Art. 101.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 8 miliardi.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e' stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 8 miliardi.