Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 409 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1
(avv. Piera Conforti) appellante
E
Controparte_1
(avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini)
[...]
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Rendita per malattia professione e benefici ai superstiti.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha chiesto all' , in data 16.6.2016, di riconoscere, ai Persona_1 CP_1 fini dell'accesso alla tutela assicurativa di legge, l'origine professionale della malattia
Pag. 1 di 5
, ha rivendicato dall' la rendita ai superstiti e, con ricorso del Parte_1 CP_1
10.1.2020 al tribunale di Cosenza, ha chiesto che l' sia condannato a CP_1
corrisponderle: a) i ratei della prestazione assicurativa spettante al defunto marito;
b) il risarcimento, iure hereditatis, dei danni da lui patiti a causa della malattia che lo ha condotto alla morte e, iure proprio, di quelli che lei ha subito;
c) l'assegno funerario e la rendita ai superstiti che le spettano.
2. Il tribunale, riconosciuta la “eziologia multifattoriale” della fibrosi polmonare idiopatica che affliggeva il coniuge della ricorrente e pur avendo accertato per testimoni la sua esposizione, denunciata in ricorso, “a rischio polveri ed eventi atmosferici”, ha escluso, sulla base della consulenza tecnica espletata, che quella patologia abbia origine professionale, non essendo possibile porla in relazione causale con l'attività lavorativa svolta nell'esercizio di “mansioni di autista e/o autista- manovratore”, addetto alla “la guida di autoarticolati, di ruspe, di cisterne per il trasporto di prodotti petroliferi” e, altresì, nell'esercizio di “mansioni di manovratore di autogru e di autista di mezzi per il trasporto rifiuti”.
3. La ricorrente appella la sentenza e ripropone le proprie rivendicazioni perché addebita al tribunale l'erroneo e/o omesso esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie, dalle quali, sostiene, si evincono sia le attività lavorative svolte dal suo dante causa, sia i rischi a cui è stato esposto e che imputa al consulente tecnico d'ufficio di non aver tenuto in debito conto, neppure nella replica alle osservazioni critiche che, con l'ausilio di un consulente di parte, gli ha mosso.
4. Nella resistenza dell' che, nel ribadire la sua estraneità alle pretese CP_1 risarcitorie azionate da controparte, ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo infondato, questa Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisiste le note delle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. Premesso l'evidente difetto di legittimazione passiva, rispetto alle domande risarcitorie della ricorrente, dell'Istituto assicuratore che eroga le prestazioni indennitarie di legge, ma non si fa carico del risarcimento dei danni di origine professionale, nel merito, gli addebiti che la ricorrente muove alla gravata sentenza
Pag. 2 di 5 vanno disattesi anche nella parte relativa alle predette prestazioni indennitarie, che rivendica sia iure proprio (la rendita vitalizia e l'assegno funerario), sia iure hereditatis
(i ratei della rendita vanamente richiesta dall'assicurato).
7. Il tribunale, diversamente da quanto lamenta la ricorrente, non ha trascurato le lavorazioni a cui l'assicurato è stato addetto nel corso della sua carriera lavorativa, ma le ha ritenute provate alla stregua delle testimonianze raccolte, così giudicando provata anche la dedotta sposizione del medesimo assicurato al rischio di inalazione di polveri e di esalazioni di idrocarburi, che quelle testimonianze hanno confermato.
8. Ciò ha fatto anche l'interpellato medico legale che, nel replicare alle osservazioni critiche della ricorrente (in gran parte riproposte con l'atto di gravame), ha dato per provato che l'assicurato è stato “esposto a rischio polveri, eventi atmosferici ed esalazioni varie (es. idrocarburi e biossido di azoto)”: ha infatti giudicato corretta l'osservazione della ricorrente sul punto, ma ha rilevato come non si possa mettere in relazione la patologia accertata (che risulta dalla documentazione proveniente da strutture sanitarie pubbliche) con quegli agenti, i quali sono causa di ben altre patologie.
9. È ingiustificato anche l'ulteriore rilievo della ricorrente, che addebita al consulente tecnico di non aver considerato l'evoluzione della patologia, quale si evince dalla documentazione sanitaria prodotta. Di quella documentazione e delle relative risultanze, invece, il consulente ha dimostrato di aver tenuto conto nelle sue valutazioni, puntualmente facendone menzione e basando su quella documentazione la diagnosi di
“fibrosi polmonare idiopatica” sui la ricorrente, del resto, conviene, là dove rimarca che gli esami strumentali hanno delineato un “quadro certamente tipico per una fibrosi polmonare idiopatica pura”.
10. La ricorrente, però, gli addebita di aver escluso la correlazione tra la medesima patologia e l'inalazione di fumi di gasolio, a dispetto dei “recenti studi scientifici” che invece ne darebbero dimostrazione. L'addebito non è però condivisibile:
a) sia perché, per come risulta dalla laconica citazione del titolo in inglese della sola pubblicazione che la ricorrente cita, l'inalazione dei fumi di gasolio è messa in relazione con l'aumento dei fattori infiammatori “in mice”, ossia nei topi. Trattasi dunque di una pubblicazione che non contraddice le conclusioni della letteratura scientifica esaminata dall'ausiliare e in base alla quale ha escluso l'origine professionale della fibrosi polmonare idiopatica;
Pag. 3 di 5 b) sia perché la medesima citazione (limitata al titolo di quello che non si comprende sé è un articolo, una monografia, un saggio) non smentisce quanto riferito dal consulente tecnico in merito all'impossibilità, alla luce delle attuali conoscenze della medicina biologica, di identificare con ragionevole certezza quale sia la causa della ridetta patologia;
c) sia perché il dissenso idoneo a revocare in dubbio le conclusioni dell'ausiliare di prime cure e a legittimare il rinnovo della consulenza tecnica in appello deve essere fondato su dati scientifici dei quali sia quantomeno nota la fonte e se ne possa apprezzare l'attendibilità: caratteristiche che non si rinvengono nella specie, in presenza
– come si è detto – della mera citazione del titolo di una ricerca sperimentale su cavie animali, che non è stata sottoposta alla disamina del consulente tecnico d'ufficio, non è stata menzionata dal consulente di parte, non è stata prodotta in appello, né si sa con quali referenze sia stata pubblicata e con quale autorità nell'ambito della comunità scientifica.
11. Deve pertanto ritenersi che le critiche formulate dalla ricorrente al parere tecnico recepito in sentenza si rivelano un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non esprime, pertanto, una argomentata critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
12. In altri termini, le doglianze dell'appellante non si traducono nella denuncia di una riconoscibile devianza dell'operato dell'ausiliare dalle nozioni correnti della scienza medica o dai criteri valutativi di legge, ma si risolvono in una diversa lettura delle medesime risultanze istruttorie che, di per sé, non basta a giustificare il postulato rinnovo della consulenza.
13. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di impugnazione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo in appello della consulenza tecnica effettuata in primo grado, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
14. L'impugnata sentenza va pertanto confermata.
15. Le spese del grado si compensano, avendo la ricorrente formulato ritualmente la declaratoria di incapienza reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'esonero dalla soccombenza dei non abbienti.
Pag. 4 di 5 16. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato, sé è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in proprio e in qualità, con ricorso depositato il 27.4.2023, avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 490/23, pubblicata in data
22.3.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 29/04/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
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