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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere istr. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3359/2023 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 17.09.2025;
TRA
(C.F. n. – P. IVA ), quale mandataria con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentanza di in virtù di procura conferitale, in data Controparte_1
3.12.2018, da , nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, con Persona_1 atto per notaio, , Rep. n. 61592 - Racc. n. 11920, registrata all'Agenzia delle Entrate di Persona_2
Milano, il 4.12.2018, al n. 54385 serie 1T, successore a titolo particolare di C.F. e Controparte_2
P.IVA n. ), in forza di contratto di cessione del 14 novembre 2018, stipulato nell'ambito P.IVA_3 di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, di cui è stato dato avviso, ex art. 58 T.U.B., mediante pubblicazione nella G.U., Parte Seconda, n. 143 dell'11 dicembre 2018, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv.
Roberto Esposito (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, al Corso Umberto I, n. C.F._1
259, elettivamente domicilia;
Appellante
pagina 1 di 4 E
(C.F. n. ) e (C.F. n. CP_3 C.F._2 CP_4 C.F._3 rappresentati e difesi, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
Marcello Penta (C.F. n ), presso il cui studio in Napoli, alla via Crispi, n. 74, C.F._4 elettivamente domiciliano;
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. 1491/2023, pubblicata in data 10.2.2023.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
non in proprio, ma quale mandataria con rappresentanza di Parte_1 Controparte_1
cessionaria di ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e
[...] Controparte_2 CP_3 per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione CP_4
Civile, n. 1491/2023, pubblicata in data 10.2.2023, con cui era accolta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, era revocato il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal CP_3 CP_4
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. 4309/2021 (con cui era stato ingiunto ad CP_3
e quali garanti della di pagare in favore di CP_4 Parte_2 Parte_1 in qualità di mandataria con rappresentanza di cessionaria di Controparte_1 CP_2
la somma di € 744.984,43, oltre interessi di mora, a titolo di saldo del contratto di mutuo
[...] fondiario, sottoscritto in data 31.10.2006 dalla con oltre Parte_2 Controparte_2 spese di lite) ed erano compensate interamente tra le parti processuali.
Si sono costituiti in giudizio ed , che, in via preliminare, hanno eccepito CP_4 CP_3 la nullità dell'atto di citazione in appello, perchè invitava i convenuti a costituirsi entro il termine perentorio di almeno settanta giorni prima udienza indicata per il giorno 15.12.2023, ma era stato notificato solo in data 11.7.2023, per cui il termine concesso agli appellati per la costituzione era solo di cinquantasei giorni, tenuto conto della sospensione feriale;
hanno, poi, eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e ne hanno contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto.
All'udienza dinanzi il Consigliere Istruttore del 27.3.2024 (a cui la causa era stata rinviata dall'udienza del 20.12.2023, al fine di sanare ogni eventuale ipotesi di nullità dell'atto di appello, consentendo agli appellati di depositare memoria integrativa della comparsa di risposta nel termine, ex art. 343 c.p.c., di venti giorni prima della nuova udienza del 27.3.2024), la causa è stata rinviata, ex art. 352 c.p.c.,
pagina 2 di 4 all'udienza del 14.1.2026 per la rimessione in decisione dinanzi al Consigliere Istruttore, con la concessione dei termini perentori previsti dal medesimo art. 352, comma 1, c.p.c.
In data 21.7.2025 il procuratore degli appellati ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio, instando per l'estinzione dello stesso;
ha allegato alla dichiarazione di accettazione la dichiarazione di rinuncia agli atti notificatagli dal procuratore dell'appellante, con cui questi, munito di apposita procura, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
A seguito della dichiarazione di rinuncia agli atti notificata dal procuratore dell'appellante al procuratore degli appellati e da questi accettata, l'udienza, ex art. 352 c.p.c., dinanzi al Consigliere
Istruttore del giorno 14.1.2026 è stata anticipata al giorno 10.9.2025.
All'udienza del 10.9.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza collegiale del
17.9.2025; alla predetta udienza del 17.9.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata dal Collegio in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 10.9.2025 ed alla successiva udienza del 17.9.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma
1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008,
n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto, in primo grado, nell'anno 2023).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
pagina 3 di 4 2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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