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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE – riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa GERMANA RADICE PRESIDENTE/RELATORE
2) dott.ssa GAIA CALAFIORE GIUDICE
3) dott.ssa IDA CUFFARO GIUDICE ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 497/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2016, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza del 30 ottobre 2024, previa concessione, in favore dei difensori delle parti, dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto:
“querela di falso” e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Bertuccio;
- ATTORE QUERELANTE-
CONTRO
(C.F. P IVA ), ente pubblico Controparte_1 P.IVA_1 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
Gruppo , tra cui , in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dell'avv. Pietro Rosano;
- CONVENUTO QUERELATO –
NONCHE'
PM/SEDE;
-INTERVENORE EX LEGE-
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.3.2016, ha proposto querela di falso in Parte_1 via principale, convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dei seguenti avvisi di ricevimento: Relata - Progressivo utente 0376020061390271909606 Raccomandata
60493869903-1 con data notifica 12.08.2006 relativa alla cartella esattoriale n.
13920060003413834000; Relata - Progressivo utente 0376020061390271910106 Raccomandata
60493869908-7 con data notifica 12.08.2006 relativa alla cartella esattoriale n. 13920060003562533002
- Dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento suindicati
e/o la relativa ricevuta di notificazione postale”.
In data 23 settembre 2016, si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di CP_2
costituzione e risposta, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, nonché eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità della querela di falso su copie autenticate, in considerazione del fatto, a dire della convenuta, che l'obbligo di esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento è per cinque anni e che il predetto originale non può essere più prodotto in quanto non in possesso dell'Agente della Riscossione. Alla luce di quanto esposto parte convenuta chiedeva pertanto fosse dichiarata inammissibile la proposta domanda di querela di falso.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita con espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. relazione grafologica del 18.7.2021) Dopo una serie di rinvii per motivi di ufficio, la causa alla udienza del 30.10.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta dal Collegio in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La presentazione della querela di falso è stata ritualmente comunicata al P.M.: in proposito, giova ricordare che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna
(Cass. 2/10/2013, n. 22567; Cass. 24/10/2008, n. 25722).
Sempre in via preliminare, deve essere affermata l'ammissibilità della domanda, in quanto la circostanza per cui l'attore non l'abbia eccepita/disconosciuta nel giudizio instauratosi tra le parti innanzi alla Commissione Tributaria, prima di proporre la querela di falso risulta del tutto irrilevante, non essendo previsto alcun termine al riguardo. Sussiste anche l'interesse della parte alla proposizione
2 della querela, in quanto è del tutto evidente che l'esito del presente giudizio assume decisivo rilievo con riferimento al giudizio precedentemente instaurato.
Sempre in via preliminare, si osserva che “la querela di falso, avendo la finalità di privare un atto fidefaciente della sua efficacia probatoria, ha necessariamente quali parti da un lato chi può avvalersi di un determinato documento e dall'altro chi intende escludere che costui possa avvalersene. Ed invero, la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” (Tribunale Milano sez. VI, 8 aprile 2019, n. 3448). Pertanto, non potendo in alcun modo avvalersi dei documenti in contestazione, la stessa non può CP_5 essere parte del presente giudizio. Si ritiene, poi, sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
, in quanto “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il Controparte_1
soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.”(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale, cfr. Corte di Cass. Civ. Sez. VI -
2, 17 luglio 2019, n. 19281).
Superati questi rilievi, sempre in via di premessa, vanno affrontate le questioni concernenti l'ammissibilità della querela di falso - sollevate sempre dalla convenuta - qualora proposta avverso un documento non prodotto in originale ma bensì in copia.
Come osservato, nel caso di specie, il querelante ha denunciato la falsità della sottoscrizione apposta sui due avvisi di accertamento. Ciò posto, il Collegio non ignora che la giurisprudenza nel corso dell'ultimo decennio sul punto ha assunto posizioni differenti in merito all'ammissibilità o meno della presente azione -tanto in via principale che incidentale - se proposta avverso la copia e non avverso l'originale del documento impugnato di falso. Ciononostante, seppure l'esame della disciplina codicistica afferente alla querela di falso indurrebbe a ritenere, prima facie, che essa abbia riguardo esclusivamente al documento in originale, tenuto conto in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 223 e 224 c.p.c. il Collegio ritiene di aderire alle impostazioni più recenti, che ritengono senza dubbio ammissibile la presente azione anche se proposta avverso una copia del documento impugnato, ben potendo il procedimento di querela di falso, avere ad oggetto tanto la copia fotostatica di una scrittura privata o di un atto pubblico quanto il suo originale.
3 Secondo la giurisprudenza più recente al quale il Collegio ritiene di aderire, infatti: “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che
l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso.” (cfr. Cass. n 8718/2023).
D'altra parte, se si ritenesse che per il giudizio sul falso sia sempre necessario l'originale si finirebbe con l'affermare che la copia o le copie, in caso di smarrimento, dell'originale rivestirebbero efficacia probatoria più pregnante dello stesso, poiché esse diverrebbero insuscettibili di impugnazione con querela di falso: conclusione, questa, priva di alcun supporto logico-giuridico. Inoltre, si osserva che, diversamente opinando, si consentirebbe a chi ha falsificato un documento, di evitare il giudizio di falso adducendo di aver smarrito l'originale del documento, in tal modo precludendo l'accertamento della di lui responsabilità per la falsificazione.
Per tali ragioni, le questioni concernenti, l'ammissibilità dell'azione possono ritenersi superate.
Superati questi rilevi, venendo all'esame delle questioni di cui al presente giudizio, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si diranno. Nel caso in esame ciò che deve essere accertato è se la firma apposta dall'attore querelante sui due avvisi di accertamento (Relata-
Progressivo utente 0376020061390271909606 Raccomandata 60493869903-1 con data notifica
12.08.2006 e Relata - Progressivo utente 0376020061390271910106 Raccomandata 60493869908-7 con data notifica 12.08.2006) sia autentica o meno. A tal proposito, l'autenticità della sottoscrizione è stata demandata ad una CTU grafologica;
il Tribunale ha nominato, in qualità di CTU, la dott.ssa con ordinanza del 28.1.2021. Persona_1
Il CTU, nella sua relazione, ha evidenziato: “Comparando le “Firme autografe” di Parte_1
con le “Firme contestate”, non sussiste ictu oculi lo stesso gesto scrivente perché non sono
[...]
riconducibili allo stesso AUTORE. Andiamo a dimostrare che le due firme contestate non appartengono a “ ”, in quanto le caratteristiche grafologiche emerse sono diverse, Parte_1
infatti:
a) Le firme autografe hanno ritmo impaziente cioè ad alto grado di velocità; quelle contestate hanno ritmo calmo e stentato.
b) Le firme autografe sono larghe di lettere, tra lettere e tra parole;
le firme contestate, invece, sono strette di lettere, larghe tra lettere e presentano una moderata larghezza tra parole.
c) Le firme autografe hanno calibro piccolo;
quelle contestate, invece, hanno calibro medio-piccolo.
d) Le firme autografe hanno direzione assiale in alcuni punti parallela e in altri contorta;
4 le firme contestate, invece, hanno direzione assiale, prevalentemente, parallela.
e) Le firme autografe hanno inclinazione, prevalentemente, pendente ma presenta alcune lettere diritte (lettere “t” e asta della lettera “R”) e le lettere “s” minuscole molto rovesciate;
le firme contestate, invece, sono pendenti e molto pendenti nelle lettere iniziali “C”.
f) Le firme autografe non hanno stacchi letterali, oppure ne hanno pochi;
le firme contestate, invece, contano sei stacchi letterali.
g) Nelle firme autografe le lettere “C” sono pendenti ma il gesto grafico inizia dal rigo di riferimento
o poco al di sotto;
nelle firme contestate, invece, le lettere “C” sono molto pendenti e il tracciato inizia molto al di sotto del rigo di riferimento.” (cfr. pag. 23 della relazione peritale).
Il CTU, dunque, all'esito dell'esame condotto sulla documentazione prodotta in giudizio ha rilevato nello specifico la non corrispondenza tra le due firme in verifica e gli scritti autografi, rilevando la incompatibilità della medesima sia a livello qualitativo che quantitativo e soprattutto, evidenziando come i tratti caratterizzanti la firma apposta sugli avvisi di ricevimento sia in netto ed evidente contrasto con il tracciato scrittorio autografo.
Sulla scorta di tali determinazioni il CTU, pertanto, ha concluso ritenendo: “risultato posto a verifica ci conferma quanto attestato già precedentemente e cioè che le firme contestate sono state falsificate e i segni di tale falsificazione emergono dalle caratteristiche grafologiche evidenziate dalla nostra ricerca. Simbolo di falsificazione sono il ritmo che è sia calmo che stentato, l'allineamento che è, prevalentemente ascendente, ma anche discendente, l'inclinazione che è pendente e molto pendente, la presenza di molti stacchi letterali. Quindi, possiamo dare il nostro parere conclusivo.”
Da ultimo, poi, va detto che non appare idonea a scalfire il percorso logico riguardante le conclusioni raggiunte dal CTU, la circostanza che quest'ultimo abbia evidenziato di non poter giungere, a un giudizio di totale certezza, avendo condotto l'esame su una copia e non sull'originale, dato che nell'operare tale valutazione il CTU ha comunque specificato che l'analisi in originale della firma apposta sugli avvisi di ricevimento avrebbe consentito di condurre semplicemente ulteriori analisi riguardanti la solcatura o la pressione esercitata al momento dell'apposizione della firma, profili questi, che in ogni caso, ancorché non esaminati, non minano la bontà delle conclusioni raggiunte in ordine all'apocrifia della firma apposta.
Alla luce delle valutazioni offerte dal CTU, deve pertanto ritenersi accertata la falsità della sottoscrizione della firma apposta da sui due avvisi di ricevimento recanti n. Controparte_6
Progressivo utente 0376020061390271909606, Raccomandata 60493869903-1 con data notifica
12.08.2006 e Progressivo utente 0376020061390271910106, Raccomandata 60493869908-7 con data notifica 12.08.2006.
5 Da ultimo, in punto di spese si osserva che in materia di querela di falso (tanto principale, quanto incidentale), “ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (Cassazione Civile n. 15642 del 23.06.2017).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile ai valori minimi a complessità bassa, in considerazione della semplicità delle questioni dedotte. In ossequio al medesimo principio le spese relative alla consulenza tecnica -liquidate con separato Decreto emesso in data odierna- devono essere poste definitivamente a carico della convenuta . Controparte_1
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda dell'attore , dichiara la falsità della firma apposta Parte_1 dall'istante in calce ai due avvisi di ricevimento recanti: 1) Relata Progressivo utente
0376020061390271909606, Raccomandata 60493869903-1 con data notifica 12.08.2006: 2) Relata
Progressivo utente 0376020061390271910106 Raccomandata 60493869908-7 con data notifica
12.08.2006;
- Manda la cancelleria dia menzione del presente provvedimento sull'originale dei documenti impugnati o sulla copia che ne tiene luogo;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidandole in €
545 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e forfettario del 15% come per legge;
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta e le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto emesso in data odierna.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.4.2025 svoltasi mediante applicativo “TEAMS”
Il Presidente/relatore
Dott.ssa Germana Radice
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE – riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa GERMANA RADICE PRESIDENTE/RELATORE
2) dott.ssa GAIA CALAFIORE GIUDICE
3) dott.ssa IDA CUFFARO GIUDICE ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 497/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2016, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza del 30 ottobre 2024, previa concessione, in favore dei difensori delle parti, dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto:
“querela di falso” e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Bertuccio;
- ATTORE QUERELANTE-
CONTRO
(C.F. P IVA ), ente pubblico Controparte_1 P.IVA_1 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
Gruppo , tra cui , in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dell'avv. Pietro Rosano;
- CONVENUTO QUERELATO –
NONCHE'
PM/SEDE;
-INTERVENORE EX LEGE-
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.3.2016, ha proposto querela di falso in Parte_1 via principale, convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dei seguenti avvisi di ricevimento: Relata - Progressivo utente 0376020061390271909606 Raccomandata
60493869903-1 con data notifica 12.08.2006 relativa alla cartella esattoriale n.
13920060003413834000; Relata - Progressivo utente 0376020061390271910106 Raccomandata
60493869908-7 con data notifica 12.08.2006 relativa alla cartella esattoriale n. 13920060003562533002
- Dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione degli avvisi di ricevimento suindicati
e/o la relativa ricevuta di notificazione postale”.
In data 23 settembre 2016, si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di CP_2
costituzione e risposta, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, nonché eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità della querela di falso su copie autenticate, in considerazione del fatto, a dire della convenuta, che l'obbligo di esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento è per cinque anni e che il predetto originale non può essere più prodotto in quanto non in possesso dell'Agente della Riscossione. Alla luce di quanto esposto parte convenuta chiedeva pertanto fosse dichiarata inammissibile la proposta domanda di querela di falso.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita con espletamento della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. relazione grafologica del 18.7.2021) Dopo una serie di rinvii per motivi di ufficio, la causa alla udienza del 30.10.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta dal Collegio in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La presentazione della querela di falso è stata ritualmente comunicata al P.M.: in proposito, giova ricordare che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna
(Cass. 2/10/2013, n. 22567; Cass. 24/10/2008, n. 25722).
Sempre in via preliminare, deve essere affermata l'ammissibilità della domanda, in quanto la circostanza per cui l'attore non l'abbia eccepita/disconosciuta nel giudizio instauratosi tra le parti innanzi alla Commissione Tributaria, prima di proporre la querela di falso risulta del tutto irrilevante, non essendo previsto alcun termine al riguardo. Sussiste anche l'interesse della parte alla proposizione
2 della querela, in quanto è del tutto evidente che l'esito del presente giudizio assume decisivo rilievo con riferimento al giudizio precedentemente instaurato.
Sempre in via preliminare, si osserva che “la querela di falso, avendo la finalità di privare un atto fidefaciente della sua efficacia probatoria, ha necessariamente quali parti da un lato chi può avvalersi di un determinato documento e dall'altro chi intende escludere che costui possa avvalersene. Ed invero, la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” (Tribunale Milano sez. VI, 8 aprile 2019, n. 3448). Pertanto, non potendo in alcun modo avvalersi dei documenti in contestazione, la stessa non può CP_5 essere parte del presente giudizio. Si ritiene, poi, sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
, in quanto “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il Controparte_1
soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.”(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale, cfr. Corte di Cass. Civ. Sez. VI -
2, 17 luglio 2019, n. 19281).
Superati questi rilievi, sempre in via di premessa, vanno affrontate le questioni concernenti l'ammissibilità della querela di falso - sollevate sempre dalla convenuta - qualora proposta avverso un documento non prodotto in originale ma bensì in copia.
Come osservato, nel caso di specie, il querelante ha denunciato la falsità della sottoscrizione apposta sui due avvisi di accertamento. Ciò posto, il Collegio non ignora che la giurisprudenza nel corso dell'ultimo decennio sul punto ha assunto posizioni differenti in merito all'ammissibilità o meno della presente azione -tanto in via principale che incidentale - se proposta avverso la copia e non avverso l'originale del documento impugnato di falso. Ciononostante, seppure l'esame della disciplina codicistica afferente alla querela di falso indurrebbe a ritenere, prima facie, che essa abbia riguardo esclusivamente al documento in originale, tenuto conto in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 223 e 224 c.p.c. il Collegio ritiene di aderire alle impostazioni più recenti, che ritengono senza dubbio ammissibile la presente azione anche se proposta avverso una copia del documento impugnato, ben potendo il procedimento di querela di falso, avere ad oggetto tanto la copia fotostatica di una scrittura privata o di un atto pubblico quanto il suo originale.
3 Secondo la giurisprudenza più recente al quale il Collegio ritiene di aderire, infatti: “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che
l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso.” (cfr. Cass. n 8718/2023).
D'altra parte, se si ritenesse che per il giudizio sul falso sia sempre necessario l'originale si finirebbe con l'affermare che la copia o le copie, in caso di smarrimento, dell'originale rivestirebbero efficacia probatoria più pregnante dello stesso, poiché esse diverrebbero insuscettibili di impugnazione con querela di falso: conclusione, questa, priva di alcun supporto logico-giuridico. Inoltre, si osserva che, diversamente opinando, si consentirebbe a chi ha falsificato un documento, di evitare il giudizio di falso adducendo di aver smarrito l'originale del documento, in tal modo precludendo l'accertamento della di lui responsabilità per la falsificazione.
Per tali ragioni, le questioni concernenti, l'ammissibilità dell'azione possono ritenersi superate.
Superati questi rilevi, venendo all'esame delle questioni di cui al presente giudizio, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si diranno. Nel caso in esame ciò che deve essere accertato è se la firma apposta dall'attore querelante sui due avvisi di accertamento (Relata-
Progressivo utente 0376020061390271909606 Raccomandata 60493869903-1 con data notifica
12.08.2006 e Relata - Progressivo utente 0376020061390271910106 Raccomandata 60493869908-7 con data notifica 12.08.2006) sia autentica o meno. A tal proposito, l'autenticità della sottoscrizione è stata demandata ad una CTU grafologica;
il Tribunale ha nominato, in qualità di CTU, la dott.ssa con ordinanza del 28.1.2021. Persona_1
Il CTU, nella sua relazione, ha evidenziato: “Comparando le “Firme autografe” di Parte_1
con le “Firme contestate”, non sussiste ictu oculi lo stesso gesto scrivente perché non sono
[...]
riconducibili allo stesso AUTORE. Andiamo a dimostrare che le due firme contestate non appartengono a “ ”, in quanto le caratteristiche grafologiche emerse sono diverse, Parte_1
infatti:
a) Le firme autografe hanno ritmo impaziente cioè ad alto grado di velocità; quelle contestate hanno ritmo calmo e stentato.
b) Le firme autografe sono larghe di lettere, tra lettere e tra parole;
le firme contestate, invece, sono strette di lettere, larghe tra lettere e presentano una moderata larghezza tra parole.
c) Le firme autografe hanno calibro piccolo;
quelle contestate, invece, hanno calibro medio-piccolo.
d) Le firme autografe hanno direzione assiale in alcuni punti parallela e in altri contorta;
4 le firme contestate, invece, hanno direzione assiale, prevalentemente, parallela.
e) Le firme autografe hanno inclinazione, prevalentemente, pendente ma presenta alcune lettere diritte (lettere “t” e asta della lettera “R”) e le lettere “s” minuscole molto rovesciate;
le firme contestate, invece, sono pendenti e molto pendenti nelle lettere iniziali “C”.
f) Le firme autografe non hanno stacchi letterali, oppure ne hanno pochi;
le firme contestate, invece, contano sei stacchi letterali.
g) Nelle firme autografe le lettere “C” sono pendenti ma il gesto grafico inizia dal rigo di riferimento
o poco al di sotto;
nelle firme contestate, invece, le lettere “C” sono molto pendenti e il tracciato inizia molto al di sotto del rigo di riferimento.” (cfr. pag. 23 della relazione peritale).
Il CTU, dunque, all'esito dell'esame condotto sulla documentazione prodotta in giudizio ha rilevato nello specifico la non corrispondenza tra le due firme in verifica e gli scritti autografi, rilevando la incompatibilità della medesima sia a livello qualitativo che quantitativo e soprattutto, evidenziando come i tratti caratterizzanti la firma apposta sugli avvisi di ricevimento sia in netto ed evidente contrasto con il tracciato scrittorio autografo.
Sulla scorta di tali determinazioni il CTU, pertanto, ha concluso ritenendo: “risultato posto a verifica ci conferma quanto attestato già precedentemente e cioè che le firme contestate sono state falsificate e i segni di tale falsificazione emergono dalle caratteristiche grafologiche evidenziate dalla nostra ricerca. Simbolo di falsificazione sono il ritmo che è sia calmo che stentato, l'allineamento che è, prevalentemente ascendente, ma anche discendente, l'inclinazione che è pendente e molto pendente, la presenza di molti stacchi letterali. Quindi, possiamo dare il nostro parere conclusivo.”
Da ultimo, poi, va detto che non appare idonea a scalfire il percorso logico riguardante le conclusioni raggiunte dal CTU, la circostanza che quest'ultimo abbia evidenziato di non poter giungere, a un giudizio di totale certezza, avendo condotto l'esame su una copia e non sull'originale, dato che nell'operare tale valutazione il CTU ha comunque specificato che l'analisi in originale della firma apposta sugli avvisi di ricevimento avrebbe consentito di condurre semplicemente ulteriori analisi riguardanti la solcatura o la pressione esercitata al momento dell'apposizione della firma, profili questi, che in ogni caso, ancorché non esaminati, non minano la bontà delle conclusioni raggiunte in ordine all'apocrifia della firma apposta.
Alla luce delle valutazioni offerte dal CTU, deve pertanto ritenersi accertata la falsità della sottoscrizione della firma apposta da sui due avvisi di ricevimento recanti n. Controparte_6
Progressivo utente 0376020061390271909606, Raccomandata 60493869903-1 con data notifica
12.08.2006 e Progressivo utente 0376020061390271910106, Raccomandata 60493869908-7 con data notifica 12.08.2006.
5 Da ultimo, in punto di spese si osserva che in materia di querela di falso (tanto principale, quanto incidentale), “ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (Cassazione Civile n. 15642 del 23.06.2017).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile ai valori minimi a complessità bassa, in considerazione della semplicità delle questioni dedotte. In ossequio al medesimo principio le spese relative alla consulenza tecnica -liquidate con separato Decreto emesso in data odierna- devono essere poste definitivamente a carico della convenuta . Controparte_1
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda dell'attore , dichiara la falsità della firma apposta Parte_1 dall'istante in calce ai due avvisi di ricevimento recanti: 1) Relata Progressivo utente
0376020061390271909606, Raccomandata 60493869903-1 con data notifica 12.08.2006: 2) Relata
Progressivo utente 0376020061390271910106 Raccomandata 60493869908-7 con data notifica
12.08.2006;
- Manda la cancelleria dia menzione del presente provvedimento sull'originale dei documenti impugnati o sulla copia che ne tiene luogo;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidandole in €
545 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e forfettario del 15% come per legge;
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta e le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto emesso in data odierna.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.4.2025 svoltasi mediante applicativo “TEAMS”
Il Presidente/relatore
Dott.ssa Germana Radice
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