Articolo 6 della Legge 31 luglio 1952, n. 1078
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 settembre 1952
Art. 6.
Alla spesa derivante dalla presente legge, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verra' provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati al capitolo 176 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'esercizio 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 5 settembre 1952