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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CE, Presidente
CIAMPI CE IA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013D00055 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013D00055 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013D00055 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:------------------
Resistente/Appellato: -------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe n.TKQ013D00055/2023 notificato il 17.03.2023, l'Ufficio ha accertato nei suoi confronti, ai sensi dell'art.41 bis del D.P.R. 600/73, un reddito di capitale non dichiarato di € 32.918,12 (€ 331.035,00 x 20% x 49,72%) ed un reddito di lavoro dipendente e/o assimilati pari ad € 12.097,15, di conseguenza ha recuperato a tassazione le maggiori imposte Irpef per
€ 11.853,00, l'Addizionale Regionale per € 1.259,00 e l'Addizionale Comunale per € 360,00 ed ha irrogato la consequenziale sanzione amministrativa pari ad € 16.166,40.
Il ricorrente a sostegno del ricorso adduce i seguenti motivi:
1. Illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa notifica del propedeutico P.V.C. in capo al socio. Omessa/carente motivazione dell'avviso di accertamento.
2. Illegittimità dell'avviso di accertamento per omesso assolvimento dell'onere probatorio in capo all'ufficio circa la “ristretta base societaria”.
3. Illegittimità dell'avviso di accertamento per motivazione incomprensibile e inconferente.
4. Anomala determinazione dei redditi di capitale in capo al socio ricorrente.
Si è costituito l'Ufficio resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato,
Va premesso che in data 10/09/2019 veniva redatto dalla Guardia di Finanza – Tenenza Arce - il
Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) a seguito di una verifica fiscale generale relativa ai periodi d'imposta dal 2016 al 2019 nei confronti della società Società_1, esercente l'attività di
“Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”.
Nell'ambito del procedimento penale n.613/2019 pendente presso la Procura della Repubblica di
NE la società verificata è stata anche sottoposta ad indagini finanziarie inoltre veniva riscontrata:
1. L'omessa tenuta dei registri iva (acquisti e vendite), del libro giornale e del libro inventari;
2. L'omessa presentazione del bilancio d'esercizio;
3. L'omessa presentazione della dichiarazione iva;
4. La tardiva presentazione delle dichiarazioni ai fini II.DD. che hanno esposto una perdita di € 100,00 ai fini IRES.
Il reddito d'impresa veniva determinato in € 331.035,00 sulla base delle informazioni, dei dati e delle notizie comunque raccolti dalla Guardia di Finanza, in particolare:
5. N. 26 fatture attive
6. N.70 fatture passive
7. Totale operazioni di versamento bancarie non giustificate
8. Totale operazioni di prelevamento bancarie non giustificate
L'Ufficio confermava i rilievi del P.V.C. ed, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41bis del D.P.R. n. 600/73, accertava un reddito d'impresa pari ad € 331.035,00. Conseguentemente, con l'avviso di accertamento n.
TKQ033D00215/2022, notificato il 30.03.2022 (allegato n.1 all'atto qui opposto), l'Amministrazione
Finanziaria ha recuperato a tassazione nei confronti della Società le imposte IRES, IRAP ed IVA ed ha irrogato le relative sanzioni amministrative.
Dopodiché, rilevata la presenza di una società di capitali caratterizzata dalla ristrettezza della base sociale, composta da due soli soci, l'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del TUIR, con distinti avvisi di accertamento accertava il reddito di capitale (ovvero il 49,72% di € 331.035,00) da attribuire ai due soci in base alle rispettive quote dipartecipazione:
1. Quota 20% Ricorrente_1 reddito di capitale € 32.918,12
2. Quota 80% Nominativo_1 reddito di capitale € 131.672,48.
Il ricorrente sostiene che l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo poiché nel caso di specie non sarebbe stato notificato il P.V.C. da cui scaturiscono i rilievi societari, omettendo, l'Amministrazione finanziaria, l'obbligo di allegazione del P.V.C. .
L'assunto è infondato.
L'accertamento societario costituisce l'elemento conoscitivo legittimante l'accertamento parziale ex art. 41 bis in capo al socio - come facilmente riscontrabile dallo stesso tenore letterale dell'impugnato avviso - il quale è dunque fondato senza possibilità di smentita sui presupposti del richiamato disposto. Il ricorso all'accertamento parziale previsto dall'art. 41 bis rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie, ed è nella disponibilità degli uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (Ex Multis Cass. n. 34518/2019) che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta.
Secondo costante Giurisprudenza di legittimità - per soddisfare l'onere motivazionale dell'avviso di accertamento ex art. 41 bis DPR 600/73 in rettifica del valore dichiarato, è sufficiente che l'atto impositivo abbia recepito gli elementi conoscitivi fondanti la pretesa – ed ivi di fatto contenuti – sì da consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e di porlo nella condizione di conoscerne i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per poterle eventualmente contestare in sede giudiziale.
E di fatti, gli elementi conoscitivi di cui si discute sono puntualmente indicati in atto, da cui ben chiara è la questione controversa oltre che ivi puntualmente descritta la modalità seguita dagli accertatori per l'analitica ricostruzione del reddito non dichiarato.
Circa la presunta lesione del diritto di difesa occorre evidenziare che all'accertamento del socio, qui opposto,
è stato allegato l'accertamento societario inoltre la motivazione dell'atto emesso nei confronti della
Società_1 SRL è esauriente e completa di tutti quegli elementi contenuti nel processo verbale di constatazione. A ben vedere non si tratta di una motivazione sintetica per relationem ma vengono riportati nel dettaglio tutti gli elementi posti a base del recupero così come compendiati nel pvc.
In particolare sono presenti nella motivazione dell'accertamento societario perfettamente noto all'odierno ricorrente:
1. le risultanze del controllo contabile (assenza dei registri iva, del libro giornale e del libro inventari)
2. la mancata presentazione del bilancio
3. i dettagli relativi al totale delle fatture emesse acquisite alla verifica,
4. l'importo delle fatture passive esibite
5. i dettagli delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette presentate tardivamente
6. i movimenti di versamento e prelevamento sul conto corrente bancario n.Conto_Corrente_1 intestato alla Società_1 Srl relativamente ai quali non è stata fornita alcuna idonea giustificazione della loro irrilevanza ai fini reddituali
7. le dichiarazioni rese dal sig.Nominativo_2
Inoltre la motivazione espone in maniera compiuta gli accadimenti occorsi durante la verifica ed i puntuali riferimenti all'attività di polizia Tributaria nell'ambito del procedimento penale n.613/19 R.G. presso la
Procura della Repubblica di NE.
In definitiva parte ricorrente era in possesso di tutte le informazioni desumibili dal processo verbale di constatazione tanto che l'effettivo possesso di una sua copia non avrebbe cambiato nulla. Per le ragioni dianzi enunciate non si è verificata alcuna contrazione del diritto di difesa, l'atto qui opposto è stato emesso in applicazione del paradigma presuntivo della distribuzione al socio degli utili occulti in presenza di società
a ristretta base e le informazioni contenute nell'atto e negli allegati consentono il pieno esercizio dei diritti di difesa del contribuente.
Ma soprattutto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, l'avviso di accertamento impugnato soddisfa appieno l'obbligo di motivazione poiché l'Amministrazione Finanziaria ha posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti.
L'operatività della presunzione, come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, deriva dalla regola di comune esperienza secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi;
il che legittima, anche quando i soci non siano legati da rapporti familiari, la presunzione che gli stessi siano edotti degli affari sociali e quindi siano consapevoli dell'esistenza di utili extrabilancio e se li distribuiscano in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale.
Inoltre, in numerose pronunce la Suprema Corte ha anche affermato (costituisce ius receptum) che “è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extrabilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) – induce inversione della prova a carico del contribuente” (Cass. n. 24312/2019, n. 14155/2018, n. 6073/2018, n. 26132/2017 n.
3916/2017, n.27067/2016, n.
20575/2014, n. 20440/2014, n. 20320/2014, n. 17984/2012, n.2541/2012,
n. 20851/2005, n. 16885/2003).
Circa l'ulteriore argomentazione sul mancato coinvolgimento del ricorrente nelle indagini finanziarie occorre evidenziare che l'Ufficio, una volta accertato il maggior utile occultato e non dichiarato dalla società di capitali, non è tenuto a svolger alcuna indagine supplementare idonea a fornire prova, ancorché indiziaria, dell'avvenuta distribuzione di detti utili ai soci, avendo la facoltà di avvalersi della presunzione legale
(semplice) di avvenuta distribuzione sancita dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “… in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti” (ordinanza n. 7406/2019; ordinanza n. 4170/2019; ordinanza n. 18042/2018; ordinanza n. 15542/2017; sentenza n. 10793/2016).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato la necessità che il contribuente, per vincere la presunzione, provi che gli utili che si presumono distribuiti siano stati in realtà reinvestiti o accantonati, discende che, in assenza di tale prova contraria, la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ai soci “deve presumersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti” (per tutte, Corte di cassazione, sentenza n. 13223/2009). Con l'Ordinanza n. 31882 del 28 ottobre 2022 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l'ormai consolidato orientamento in base al quale, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.
Nel caso di specie, controparte nulla ha dedotto e provato il motivo di ricorso è da respingere in toto.
Anche il terzo motivo di ricorso va respinto.
In maniera del tutto impropria si invoca la incomprensibilità di una intera motivazione di ben tre pagine per un mero errore di digitazione di una sola parola “assolvito”. La lettura contestualizzata della frase, ed il prospetto contabile seguente la motivazione, permettono agevolmente di ritrarre il giusto senso alla frase
“l'evidente mancato assolvimento degli adempimenti fiscali in merito alla presentazione della dichiarazione dei redditi”.
La motivazione è perfettamente legittima e del tutto esaustiva come peraltro già evidenziato nelle controdeduzioni al primo motivo di ricorso.
Quanto poi alla eccepita anomala determinazione dei redditi di capitale in capo al socio ricorrente va chiarito che, sul riparto dell'onere probatorio, nei confronti delle società di capitali, a ristretta base sociale, in capo alle quali viene accertato un maggior reddito, come nel caso che ci occupa, esso viene imputato pro quota in forza di una presunzione di distribuzione, alla quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza (articolo 2729 del codice civile), necessari affinché possa legittimamente essere utilizzata nell'accertamento tributario.
È legittima, pertanto, la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione, fondata sul disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo
39, comma 1, lettera d), comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Ciò posto, nel caso che ci occupa, appare del tutto pretestuoso ritenere che l'Amministrazione Finanziaria debba provare “la reale percezione degli utili!”
Viene inoltre contestata una presunta palese doppia tassazione della stessa materia imponibile perché gli utili extracontabili sarebbero stati imputati senza scomputare preventivamente le imposte a carico della società.
L'eccezione è destituita di fondamento, in effetti gli utili extracontabili realizzati dalla società, proprio per la modalità con cui sono stati realizzati non sono transitati nella contabilità, non sono stati dichiarati e la società non ha pagato alcuna imposta su tali utili dunque non c'è nulla da scomputare e l'operato dell'Ufficio è pienamente legittimo avendo proceduto ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/ 73 ad imputare al socio redditi di capitale pari al 20% del maggior reddito accertato alla Società_1 Srl, tale reddito di capitale è stato tassato ai sensi dell'art.47 del TUIR limitatamente al 49,72% nell'ammontare pari ad € 32.918,00.
Diversamente da quanto lascia intendere parte ricorrente, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera, infatti, sul totale degli utili occultati, e quindi a “lordo” delle imposte successivamente accertate in capo alla società.
L'occultamento degli utili (accertati in capo alla società) è
avvenuto a lordo delle imposte che la società avrebbe dovuto versare sugli utili stessi (poi oggetto di accertamento). Per tale motivo la presunzione di distribuzione a favore dei soci opera a lordo delle imposte successivamente accertate in capo alla società.
Secondo la Corte di Cassazione il divieto di doppia imposizione non può inoltre ritenersi violato perché la quota attribuita al socio non può essere considerata al netto delle imposte che la società è tenuta a pagare, in quanto trattasi di ricavi extracontabili e nessun pagamento delle imposte è realizzabile al riguardo (Cassazione sentenza 16885/2003).
Sempre secondo i giudici di legittimità il divieto di doppia imposizione non può trovare applicazione nel caso delle società a ristretta base trattandosi di soggetti diversi, società e soci, e di imposte diverse (Ires ed Irpef).
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, infatti, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal DPR n. 600/1973 art. 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica nel caso di specie: il Sig.Ricorrente_1 partecipa al capitale di una società a responsabilità limitata, il reddito societario è stato tassato sia ai fini Ires, quale utile della società, sia ai fini Irpef, quale provento del socio, attesa la diversità dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (cfr. Cassazione sentenze n. 19687/2011 e n. 8351/2002).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in euro 800,00.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CE, Presidente
CIAMPI CE IA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013D00055 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013D00055 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013D00055 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:------------------
Resistente/Appellato: -------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe n.TKQ013D00055/2023 notificato il 17.03.2023, l'Ufficio ha accertato nei suoi confronti, ai sensi dell'art.41 bis del D.P.R. 600/73, un reddito di capitale non dichiarato di € 32.918,12 (€ 331.035,00 x 20% x 49,72%) ed un reddito di lavoro dipendente e/o assimilati pari ad € 12.097,15, di conseguenza ha recuperato a tassazione le maggiori imposte Irpef per
€ 11.853,00, l'Addizionale Regionale per € 1.259,00 e l'Addizionale Comunale per € 360,00 ed ha irrogato la consequenziale sanzione amministrativa pari ad € 16.166,40.
Il ricorrente a sostegno del ricorso adduce i seguenti motivi:
1. Illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa notifica del propedeutico P.V.C. in capo al socio. Omessa/carente motivazione dell'avviso di accertamento.
2. Illegittimità dell'avviso di accertamento per omesso assolvimento dell'onere probatorio in capo all'ufficio circa la “ristretta base societaria”.
3. Illegittimità dell'avviso di accertamento per motivazione incomprensibile e inconferente.
4. Anomala determinazione dei redditi di capitale in capo al socio ricorrente.
Si è costituito l'Ufficio resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato,
Va premesso che in data 10/09/2019 veniva redatto dalla Guardia di Finanza – Tenenza Arce - il
Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) a seguito di una verifica fiscale generale relativa ai periodi d'imposta dal 2016 al 2019 nei confronti della società Società_1, esercente l'attività di
“Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”.
Nell'ambito del procedimento penale n.613/2019 pendente presso la Procura della Repubblica di
NE la società verificata è stata anche sottoposta ad indagini finanziarie inoltre veniva riscontrata:
1. L'omessa tenuta dei registri iva (acquisti e vendite), del libro giornale e del libro inventari;
2. L'omessa presentazione del bilancio d'esercizio;
3. L'omessa presentazione della dichiarazione iva;
4. La tardiva presentazione delle dichiarazioni ai fini II.DD. che hanno esposto una perdita di € 100,00 ai fini IRES.
Il reddito d'impresa veniva determinato in € 331.035,00 sulla base delle informazioni, dei dati e delle notizie comunque raccolti dalla Guardia di Finanza, in particolare:
5. N. 26 fatture attive
6. N.70 fatture passive
7. Totale operazioni di versamento bancarie non giustificate
8. Totale operazioni di prelevamento bancarie non giustificate
L'Ufficio confermava i rilievi del P.V.C. ed, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41bis del D.P.R. n. 600/73, accertava un reddito d'impresa pari ad € 331.035,00. Conseguentemente, con l'avviso di accertamento n.
TKQ033D00215/2022, notificato il 30.03.2022 (allegato n.1 all'atto qui opposto), l'Amministrazione
Finanziaria ha recuperato a tassazione nei confronti della Società le imposte IRES, IRAP ed IVA ed ha irrogato le relative sanzioni amministrative.
Dopodiché, rilevata la presenza di una società di capitali caratterizzata dalla ristrettezza della base sociale, composta da due soli soci, l'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del TUIR, con distinti avvisi di accertamento accertava il reddito di capitale (ovvero il 49,72% di € 331.035,00) da attribuire ai due soci in base alle rispettive quote dipartecipazione:
1. Quota 20% Ricorrente_1 reddito di capitale € 32.918,12
2. Quota 80% Nominativo_1 reddito di capitale € 131.672,48.
Il ricorrente sostiene che l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo poiché nel caso di specie non sarebbe stato notificato il P.V.C. da cui scaturiscono i rilievi societari, omettendo, l'Amministrazione finanziaria, l'obbligo di allegazione del P.V.C. .
L'assunto è infondato.
L'accertamento societario costituisce l'elemento conoscitivo legittimante l'accertamento parziale ex art. 41 bis in capo al socio - come facilmente riscontrabile dallo stesso tenore letterale dell'impugnato avviso - il quale è dunque fondato senza possibilità di smentita sui presupposti del richiamato disposto. Il ricorso all'accertamento parziale previsto dall'art. 41 bis rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie, ed è nella disponibilità degli uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (Ex Multis Cass. n. 34518/2019) che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta.
Secondo costante Giurisprudenza di legittimità - per soddisfare l'onere motivazionale dell'avviso di accertamento ex art. 41 bis DPR 600/73 in rettifica del valore dichiarato, è sufficiente che l'atto impositivo abbia recepito gli elementi conoscitivi fondanti la pretesa – ed ivi di fatto contenuti – sì da consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e di porlo nella condizione di conoscerne i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per poterle eventualmente contestare in sede giudiziale.
E di fatti, gli elementi conoscitivi di cui si discute sono puntualmente indicati in atto, da cui ben chiara è la questione controversa oltre che ivi puntualmente descritta la modalità seguita dagli accertatori per l'analitica ricostruzione del reddito non dichiarato.
Circa la presunta lesione del diritto di difesa occorre evidenziare che all'accertamento del socio, qui opposto,
è stato allegato l'accertamento societario inoltre la motivazione dell'atto emesso nei confronti della
Società_1 SRL è esauriente e completa di tutti quegli elementi contenuti nel processo verbale di constatazione. A ben vedere non si tratta di una motivazione sintetica per relationem ma vengono riportati nel dettaglio tutti gli elementi posti a base del recupero così come compendiati nel pvc.
In particolare sono presenti nella motivazione dell'accertamento societario perfettamente noto all'odierno ricorrente:
1. le risultanze del controllo contabile (assenza dei registri iva, del libro giornale e del libro inventari)
2. la mancata presentazione del bilancio
3. i dettagli relativi al totale delle fatture emesse acquisite alla verifica,
4. l'importo delle fatture passive esibite
5. i dettagli delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette presentate tardivamente
6. i movimenti di versamento e prelevamento sul conto corrente bancario n.Conto_Corrente_1 intestato alla Società_1 Srl relativamente ai quali non è stata fornita alcuna idonea giustificazione della loro irrilevanza ai fini reddituali
7. le dichiarazioni rese dal sig.Nominativo_2
Inoltre la motivazione espone in maniera compiuta gli accadimenti occorsi durante la verifica ed i puntuali riferimenti all'attività di polizia Tributaria nell'ambito del procedimento penale n.613/19 R.G. presso la
Procura della Repubblica di NE.
In definitiva parte ricorrente era in possesso di tutte le informazioni desumibili dal processo verbale di constatazione tanto che l'effettivo possesso di una sua copia non avrebbe cambiato nulla. Per le ragioni dianzi enunciate non si è verificata alcuna contrazione del diritto di difesa, l'atto qui opposto è stato emesso in applicazione del paradigma presuntivo della distribuzione al socio degli utili occulti in presenza di società
a ristretta base e le informazioni contenute nell'atto e negli allegati consentono il pieno esercizio dei diritti di difesa del contribuente.
Ma soprattutto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, l'avviso di accertamento impugnato soddisfa appieno l'obbligo di motivazione poiché l'Amministrazione Finanziaria ha posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti.
L'operatività della presunzione, come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, deriva dalla regola di comune esperienza secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci medesimi;
il che legittima, anche quando i soci non siano legati da rapporti familiari, la presunzione che gli stessi siano edotti degli affari sociali e quindi siano consapevoli dell'esistenza di utili extrabilancio e se li distribuiscano in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale.
Inoltre, in numerose pronunce la Suprema Corte ha anche affermato (costituisce ius receptum) che “è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extrabilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) – induce inversione della prova a carico del contribuente” (Cass. n. 24312/2019, n. 14155/2018, n. 6073/2018, n. 26132/2017 n.
3916/2017, n.27067/2016, n.
20575/2014, n. 20440/2014, n. 20320/2014, n. 17984/2012, n.2541/2012,
n. 20851/2005, n. 16885/2003).
Circa l'ulteriore argomentazione sul mancato coinvolgimento del ricorrente nelle indagini finanziarie occorre evidenziare che l'Ufficio, una volta accertato il maggior utile occultato e non dichiarato dalla società di capitali, non è tenuto a svolger alcuna indagine supplementare idonea a fornire prova, ancorché indiziaria, dell'avvenuta distribuzione di detti utili ai soci, avendo la facoltà di avvalersi della presunzione legale
(semplice) di avvenuta distribuzione sancita dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “… in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti” (ordinanza n. 7406/2019; ordinanza n. 4170/2019; ordinanza n. 18042/2018; ordinanza n. 15542/2017; sentenza n. 10793/2016).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato la necessità che il contribuente, per vincere la presunzione, provi che gli utili che si presumono distribuiti siano stati in realtà reinvestiti o accantonati, discende che, in assenza di tale prova contraria, la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ai soci “deve presumersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti” (per tutte, Corte di cassazione, sentenza n. 13223/2009). Con l'Ordinanza n. 31882 del 28 ottobre 2022 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l'ormai consolidato orientamento in base al quale, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.
Nel caso di specie, controparte nulla ha dedotto e provato il motivo di ricorso è da respingere in toto.
Anche il terzo motivo di ricorso va respinto.
In maniera del tutto impropria si invoca la incomprensibilità di una intera motivazione di ben tre pagine per un mero errore di digitazione di una sola parola “assolvito”. La lettura contestualizzata della frase, ed il prospetto contabile seguente la motivazione, permettono agevolmente di ritrarre il giusto senso alla frase
“l'evidente mancato assolvimento degli adempimenti fiscali in merito alla presentazione della dichiarazione dei redditi”.
La motivazione è perfettamente legittima e del tutto esaustiva come peraltro già evidenziato nelle controdeduzioni al primo motivo di ricorso.
Quanto poi alla eccepita anomala determinazione dei redditi di capitale in capo al socio ricorrente va chiarito che, sul riparto dell'onere probatorio, nei confronti delle società di capitali, a ristretta base sociale, in capo alle quali viene accertato un maggior reddito, come nel caso che ci occupa, esso viene imputato pro quota in forza di una presunzione di distribuzione, alla quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza (articolo 2729 del codice civile), necessari affinché possa legittimamente essere utilizzata nell'accertamento tributario.
È legittima, pertanto, la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione, fondata sul disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo
39, comma 1, lettera d), comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Ciò posto, nel caso che ci occupa, appare del tutto pretestuoso ritenere che l'Amministrazione Finanziaria debba provare “la reale percezione degli utili!”
Viene inoltre contestata una presunta palese doppia tassazione della stessa materia imponibile perché gli utili extracontabili sarebbero stati imputati senza scomputare preventivamente le imposte a carico della società.
L'eccezione è destituita di fondamento, in effetti gli utili extracontabili realizzati dalla società, proprio per la modalità con cui sono stati realizzati non sono transitati nella contabilità, non sono stati dichiarati e la società non ha pagato alcuna imposta su tali utili dunque non c'è nulla da scomputare e l'operato dell'Ufficio è pienamente legittimo avendo proceduto ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/ 73 ad imputare al socio redditi di capitale pari al 20% del maggior reddito accertato alla Società_1 Srl, tale reddito di capitale è stato tassato ai sensi dell'art.47 del TUIR limitatamente al 49,72% nell'ammontare pari ad € 32.918,00.
Diversamente da quanto lascia intendere parte ricorrente, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera, infatti, sul totale degli utili occultati, e quindi a “lordo” delle imposte successivamente accertate in capo alla società.
L'occultamento degli utili (accertati in capo alla società) è
avvenuto a lordo delle imposte che la società avrebbe dovuto versare sugli utili stessi (poi oggetto di accertamento). Per tale motivo la presunzione di distribuzione a favore dei soci opera a lordo delle imposte successivamente accertate in capo alla società.
Secondo la Corte di Cassazione il divieto di doppia imposizione non può inoltre ritenersi violato perché la quota attribuita al socio non può essere considerata al netto delle imposte che la società è tenuta a pagare, in quanto trattasi di ricavi extracontabili e nessun pagamento delle imposte è realizzabile al riguardo (Cassazione sentenza 16885/2003).
Sempre secondo i giudici di legittimità il divieto di doppia imposizione non può trovare applicazione nel caso delle società a ristretta base trattandosi di soggetti diversi, società e soci, e di imposte diverse (Ires ed Irpef).
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, infatti, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal DPR n. 600/1973 art. 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica nel caso di specie: il Sig.Ricorrente_1 partecipa al capitale di una società a responsabilità limitata, il reddito societario è stato tassato sia ai fini Ires, quale utile della società, sia ai fini Irpef, quale provento del socio, attesa la diversità dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (cfr. Cassazione sentenze n. 19687/2011 e n. 8351/2002).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in euro 800,00.