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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 669/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 669 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25.05.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nato in [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata in [...] l'[...], entrambi elettivamente domiciliati in Cassino via Boccaccio 2/A, presso lo studio dell'Avv. Formica Manlio che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 25.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.04.2025, i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.10.1994 in T'LI UM (FR) e che dall'unione sono nati i figli:
(il 28.03.1997) e (il 2.12.1995), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti – hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
il sig. si impegna Pt_1
a trasferire ai figli la nuda proprietà degli immobili indicati nel ricorso introduttivo;
a fronte del succitato trasferimento la sig.ra si impegna a versare a favore del marito la somma di euro Pt_2 190.000,00. Passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi, le parti chiedono, altresì, che venga pronunciato il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza cartolare del 25.05.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c..
3. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
669/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
25.05.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in T'LI UM (FR) il 15.10.1994, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di T'LI UM (FR) dell'anno 1994, al n. 22, parte II, Serie
A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 16.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 669 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25.05.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nato in [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nata in [...] l'[...], entrambi elettivamente domiciliati in Cassino via Boccaccio 2/A, presso lo studio dell'Avv. Formica Manlio che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 25.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2.04.2025, i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.10.1994 in T'LI UM (FR) e che dall'unione sono nati i figli:
(il 28.03.1997) e (il 2.12.1995), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti – hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
il sig. si impegna Pt_1
a trasferire ai figli la nuda proprietà degli immobili indicati nel ricorso introduttivo;
a fronte del succitato trasferimento la sig.ra si impegna a versare a favore del marito la somma di euro Pt_2 190.000,00. Passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi, le parti chiedono, altresì, che venga pronunciato il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza cartolare del 25.05.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c..
3. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
669/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
25.05.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in T'LI UM (FR) il 15.10.1994, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di T'LI UM (FR) dell'anno 1994, al n. 22, parte II, Serie
A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 16.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)