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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8231 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano Parte_1 C.F._1
in Campania alla via Vittorio Veneto n. 21, presso lo studio dell'avv. Raffaele Fontanella,
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
parta attrice
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
parti convenute contumaci
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 07120219017288752, fondato - per quanto
1 rileva in questa sede – sulla cartella di pagamento n. 07120030069420949, notificato in data 25.07.2023 ad istanza di , deducendo l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto fatto valere.
In via preliminare, verificata la rituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, va dichiarata la contumacia delle parti convenute.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione proposta, rileva il Tribunale che, stante la contumacia dell'agente della riscossione e dell'ente impositore, non risulta fornita prova di atti interruttivi della prescrizione.
L'intimazione di pagamento è stata, invero, notificata successivamente alla (già avvenuta)
estinzione del credito, in mancanza della prova della sussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione.
Si aggiunga che non è stato neppure prodotto il ruolo, vale a dire il titolo esecutivo su cui il credito è fondato (in tal senso, l'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973: “il concessionario procede
ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”).
L'opposizione proposta merita, pertanto, accoglimento.
In accoglimento dell'opposizione va dichiarato insussistente il diritto di
[...]
e del di procedere esecutivamente in danno di Controparte_1 Controparte_2
in forza dell'atto intimazione di pagamento n. 07120219017288752, Parte_1
fondato - per quanto rileva in questa sede - sulla cartella di pagamento n.
07120030069420949, notificato in data 25.07.2023.
Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (norma applicabile anche al convenuto contumace), alla luce dell'orientamento di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
La condanna è in solido a norma dell'art. 97 c.p.c., stante l'interesse comune dei soccombenti.
In difetto della nota di parte, le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaela Fontanella. I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- dichiara la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto di
[...]
e del di procedere esecutivamente in danno di Controparte_1 Controparte_2
in forza dell'atto intimazione di pagamento n. 07120219017288752, Parte_1
fondato - per quanto rileva in questa sede - sulla cartella di pagamento n.
07120030069420949, notificato in data 25.07.2023;
- condanna l' ed il , in persona Controparte_1 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 43,00 per esborsi ed in euro
[...]
462,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaela
Fontanella.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il giudice monocratico
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