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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6333 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9427/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co.
1. c.p.c e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Russo (c.f.: ), in virtù di procura allegata in atti C.F._2
-attore opponente-
E
(C.F. ), in persona del Ministro p.t, Controparte_1 P.IVA_1
, C.F./P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, elettivamente domiciliata in via Armando Diaz 11 C.F._3
-convenute opposte
CONCLUSIONI come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, l' ed il , proponendo Controparte_2 Controparte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120200043733632000, notificata in data 8.03.2022 per euro 17.254,66, dovuta a titolo di “Cassa depositi e prestiti – cassa ammende;
Spese processuali;
Recupero multe e ammende” dell'anno 2010, in virtù di sentenza n. 865/2010. In particolare, eccepiva la maturata prescrizione decennale dei crediti azionati nonché, in ogni caso, la nullità della cartella
1 per violazione dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria.
Si costituivano, altresì, il e l' che Controparte_1 Controparte_2 chiedevano il rigetto della domanda, deducendo l'assoluta inammissibilità ed improcedibilità delle domande formulate dall'attore per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c., il mancato maturare della prescrizione stante l'applicazione della disciplina emergenziale da covid-19. La causa veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI DIRITTO
2. L'opposizione è da qualificare come opposizione all'esecuzione, laddove il ha prospettato Pt_1 una fattispecie estintiva del credito portato dalla cartella di pagamento e come opposizione agli atti esecutivi laddove ha eccepito la carenza di motivazione per mancata allegazione della sentenza alla cartella.
L'opposizione all'esecuzione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Premesso che, in presenza di una condanna al pagamento di una multa unitamente alla condanna alla reclusione per anni tre, il termine prescrizionale ex art. 172 c.p. è decennale e decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna è diventata irrevocabile, tale termine non può ritenersi maturato per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo appare utile richiamare sul punto quanto statuito dalla Corte di Cassazione n.
40593/2024 che ha statuito il seguente principio “Con riferimento al regime vigente prima dell'operatività della riforma di cui al dlgs n. 150 del 2022, ai fini della estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non conosce cause di sospensione
o interruzione della sua decorrenza”.
In particolare la Cassazione ha argomentato che come evidenziato da parte della dottrina, deve ritenersi, in mancanza di espressa previsione normativa, che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempli cause di sospensione od interruzione;
non esistono, infatti, in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160, quali devono intendersi come riferiti alla sola prescrizione del reato. In relazione all'estinzione della pena per decorso del tempo, rileva, dunque, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le concrete tempistiche dell'esecuzione stessa risultano irrilevanti” (Sez. 3, n.
17228 del 03/11/2016, dep. 2017). Pertanto, l'inizio dell'esecuzione fissa non la interruzione del termine della fattispecie estintiva, ma la cessazione della sua decorrenza.
Tirando le fila di questa evoluzione giurisprudenziale, il collegio ritiene che la cessazione della decorrenza del termine di estinzione per decorso del tempo della pena avvenga con l'inizio
2 dell'esecuzione da individuare nel momento in cui il concessionario iscrive a ruolo la pretesa di pagamento. Occorre, infatti, distinguere i profili penalistici della vicenda esecutiva da quelli di diritto civile, che emergono soltanto dopo la iscrizione a ruolo, che rappresenta, invece, una manifestazione univoca della volontà dello Stato di eseguire la pena pecuniaria che, in conformità alle regole generali del sistema processuale penale in cui non ha rilievo, ai fini della prescrizione, la notifica degli atti in cui lo Stato esprime la pretesa punitiva (Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998,
Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020; Sez. 1, n. 13554 del 26/02/2009), impedisce l'estinzione Parte_2 della stessa.
Come rilevato dalle sezioni unite nella pronuncia Boschetti, infatti, il fenomeno della prescrizione trova “il proprio fondamento nel mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, trascorso il quale il diritto si estingue, nella perdurante inerzia di chi dovrebbe farlo valere“. Ma l'inerzia non si può ravvisare quando l'atto è già perfetto per effetto della sua emissione, atteso che, sempre secondo la decisione “vi sono, difatti, atti dai quali Parte_2 derivano effetti (indicati di volta in volta dall'ordinamento) sin dalla loro formazione. Hanno, cioè, efficacia immediata. Come sostenuto in dottrina, l'autoritarietà dell'atto si traduce, in tali casi, nella sua esecutività, producendo l'atto, per sé solo, automaticamente, l'effetto che la legge vi ricollega.
Altri atti richiedono, invece, un'ulteriore fase, in quanto l'autorità, per far valere la sua
“pretesa“, deve avvalersi di comportamenti o di operazioni ulteriori. Fra di essi rientrano quelli che devono essere portati a conoscenza onde spiegare i propri effetti. E ciò perché, come osservato in dottrina, concorre una qualche partecipazione del soggetto passivo. E, appunto, nella categoria di atti autoritativi immediatamente esecutivi rientrano i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ai quali
l'art. 160 cod. pen. attribuisce efficacia interruttiva del corso della prescrizione, poiché essi sono formati, compiuti e producono effetti indipendentemente e ancor prima che l'interessato ne abbia conoscenza. I suddetti atti (quali “sentenza”, “ordinanza”, “decreto”) sono tutti espressivi della vis ac potestas punitiva, che viene manifestata su impulso di ufficio, e non abbisogna della cooperazione del soggetto verso il quale è esercitata. Sicché essi sono strutturalmente e funzionalmente perfetti prima e indipendentemente dalla loro partecipazione all'interessato“.
In breve, nel sistema processuale penale analizzato, con riferimento al quadro normativo antecedente alla citata riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, la collaborazione dell'interessato non rileva ai fini del decorso del fenomeno estintivo della pena pecuniaria per decorso del tempo, proprio perché esso dipende dalla mera espressione della vis ac potestas punitiva da parte dell'organo dello Stato.
Se, dunque, il termine di estinzione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza e cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, per cui i profili civilistici della esecuzione della pena emergono soltanto dopo la iscrizione a ruolo, rileva evidenziare in fatto che la
3 sentenza in executivis è passata in giudicato in data 12.02.2011 e la pena pecuniaria è stata iscritta a ruolo in data 10.01.2020 (con ruolo consegnato in data 10.03.2020), mentre la cartella esattoriale opposta è stata notificata l'8.03.2022.
E' evidente, dunque, applicando i suddetti principi al caso in esame, che né può ritenersi estinta la pena nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e data di iscrizione a ruolo della pena pecuniaria (intervenuta anteriormente al periodo di sospensione Covid), né è maturata alcuna prescrizione successivamente se si considera che la cartella opposta è stata notificata il giorno
8.03.2022, ciò anche a prescindere dalla applicazione della sospensione Covid disposta per il periodo
8 marzo – 31 maggio 2020.
3. Quanto al secondo motivo di opposizione, da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (pretendendo, nella sostanza, la parte di far valere un vizio della cartella di pagamento derivante dall'omessa motivazione), quest'ultimo va dichiarato inammissibile. Secondo quanto dedotto dal medesimo la cartella qui opposta è stata notificata il giorno 8.03.2022 mentre Pt_1
l'atto di citazione nel presente giudizio è stato notificato solo il 12.4.2022. Ne discende il decorso del termine previsto dall'art. 617 c.p.c..
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte opponente in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore di parti opposte, da intendersi quale unica parte processuale stante l'unicità della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, in complessivi euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro 851,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, per i motivi di cui si è detto prima.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè, posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. rigetta la domanda;
4 2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1700,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 23.06.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9427/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co.
1. c.p.c e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Russo (c.f.: ), in virtù di procura allegata in atti C.F._2
-attore opponente-
E
(C.F. ), in persona del Ministro p.t, Controparte_1 P.IVA_1
, C.F./P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, elettivamente domiciliata in via Armando Diaz 11 C.F._3
-convenute opposte
CONCLUSIONI come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, l' ed il , proponendo Controparte_2 Controparte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120200043733632000, notificata in data 8.03.2022 per euro 17.254,66, dovuta a titolo di “Cassa depositi e prestiti – cassa ammende;
Spese processuali;
Recupero multe e ammende” dell'anno 2010, in virtù di sentenza n. 865/2010. In particolare, eccepiva la maturata prescrizione decennale dei crediti azionati nonché, in ogni caso, la nullità della cartella
1 per violazione dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria.
Si costituivano, altresì, il e l' che Controparte_1 Controparte_2 chiedevano il rigetto della domanda, deducendo l'assoluta inammissibilità ed improcedibilità delle domande formulate dall'attore per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c., il mancato maturare della prescrizione stante l'applicazione della disciplina emergenziale da covid-19. La causa veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI DIRITTO
2. L'opposizione è da qualificare come opposizione all'esecuzione, laddove il ha prospettato Pt_1 una fattispecie estintiva del credito portato dalla cartella di pagamento e come opposizione agli atti esecutivi laddove ha eccepito la carenza di motivazione per mancata allegazione della sentenza alla cartella.
L'opposizione all'esecuzione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Premesso che, in presenza di una condanna al pagamento di una multa unitamente alla condanna alla reclusione per anni tre, il termine prescrizionale ex art. 172 c.p. è decennale e decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna è diventata irrevocabile, tale termine non può ritenersi maturato per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo appare utile richiamare sul punto quanto statuito dalla Corte di Cassazione n.
40593/2024 che ha statuito il seguente principio “Con riferimento al regime vigente prima dell'operatività della riforma di cui al dlgs n. 150 del 2022, ai fini della estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non conosce cause di sospensione
o interruzione della sua decorrenza”.
In particolare la Cassazione ha argomentato che come evidenziato da parte della dottrina, deve ritenersi, in mancanza di espressa previsione normativa, che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempli cause di sospensione od interruzione;
non esistono, infatti, in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160, quali devono intendersi come riferiti alla sola prescrizione del reato. In relazione all'estinzione della pena per decorso del tempo, rileva, dunque, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le concrete tempistiche dell'esecuzione stessa risultano irrilevanti” (Sez. 3, n.
17228 del 03/11/2016, dep. 2017). Pertanto, l'inizio dell'esecuzione fissa non la interruzione del termine della fattispecie estintiva, ma la cessazione della sua decorrenza.
Tirando le fila di questa evoluzione giurisprudenziale, il collegio ritiene che la cessazione della decorrenza del termine di estinzione per decorso del tempo della pena avvenga con l'inizio
2 dell'esecuzione da individuare nel momento in cui il concessionario iscrive a ruolo la pretesa di pagamento. Occorre, infatti, distinguere i profili penalistici della vicenda esecutiva da quelli di diritto civile, che emergono soltanto dopo la iscrizione a ruolo, che rappresenta, invece, una manifestazione univoca della volontà dello Stato di eseguire la pena pecuniaria che, in conformità alle regole generali del sistema processuale penale in cui non ha rilievo, ai fini della prescrizione, la notifica degli atti in cui lo Stato esprime la pretesa punitiva (Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998,
Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020; Sez. 1, n. 13554 del 26/02/2009), impedisce l'estinzione Parte_2 della stessa.
Come rilevato dalle sezioni unite nella pronuncia Boschetti, infatti, il fenomeno della prescrizione trova “il proprio fondamento nel mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, trascorso il quale il diritto si estingue, nella perdurante inerzia di chi dovrebbe farlo valere“. Ma l'inerzia non si può ravvisare quando l'atto è già perfetto per effetto della sua emissione, atteso che, sempre secondo la decisione “vi sono, difatti, atti dai quali Parte_2 derivano effetti (indicati di volta in volta dall'ordinamento) sin dalla loro formazione. Hanno, cioè, efficacia immediata. Come sostenuto in dottrina, l'autoritarietà dell'atto si traduce, in tali casi, nella sua esecutività, producendo l'atto, per sé solo, automaticamente, l'effetto che la legge vi ricollega.
Altri atti richiedono, invece, un'ulteriore fase, in quanto l'autorità, per far valere la sua
“pretesa“, deve avvalersi di comportamenti o di operazioni ulteriori. Fra di essi rientrano quelli che devono essere portati a conoscenza onde spiegare i propri effetti. E ciò perché, come osservato in dottrina, concorre una qualche partecipazione del soggetto passivo. E, appunto, nella categoria di atti autoritativi immediatamente esecutivi rientrano i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ai quali
l'art. 160 cod. pen. attribuisce efficacia interruttiva del corso della prescrizione, poiché essi sono formati, compiuti e producono effetti indipendentemente e ancor prima che l'interessato ne abbia conoscenza. I suddetti atti (quali “sentenza”, “ordinanza”, “decreto”) sono tutti espressivi della vis ac potestas punitiva, che viene manifestata su impulso di ufficio, e non abbisogna della cooperazione del soggetto verso il quale è esercitata. Sicché essi sono strutturalmente e funzionalmente perfetti prima e indipendentemente dalla loro partecipazione all'interessato“.
In breve, nel sistema processuale penale analizzato, con riferimento al quadro normativo antecedente alla citata riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, la collaborazione dell'interessato non rileva ai fini del decorso del fenomeno estintivo della pena pecuniaria per decorso del tempo, proprio perché esso dipende dalla mera espressione della vis ac potestas punitiva da parte dell'organo dello Stato.
Se, dunque, il termine di estinzione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza e cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, per cui i profili civilistici della esecuzione della pena emergono soltanto dopo la iscrizione a ruolo, rileva evidenziare in fatto che la
3 sentenza in executivis è passata in giudicato in data 12.02.2011 e la pena pecuniaria è stata iscritta a ruolo in data 10.01.2020 (con ruolo consegnato in data 10.03.2020), mentre la cartella esattoriale opposta è stata notificata l'8.03.2022.
E' evidente, dunque, applicando i suddetti principi al caso in esame, che né può ritenersi estinta la pena nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e data di iscrizione a ruolo della pena pecuniaria (intervenuta anteriormente al periodo di sospensione Covid), né è maturata alcuna prescrizione successivamente se si considera che la cartella opposta è stata notificata il giorno
8.03.2022, ciò anche a prescindere dalla applicazione della sospensione Covid disposta per il periodo
8 marzo – 31 maggio 2020.
3. Quanto al secondo motivo di opposizione, da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (pretendendo, nella sostanza, la parte di far valere un vizio della cartella di pagamento derivante dall'omessa motivazione), quest'ultimo va dichiarato inammissibile. Secondo quanto dedotto dal medesimo la cartella qui opposta è stata notificata il giorno 8.03.2022 mentre Pt_1
l'atto di citazione nel presente giudizio è stato notificato solo il 12.4.2022. Ne discende il decorso del termine previsto dall'art. 617 c.p.c..
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte opponente in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore di parti opposte, da intendersi quale unica parte processuale stante l'unicità della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, in complessivi euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro 851,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, per i motivi di cui si è detto prima.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè, posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. rigetta la domanda;
4 2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1700,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 23.06.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
5