è sufficiente evidenziare che la produzione in giudizio delle due fatture, già prodotte con il monitorio, equivale a tutti gli effetti a comunicazione e pertanto l'odierna attrice, fin dal momento della notifica del decreto
11 ingiuntivo, aveva avuto il tempo e il modo di esaminare le fatture, depositate con il ricorso monitorio, e di provvedere in citazione alla contestazione analitica delle stesse, se e in quanto asseritamente errate nelle singole voci in cui si articolava la pretesa creditoria, risultante in dette fatture.
9. La società opposta aveva pertanto diritto al pagamento della somma esatta in via monitoria per complessivi € 35.615,24, così determinata, a detta della stessa creditrice, per effetto di pagamenti parziali e/o accrediti.
10. E' poi processualmente emerso che, attraverso il pacifico incasso del CMOR per €
9.947,38, il credito dell'opposta si è ridotto ad € 25.667,86, importo fino alla concorrenza del quale è stata autorizzata la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto.
10.1 Al riguardo in comparsa di risposta la convenuta ha allegato, fornendone prova documentale (cfr. doc. 7), che “… Quanto agli importi insoluti oggi ingiunti, è opportuno precisare che l'opponente alla chiusura del contratto in data 30.09.2022, passava ad altro fornitore di energia elettrica, lasciando impagate le fatture oggi azionate, probabilmente nella convinzione di potersi sottrarre dal pagamento …”; che “… Ebbene, ha previsto un CP_2 sistema indennitario per il venditore c.d. uscente, ovvero il venditore che vede cessare il rapporto di fornitura col cliente finale moroso. …” e che “… Ad oggi Acquirente Unico tramite Cassa Conguagli del SII (Sistema informativo integrato), in relazione alla morosità accumulata sul POD n. IT002E823049A posto a Roma, Via Trigoria n. 55, ha corrisposto ad l'indennizzo CMOR nella misura di Euro 9.947,38, importo che andrà a Controparte_1 ridurre la sorte capitale oggi ingiunta, come emerge dal prospetto tratto dal relativo portale
…”.
10.2 Dal citato doc. 7 di parte convenuta emerge che la somma di € 9.947,38 è stata imputata alle due fatture emesse in relazione all'utenza di cui al PoD n. IT002E823049A, per cui, estinto il credito della fattura n. 522004139044 del 31/8/2022 di € 2.973,00, risulta ridotto, nella misura del residuo, il credito portato dalla fattura n. 522005425070 del
16/11/2022 di originari € 27.078,98.
12 11. Non risulta l'esistenza di altri atti o fatti estintivi, che possano portare ad una ulteriore riduzione del credito di parte convenuta, oltre appunto a quanto ammesso dall'opposta.
12. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, è dovuta dall'opponente, a titolo di residuo corrispettivo per la fornitura di energia elettrica di cui alle residue fatture azionate n. 522004865388 del 12/10/2022 di originari € 8.536,26 con scadenza il 2/11/2022 e n. 522005425070 del 16/11/2022 di originari € 27.078,98 con scadenza il
6/12/2022 (cfr. docc. 1 e 3 del fascicolo del monitorio), la complessiva residua somma di €
25.667,86, per sorte, come richiesto da parte convenuta (cfr. conclusioni definitive di parte convenuta).
13. Per quanto riguarda gli interessi, richiesti “… dalla scadenza al saldo …” (cfr. conclusioni della parte convenuta), sono dovuti gli interessi al tasso maggiorato ex artt. 4 e 5
D.Lgs 231/2002 sugli importi residui delle due citate fatture n. 522004865388 e n.
522005425070 dalle rispettive scadenze fino al saldo effettivo.
14. Tali essendo le risultanze di causa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto non è dovuta l'intera somma esatta in via monitoria;
l'opponente va peraltro condannata al pagamento della somma risultata come ancora dovuta.
15. La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. citata giurisprudenza); quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass.
14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
13 16. Va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dalla società opposta, per mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005; Cass.
18169/2004).
16.1 Va rigettata l'istanza sollecitatoria di parte opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c. stante l'infondatezza dell'opposizione.
17. Per quanto riguarda le spese di lite, valgono le seguenti osservazioni.
17.1 Premesso che il decreto ingiuntivo viene revocato del tutto, anche quindi in ordine al capo delle spese di lite, va ribadito che il regime delle spese dell'intera procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unico e che la relativa regolamentazione va effettuata globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. 17854/2020; Cass. 18125/2017); quindi la valutazione della soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite.
17.2 In una valutazione complessiva dell'esito del giudizio e delle motivazioni sottese all'accoglimento parziale dell'opposizione, in considerazione della riduzione del credito unicamente per effetto del noto sistema indennitario CMOR, si osserva che le spese di lite non possono essere compensate in alcuna misura e che devono essere poste per intero a carico dell'opponente per la totale soccombenza.
17.3 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio dello scaglione '26.001-
52.000', in relazione alla fase monitoria e alla fase di opposizione, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opposta nonché dell'istruttoria solo documentale: € 900,00 per la fase monitoria ed € 5.000,00 per la fase di opposizione;
per la fase monitoria sono dovuti € 286,00 per spese.
17.4 A fronte della sostanzialmente piena vittoria nel merito da parte della società opposta, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass.
14 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido;
contra, peraltro, Cass.
20838/2016).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
15107/2023 del 3-4/10/2023 del Tribunale di Roma (r.g n. 39520/2023);
• condanna, peraltro, l'opponente GE. al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
e per i titoli per cui è causa, della complessiva residua somma € 25.667,86, CP_1 oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di entrambe le parti;
• condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore della società opposta, in € 5.900,00 per compensi professionali e in € 286,00 per le spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 19/9/2025
Il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
15
N. RGAC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 57101 Ruolo Generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025, vertente
TRA
GE. (c.f. ; con sede legale a Roma, in via dell'Impruneta n. 24), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in piazza di S. Croce in Gerusalemme n. 4, presso lo studio dell'avv.to Giulia Del Poggio e dell'avv.to Antonello Liardi, da cui è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a Milano, in corso di Controparte_1 P.IVA_2
Porta Vittoria n. 4), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Milano, in corso Buenos Aires n. 77, presso lo studio dell'avv.to
Andrea Cerchiari, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
1 per l'opponente (verbale dell'udienza del 2/7/2025): “… l'avv.to Liardi Antonello … insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto, prodotto ed eccepito nell'atto di citazione, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e negli scritti conclusionali depositati nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni
…”; per l'opposta (verbale dell'udienza del 2/7/2025): “… l'avv.to Alessio Squatriti, in sostituzione dell'avv.to Cerchiari Andrea per delega orale, … insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto, prodotto ed eccepito nella comparsa di risposta, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e negli scritti conclusionali depositati nei termini di cui all'art. 189 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Controparte_1
Parte l'attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15107/2023 del Parte_1
3-4/10/2023 del Tribunale di Roma (r.g n. 39520/2023), con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 35.615,24, oltre interessi e spese, quale preteso corrispettivo derivante da fornitura di energia elettrica ad uso non domestico a favore dei seguenti POD n. IT002E3823049A e n. IT002E3148142A. Al riguardo l'attrice allegava che i relativi contratti di fornitura n. 6039973893 dell'1/5/2022 e n. 6039969905 dell'1/5/2022 non erano mai stati recapitati e ricevuti da essa opponente e nonostante ciò la CP_1 aveva emesso rispettivamente le fatture n. 522005425070 del 16/11/2022 dell'importo
[...] di € 27.078,98 e n. 522004865388 del 12/10/2022 dell'importo di € 8.536,26, mai recapitate ad essa attrice;
che successivamente l'opposta aveva asseritamente inviato sollecito di pagamento tra cui la costituzione in mora del 25/3/2023, anch'esso mai ricevuto da essa opponente, non messa quindi nelle condizioni di verificare il corrispettivo a consumo e il quantum dei consumi addebitati nelle fatture;
che inoltre, non avendo le condizioni generali di contratto, non aveva avuto la possibilità di verificare il prezzo effettivo del KW e nel contempo, in caso di non convenienza rispetto ad un altro gestore, di recedere nei termini dal contratto stesso;
che nel contestare la pretesa dell'opposta avanzava richiesta di acquisizione della certificazione dei consumi della società distributrice, al fine di effettuare un rapporto
2 completo tra quanto fatturato da e quanto dovuto da essa attrice in Controparte_1 relazione agli effettivi consumi;
che, alla luce di quanto riferito e ricordato il principio giurisprudenziale sugli oneri allegatori e probatori gravanti sul fornitore, le era stato negato il diritto di contestazione e di controllo della somministrazione di energia elettrica;
che non avevano valore probatorio le fatture commerciali. Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: accogliere la presente opposizione per l'effetto dichiarando illegittimo, inefficace, nullo e/o rigettando, alla stregua dei motivi svolti col presente atto, la domanda proposta dall'opposta per ingiunzione di € 35.615,24 oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione e revocando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo accordato dal Tribunale civile di Roma,
n.15107/2023 del 4/10/2023; con condanna della parte opposta alle spese e competenze del giudizio in favore dei procuratori antistatari e al pagamento di una somma equitativamente determinata, nell'esercizio da parte del Giudice del potere officioso previsto dall'art.96, 3° co.
c.p.c., esercizio che qui si sollecita”.
In data 4/3/2024 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, Controparte_1 contestata l'opposizione proposta, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare: in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 15107/23, RG
39520/23 emesso dal Tribunale di Roma per Euro 25.667,86 sussistendone i presupposti per tutto quanto dedotto in narrativa;
in via subordinata: concedersi ordinanza ex art. 186 bis cpc per Euro 25.667,86 per somme non contestate per tutto quanto dedotto ed argomentato in narrativa;
in via di ulteriore subordine: concedersi ordinanza ex art. 186 ter cpc per Euro
25.667,86 sussistendone i presupposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 cpc e 634 cpc per tutto quanto dedotto ed argomentato in narrativa. Nel merito, in via principale: rigettarsi la dispiegata opposizione ed ivi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/23, RG 39520/23 del Tribunale di Roma per la minor somma di Euro 25.667,86 con ogni conseguente
3 statuizione di legge;
accertato e dichiarato che GE. è debitrice della somma di Euro Parte_1
35.615,24 in ragione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi riversati in narrativa, condannarsi parte opponente a pagare a favore di la somma residua di Controparte_1
Euro 25.667,86 oltre interessi dalla scadenza al saldo, nonché esborsi e compensi della fase monitoria, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata: in caso non creduto di mancato accoglimento delle domande in via principale e così della revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/23, RG 39520/23 del Tribunale di Roma, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di GE. al pagamento del corrispettivo dovuto per la Parte_1
Cont somministrazione effettuata da per le ragioni di cui in atti e per gli effetti CP_1 condannarsi l'opponente al pagamento delle somme tutte dovute pari ad Euro 25.667,86, oltre interessi dalla scadenza al saldo, nonché esborsi e compensi della fase monitoria, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc. In via istruttoria: Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Nelle spese: Con vittoria di spese e compenso del presente procedimento”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'8/3/2024 era disposto il differimento dell'udienza indicata in citazione (13/5/2024) al 21/5/2024.
All'udienza del 21/5/2024, comparsi i procuratori delle parti ed esperito il tentativo di conciliazione, era chiesto dai procuratori delle parti rinvio di 15/20 giorni per valutare possibili soluzioni conciliative sulla base di quanto era emerso in udienza, con salvezza in ogni caso dei diritti di prima udienza;
era disposto conferentemente rinvio all'udienza del
18/6/2024 per la formalizzazione dell'accordo o, in difetto, per trattazione e per decidere sull'istanza ex art. 648 c.p.c., il tutto con salvezza dei diritti di prima udienza.
Alla successiva udienza del 24/6/2024, così differita d'ufficio per i noti lavori all'edificio del Tribunale, si dava atto a verbale che i procuratori delle parti avevano richiesto congiuntamente “… rinvio a novembre p.v. per verificare il buon esito dell'accordo raggiunto con inizio di pagamento entro il 30/7/2024 con rate mensili di pari importo per un totale di €
20.000,00 …”; era disposto conferentemente rinvio all'udienza del 12/11/2024 per la verifica del buon esito dell'accordo o, in difetto, per la trattazione, sempre con salvezza dei diritti di prima udienza.
4 All'udienza del 12/11/2024 si dava atto a verbale che il procuratore di parte opponente
“… fa presente che la società non può adempiere alla proposta formulata in quanto si trova in una situazione di insolvenza;
quanto al merito insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto ed eccepito in citazione e nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. …”; che il procuratore dell'opposta “… prende atto di quanto odiernamente riferito da controparte;
insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto ed eccepito in comparsa di risposta e nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.; insiste nell'istanza ex art. 648 c.p.c. parziale per la somma di € 25.667,86 …” e che nuovamente il procuratore dell'opponente “… contesta le allegazioni, deduzioni ed eccezioni di parte convenuta e si oppone all'istanza ex art. 648 c.p.c. per tutti i motivi già esposti …”; nel prendere atto del mancato accordo, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 12-13/12/2024 era accolta “… l'istanza ex art. 648 c.p.c. per il credito residuo e, per l'effetto, autorizza(ta) la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/2023 del 3-4/10/2023 del Tribunale di Roma (r.g n.
39520/2023) fino alla concorrenza della somma di € 25.667,86 …”; erano “… rigetta(te) le istanze istruttorie di parte opposta (prova per testi), in quanto superflue …” ed era disposto rinvio “… all'udienza del 2/7/2025 ore 10.30 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti, in mancanza di formale rinuncia, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al Giudice, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 171 ter c.p.c.; 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica …”.
Parte attrice depositava in data 3/5/2025 nota scritta, contenente le conclusioni (“Con il presente atto, la scrivente difesa, richiamate le proprie precedenti difese, insiste nel loro accoglimento, nella revoca del decreto ingiuntivo opposto;
precisa le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti e richiamando e precisando le rassegnate conclusioni: Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione per l'effetto
5 dichiarando illegittimo, inefficace, nullo e/o rigettando, alla stregua dei motivi svolti nell'atto introduttivo e memorie, la domanda proposta dall'opposta per ingiunzione di € 35.615,24 oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione e revocando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo accordato dal Tribunale civile di Roma,
n.15107/2023 del 4.10.2023; con condanna della parte opposta alle spese e competenze del giudizio in favore dei procuratori antistatari”); in data 30/5/2025 depositava comparsa conclusionale.
Parte convenuta depositava in data 30/4/2025 nota scritta, contenente le conclusioni
(“Premesso che il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc per la residua somma di Euro 25.667,86 e che parte debitrice opponente non ha ad oggi provveduto al pagamento degli importi predetti, in ottemperanza al provvedimento del 12.12.2024, la riportandosi ai Controparte_1 precedente atti che si intendono ivi richiamati in ogni difesa ed eccezione formulata, mentre conferma di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, ovvero articolate fuori dai limiti e termini consentiti dalla legge nei confronti della stessa, insiste per l'accoglimento delle proprie domande tutte dispiegate e precisa le proprie conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, vista la già concessa provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, così giudicare: nel merito, in via principale: rigettarsi la dispiegata opposizione ed ivi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/23, RG 39520/23 del Tribunale di Roma per la minor somma di Euro 25.667,86 con ogni conseguente statuizione di legge;
accertato e dichiarato che GE. è debitrice della somma di Euro Parte_1
35.615,24 in ragione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi riversati in atti, condannarsi parte opponente a pagare a favore di la somma residua di Controparte_1
Euro 25.667,86 oltre interessi dalla scadenza al saldo, nonché esborsi e compensi della fase monitoria, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata: in caso non creduto di mancato accoglimento delle domande in via principale e così della revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/23, RG 39520/23 del Tribunale di Roma, accertarsi e
6 dichiararsi l'inadempimento di GE. al pagamento del corrispettivo dovuto per la Parte_1
Cont somministrazione effettuata da per le ragioni di cui in atti e per gli effetti CP_1 condannarsi l'opponente al pagamento delle somme tutte dovute pari ad Euro 25.667,86, oltre interessi dalla scadenza al saldo, nonché esborsi e compensi della fase monitoria, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc del 30.4.2024 e non ammesse, riportandosi altresì alla memoria ex art. 171 ter n. 3 cpc del 9.5.2024, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
Nelle spese: Con vittoria di spese e compenso del presente procedimento”); in data 30/5/2025 depositava comparsa conclusionale e in data 11/6/2025 depositava memoria di replica.
All'udienza del 2/7/2025, presenti i procuratori delle parti che discutevano la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma l'opponente va condannata al pagamento della somma accertata come dovuta.
2. Come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, va ricordato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
7 2.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
2.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale consolidato, come da Cass.
7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
2.3 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova del creditoin relazione ai consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal 'gruppo di misura', ossia dal contatore.
2.4. In tema di contratti di somministrazione e con particolare riferimento proprio alle fatture emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi mediante contatore, è stato affermato in giurisprudenza che “… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore
8 deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass.
19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica;
Cass.
23699/2016 in tema di fornitura idrica).
2.5 Solo nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi nella fattura, dovendo in tal caso il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore, incombendo invece sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass.
297/2020; Cass. 30290/2017, in tema di telefonia).
2.6 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente in relazione al rapporto concreto, con successivo onere del somministrante o in generale del fornitore del servizio di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
2.7 Viceversa non sarebbe sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore.
3. Tanto premesso come discorso di carattere generale e tornando al caso che qui ci occupa, nel ricordare che la domanda monitoria si riferiva al residuo corrispettivo di €
35.615,24, detratti gli acconti/accrediti, per la fornitura di energia elettrica ad uso non domestico a favore delle utenze, intestate alla GE. di cui al PoD n. Parte_1
IT002E3823049A e al PoD n. IT002E3148142A, risultante rispettivamente (primo PoD) dalle fatture n. 522004139044 del 31/8/2022 di € 2.973,00 (cfr. doc. 2 del fascicolo del monitorio)
e n. 522005425070 del 16/11/2022 di € 27.078,98 (cfr. doc. 3 del fascicolo del monitorio) e
(secondo PoD) dalla fattura n. 522004865388 del 12/10/2022 di € 8.536,26 (cfr. doc. 1 del
9 fascicolo monitorio), è sufficiente richiamare, in quanto le conclusioni cui si è giunti in ambito di valutazione delibativa non sono state contraddette da altre e successive emergenze processuali, il contenuto dell'ordinanza riservata del 12-13/12/2024, con cui è stata accolta
“… l'istanza ex art. 648 c.p.c. per il credito residuo e, per l'effetto, autorizza(ta) la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto n. 15107/2023 del 3-
4/10/2023 del Tribunale di Roma (r.g n. 39520/2023) fino alla concorrenza della somma di €
25.667,86 …”.
4. Nella predetta ordinanza è stato in particolare argomentato che “…
8. Nel caso di specie, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase e preso atto dell'applicazione delle disposizioni in tema di 'Servizio a Tutele Graduali', come riportato nelle fatture azionate, non emerge, al di là del riferimento alla nota giurisprudenza sul valore probatorio delle fatture commerciali, che vi sia stata alcuna contestazione in ordine all'effettuazione della prestazione (fornitura di energia elettrica) da parte della società opposta, come risultante dalle fatture prodotte, non oggetto invero di alcuna contestazione analitica in ordine alle singole voci ivi riportate (cfr. fatture già prodotte con il ricorso monitorio e riprodotte con la comparsa di risposta).
9. Per quanto riguarda la prova dei consumi, al di là della ricordata generica contestazione, va richiamata la documentazione relativa ai consumi, registrati da RE (cfr. documentazione prodotta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
10. In ordine al quantum, si prende atto che l'opposta ha ammesso di aver ricevuto la somma di € 9.947,38 a titolo di indennizzo CMR (cfr. comparsa di risposta), tanto da aver ridotto la pretesa creditoria ad € 25.667,86.
11. Alla luce delle superiori osservazioni e della valutazione delibativa propria di questa fase, non essendo più dovuta l'intera somma esatta in via monitoria e in assenza di analitica contestazione della somma residua, può essere accolta l'istanza per la provvisoria esecutorietà parziale ex art. 648 c.p.c., limitatamente alla somma residua di € 25.667,86.
11.1 Risultano così assorbite le istanze per l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis
c.p.c. o in subordine ex art. 186 ter c.p.c., sempre per la predetta somma residua …” (cfr. citata ordinanza riservata)
10 5. Come detto le emergenze processuali, ricavabili dalle allegazioni ed eccezioni nonché produzioni documentali delle parti, consentono di ribadire che il rapporto di fornitura, non contestato dall'attrice nella sua ontologica esistenza in relazione ai due PoD intestati all'attrice -POD n. IT002E3148142A, relativo all'utenza di via dell'Impruneta n. 24 di Roma,
e POD n. IT002E3823049A, relativo all'utenza di via Trigoria n. 55 di Roma-, rientrava nell'ambito del 'Servizio a Tutele Graduali', come riportato nelle fatture azionate (cfr. citati docc. 1 e 3 del fascicolo del monitorio).
6. Al riguardo va ricordato che l'ingresso del cliente finale nel c.d. Servizio a Tutele
Graduali per la somministrazione di energia elettrica è previsto in automatico in base alla L.
124 del 2017, nel caso in cui il cliente non opti per un fornitore specifico fra quelli operanti sul libero mercato.
7. Nel ricordare la particolare filiera esistente nel settore della fornitura di energia elettrica e l'introdotta liberalizzazione del mercato -schematicamente, per quanto di interesse, vi è un unico distributore locale che provvedere alla misurazione dei consumi e una platea di fornitori, fra i quali il cliente finale può scegliere liberamente il proprio fornitore, che, ricevuti i dati di consumo dal distributore locale, provvede a redigere e inviare le fatture al cliente finale stesso-, osserva il Giudice che i consumi, registrati sui PoD relativi alle due utenze, sono stati acquisiti dal distributore locale (RE S.p.a.) e trasmessi ad che Controparte_1 ha provveduto alla fatturazione.
8. Non vi è stata alcuna contestazione specifica in ordine alle fatture azionate e precisamente la fattura n. 522004865388 del 12/10/2022 di € 8.536,26, relativa all'utenza di cui al n. IT002E3148142A (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio); la fattura n. 522004139044 del 31/8/2022 di € 2.973,00, relativa all'utenza di cui al PoD n. IT002E3823049A (cfr. doc. 2 del fascicolo del monitorio), e la fattura n. 522005425070 del 16/11/2022 di € 27.078,98, relativa all'utenza di cui al PoD n. IT002E3823049A (cfr. doc. 3 del fascicolo del monitorio).
8.1 L'attrice ha allegato in citazione che non aveva mai ricevuto le predette fatture n.
522005425070 e n. 522004865388, ma al riguardo è sufficiente evidenziare che la produzione in giudizio delle due fatture, già prodotte con il monitorio, equivale a tutti gli effetti a comunicazione e pertanto l'odierna attrice, fin dal momento della notifica del decreto
11 ingiuntivo, aveva avuto il tempo e il modo di esaminare le fatture, depositate con il ricorso monitorio, e di provvedere in citazione alla contestazione analitica delle stesse, se e in quanto asseritamente errate nelle singole voci in cui si articolava la pretesa creditoria, risultante in dette fatture.
9. La società opposta aveva pertanto diritto al pagamento della somma esatta in via monitoria per complessivi € 35.615,24, così determinata, a detta della stessa creditrice, per effetto di pagamenti parziali e/o accrediti.
10. E' poi processualmente emerso che, attraverso il pacifico incasso del CMOR per €
9.947,38, il credito dell'opposta si è ridotto ad € 25.667,86, importo fino alla concorrenza del quale è stata autorizzata la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto.
10.1 Al riguardo in comparsa di risposta la convenuta ha allegato, fornendone prova documentale (cfr. doc. 7), che “… Quanto agli importi insoluti oggi ingiunti, è opportuno precisare che l'opponente alla chiusura del contratto in data 30.09.2022, passava ad altro fornitore di energia elettrica, lasciando impagate le fatture oggi azionate, probabilmente nella convinzione di potersi sottrarre dal pagamento …”; che “… Ebbene, ha previsto un CP_2 sistema indennitario per il venditore c.d. uscente, ovvero il venditore che vede cessare il rapporto di fornitura col cliente finale moroso. …” e che “… Ad oggi Acquirente Unico tramite Cassa Conguagli del SII (Sistema informativo integrato), in relazione alla morosità accumulata sul POD n. IT002E823049A posto a Roma, Via Trigoria n. 55, ha corrisposto ad l'indennizzo CMOR nella misura di Euro 9.947,38, importo che andrà a Controparte_1 ridurre la sorte capitale oggi ingiunta, come emerge dal prospetto tratto dal relativo portale
…”.
10.2 Dal citato doc. 7 di parte convenuta emerge che la somma di € 9.947,38 è stata imputata alle due fatture emesse in relazione all'utenza di cui al PoD n. IT002E823049A, per cui, estinto il credito della fattura n. 522004139044 del 31/8/2022 di € 2.973,00, risulta ridotto, nella misura del residuo, il credito portato dalla fattura n. 522005425070 del
16/11/2022 di originari € 27.078,98.
12 11. Non risulta l'esistenza di altri atti o fatti estintivi, che possano portare ad una ulteriore riduzione del credito di parte convenuta, oltre appunto a quanto ammesso dall'opposta.
12. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, è dovuta dall'opponente, a titolo di residuo corrispettivo per la fornitura di energia elettrica di cui alle residue fatture azionate n. 522004865388 del 12/10/2022 di originari € 8.536,26 con scadenza il 2/11/2022 e n. 522005425070 del 16/11/2022 di originari € 27.078,98 con scadenza il
6/12/2022 (cfr. docc. 1 e 3 del fascicolo del monitorio), la complessiva residua somma di €
25.667,86, per sorte, come richiesto da parte convenuta (cfr. conclusioni definitive di parte convenuta).
13. Per quanto riguarda gli interessi, richiesti “… dalla scadenza al saldo …” (cfr. conclusioni della parte convenuta), sono dovuti gli interessi al tasso maggiorato ex artt. 4 e 5
D.Lgs 231/2002 sugli importi residui delle due citate fatture n. 522004865388 e n.
522005425070 dalle rispettive scadenze fino al saldo effettivo.
14. Tali essendo le risultanze di causa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto non è dovuta l'intera somma esatta in via monitoria;
l'opponente va peraltro condannata al pagamento della somma risultata come ancora dovuta.
15. La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. citata giurisprudenza); quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass.
14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
13 16. Va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dalla società opposta, per mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005; Cass.
18169/2004).
16.1 Va rigettata l'istanza sollecitatoria di parte opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c. stante l'infondatezza dell'opposizione.
17. Per quanto riguarda le spese di lite, valgono le seguenti osservazioni.
17.1 Premesso che il decreto ingiuntivo viene revocato del tutto, anche quindi in ordine al capo delle spese di lite, va ribadito che il regime delle spese dell'intera procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unico e che la relativa regolamentazione va effettuata globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. 17854/2020; Cass. 18125/2017); quindi la valutazione della soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite.
17.2 In una valutazione complessiva dell'esito del giudizio e delle motivazioni sottese all'accoglimento parziale dell'opposizione, in considerazione della riduzione del credito unicamente per effetto del noto sistema indennitario CMOR, si osserva che le spese di lite non possono essere compensate in alcuna misura e che devono essere poste per intero a carico dell'opponente per la totale soccombenza.
17.3 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio dello scaglione '26.001-
52.000', in relazione alla fase monitoria e alla fase di opposizione, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opposta nonché dell'istruttoria solo documentale: € 900,00 per la fase monitoria ed € 5.000,00 per la fase di opposizione;
per la fase monitoria sono dovuti € 286,00 per spese.
17.4 A fronte della sostanzialmente piena vittoria nel merito da parte della società opposta, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass.
14 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido;
contra, peraltro, Cass.
20838/2016).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
15107/2023 del 3-4/10/2023 del Tribunale di Roma (r.g n. 39520/2023);
• condanna, peraltro, l'opponente GE. al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1 [...]
e per i titoli per cui è causa, della complessiva residua somma € 25.667,86, CP_1 oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di entrambe le parti;
• condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore della società opposta, in € 5.900,00 per compensi professionali e in € 286,00 per le spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 19/9/2025
Il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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