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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. Giuseppe Ondei - Presidente rel.
- Dott.ssa Serena Baccolini - Consigliere
- Dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2923/24 promossa in grado d'appello da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore avv. Imma Villano, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Luciano Bonito Oliva (C.F. ), Daniele Vecchi (C.F. C.F._1
, Jessica Ilaria Cutrona (C.F. ) e Luisa C.F._2 C.F._3
Marrazzo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4
legale Gianni & Origoni in Roma, Via delle Quattro Fontane n.20.
APPELLANTE contro
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv. ti Alessandro Cardosi e Paola Kurecska.
APPELLATA
e CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Pri ma C ivile -
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(C.F. ) in persona del sindaco Parte_2 P.IVA_3
pro tempore
APPELLATA – NON COSTITUITA
OGGETTO: opposizione a sanzioni amministrative
*
Conclusioni delle parti
PER Parte_1
“Piaccia a Codesta Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in riforma della sentenza impugnata:
1) in via principale
- accogliere la domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria facente capo al comune di LO AI (PV), stante la carenza di titolarità della strada di via Don OT in capo al Comune e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi gli atti impositivi per cui è causa;
- annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi gli atti impositivi, ricorrendo le condizioni di esenzione soggettiva ed oggettiva di cui all'art. 1, comma 833, lett. a) e d) della L.
n. 160/2019;
- accertare e dichiarare come non dovute le somme oggetto dell'impugnato accertamento esecutivo per cui è causa e, per l'effetto, disporre la restituzione delle somme già versate dalla
Società attrice in favore dell'Ente (al solo fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli della riscossione coattiva);
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2) in via subordinata
- disapplicare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione delle norme sopra analizzate e/o rideterminare le sanzioni medesime in base ai principi del “cumulo giuridico” e della “continuazione”.
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge.”
PER I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.:
“Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Milano adita, disattesa e respinta ogni diversa
e contraria istanza, RIGETTARE l'appello proposto da Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, CONFERMARE integralmente la
[...] sentenza impugnata, condannando l'appellante alla refusione a favore della conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. - Il processo di primo grado
1.1. – La sanzione emessa
In data 15 giugno 2023 (da qui in avanti Controparte_1 CP_1
e il hanno notificato a Parte_2 [...]
(da qui in avanti l'avviso Parte_1 Parte_1 di accertamento n.14913946 al fine di ottenere il pagamento di euro 4.442,68 a titolo di pag. 3/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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Canone Unico Annuale del 2023 per l'occupazione di un terreno del predetto comune tramite un cavalcavia, oltre che di euro 1.332,90 a titolo di sanzione per la predetta violazione.
1.2. - L'atto introduttivo del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 14 settembre 2023 ha Parte_1
convenuto in giudizio e il impugnando il predetto avviso di CP_1 Parte_2
accertamento sotto molteplici aspetti.
Primariamente, la società attrice ha lamentato la mancanza di potere impositivo delle convenute, poiché il terreno occupato dal cavalcavia (via Don IG OT) appartiene al demanio dello Stato e non al di Pt_2 Parte_2
Le ulteriori contestazioni svolte da riguardano la mancata Parte_3 applicazioni delle cause di esenzione di cui all'art. 1 c. 883 lett.a) e lett. d) della Legge
n.160 del 2019. In particolare, la prima delle predette disposizioni prevede che “Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica” (c.d. esenzione soggettiva). La seconda, norma, invece, esenta dal pagamento del canone in esame nei casi in cui è previsto che l'opera realizzata, al termine dell'occupazione, venga devoluta al Comune titolare della pretesa fiscale (c.d. esenzione oggettiva).
sulla scorta di tali ragioni ha chiesto l'annullamento dell'atto Parte_1 impositivo e, in subordine, nel caso di mancato accoglimento dell'opposizione, ha chiesto la disapplicazione della sanzione irrogata data l'incertezza normativa in materia o, alternativamente, l'applicazione del cumulo giuridico rispetto alle sanzioni ricevute con precedenti atti impositivi inerenti il medesimo tributo, ma inerenti ad annualità precedenti (dal 2015 al 2022).
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1.3. – La difesa delle convenuta costituita
Non si è costituito in giudizio il Parte_2
Si è costituita, invece, in giudizio contestando tutte le argomentazioni di parte CP_1
attrice e affermando, preliminarmente, che in data 12.08.1999 il terreno su cui è poggiato il cavalcavia di è stato trasferito al Parte_1 [...]
da ; pertanto, il predetto comune è legittimato a richiedere Parte_2 CP_2
il pagamento del tributo per cui è causa.
Inoltre, la società convenuta ha affermato che la prima delle esenzioni invocate da controparte si applica solo agli enti espressamente richiamati dalla norma e non a soggetti privati che agiscono nell'ambito della propria attività di impresa, anche qualora prestino un servizio di interesse pubblico.
In merito alla seconda delle esenzioni in esame, I.C.A. ha evidenziato la non applicabilità della stessa al caso di specie, in quanto, al termine della concessione del servizio autostradale, l'opera realizzata sarà devoluta allo Stato e non al titolare Pt_2 dell'area occupata.
Infine, la società convenuta ha affermato che non sussiste alcuna incertezza normativa in merito al tributo in esame e che non sussistono i presupposti per l'applicazione del cumulo giuridico poiché è stata emanata una sola sanzione con l'avviso di accertamento impugnato.
1.4. - La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n.546 pubblicata in data 19.03.2024, ha respinto tutte le domande attoree sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Riguardo alla legittimazione attiva degli enti impositori, ha ritenuto provato il trasferimento della proprietà di via Don OT da al di CP_2 Pt_2 Parte_2
verificatosi in seguito all'esecuzione, nel 1999, di lavori modificativi della
[...]
viabilità che, in virtù delle previsioni contenute nel D.P.R. n.495 del 1992, hanno fatto perdere al tratto di strada in esame la qualifica di strada statale.
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In merito, invece, all'esenzione soggettiva, il Tribunale ha richiamato alcuni precedenti della Corte di cassazione (Cass. Civ., Sez. 1, n. 16395 del 2021; Cass. Civ. Sez. I, ord.
n.10345 del 2023) secondo i quali non rileva, per l'applicabilità dell'esenzione in esame, il fine pubblico perseguito dalla società occupante, poiché è sufficiente che quest'ultima agisca nell'ambito della propria attività di impresa per ritenerla tenuta al pagamento del canone d'occupazione.
Quanto all'esenzione oggettiva, il Tribunale afferma che è pacificamente previsto nell'atto di concessione del servizio autostradale a che il Parte_1
bene realizzato al termine della stessa verrà devoluto al demanio dello Stato e non a quello del Comune, circostanza che pone il caso di specie al di fuori delle ipotesi previste dalla lett. d) dell'art. 1 c.833 della Legge n.160 del 2019.
Infine, il Tribunale ha rigettato le domande inerenti alla quantificazione della sanzione ritenendo assolutamente chiaro il quadro normativo relativo al tributo e affermando che non è applicabile il cumulo giuridico poiché il ricorrente ha impugnato una sola sanzione, riguardante un'unica annualità del canone di occupazione.
Rigettate tutte le domande attoree, il Tribunale ha condannato Parte_1
al pagamento di euro 4.227,00 a titolo di spese di lite, oltre agli oneri dovuti per legge.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello ritualmente depositato in data 18.10.2024,
[...]
ha impugnato la sentenza n. 546 del 2024 del Tribunale di Pavia, Parte_1
affidandosi a 4 motivi di gravame.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del DPR
n. 495/1992, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla legittimazione attiva del in quanto non proprietario della strada su cui poggia il Parte_2
cavalcavia di Parte_1
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2.1.2. - Secondo motivo di gravame: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
833, lett. a) della L. n. 160/2019, per non aver il Tribunale applicato l'esenzione soggettiva prevista da tale norma per gli enti pubblici.
2.1.3. - Terzo motivo di gravame: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
833, lett. d) della L. n. 160/2019, per non aver il tribunale applicato l'esenzione oggettiva prevista da tale norma in caso di retrocessione del bene realizzato ad un ente pubblico.
2.1.4 – Quarto motivo di gravame: violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma
3 della L. n. 212/2000 nonché dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 8 della L. n.
689/1981, per non avere il Tribunale disapplicato la sanzione erogata in virtù dell'incertezza normativa in merito alla stessa e per la mancata applicazione del cumulo giuridico.
2.2. - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto CP_1 infondate e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.
Non si è costituito, così come in primo grado, il Parte_2
3. - Svolgimento del processo d'appello
Le parti sono comparse davanti al Presidente istruttore il giorno 19 marzo 2025; in tale sede, verificata la regolarità del contradditorio ed esclusa l'esigenza di svolgere l'attività istruttoria, il procedimento è stato rinviato, ex art. 350-bis c.p.c., all'udienza del 16 aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. E' stato, inoltre, assegnato alle parti un termine fino all'8 aprile 2025 per note conclusionali.
La predetta udienza, con provvedimento del 26 marzo 2025, è stata rinviata al 17 aprile per motivi d'ufficio. In seguito a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Motivi della decisione
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4. - La decisione della Corte
L'appello deve essere parzialmente accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la via Don IG OT sia di titolarità del
Parte_2
In primo luogo, parte appellante afferma, richiamando un precedente della Suprema
Corte (Cass. Civ., n.25713 del 2024), che grava sull'ente oppositore, attore sostanziale, dimostrare i presupposti della propria pretesa e, dunque, nel caso di specie, la proprietà della strada su cui poggia il cavalcavia realizzato da parte appellata;
onere ritenuto non assolto.
Successivamente, evidenzia che la decisione di primo grado Parte_1
non ha spiegato quale sia la base giuridica che giustifica il trasferimento di via Don
IG OT al da parte di A tal proposito, la Parte_2 CP_2
difesa di parte appellante chiarisce che tale fondamento giuridico non può essere trovato nell'art.4 del D.P.R. 495 del 1992, poiché tale norma consente il trasferimento di beni solo tra “enti proprietari” tra i quali non può essere ricondotta CP_2
La società appellata contesta il motivo d'appello avversario ritenendolo inammissibile, poiché contenente due censure diverse che dovevano essere svolte in maniera distinta, oltre che infondato nel merito per i motivi che seguono. ritiene di aver correttamente adempiuto al proprio onere probatorio CP_3 producendo l'ordinanza del 9 agosto 1999 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di CP_2
, che recepisce un effetto prodottosi ex lege ai sensi dell'art. 4 c.3 del D.P.R. n. CP_1
495 del 1992, il quale recita: “In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.” . Parte
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appellata, in virtù di tale norma, non solo afferma di aver adempiuto al proprio onere probatorio, ma evidenzia anche l'irrilevanza delle argomentazioni avversarie in merito alla legittimazione di al trasferimento della strada, in quanto il trasferimento CP_2
di proprietà al si è prodotto di diritto. Parte_2
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello in esame è infondato.
La presenta censura, contrariamente a quanto affermato da non è CP_3
inammissibile, poiché le argomentazioni in essa contenute attengono concettualmente alla medesima questione affrontata dal Tribunale, ossia quella della titolarità della via
Don IG OT;
tuttavia, il motivo è infondato nel merito.
Occorre primariamente chiarire che entrambe le parti concordano che grava sull'ente impositore dimostrare i presupposti della propria pretesa, nel caso di specie la proprietà del suolo oggetto di occupazione.
Chiarita tale questione, questa Corte ritiene che sia corretta la ricostruzione normativa effettuata da in quanto l'art.4 c.3 del D.P.R. n. 495 del 1992, esprime in CP_3 maniera chiara che in caso di “tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada” (fatto non contestato e, quindi, pacifico tra le parti), tali tratti perdono “di diritto” la qualifica di strade statali. E', quindi, sufficiente il dato letterale a confermare che il trasferimento della strada è avvenuto in automatico;
è, però, possibile affermare, ad abundantiam, che anche una lettura sistematica della norma in esame consente di giungere alla medesima soluzione: i commi 1 e 2 dell'art.4 del D.P.R. n. 495 del 1992 prevedono, infatti, un'apposita procedura, che rappresenta la modalità ordinaria di trasferimento di tratti di strada statale dismessi. La circostanza che il legislatore abbia voluto, “in deroga” a tale procedura, introdurre le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, induce a ritenere che lo scopo della norma sia proprio quello di prevedere una semplificazione amministrativa che consenta un passaggio rapido e veloce della proprietà dei beni in questione. In sintesi, sia un'interpretazione letterale, che una sistematico-teleologica,
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consentono di rilevare che il passaggio della proprietà del tratto di strada in esame sia avvenuto ex lege, non essendo, pertanto, rilevante la capacità di di disporre CP_2
di tale bene.
Infine, risulta doveroso chiarire che il precedente della Suprema Corte invocato da parte appellante chiarisce solamente su chi grava in casi analoghi a quello in esame l'onere della prova, senza però esprimersi, giustamente, sul merito della questione, risultando, pertanto irrilevante ai fini della presente decisione.
Per le ragioni sopra esposte deve ritenersi infondato il presente motivo d'appello.
4.2. - Il secondo motivo d'appello
4.2.1. - Gli argomenti delle parti
Con il secondo motivo d'appello, contesta la mancata Parte_1 applicazione dell'esenzione soggettiva di cui all'art. 1 c. 833 lett. a) della L. n. 160 del
2019. In particolare, parte appellante afferma che, in quanto concessionaria di un servizio pubblico (servizio autostradale), deve essere considerata al pari dell'ente concedente (lo Stato nel caso di specie), al quale spetterebbe l'esenzione richiamata.
A sostegno di tale tesi afferma di essere un “organismo di Parte_1 diritto pubblico” poiché persegue un interesse pubblico, essendo a tal proposito irrilevante la forma giuridica assunta per realizzare tale finalità.
Relativamente a tale motivo di gravame, parte appellata contesta le argomentazioni avversarie sotto molteplici aspetti.
In primo luogo, afferma che non sussistono i presupposti per ricondurre la CP_3 controparte tra gli organismi di diritto di pubblico, dato che è assente l'elemento necessario del controllo da parte della pubblica amministrazione.
Successivamente, parte appallante afferma che la norma contenente l'esenzione, in quanto norma derogatoria, rientra tra quelle norme eccezionali che nell'ordinamento italiano devono essere interpretate in modo restrittivo.
richiama, poi, alcuni precedenti della Suprema Corte nei quali è stato CP_3
affermato che le esenzioni tributarie soggettive spettanti a enti pubblici devono essere pag. 10/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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escluse ogni qual volta sia possibile escludere una totale sovrapposizione tra concessionario e ente pubblico.
Parte appellata ricorda, infine, che gli enti concessionari di servizi di interesse pubblico, perseguono, comunque, finalità lucrative, circostanza che risulta di per sé sufficiente ad escludere la sovrapposizione tra società concessionaria e ente pubblico concedente a cui spetterebbe in astratto l'esenzione.
4.2.2.- Le ragioni della decisione
La Corte ritiene infondato anche il presente motivo di gravame.
In merito a tale motivo, occorre rilevare che parte appellante correttamente afferma di svolgere un servizio di interesse pubblico e, altrettanto correttamente, richiamando il concetto di organismo di diritto pubblico, evidenzia che la forma societaria non impedisce lo svolgimento di attività che perseguano tali fini.
Sono, tuttavia, errate le conclusioni a cui perviene partendo Parte_1 da tale assunto, poiché alle società a partecipazione pubblica (quale è in parte l'odierna appellante), per espressa previsione del D.Lgs n. 175 del 2016, si applica la disciplina privatistica salvo i casi espressamente previsti dal legislatore. Alla luce di tale principio, non pare condivisbile estendere, in assenza di apposita previsione normativa, l'ambito di applicazione della disposizione in esame.
Inoltre, come affermato dalla Cassazione (Cass. Civ., n.20974 del 2020), ma anche da alcuni precedenti di questa Corte (Sentenza n.1449 del 2023), bisogna considerare che la società concessionaria, sebbene svolga un servizio di pubblico interesse, persegue, comunque, lo scopo di generare profitti, il che non consente di equipararla a pieno titolo agli enti pubblici, i quali hanno sempre come fine ultimo il perseguimento degli interessi della collettività.
Peraltro, occorre ricordare che le società titolari di concessioni pubbliche si assumono il rischio economico del servizio, il che comporta l'onere per tali soggetti di far fronte a tutti i costi di gestione, compresi quelli fiscali e tributari.
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In sintesi, il pagamento del canone C.U.A. non è altro che uno dei vari costi d'impresa che le società concessionarie di servizi pubblici devono affrontare per svolgere la propria attività, la quale, anche nel caso in cui consista nello svolgimento di un servizio pubblico, genera, comunque, un profitto per tali enti. Alla luce di tale quadro normativo e fattuale non può che essere considerata alla stregua di Parte_1
qualunque altra impresa.
Per le ragioni appena esposte, il motivo d'appello in esame deve considerarsi infondato.
4.3. – Il terzo motivo d'appello
4.3.1. – Gli argomenti delle parti
Con il terzo motivo d'appello, contesta la mancata Parte_1 applicazione dell'esenzione oggettiva di cui all'art. 1 c. 833 lett. d) della L. n. 160 del
2019.
Parte appellante - consapevole del tenore letterale della norma, dal quale emerge chiaramente che l'esenzione in esame è applicabile solamente nei casi in cui sia previsto il trasferimento del bene occupante al Comune impositore – ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare la norma in modo conforme a Costituzione, estendendo l'ambito di applicazione della stessa al fine di evitare disparità di trattamento. In particolare, ritiene che la mancata estensione dell'ambito Parte_1 applicativo di tale norma genererebbe un'ingiustificata disparita di trattamento tra i soggetti concessionari a seconda dell'ente a cui verranno devoluti i beni realizzati al termine della concessione.
In merito a tale motivo d'appello, ribadisce, basandosi sul tenore CP_3
letterale della norma, che essa non è applicabile nei casi – come quello per cui è causa – in cui i beni realizzati verranno trasferiti, al termine della concessione, al demanio dello
Stato e non a quello del Parte appellata chiarisce che lo scopo dell'esenzione Pt_2
è quello di effettuare un bilanciamento tra il vantaggio che l'ente impositore otterrà tramite la cessione gratuita del bene e la mancata entrata tributaria dello stesso;
logica non applicabile al caso di specie.
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4.3.2. – Le ragioni della decisione
Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
L'esenzione invocata da è stata chiaramente formulata da Parte_1
legislatore, il quale ha espressamente affermato che essa è applicabile ai soli casi “in cui
(…) sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima” degli impianti adibiti a servizi pubblici tramite i quali si realizza l'occupazione.
In merito alla presunta disparità di trattamento paventata dall'appellante occorre analizzare lo scopo dell'esenzione in esame. Pare evidente che il legislatore ha voluto concedere tale esenzione - generando, così, una mancata entrata fiscale per l'ente impositore - solo nei casi in cui tale perdita verrà compensata, al termine della concessione, dalla devoluzione gratuita del bene. Ritiene, quindi, il Collegio che nessuna discriminazione discende dall'applicazione letterale della norma;
al contrario si genererebbe un ingiustificato depauperamento dell'ente titolare del suolo occupato se si accogliesse la ricostruzione fornita da parte appellante, poiché si priverebbe il Pt_2 di un'entrata fiscale, senza alcuna compensazione.
Pertanto, risulta corretta la ricostruzione svolta dal Tribunale di Pavia ed è, pertanto, infondato il motivo di gravame proposto.
4.4. – Il quarto motivo d'appello
4.4.1. – Gli argomenti delle parti
Con il quarto motivo d'appello, contesta l'emissione e la Parte_1
quantificazione della sanzione emessa.
In primo luogo, parte appallante afferma che, anche qualora si ritenga dovuto il canone per cui causa, è stata, comunque, illecitamente erogata la sanzione accessoria all'omesso pagamento, poiché sussiste una grave incertezza giurisprudenziale non considerata dal
Tribunale.
In merito, invece, alla quantificazione di tale sanzione, Parte_1
censura la sentenza del Tribunale laddove afferma che non è possibile applicare il pag. 13/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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cumulo giuridico poiché oggetto di impugnazione è stata solamente la sanzione inerente all'annualità 2023 e non quelle relative alle annualità precedenti. Inoltre, parte appellante afferma che è compito del giudice competente sull'ultimo atto di accertamento applicare il cumulo giuridico in caso di pluralità di sanzioni emesse, così come espressamente previsto da legge.
In merito a tale motivo d'appello, afferma, primariamente, che le censure in CP_1 merito all'incertezza normativa risultano del tutto generiche, data la mancata indicazione delle norme di riferimento;
in secondo luogo, parte appallata, evidenzia che la disciplina in materia di Canone Unico Annuale sia assolutamente chiara e priva di incertezze.
Riguardo all'applicazione del cumulo giuridico, I.C.A., da un lato, ritiene corretta la statuizione del Tribunale laddove afferma che la non applicabilità di tale disciplina poiché non sono oggetto di impugnazioni gli atti di accertamento inerenti alle annualità passate e, dall'altro, afferma che la sanzione emessa presenta uno stretto legame con la singola annualità non versata, circostanza che impedisce l'applicazione del cumulo giuridico con le sanzioni emesse in precedenza.
4.4.2 – I motivi della decisione
Il motivo in esame è parzialmente fondato.
Relativamente alla supposta incertezza normativa e giurisprudenziale risulta corretto quanto affermato dal Tribunale, poiché le allegazioni di parte appellante risultano generiche. infatti, non ha chiarito da cosa derivi l'incertezza Parte_1
normativa allegata, limitandosi ad affermare che esistono incertezze giurisprudenziali sul punto, senza meglio specificare e connotare tali allegazioni.
Risulta, invece, corretta la censura relativa alla mancata applicazione del cumulo giuridico. A tal proposito, occorre chiarire che parte appellata non contesta in diritto l'applicazione di tale disciplina, limitandosi ad affermare che oggetto del presente giudizio è solamente l'avviso di accertamento inerente al mancato pagamento del
Canone Unico Annuale del 2023 e non quelli successivi;
tuttavia, occorre rilevare che pag. 14/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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sin dall'atto di citazione ha chiesto di rideterminare il Parte_1
quantum delle sanzioni irrogate dal 2015 al 2023, allegando, con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., i relativi avvisi di accertamento. Pertanto, è possibile affermare che anche le sanzioni emesse con tali atti, per un ammontare totale di euro 11.996,10, sono oggetto del presente giudizio.
In diritto, è possibile affermare, sebbene non sia contestato delle parti, che la disciplina del cumulo giuridico è una disciplina speciale, applicabile, al di fuori del diritto penale, solo se espressamente previsto dal legislatore, proprio come avviene nel caso di specie.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, infatti, prevede espressamente tale disciplina per le sanzioni inerenti illeciti tributari e fiscali.
Quanto al calcolo di tali sanzioni, è necessario applicare il combinato disposto dei commi 1 e 5 del predetto articolo, poiché le violazioni sono state commesse in diversi periodi di imposta;
il comma 1 prevede che “È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni” e il comma 5 prevede che “Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo.
Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.”
Nel caso di specie, le violazioni in esame risultano tutte della medesima gravità e, infatti, sono punite tutte con la medesima sanzione, pari a euro 1.332,90; tale somma rappresenta, quindi, il valore di riferimento per effettuare i calcoli sopra richiamati.
Primariamente, tale valore deve essere aumentato ai sensi del comma 5; a tal proposito pare congruo un aumento della metà, data la non particolare gravità dell'illecito e la finalità di interesse pubblico svolta da il che conduce ad una Parte_1
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- Sezione Pri ma C ivile -
P r o c . C i v . R . G . N . 2 9 2 3 / 2 0 2 4
quantificazione della sanzione base pari a euro 1999,35 (1332,90 + 666,45 che corrispondono a metà della sanzione base). Per le medesime ragioni, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, pare opportuno un aumento, per ogni annualità ulteriore rispetto a quella su cui si determina la pena base, pari a euro 100,00, per un totale di euro 800,00. La sanzione quantificata nel suo complesso (totale per tutte le annualità dal
2015 al 2023) risulta, dunque, pari a euro 2,799,35 (1999,35+800).
5. – Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano accoglie parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto, ridetermina il totale delle sanzioni erogate nei confronti di per il mancato pagamento del Canone Parte_1
Unico Annuale dal 2015 al 2023 dovuto al (e per quest'ultimo a Parte_2
in euro 2,799,35 e, data la parziale soccombenza delle parti, compensa CP_1
integralmente le spese di giudizio.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 2923/2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 546 del 19.03.2024, così dispone:
I) accoglie parzialmente l'appello proposto;
II) ridetermina il totale delle sanzioni erogate nei confronti di
[...] per le annualità non versate dall'anno 2015 al 2023 in euro Parte_1
2,799,35;
III) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, il giorno 17 aprile 2024.
Il Presidente est.
Giuseppe Ondei
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