Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2021, proposto da
LL TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa San Giovanni, non costituito in giudizio;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal SUAP del Comune di Villa San Giovanni, prot. 16919 dell’11 giugno 2021, con cui è stato comunicato alla ricorrente “che non sussistono le condizioni per procedere al rilascio del provvedimento conclusivo unico favorevole all'interessato”, ovvero dell'autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 richiesta;
- del parere negativo reso dall'Ufficio tecnico del Comune di Villa San Giovanni, prot. n.16243 del 07.06.2021;
- del parere del Gruppo di Valutazione del Comune di Villa San Giovanni, prot. 16244 del 07.06.2021;
- dell'art. 8, comma 11, del Regolamento SRB del Comune di Villa San Giovanni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28 novembre 2013, n. 55, nonché di ogni altra disposizione del medesimo Regolamento che risulti ostativa alla realizzazione dell'opera;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FA e TO
Con ricorso notificato il 6 settembre 2021 e depositato il successivo giorno 30, la società LL TA S.p.A. (già TA S.p.A.), premesso di aver presentato in data 17 aprile 2021 [ recte : 2020], con Wind Tre S.p.a. un’istanza congiunta di autorizzazione ex art. 87 D.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile a servizio della rete di telecomunicazioni di Wind Tre S.p.A., nel Comune di Villa San Giovanni, su terreno identificato al fg. 7, particella n. 242, impugnava gli atti in epigrafe indicati.
A sostegno del gravame articolava tre motivi di illegittimità e allegava documentazione.
Nessuno si costituiva per le controparti intimate.
Con ordinanza n. 281/2021 il Collegio rigettava la domanda cautelare per assenza del periculum in mora , in considerazione del fatto che “l’efficacia degli atti impugnati è già stata sospesa dal Collegio con ordinanza n. 275 del 7 ottobre 2021, emessa all’esito della trattazione cautelare del ricorso n. 469/2021 proposto da Wind Tre S.p.A., ed avente oggetto identico a quello in epigrafe”, ordinanza che, peraltro, la stessa parte ricorrente, in data 13 ottobre 2021, provvedeva a depositare unitamente ad una relazione tecnica.
Nessun altro documento o atto difensivo veniva prodotto sino al deposito, in data 27 marzo 2026, di una istanza di passaggio in decisione ex art. 13 quater disp. att. c.p.a. con richiesta di cessazione della materia del contendere e condanna alle spese del Comune intimato per soccombenza virtuale.
All’udienza odierna la causa è passata in decisione.
Il parallelo giudizio, promosso da Wind Tre S.p.a., è stato già definito nel merito con sentenza n. 386 del 7 giugno 2022 con la quale la Sezione – come da ultimo evidenziato da parte ricorrente - ha accolto il ricorso promosso da Wind Tre S.p.A. nei confronti del Comune di Villa San Giovanni e della stessa LL odierna ricorrente, entrambi costituiti.
In particolare con la predetta sentenza, che non risulta appellata, è stato disposto l’annullamento del provvedimento di diniego dell’autorizzazione prot. 16919 dell’11 giugno 2021 e del presupposto regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28 novembre 2013, n. 55, con particolare riguardo al suo art. 8, per contrasto con l’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001.
Essendo già stati definitivamente rimossi dal mondo giuridico i provvedimenti oggetto anche del presente giudizio, la pretesa fatta valere può ritenersi soddisfatta, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese ritiene equo il Collegio, in ragione del complessivo andamento della lite e in particolare del fatto che il soddisfacimento della pretesa è avvenuto a seguito di annullamento giurisdizionale degli atti impugnati in parallelo giudizio in cui l’ente è stato condannato al pagamento delle spese di lite anche in favore di LL, disporne la non ripetibilità, ad eccezione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese non ripetibili, ad eccezione del contributo unificato che va posto a carico del Comune di Villa S. Giovanni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CE, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI CE |
IL SEGRETARIO