Art. 5.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, sara' stabilita la data di scioglimento del Comitato.
Le eventuali attivita' residue della gestione nonche' le opere di carattere permanente che saranno costruite sono devolute allo Stato.
Le predette opere di carattere permanente potranno essere trasferite al comune di Torino o ad altri Enti pubblici, alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, sara' stabilita la data di scioglimento del Comitato.
Le eventuali attivita' residue della gestione nonche' le opere di carattere permanente che saranno costruite sono devolute allo Stato.
Le predette opere di carattere permanente potranno essere trasferite al comune di Torino o ad altri Enti pubblici, alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.