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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/12/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3404/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 10/12/2025 e promossa
da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Pavia presso Parte_1 lo studio dell'avv. Gianmarco Negri, che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO; CP_1
-RESISTENTE
OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
-ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Parabiago (MI) di rettificare l'atto di nascita di
(atto n. 177, parte 1, Serie A, anno 2003), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che Parte_1 il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “Win” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
pagina 1 di 5 - accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Busto Arsizio di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Parabiago (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice, diretta a conseguire la rettificazione dell'attribuzione di sesso da genere femminile a genere maschile, è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali è da intendersi funzionale alla piena tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost., in quanto è diretto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica), più che a garantire la corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico;
in sostanza, il trattamento chirurgico oggetto di richiesta di autorizzazione costituisce uno strumento (eventuale) di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla rettifica anagrafica e alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali in presenza di un serio percorso terapeutico, costante negli anni, tenuto conto dei risultati dei test medici e della relazione psicologica, ove si evidenzi l'effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte insistentemente ribadito dal richiedente, di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica (Tribunale di Rimini, sentenza n. 386/2019 dell'8 maggio 2019);
La prova della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione può desumersi da elementi quali: la diagnosi certa di disforia di genere, l'esperienza di vita dell'istante, l'utilizzo di una terapia ormonale, l'aspetto e la voce prettamente riconducibili all'altro genere (Tribunale di Bologna, n. 315/2019 del 6 febbraio 2019).
Nel caso concreto, la parte attrice ha allegato in primo luogo la relazione redatta dal dr. Persona_1 specialista in psicologia, che ha relazionato quanto segue:
pagina 2 di 5 In secondo luogo, la parte attrice ha prodotto una lazione della dr.ssa dell'Istituto Auxologico Per_2
Italiano, da cui risulta che:
pagina 3 di 5 Ne consegue che non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della domanda attrice.
Deve, altresì, impartirsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'ordine di provvedere alla rettifica dell'atto di nascita della parte ricorrente nel senso di precisare che il suo sesso deve leggersi come
“maschile” ed il suo prenome come “Win”.
In effetti, la sentenza n. 15138/2015 della Cassazione aveva già riconosciuto il diritto alla rettifica di sesso, pur in assenza di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, tenuto conto che, in caso contrario, sarebbero state eccessivamente ristrette le ipotesi di godimento dei diritti fondamentali della persona, quali l'identità personale, l'autodeterminazione, l'integrità psicofisica ed il benessere psicosociale.
Successivamente, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 per violazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione nella parte in cui la disposizione censurata dispone[va] che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”; in particolare, il giudice rimettente dubitava della “ragionevolezza del regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata, la quale impone[va] un apprezzamento di natura giudiziale sulla necessità dell'intervento chirurgico che dovrebbe per contro essere demandato in via esclusiva ad una valutazione di natura medica e psicologica”1.
A sostegno di tali perplessità, si operava un riferimento alla oramai consolidata giurisprudenza costituzionale2 secondo la quale il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, non essendo a tal fine imprescindibile un intervento di adeguamento chirurgico, in quanto “le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”3 .
A tal riguardo, la Corte ha ritenuto fondata la questione dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 per violazione del principio di irragionevolezza ex art. 3 Cost. nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico.
In altri termini, la Corte ha ritenuto che il regime autorizzatorio previsto dalla disposizione attenzionata sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, rispetto ad un percorso di transizione di genere già sufficientemente avanzato, in quanto non suscettibile di coordinarsi con l'ormai mutato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Del resto, già nel 2015 la Corte costituzionale aveva ritenuto non indispensabile l'intervento chirurgico di normoconformazione ai fini della rettificazione anagrafica di sesso, essendo l'operazione soltanto un
“possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”4, con il conseguente consolidamento nella giurisprudenza della prassi di autorizzare con la medesima sentenza l'intervento chirurgico e la rettificazione di sesso.
Ne consegue che nulla osta all'esecuzione dei successivi interventi medico-chirurgici qualora la parte attrice decidesse di esercitare il suo pieno diritto di sottoporvisi.
Stante la mancata opposizione di parte convenuta, deve dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dall'attrice.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara che la parte ricorrente ha assunto lo status di uomo;
2) Dichiara che nulla osta alla decisione dell'istante di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- chirurgici che si renderanno necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali (primari e secondari) da maschili a femminili;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Parabiago di rettificare l'atto di nascita di
(atto n. 177, parte 1, Serie A, anno 2003), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “Win”;
4) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attrice.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente Estensore 4 Corte Cost., Sent. 221/2015, Considerato in diritto, §4.1 pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte Cost., Sent. 143/2024, Ritenuto in fatto, § 1.3.2, cfr. Trib. Bolzano, Ord. 11/2024 2 Così per la prima volta Corte Cost., Sent. 221/2015 e Corte Cost., Sent. 180/2017 3 Corte Cost., Sent. 143/2024, Considerato in diritto, §4.3, cfr. Corte Cost., Sent. 221/2015 pagina 4 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3404/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 10/12/2025 e promossa
da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Pavia presso Parte_1 lo studio dell'avv. Gianmarco Negri, che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO; CP_1
-RESISTENTE
OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
-ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Parabiago (MI) di rettificare l'atto di nascita di
(atto n. 177, parte 1, Serie A, anno 2003), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che Parte_1 il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “Win” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
pagina 1 di 5 - accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Busto Arsizio di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Parabiago (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice, diretta a conseguire la rettificazione dell'attribuzione di sesso da genere femminile a genere maschile, è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali è da intendersi funzionale alla piena tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost., in quanto è diretto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica), più che a garantire la corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico;
in sostanza, il trattamento chirurgico oggetto di richiesta di autorizzazione costituisce uno strumento (eventuale) di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla rettifica anagrafica e alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali in presenza di un serio percorso terapeutico, costante negli anni, tenuto conto dei risultati dei test medici e della relazione psicologica, ove si evidenzi l'effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte insistentemente ribadito dal richiedente, di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica (Tribunale di Rimini, sentenza n. 386/2019 dell'8 maggio 2019);
La prova della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione può desumersi da elementi quali: la diagnosi certa di disforia di genere, l'esperienza di vita dell'istante, l'utilizzo di una terapia ormonale, l'aspetto e la voce prettamente riconducibili all'altro genere (Tribunale di Bologna, n. 315/2019 del 6 febbraio 2019).
Nel caso concreto, la parte attrice ha allegato in primo luogo la relazione redatta dal dr. Persona_1 specialista in psicologia, che ha relazionato quanto segue:
pagina 2 di 5 In secondo luogo, la parte attrice ha prodotto una lazione della dr.ssa dell'Istituto Auxologico Per_2
Italiano, da cui risulta che:
pagina 3 di 5 Ne consegue che non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della domanda attrice.
Deve, altresì, impartirsi all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'ordine di provvedere alla rettifica dell'atto di nascita della parte ricorrente nel senso di precisare che il suo sesso deve leggersi come
“maschile” ed il suo prenome come “Win”.
In effetti, la sentenza n. 15138/2015 della Cassazione aveva già riconosciuto il diritto alla rettifica di sesso, pur in assenza di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, tenuto conto che, in caso contrario, sarebbero state eccessivamente ristrette le ipotesi di godimento dei diritti fondamentali della persona, quali l'identità personale, l'autodeterminazione, l'integrità psicofisica ed il benessere psicosociale.
Successivamente, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 per violazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione nella parte in cui la disposizione censurata dispone[va] che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”; in particolare, il giudice rimettente dubitava della “ragionevolezza del regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata, la quale impone[va] un apprezzamento di natura giudiziale sulla necessità dell'intervento chirurgico che dovrebbe per contro essere demandato in via esclusiva ad una valutazione di natura medica e psicologica”1.
A sostegno di tali perplessità, si operava un riferimento alla oramai consolidata giurisprudenza costituzionale2 secondo la quale il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, non essendo a tal fine imprescindibile un intervento di adeguamento chirurgico, in quanto “le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”3 .
A tal riguardo, la Corte ha ritenuto fondata la questione dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 per violazione del principio di irragionevolezza ex art. 3 Cost. nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico.
In altri termini, la Corte ha ritenuto che il regime autorizzatorio previsto dalla disposizione attenzionata sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, rispetto ad un percorso di transizione di genere già sufficientemente avanzato, in quanto non suscettibile di coordinarsi con l'ormai mutato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Del resto, già nel 2015 la Corte costituzionale aveva ritenuto non indispensabile l'intervento chirurgico di normoconformazione ai fini della rettificazione anagrafica di sesso, essendo l'operazione soltanto un
“possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”4, con il conseguente consolidamento nella giurisprudenza della prassi di autorizzare con la medesima sentenza l'intervento chirurgico e la rettificazione di sesso.
Ne consegue che nulla osta all'esecuzione dei successivi interventi medico-chirurgici qualora la parte attrice decidesse di esercitare il suo pieno diritto di sottoporvisi.
Stante la mancata opposizione di parte convenuta, deve dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dall'attrice.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara che la parte ricorrente ha assunto lo status di uomo;
2) Dichiara che nulla osta alla decisione dell'istante di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- chirurgici che si renderanno necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali (primari e secondari) da maschili a femminili;
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Parabiago di rettificare l'atto di nascita di
(atto n. 177, parte 1, Serie A, anno 2003), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “Win”;
4) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attrice.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente Estensore 4 Corte Cost., Sent. 221/2015, Considerato in diritto, §4.1 pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte Cost., Sent. 143/2024, Ritenuto in fatto, § 1.3.2, cfr. Trib. Bolzano, Ord. 11/2024 2 Così per la prima volta Corte Cost., Sent. 221/2015 e Corte Cost., Sent. 180/2017 3 Corte Cost., Sent. 143/2024, Considerato in diritto, §4.3, cfr. Corte Cost., Sent. 221/2015 pagina 4 di 5