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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 840/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
BA ON, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1557/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11442/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170031475273000 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 07120239034627352000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.11442/2024, depositata il 15-7-2024, la Corte di Giustizia I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 28-11-2023, limitatamente alla cartella di pagamento n.07120170031475273000, eccependo: 1)
l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione delle somme a titolo di sanzioni;
la prescrizione delle somme a titolo di imposta;
3) l'inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, per violazione della delibera Autorità Anticorruzione
n. 576/21 (ANAC), risultando cessato il mandato;
4) l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Aveva quindi osservato: che la cartella era risultata ritualmente notificata, attraverso la procedura dell'irreperibilità relativa, per compiuta giacenza, in data 16.04.2018, con la conseguenza che anche l'eccezione di prescrizione, sia con riferimento che all'imposta che a sanzioni e interessi, doveva ritenersi destituita di fondamento essendo stata notificata l'intimazione impugnata il 28.11.2023 e venendo in rilievo un tributo sottoposto a prescrizione decennale;
che del pari era infondata l'eccezione con cui parte ricorrente aveva lamentato la nullità dell'atto impugnato per l'insussistenza del potere del concessionario configurandosi la doglianza generica e priva di alcun fondamento normativo;
che, infine, era infondata la doglianza concernente la mancata esplicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00, per ciascuna parte resistente costituita, oltre accessori
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) mancata notifica dell'atto sotteso, in quanto, risultava violata la previsione di cui all'art. 60 del D.P.R. n.
600/73 e dell'orientamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent.n. 10012 del 2021 (ord. n. 8700/20,
6121/23 e 29409/23); 2) errore della CGT di Napoli primo grado, in merito alla mancata dichiarazione di prescrizione delle somme, a titolo sanzioni e interessi, anche decorrenti dalla data di presunta notifica della cartella esattoriale del 19.03.2018 al 28.11.2023 (data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata); violazione dell'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 co. 3; 3) illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti. 4) decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli;
5) illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente alla cartella di pagamento indicata;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuire la difensore, anticipatario.
Si erano costituiti con atti separati le parti appellate Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli e Agenzia delle
Entrate IO chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto.
A) I motivi sub 1 e 3 -da trattarsi congiuntamente- sono palesemente privi di fondamento, ove si osservi che la cartella di pagamento era stata notificata con le forme dell'irreperibilità relativa, dopo due accessi infruttuosi, con deposito dell'avviso alla porta dell'abitazione e all'albo pretorio e spedizione della raccomandata informativa, restituita per compiuta giacenza;
sulla cartolina di ritorno era indicato il numero dell'atto notificato;
il numero della raccomandata di conferma era quello risultante dall'elenco delle raccomandata spedite, abbinato al numero dell'atto da notificare.
B) Quindi, (motivo sub 2) nessuna prescrizione era maturata nel per la sorta capitale (decennale trattandosi di tributi erariali), né per sanzioni e interessi (dovendosi tenere conto della sospensione di giorni 542 ai sensi dell'art.68 D.L. 18/2020).
C) I motivi sub 4 e 5 sono inammissibili dovendo essere fatti eventualmente valere con l'impugnazione della cartella ritualmente notificata.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.200,00 in favore di ciascuna parte appellata
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
BA ON, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1557/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11442/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170031475273000 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 07120239034627352000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.11442/2024, depositata il 15-7-2024, la Corte di Giustizia I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 28-11-2023, limitatamente alla cartella di pagamento n.07120170031475273000, eccependo: 1)
l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione delle somme a titolo di sanzioni;
la prescrizione delle somme a titolo di imposta;
3) l'inesistenza dell'atto esattoriale impugnato, notificato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, per violazione della delibera Autorità Anticorruzione
n. 576/21 (ANAC), risultando cessato il mandato;
4) l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Aveva quindi osservato: che la cartella era risultata ritualmente notificata, attraverso la procedura dell'irreperibilità relativa, per compiuta giacenza, in data 16.04.2018, con la conseguenza che anche l'eccezione di prescrizione, sia con riferimento che all'imposta che a sanzioni e interessi, doveva ritenersi destituita di fondamento essendo stata notificata l'intimazione impugnata il 28.11.2023 e venendo in rilievo un tributo sottoposto a prescrizione decennale;
che del pari era infondata l'eccezione con cui parte ricorrente aveva lamentato la nullità dell'atto impugnato per l'insussistenza del potere del concessionario configurandosi la doglianza generica e priva di alcun fondamento normativo;
che, infine, era infondata la doglianza concernente la mancata esplicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00, per ciascuna parte resistente costituita, oltre accessori
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) mancata notifica dell'atto sotteso, in quanto, risultava violata la previsione di cui all'art. 60 del D.P.R. n.
600/73 e dell'orientamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent.n. 10012 del 2021 (ord. n. 8700/20,
6121/23 e 29409/23); 2) errore della CGT di Napoli primo grado, in merito alla mancata dichiarazione di prescrizione delle somme, a titolo sanzioni e interessi, anche decorrenti dalla data di presunta notifica della cartella esattoriale del 19.03.2018 al 28.11.2023 (data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata); violazione dell'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 co. 3; 3) illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti. 4) decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli;
5) illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente alla cartella di pagamento indicata;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuire la difensore, anticipatario.
Si erano costituiti con atti separati le parti appellate Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli e Agenzia delle
Entrate IO chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto.
A) I motivi sub 1 e 3 -da trattarsi congiuntamente- sono palesemente privi di fondamento, ove si osservi che la cartella di pagamento era stata notificata con le forme dell'irreperibilità relativa, dopo due accessi infruttuosi, con deposito dell'avviso alla porta dell'abitazione e all'albo pretorio e spedizione della raccomandata informativa, restituita per compiuta giacenza;
sulla cartolina di ritorno era indicato il numero dell'atto notificato;
il numero della raccomandata di conferma era quello risultante dall'elenco delle raccomandata spedite, abbinato al numero dell'atto da notificare.
B) Quindi, (motivo sub 2) nessuna prescrizione era maturata nel per la sorta capitale (decennale trattandosi di tributi erariali), né per sanzioni e interessi (dovendosi tenere conto della sospensione di giorni 542 ai sensi dell'art.68 D.L. 18/2020).
C) I motivi sub 4 e 5 sono inammissibili dovendo essere fatti eventualmente valere con l'impugnazione della cartella ritualmente notificata.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.200,00 in favore di ciascuna parte appellata