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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
OR AN RA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 425/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. S. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gela - Piazza San Francesco 1 93012 Gela CL
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC23-2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC23-2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC23-2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC23-2023 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC23-2023 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso notificato con pec dell'8.12.2023 contenente richiesta di sospensione, la sig.ra Nominativo_2 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. TARI_Acc23-2023 del 26.09.2023, dell'importo complessivo di € 1.889,00 (all. n. 1) relativo agli anni 2018–2019–2020–2021–2022.
Ha eccepito l'illegittimità dell'atto per difetto di sottoscrizione e/o carenza di potere e che l'Amministrazione Finanziaria, in caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento o del relativo potere, deve dimostrare: 1) il diritto all'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore;
2) la presenza della delega del titolare dell'ufficio; 3) l'appartenenza al ruolo direttivo della Pubblica Amministrazione del sottoscrittore dell'atto impositivo, la nullità della notifica per mancata indicazione delle modalità e dei criteri di calcolo degli interessi e delle relative aliquote applicate per le diverse annualità.
Nel merito ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il pagamento della Tari a causa dell'inutilizzabilità e/o inagibilità dell'immobile sito in Gela, via John Dalton n. 9, di 100 mq (foglio 181, sub 6, cat. A/03), in quanto privo di utenze e arredi, per cui è stata attivata l'energia elettrica solo il 29.03.2022 come da attestazione E-Distribuzione (all. n. 2).
Ha chiesto, in via principale, l'annullamento dell'avviso; in via subordinata, la rideterminazione con pagamento della sola annualità 2022, nonché la condanna al rimborso di eventuali somme corrisposte nelle more con rivalutazione ed interessi e la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Il Comune di Gela non si si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso.
La causa è stata fissata per l'udienza del 26.01.2026 ed è stata posta in decisione.
Sintetizzate le ragioni del contendere ai fini del decidere si rileva la genericità dei motivi di ricorso relativi alla nullità o all'illegittimità dell'accertamento.
La disamina del provvedimento, sottoscritto con l'indicazione a stampa del funzionario responsabile, dr. Nominativo_3 , ai sensi dell'art. 1, co. 87, l. 549/95 permette di appurare che la pubblicazione del provvedimento di autorizzazione è stata affidata ad atto pubblico quale la determina dirigenziale n. 138 del 23.2.2021.
Ai sensi dell'art. 1, 187° comma, l. 549/1995, «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».
Ed ancora ai sensi dell'art. 1, comma 639 e 692, della L. n. 147/2013 «Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso».
2 Peraltro, anche a voler prescindere da tale dirimente rilievo, comunque gli atti de quibus non potrebbero essere dichiarati invalidi per l'eccepito profilo in esame essendo «indubbia la provenienza dell'accertamento dal Comune, mai da questo contestata, sicché» ciascun «atto è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso fu adottato» (in questi termini la motivazione di Cass. 13231/2009, che richiama le proprie sentenze 9779/2003 e 11062/2006; la pronuncia ha riguardato la questione, sollevata dal contribuente, relativa all'omessa sottoscrizione autografa, da parte del funzionario responsabile, di un avviso di accertamento concernente la Tarsu).
Per tali motivi le censure del ricorso - peraltro motivate in diritto con il riferimento non pertinente alla disciplina posta dall'art. 42, commi 1 e 3 del D.P.R. 600/1973 che concerne sull'accertamento delle imposte sui redditi in Italia - sono generiche ed esplorative.
Quanto alla illegittimità dell'accertamento nella parte relativa alla determinazione degli interessi si evidenzia che gli art. 7, l. n. 212/2000, art. 3, l. n. 241/1990, art. 12, co. 3, d.P.R. n. 600/1073 configurano in capo all'Amministrazione finanziaria un obbligo di motivazione dell'atto rivolto alla richiesta di pagamento di interessi sul debito fiscale anche con riferimento agli interessi.
Sulla questione della motivazione degli interessi, come evidenziato dalla Suprema Corte a sezioni unite con sentenza n. 22281 del 14/07/2022, l'ubi consistam dell'obbligo motivazionale ha un suo punto di equilibrio tra la garanzia del diritto di difesa del contribuente a conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto impositivo e d'altra parte la salvaguardia dell'interesse di salvaguardia del recupero delle entrate non volontariamente versate dal contribuente secondo criteri di economia ed efficienza che è di pari rango costituzionale.
Tale punto di equilibro differisce a seconda dei concreti contenuti dell'atto impositivo.
Nel caso di specie l'Amministrazione ha motivato in modo adeguato la determinazione degli interessi esplicitando il criterio di calcolo articolato in una specifica tabella in cui sono riportati per tributo, anno, periodo e tasso, oltre che gli importi progressivamente maturati, la norma tributaria di riferimento.
L'art. 62 del dlgs n. 507/93 disciplina i presupposti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni che sono costituiti dall'occupazione o dalla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi.
Tale norma costituisce un principio generale, con riferimento al quale «pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale». (ex multis Cass Sez. 5, Sentenza n. 22130 del 22/09/2017, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022)
Infatti ai sensi dell'art 62, co. 2, cit. «Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione».
3 Dunque ai fini dell'esonero il contribuente ha l'onere di dimostrare di aver comunicato all'Amministrazione comunale che locali e le aree scoperte nella disponibilità del contribuente non sono concretamente idonei a produrre rifiuti.
Poiché nel caso di specie tale onere non è stato assolto, stante l'infondatezza di tale ultimo motivo, il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese processuali stante la contumacia del Comune.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese processuali.
Caltanissetta 26 gennaio 2026
Il Giudice Angela Latorre
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Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
OR AN RA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 425/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. S. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Gela - Piazza San Francesco 1 93012 Gela CL
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC23-2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC23-2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC23-2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC23-2023 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC23-2023 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso notificato con pec dell'8.12.2023 contenente richiesta di sospensione, la sig.ra Nominativo_2 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. TARI_Acc23-2023 del 26.09.2023, dell'importo complessivo di € 1.889,00 (all. n. 1) relativo agli anni 2018–2019–2020–2021–2022.
Ha eccepito l'illegittimità dell'atto per difetto di sottoscrizione e/o carenza di potere e che l'Amministrazione Finanziaria, in caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento o del relativo potere, deve dimostrare: 1) il diritto all'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore;
2) la presenza della delega del titolare dell'ufficio; 3) l'appartenenza al ruolo direttivo della Pubblica Amministrazione del sottoscrittore dell'atto impositivo, la nullità della notifica per mancata indicazione delle modalità e dei criteri di calcolo degli interessi e delle relative aliquote applicate per le diverse annualità.
Nel merito ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il pagamento della Tari a causa dell'inutilizzabilità e/o inagibilità dell'immobile sito in Gela, via John Dalton n. 9, di 100 mq (foglio 181, sub 6, cat. A/03), in quanto privo di utenze e arredi, per cui è stata attivata l'energia elettrica solo il 29.03.2022 come da attestazione E-Distribuzione (all. n. 2).
Ha chiesto, in via principale, l'annullamento dell'avviso; in via subordinata, la rideterminazione con pagamento della sola annualità 2022, nonché la condanna al rimborso di eventuali somme corrisposte nelle more con rivalutazione ed interessi e la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Il Comune di Gela non si si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso.
La causa è stata fissata per l'udienza del 26.01.2026 ed è stata posta in decisione.
Sintetizzate le ragioni del contendere ai fini del decidere si rileva la genericità dei motivi di ricorso relativi alla nullità o all'illegittimità dell'accertamento.
La disamina del provvedimento, sottoscritto con l'indicazione a stampa del funzionario responsabile, dr. Nominativo_3 , ai sensi dell'art. 1, co. 87, l. 549/95 permette di appurare che la pubblicazione del provvedimento di autorizzazione è stata affidata ad atto pubblico quale la determina dirigenziale n. 138 del 23.2.2021.
Ai sensi dell'art. 1, 187° comma, l. 549/1995, «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».
Ed ancora ai sensi dell'art. 1, comma 639 e 692, della L. n. 147/2013 «Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso».
2 Peraltro, anche a voler prescindere da tale dirimente rilievo, comunque gli atti de quibus non potrebbero essere dichiarati invalidi per l'eccepito profilo in esame essendo «indubbia la provenienza dell'accertamento dal Comune, mai da questo contestata, sicché» ciascun «atto è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso fu adottato» (in questi termini la motivazione di Cass. 13231/2009, che richiama le proprie sentenze 9779/2003 e 11062/2006; la pronuncia ha riguardato la questione, sollevata dal contribuente, relativa all'omessa sottoscrizione autografa, da parte del funzionario responsabile, di un avviso di accertamento concernente la Tarsu).
Per tali motivi le censure del ricorso - peraltro motivate in diritto con il riferimento non pertinente alla disciplina posta dall'art. 42, commi 1 e 3 del D.P.R. 600/1973 che concerne sull'accertamento delle imposte sui redditi in Italia - sono generiche ed esplorative.
Quanto alla illegittimità dell'accertamento nella parte relativa alla determinazione degli interessi si evidenzia che gli art. 7, l. n. 212/2000, art. 3, l. n. 241/1990, art. 12, co. 3, d.P.R. n. 600/1073 configurano in capo all'Amministrazione finanziaria un obbligo di motivazione dell'atto rivolto alla richiesta di pagamento di interessi sul debito fiscale anche con riferimento agli interessi.
Sulla questione della motivazione degli interessi, come evidenziato dalla Suprema Corte a sezioni unite con sentenza n. 22281 del 14/07/2022, l'ubi consistam dell'obbligo motivazionale ha un suo punto di equilibrio tra la garanzia del diritto di difesa del contribuente a conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto impositivo e d'altra parte la salvaguardia dell'interesse di salvaguardia del recupero delle entrate non volontariamente versate dal contribuente secondo criteri di economia ed efficienza che è di pari rango costituzionale.
Tale punto di equilibro differisce a seconda dei concreti contenuti dell'atto impositivo.
Nel caso di specie l'Amministrazione ha motivato in modo adeguato la determinazione degli interessi esplicitando il criterio di calcolo articolato in una specifica tabella in cui sono riportati per tributo, anno, periodo e tasso, oltre che gli importi progressivamente maturati, la norma tributaria di riferimento.
L'art. 62 del dlgs n. 507/93 disciplina i presupposti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni che sono costituiti dall'occupazione o dalla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi.
Tale norma costituisce un principio generale, con riferimento al quale «pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale». (ex multis Cass Sez. 5, Sentenza n. 22130 del 22/09/2017, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022)
Infatti ai sensi dell'art 62, co. 2, cit. «Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione».
3 Dunque ai fini dell'esonero il contribuente ha l'onere di dimostrare di aver comunicato all'Amministrazione comunale che locali e le aree scoperte nella disponibilità del contribuente non sono concretamente idonei a produrre rifiuti.
Poiché nel caso di specie tale onere non è stato assolto, stante l'infondatezza di tale ultimo motivo, il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese processuali stante la contumacia del Comune.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese processuali.
Caltanissetta 26 gennaio 2026
Il Giudice Angela Latorre
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