Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2025, proposto da
RO LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Valla, Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
US S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato NT Giulio Carbonara, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Andegari, 4/A;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ginosa sull'istanza formulata dal ricorrente di adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ad interdire l'utilizzazione del ponte realizzato dalla US s.p.a. senza collaudo statico,
e per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del ricorrente con determinazione espressa e motivata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di US S.p.a. e del Comune di Ginosa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. LI CH e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Riferisce il ricorrente di essere un operatore del settore turistico e di gestire un “ parco avventura ” in un’area di sua proprietà, sita nel Comune di Ginosa e confinante con una porzione del demanio marittimo oggetto, nel corso del tempo, di concessione in favore della US S.p.a., la quale avrebbe consentito agli ospiti della sua struttura turistica di accedere al litorale transitando attraverso un ponte in cemento realizzato in assenza di titolo e privo di collaudo statico.
1.1. Il ricorrente, quindi, pur rappresentando di essere a conoscenza dell’intervenuta emanazione da parte del Comune dell’ordinanza n. 75 del 23 giugno 2025, a mezzo della quale veniva disposta la demolizione del suddetto ponte, con nota del 4 luglio 2025 chiedeva all’amministrazione di provvedere anche all’immediata interdizione del suo utilizzo, trattandosi di manufatto privo di collaudo statico e di certificato di agibilità.
2. A fronte del mancato riscontro da parte del Comune, il ricorrente con atto notificato in data 26 settembre 2025 e depositato in data 3 ottobre 2025, ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza e la condanna a provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso.
2.1. US S.p.a. e il Comune di Ginosa si sono costituiti in giudizio rispettivamente in data 17 ottobre 2025 e 14 novembre 2025 per resistere al ricorso.
2.2. In data 20 marzo 2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rinvio dell’udienza ai fini dell’esame della documentazione depositata dalla US S.p.a. in data 17 marzo 2026, essendo stata prodotta anche copia del collaudo statico del ponte.
2.3. In data 23 marzo 2026 il Comune ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (essendo stata già disposta la demolizione del ponte con ordinanza n. 75/2025) e per genericità dei motivi proposti e, nel merito, ha dedotto l’infondatezza delle censure formulate dal ricorrente.
2.4. In data 23 marzo 2026 US S.p.a. ha depositato una memoria difensiva con la quale ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, non potendosi ritenere il ricorrente titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata rispetto all’oggetto dell’istanza. Nel merito la controinteressata ha dedotto l’infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, la sussistenza del collaudo statico del ponte.
2.5. In data 27 marzo 2026 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato alle eccezioni preliminari formulate da parte dell’amministrazione e della controinteressata e ha ribadito le precedenti difese e richieste.
2.6. A esito della camera di consiglio dell’8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In primo luogo, il Collegio ritiene di dover respingere la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente con la memoria del 20 marzo 2026 e ribadita anche in corso di discussione, risultando fondata sulla dedotta necessità di esaminare della documentazione tempestivamente depositata dalla controinteressata e sulla quale, pertanto, risulta essere stato già garantito il contraddittorio nelle forme e nei termini previsti dal codice del processo amministrativo, né sussistono ulteriori ragioni tali da rendere necessario il differimento della discussione.
4. Ciò posto, devono essere esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per genericità dei motivi, formulate da parte del Comune di Ginosa con la memoria del 23 marzo 2026.
4.1. L’eccezione di difetto di interesse è infondata, dovendosi rilevare che la disposta emanazione dell’ordinanza di demolizione non può ritenersi satisfattiva dell’istanza in esame, avendo quest’ultima ad oggetto una richiesta di immediata inibizione del passaggio sul ponte in cemento e, quindi, l’adozione di un provvedimento con effetti diversi e ulteriori rispetto a quelli derivanti dal provvedimento richiamato dal Comune, considerato, peraltro, che – come dedotto dalle parti – la disposizione demolitoria è stata sospesa in via giudiziale e che, pertanto, il passaggio sul ponte allo stato è ancora possibile.
4.2. Infondata è anche la contestazione di inammissibilità per genericità dei motivi di ricorso, in quanto, diversamente da quanto eccepito dall’amministrazione, dalla lettura del ricorso risulta chiaramente individuato l’oggetto della domanda e le ragioni poste a sostegno della stessa, ossia la dedotta violazione dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza del 4 luglio 2025 e, quindi, la richiesta di condanna all’adozione di un provvedimento espresso.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
5.1. Il Collegio ritiene, infatti, di dover dare continuità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ in presenza di una formale istanza l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza ” (Cons. St., sez. III, sent. n. 5284 del 13 luglio 2021). In particolare “ … l'obbligo di provvedere è stato ritenuto sussistente anche in mancanza di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza, purché vi siano precise "ragioni di giustizia e di equità" che impongano l'adozione di un provvedimento ovvero laddove, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni - quali esse siano - dell'amministrazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 22.07.2024, n. 6600, Id., Sez. IV, 14.05.2024 n. 4321)… va considerato che anche il disposto dell'art. 2 comma 1 della Legge n. 241/1990, a mente del quale, "se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo". Previsione, questa, che conferma la "vis espansiva dell'obbligo del clare loqui e della prevalenza del "diritto ad una risposta", fosse anche di inammissibilità, rispetto al principio del buon andamento che, in chiave di efficienza ed economicità, osta al dispiego di attività amministrativa per l'esame di istanze palesemente infondate" (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 11.11.2024, n. 9014) ” (TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, sent. n. 3760 del 19 novembre 2025).
5.2. Ciò posto nel caso di specie il ricorrente ha provveduto a presentare al Comune di Ginosa un’istanza di carattere circostanziato (e, per tale ragione, non manifestamente infondata o pretestuosa), a mezzo della quale ha sollecitato lo svolgimento di un’attività di natura amministrativa (ossia la verifica in ordine alla legittimità del ponte sotto il profilo dell’agibilità e l’adozione dei conseguenti provvedimenti per il caso di esito negativo della suddetta verifica).
5.3. Il Comune, pertanto, alla luce di quanto dedotto, era tenuto a fornire riscontro all’istanza, mentre i rilievi opposti dall’amministrazione nelle difese in atti in ordine all’infondatezza nel merito delle richieste formulate non possono ritenersi di per sé idonei a far venir meno l’obbligo a provvedere, afferendo unicamente al potenziale contenuto del provvedimento che il Comune avrebbe comunque dovuto adottare.
5.4. Quanto evidenziato dimostra, inoltre, anche l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte della società controinteressata, la quale ha dedotto, in particolare, il difetto di legittimazione del ricorrente, non vantando quest’ultimo una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata rispetto all’oggetto istanza. L’obbligo a provvedere, infatti, discende direttamente dal principio di leale collaborazione e buona fede, mentre i rilievi in ordine all’effettiva legittimazione del ricorrente e, quindi, all’ammissibilità o meno dell’istanza attengono sempre unicamente all’eventuale contenuto dell’atto finale, prescrivendo l’art. 2, co. 1, l’obbligo di concludere il procedimento anche in caso di “ … manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda ”.
6. Per quanto detto il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di cui sopra e deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ginosa sull’istanza del ricorrente di cui in epigrafe e, per l’effetto, il Comune deve essere condannato a pronunciarsi sulla suddetta istanza a mezzo dell’adozione di un atto espresso, senza vincolo di contenuto, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
6.1. Il Collegio riserva, inoltre, la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.
7. La peculiarità delle questioni sottese alla decisione, vertendo, in particolare, sulla valutazione in ordine all’effettiva sussistenza dell’obbligo a provvedere dell’amministrazione nel caso di specie, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Comune di Ginosa a pronunciarsi sull’istanza del ricorrente mediante adozione di un atto espresso senza vincolo di contenuto nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
LI CH, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LI CH | NT CA |
IL SEGRETARIO