Articolo 107 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 106Articolo 108
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15 gennaio 1977
Art. 107.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1977, il limite di impegno di L. 250.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175 , da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977