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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/11/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 391/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 25.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 24.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 18.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 391/2023 R.G. promossa da
, in persona del Sindaco p.t., con gli avv.ti Paolo Lanzillotta e Parte_1
CL Di MA, contro
, Controparte_1
CP_2 tutti con l'avv. Daniele Guidoni CP_3
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha introdotto il presente giudizio nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e quali eredi di in opposizione al precetto CP_3 CP_2 Persona_1
notificato il 19.1.2023 con il quale costoro hanno intimato all'Ente il pagamento della complessiva somma di € 564.392,68 in forza di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3099/2019 del 10.10.2019.
La vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti il opponente e l'ex dipendente Pt_1
nonché, dopo il di lui decesso avvenuto in data 2.2.2021, i suoi eredi, Persona_1
odierni convenuti, è sinteticamente riassumibile come segue.
Con ricorso al Tribunale di Velletri il de cuius dipendente del Persona_1 [...]
con il profilo di esecutore amministrativo di IV livello, chiedeva di “accertare e Parte_1
dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al pagina 2 di 12 ricorrente con decorrenza 1.4.1999 e per l'effetto ordinare alla parte resistente di ripristinare il rapporto di lavoro e di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondere al ricorrente le retribuzioni e le indennità normative e contrattuali maturate dal licenziamento sino al ripristino del rapporto di lavoro e/o alla effettiva reintegra nel posto di lavoro o comunque sino a valida risoluzione del rapporto di lavoro nonché di ricostruire la carriera del ricorrente e la posizione lavorativa, economica e contributiva del ricorrente;
per l'effetto condannare la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni e delle indennità normative e contrattuali maturate dal giorno
del licenziamento sino al ripristino del rapporto e/o all'effettiva reintegra nel posto di lavoro e/o comunque sino a valida risoluzione del rapporto di lavoro, nella misura da determinarsi in corso di causa anche mediante CTU oltre interessi e danno da
svalutazione; in via gradata condannare la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di € 4.457,80 oltre interessi
e danno da svalutazione”.
Si costituiva nel predetto giudizio il deducendo l'infondatezza del Parte_1
ricorso in quanto il lavoratore avrebbe avuto una condotta negligente e contraria ai suoi obblighi in quanto si sarebbe assentato ingiustificatamente dal servizio;
il ricorso giurisdizionale sarebbe stato improponibile per avere il ricorrente precedentemente richiesto l'attivazione della procedura arbitrale;
l'Ente avrebbe adottato correttamente l'iter procedimentale previsto dalla normativa collettiva e dallo Statuto dei lavoratori;
infondatezza del motivo di legittimità consistente nella mancata affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro;
disattendere la richiesta di condanna del Parte_1
al pagamento di tutte le retribuzioni dovute dal dì del provvedimento sino
[...]
all'effettiva reintegra in quanto ai fini dell'indennità doveva tenersi conto dei fatto riduttivi del risarcimento.
Con Sentenza n. 2363 del 2009, il Tribunale di Velletri rigettava il ricorso proposto dal pagina 3 di 12 lavoratore ritenendo il licenziamento regolarmente comminato e sorretto da giustificato motivo ed accoglieva la domanda subordinata di pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Non è contestato che tale indennità sia stata corrisposta dall'Ente locale.
Il lavoratore proponeva appello contro la predetta sentenza, che veniva rigettato dalla Corte
d'Appello di Roma, con sentenza n. 8104/2012.
Il proponeva ricorso per cassazione, e con sentenza n. 12822 del 2016 la Suprema Per_1
Corte cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa di composizione.
Con Sentenza n. 3099 del 2019, che assume in questo giudizio rilievo predominante, la
Corte d'Appello di Roma così statuiva: “dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato
a con decorrenza 1.4.1999 e condanna il a Persona_1 Parte_1
reintegrare il nel posto di lavoro in precedenza occupato, a risarcire in suo favore Per_1
il danno ex art 18 l. n. 300 del 1970 in misura pari alle retribuzioni globali di fatto scadute alla data del licenziamento alla reintegrazione, detratti i redditi da lavoro percepiti nel
medesimo periodo ed oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo , nonché a versare per il detto periodo i contributi assistenziali e previdenziali. Condanna il al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di giudizio che liquida in € 9.500,00 per il primo grado, in € Per_1
6.800,00 per il secondo grado, in € 5.300,00 per il giudizio di legittimità ed in €
6.800,00per il presente grado, oltre il 15 % spese generali, iva e cpa ed oltre al rimborso
del contributo unificato ove versato”.
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione il ma la Corte, con sentenza Pt_1
n. 34702 del 2021, rigettava il ricorso principale, dichiarava assorbito il ricorso incidentale,
condannava il ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate in € 200,00 per esborsi ed in e 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15 5 ed accessori di legge oltre l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
pagina 4 di 12 Nelle more dei contenziosi, in data 2.2.2021 il decedeva. Per_1
Con mandati di pagamento nn. 4244 del 29.07.2022 e n. 3562 del 16.06.2022 il Parte_1
provvedeva al pagamento della somma prevista a titolo di spese legali dalle due
[...]
pronunce da ultimo citate, nei confronti della mandataria all'incasso CP_2
Quanto alla sorte capitale, il ritenne di corrispondere (ed effettivamente Pt_1
corrispose) agli eredi la somma di € 125.290,05, calcolando la retribuzione di riferimento per il periodo compreso tra il 1.4.1999 (data di efficacia del licenziamento) ed il 21.1.2004, data in cui venne emessa dalla Corte d'Assise di Roma a carico di la Persona_1
sentenza di condanna per il reato di omicidio ex art. 575 c.p. alla pena della reclusione per
10 anni ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, divenuta irrevocabile.
La pretesa degli eredi del de cuius, invece, si fonda sul presupposto che le retribuzioni di riferimento dovute al loro dante causa andrebbero calcolate dalla data del licenziamento a quella, ben successiva (2.2.2021), del decesso.
Di qui l'odierno contenzioso.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ha eccepito (i) Pt_1
l'“inammissibilità” del precetto per difetto di un credito certo e liquido, e quindi per insussistenza di un titolo esecutivo azionabile;
(ii) nel merito, la debenza della minor somma effettivamente corrisposta, pari ad € 125.290,05, dovendosi ricondurre l'impossibilità di reintegra nel posto di lavoro (termine ultimo su cui calcolare le retribuzioni perdute a fini risarcitori) non al decesso, bensì alla condanna alla interdizione dai pubblici uffici.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-per la cautelare, in via principale, in accoglimento dell'istanza cautelare formulata dal
, emettere decreto inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della Sen-tenza n. 3099 del 2019 resa dalla Corte d'Appello di Roma e
pagina 5 di 12 conseguente emissione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termina di notifica agli eredi;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata emissione del decreto inaudita altera parte, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine per notifica del presente atto e del decreto di fissazione, sospendere all'udienza di comparizione delle parti l'efficacia esecutiva del prov-vedimento n. 3099 del 2019 reso dalla Corte di Appello di Roma;
-nel merito, in via preliminare, in totale accoglimento dell'opposizione all'atto di precetto,
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di precetto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare
l'inesistenza e l'infondatezza del diritto degli eredi di procedere ad esecuzione forzata con conseguente declaratoria di nullità ed improduttività degli effetti giuridici dell'atto di precetto.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Tutti gli eredi si sono costituiti in giudizio, affermando (i) che sussisterebbe un valido titolo esecutivo, essendo il credito preteso quantificabile in base al titolo giudiziale grazie ad una mera operazione aritmetica di calcolo;
(ii) la circostanza della condanna del lavoratore alla interdizione dai pubblici uffici sarebbe irrilevante, perché formatasi prima della definitiva cristallizzazione del titolo giudiziale e pertanto, poiché deducibile in sede contenziosa, oramai definitivamente coperta da giudicato;
(iii) che la norma che prevede la pena accessoria della interdizione sarebbe incostituzionale, provocando una disparità di trattamento tra dipendente pubblico e privato;
(iv) che i conteggi operati dal Comune
sarebbero comunque erronei “poiché l'Ente non ha previsto nè ha disposto il pagamento del
TFR neanche per il periodo 1998-2004 e perché non ha calcolato la rivalutazione monetaria sino al saldo” (memoria, pag. 21). pagina 6 di 12 Hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
- in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dal e, per l'effetto, rigettare l'opposizione del Parte_2
, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra Parte_1
indicati;
- sempre in via principale, condannare il al pagamento in favore degli Parte_1
odierni resistenti della somma che risulterà anche all'esito di espletanda CTU pari alle
retribuzioni globali di fatto scadute dalla data del licenziamento (1.4.1999) alla reintegrazione e quindi alla morte avvenuta in data 2.2.2021, detratti i redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo e oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e
interessi legali dalla maturazione del credito al saldo nonché a versare per il detto periodo
i contributi assistenziali e previdenziali, il tutto a titolo di risarcimento del danno ex art.
18 L. n. 300/1970 conseguente alla dichiarata illegittimità del licenziamento intimato a
e condanna il a reintegrare il nel posto di Persona_1 Parte_1 Per_1
lavoro in precedenza occupato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Il Giudice allora titolare del procedimento ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 21.3.2023, rigettando l'istanza cautelare inaudita altera parte.
All'udienza, “Parte opponente chiede l'acquisizione delle busta paga emesse, per le
somme dovute a , in favore di (per l'intero) e in favore di Persona_1 CP_2
e di (con saldo 0), e del c.d. cedolone, redatto dall'Ufficio Controparte_1 CP_3
Stipendi del comune, con indicazione specifica delle somme liquidate a CP_2
L'avv. Guidoni [per i convenuti] non si oppone alla acquisizione dei documenti esibiti, con concessione di termine per l'esame e le controdeduzioni” (cfr. verbale di udienza pagina 7 di 12 21.3.2023).
Con ordinanza del 20.4.2023, rigettata l'istanza di sospensione, e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la discussione l'udienza del 11.10.2023, successivamente rinviata d'ufficio al 3.1.2024.
Con ordinanza 2.2.2024 è stata disposta, ritenendola necessaria per la decisione, ctu sul seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, compiuta ogni indagine utile, determini l'entità della retribuzione globale di fatto spettante a - Persona_1
dalla data del licenziamento dell'1 aprile 1999 alla condanna alla interdizione perpetua
dei pubblici uffici intervenuta il 21 gennaio 2004; - dalla alla interdizione perpetua dei pubblici uffici intervenuta il 21 gennaio 2004 al decesso”, rinviando in prosieguo all'udienza del 13.2.2024, poi differita al 28.2.2024.
La ctu è stata depositata in data 29.4.2024 ed è stata fissata per la discussione l'udienza del
13.5.2024, successivamente rinviata d'ufficio al 30.10.2024, quindi al 29.1.2025, quindi all'11.6.2025, quindi al 4.11.2025.
Giunta la causa alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza del 26.11.2025.
***
L'opposizione è manifestamente fondata.
Il precetto oggetto di opposizione (doc. 7 parte opponente), come si desume inequivocamente dalla sua lettura, individua quali titoli azionati in via coatta le due sentenze, sopra richiamate, della Corte di Appello di Roma n. 3099/2019 e della Corte di
Cassazione n. 34702/2021.
Quest'ultima rileva solo quanto alla condanna alle spese di lite del giudizio, che è pacifico tra le parti siano state integralmente pagate dal opponente, ragion per cui è Pt_1
irrilevante in questa sede.
La sentenza della CdA di Roma n. 3099/2019 (doc. 1 di parte opponente) così dispone: pagina 8 di 12 “dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con decorrenza Persona_1
1.4.1999 e condanna il di a reintegrare il nel posto di lavoro in Pt_1 Pt_1 Per_1
precedenza occupato, a risarcire in suo favore il danno ex art 18 l. n. 300 del 1970 in misura pari alle retribuzioni globali di fatto scadute alla data del licenziamento alla reintegrazione, detratti i redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo ed oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo , nonché a versare per il detto periodo i contributi assistenziali e previdenziali. Condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 Per_1
spese di giudizio che liquida in € 9.500,00 per il primo grado, in € 6.800,00 per il secondo grado, in € 5.300,00 per il giudizio di legittimità ed in € 6.800,00per il presente grado, oltre il 15 % spese generali, iva e cpa ed oltre al rimborso del contributo unificato ove
versato”.
Anche in tal caso, non rileva il capo di condanna relativo alle spese di lite (già pagate), ma quello risarcitorio “in misura pari alle retribuzioni globali di fatto scadute alla data del
licenziamento alla reintegrazione, detratti i redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo ed oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo”.
Come appare evidente, il dispositivo non contiene una precisa quantificazione del credito risarcitorio riconosciuto al lavoratore, rinviando, per detta quantificazione, alla previa individuazione di quella che fu la sua “retribuzione globale di fatto”, ed alla successiva determinazione delle mensilità dovute fino alla “reintegrazione”, quale che sia il dies ad quem da individuarsi.
La lettura della sentenza della CdA Roma n. 3099/2019 (doc. 1 parte opponente), consente poi, altrettanto evidentemente, di escludere che il titolo giudiziale contenga in sé gli elementi per consentire, attraverso una mera operazione di calcolo aritmetico, di desumere in via interpretativa la quantificazione del credito risarcitorio riconosciuto al lavoratore:
pagina 9 di 12 infatti, manca un qualsiasi riferimento, anche solo in nuce, a quella che fu effettivamente la
“retribuzione globale di fatto” del lavoratore prima del suo licenziamento, né può dirsi presupposta dalla pronuncia, né tantomeno nel giudizio che quella sentenza definì.
Com'è noto, affinchè il titolo (nella specie, giudiziale) abbia natura esecutiva (art. 474 cpc)
e possa essere azionato in via coatta, occorre che il credito in esso cristallizzato sia liquido, certo, esigibile.
Quanto al requisito della liquidità e della certezza, la giurisprudenza di legittimità da sempre precisa che esso è soddisfatto se il titolo contiene una espressa quantificazione del credito, ovvero se la quantificazione può ricostruirsi in base ad una mera operazione di calcolo aritmetico, sulla base degli elementi conoscitivi comunque contenuti nella sentenza.
Con specifico riferimento alla condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità della risoluzione datoriale del rapporto di lavoro, la stabile e risalente giurisprudenza di legittimità afferma poi che “la sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore le mensilità di retribuzione, secondo i criteri di cui all'art. 2121 cod. civ., per il periodo compreso fra la data del licenziamento stesso e quella
dell'effettiva reintegra, va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato
o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione
del "quantum", quando insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dal quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 quale parametro del risarcimento” (tra le molte, Cass. Sez. L., Sentenza n. 7316
del 20/05/2002; Cass. sent. n. 24242 del 30/11/2010, che pure è citata, a sproposito, dagli odierni convenuti a pag. 16 della memoria;
Cass. sent. n. 33807 del 12/11/2021).
Il fatto che la sentenza della CdA di Roma n. 3099/2019 non soddisfi i requisiti suddetti pagina 10 di 12 per potersi considerare valido titolo esecutivo trova poi plasticamente conferma dallo stesso contegno processuale di parte convenuta opposta in questo giudizio, che costituendosi (i) ha eccepito, tra le proprie difese, la circostanza per cui i conteggi del di Milano sarebbero erronei perché non terrebbero in dovuta considerazione il Pt_1
TFR spettante e la rivalutazione monetaria, (ii) ha chiesto disposti ctu per la determinazione delle retribuzioni ed (iii) ha concluso chiedendo “sempre in via principale, condannare il al pagamento in favore degli odierni resistenti della Parte_1
somma che risulterà anche all'esito di espletanda CTU pari alle retribuzioni globali di
fatto scadute dalla data del licenziamento (1.4.1999) alla reintegrazione […]” (sic).
Se fosse vero quanto sostenuto dalla parte, e cioè se la sentenza de qua contenesse in sé
l'esatta quantificazione del credito risarcitorio parametrato alle retribuzioni di fatto, l'unico elemento di contrasto tra le parti sarebbe quello del numero di mensilità retributive da considerare, se cioè fino alla condanna alla pena della interdizione dai pubblici uffici o invece fino al successivo decesso dell'ex lavoratore, e non certo le singole componenti del credito risarcitorio da quantificare.
In conclusione, l'opposizione, nella misura in cui ha fondatamente eccepito la natura generica della sentenza azionata in executivis e quindi l'insussistenza del titolo esecutivo per difetto di liquidità e certezza del credito, va accolta, con condanna alle spese degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidante quanto ai compensi applicando i valori medi del DM 55/2014 aggiornato, con riduzione del 20% (art. 152bis disp. att. cpc).
Da quanto esposto emerge inoltre che i convenuti hanno resistito in giudizio con colpa grave, abusando dello strumento processuale, citando giurisprudenza di legittimità in funzione contraria a quanto affermato dalla pronuncia citata, e svolgendo difese e conclusioni manifestamente contraddittorie rispetto ai presupposti difensivi parimenti esplicitati. Ciò giustifica l'irrogazione nei loro confronti della sanzione di cui all'art. 96 co.
3 cpc, in favore dell'opponente, in misura pari a quella liquidata a titolo di spese.
pagina 11 di 12 Le spese di ctu, secondo causalità, gravano integralmente sulle parti convenute.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il precetto notificato da CP_1
, e quali eredi di al Comune di
[...] CP_3 CP_2 Persona_1
in data 19.1.2023, nella parte in cui richiama la sentenza della Corte di Pt_1
Appello di Roma n. 3099/2019 per intimare il pagamento di una somma “in misura pari alle retribuzioni globali di fatto scadute alla data del licenziamento alla
reintegrazione, detratti i redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo ed oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo”;
2. condanna i convenuti , e in solido tra Controparte_1 CP_3 CP_2
loro, a rifondere al opponente le spese di lite, che liquida in € 15.133,60 per Pt_1
compensi, oltre a spese generali, iva e cpa, ed al rimborso del C.U.;
3. condanna i convenuti , e in solido tra Controparte_1 CP_3 CP_2
loro, a pagare al opponente la somma di € 15.133,60 ex art. 96 co. 3 cpc;
Pt_1
4. pone definitivamente a carico dei convenuti i convenuti , Controparte_1 [...]
e in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate in atti. CP_3 CP_2
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 12 di 12
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 391/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 25.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 24.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 18.11.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 391/2023 R.G. promossa da
, in persona del Sindaco p.t., con gli avv.ti Paolo Lanzillotta e Parte_1
CL Di MA, contro
, Controparte_1
CP_2 tutti con l'avv. Daniele Guidoni CP_3
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha introdotto il presente giudizio nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e quali eredi di in opposizione al precetto CP_3 CP_2 Persona_1
notificato il 19.1.2023 con il quale costoro hanno intimato all'Ente il pagamento della complessiva somma di € 564.392,68 in forza di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3099/2019 del 10.10.2019.
La vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti il opponente e l'ex dipendente Pt_1
nonché, dopo il di lui decesso avvenuto in data 2.2.2021, i suoi eredi, Persona_1
odierni convenuti, è sinteticamente riassumibile come segue.
Con ricorso al Tribunale di Velletri il de cuius dipendente del Persona_1 [...]
con il profilo di esecutore amministrativo di IV livello, chiedeva di “accertare e Parte_1
dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al pagina 2 di 12 ricorrente con decorrenza 1.4.1999 e per l'effetto ordinare alla parte resistente di ripristinare il rapporto di lavoro e di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e di corrispondere al ricorrente le retribuzioni e le indennità normative e contrattuali maturate dal licenziamento sino al ripristino del rapporto di lavoro e/o alla effettiva reintegra nel posto di lavoro o comunque sino a valida risoluzione del rapporto di lavoro nonché di ricostruire la carriera del ricorrente e la posizione lavorativa, economica e contributiva del ricorrente;
per l'effetto condannare la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni e delle indennità normative e contrattuali maturate dal giorno
del licenziamento sino al ripristino del rapporto e/o all'effettiva reintegra nel posto di lavoro e/o comunque sino a valida risoluzione del rapporto di lavoro, nella misura da determinarsi in corso di causa anche mediante CTU oltre interessi e danno da
svalutazione; in via gradata condannare la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di € 4.457,80 oltre interessi
e danno da svalutazione”.
Si costituiva nel predetto giudizio il deducendo l'infondatezza del Parte_1
ricorso in quanto il lavoratore avrebbe avuto una condotta negligente e contraria ai suoi obblighi in quanto si sarebbe assentato ingiustificatamente dal servizio;
il ricorso giurisdizionale sarebbe stato improponibile per avere il ricorrente precedentemente richiesto l'attivazione della procedura arbitrale;
l'Ente avrebbe adottato correttamente l'iter procedimentale previsto dalla normativa collettiva e dallo Statuto dei lavoratori;
infondatezza del motivo di legittimità consistente nella mancata affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro;
disattendere la richiesta di condanna del Parte_1
al pagamento di tutte le retribuzioni dovute dal dì del provvedimento sino
[...]
all'effettiva reintegra in quanto ai fini dell'indennità doveva tenersi conto dei fatto riduttivi del risarcimento.
Con Sentenza n. 2363 del 2009, il Tribunale di Velletri rigettava il ricorso proposto dal pagina 3 di 12 lavoratore ritenendo il licenziamento regolarmente comminato e sorretto da giustificato motivo ed accoglieva la domanda subordinata di pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Non è contestato che tale indennità sia stata corrisposta dall'Ente locale.
Il lavoratore proponeva appello contro la predetta sentenza, che veniva rigettato dalla Corte
d'Appello di Roma, con sentenza n. 8104/2012.
Il proponeva ricorso per cassazione, e con sentenza n. 12822 del 2016 la Suprema Per_1
Corte cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa di composizione.
Con Sentenza n. 3099 del 2019, che assume in questo giudizio rilievo predominante, la
Corte d'Appello di Roma così statuiva: “dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato
a con decorrenza 1.4.1999 e condanna il a Persona_1 Parte_1
reintegrare il nel posto di lavoro in precedenza occupato, a risarcire in suo favore Per_1
il danno ex art 18 l. n. 300 del 1970 in misura pari alle retribuzioni globali di fatto scadute alla data del licenziamento alla reintegrazione, detratti i redditi da lavoro percepiti nel
medesimo periodo ed oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo , nonché a versare per il detto periodo i contributi assistenziali e previdenziali. Condanna il al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di giudizio che liquida in € 9.500,00 per il primo grado, in € Per_1
6.800,00 per il secondo grado, in € 5.300,00 per il giudizio di legittimità ed in €
6.800,00per il presente grado, oltre il 15 % spese generali, iva e cpa ed oltre al rimborso
del contributo unificato ove versato”.
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione il ma la Corte, con sentenza Pt_1
n. 34702 del 2021, rigettava il ricorso principale, dichiarava assorbito il ricorso incidentale,
condannava il ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate in € 200,00 per esborsi ed in e 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15 5 ed accessori di legge oltre l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
pagina 4 di 12 Nelle more dei contenziosi, in data 2.2.2021 il decedeva. Per_1
Con mandati di pagamento nn. 4244 del 29.07.2022 e n. 3562 del 16.06.2022 il Parte_1
provvedeva al pagamento della somma prevista a titolo di spese legali dalle due
[...]
pronunce da ultimo citate, nei confronti della mandataria all'incasso CP_2
Quanto alla sorte capitale, il ritenne di corrispondere (ed effettivamente Pt_1
corrispose) agli eredi la somma di € 125.290,05, calcolando la retribuzione di riferimento per il periodo compreso tra il 1.4.1999 (data di efficacia del licenziamento) ed il 21.1.2004, data in cui venne emessa dalla Corte d'Assise di Roma a carico di la Persona_1
sentenza di condanna per il reato di omicidio ex art. 575 c.p. alla pena della reclusione per
10 anni ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, divenuta irrevocabile.
La pretesa degli eredi del de cuius, invece, si fonda sul presupposto che le retribuzioni di riferimento dovute al loro dante causa andrebbero calcolate dalla data del licenziamento a quella, ben successiva (2.2.2021), del decesso.
Di qui l'odierno contenzioso.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ha eccepito (i) Pt_1
l'“inammissibilità” del precetto per difetto di un credito certo e liquido, e quindi per insussistenza di un titolo esecutivo azionabile;
(ii) nel merito, la debenza della minor somma effettivamente corrisposta, pari ad € 125.290,05, dovendosi ricondurre l'impossibilità di reintegra nel posto di lavoro (termine ultimo su cui calcolare le retribuzioni perdute a fini risarcitori) non al decesso, bensì alla condanna alla interdizione dai pubblici uffici.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-per la cautelare, in via principale, in accoglimento dell'istanza cautelare formulata dal
, emettere decreto inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della Sen-tenza n. 3099 del 2019 resa dalla Corte d'Appello di Roma e
pagina 5 di 12 conseguente emissione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termina di notifica agli eredi;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata emissione del decreto inaudita altera parte, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine per notifica del presente atto e del decreto di fissazione, sospendere all'udienza di comparizione delle parti l'efficacia esecutiva del prov-vedimento n. 3099 del 2019 reso dalla Corte di Appello di Roma;
-nel merito, in via preliminare, in totale accoglimento dell'opposizione all'atto di precetto,
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di precetto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare
l'inesistenza e l'infondatezza del diritto degli eredi di procedere ad esecuzione forzata con conseguente declaratoria di nullità ed improduttività degli effetti giuridici dell'atto di precetto.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Tutti gli eredi si sono costituiti in giudizio, affermando (i) che sussisterebbe un valido titolo esecutivo, essendo il credito preteso quantificabile in base al titolo giudiziale grazie ad una mera operazione aritmetica di calcolo;
(ii) la circostanza della condanna del lavoratore alla interdizione dai pubblici uffici sarebbe irrilevante, perché formatasi prima della definitiva cristallizzazione del titolo giudiziale e pertanto, poiché deducibile in sede contenziosa, oramai definitivamente coperta da giudicato;
(iii) che la norma che prevede la pena accessoria della interdizione sarebbe incostituzionale, provocando una disparità di trattamento tra dipendente pubblico e privato;
(iv) che i conteggi operati dal Comune
sarebbero comunque erronei “poiché l'Ente non ha previsto nè ha disposto il pagamento del
TFR neanche per il periodo 1998-2004 e perché non ha calcolato la rivalutazione monetaria sino al saldo” (memoria, pag. 21). pagina 6 di 12 Hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
- in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta dal e, per l'effetto, rigettare l'opposizione del Parte_2
, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra Parte_1
indicati;
- sempre in via principale, condannare il al pagamento in favore degli Parte_1
odierni resistenti della somma che risulterà anche all'esito di espletanda CTU pari alle
retribuzioni globali di fatto scadute dalla data del licenziamento (1.4.1999) alla reintegrazione e quindi alla morte avvenuta in data 2.2.2021, detratti i redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo e oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e
interessi legali dalla maturazione del credito al saldo nonché a versare per il detto periodo
i contributi assistenziali e previdenziali, il tutto a titolo di risarcimento del danno ex art.
18 L. n. 300/1970 conseguente alla dichiarata illegittimità del licenziamento intimato a
e condanna il a reintegrare il nel posto di Persona_1 Parte_1 Per_1
lavoro in precedenza occupato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Il Giudice allora titolare del procedimento ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 21.3.2023, rigettando l'istanza cautelare inaudita altera parte.
All'udienza, “Parte opponente chiede l'acquisizione delle busta paga emesse, per le
somme dovute a , in favore di (per l'intero) e in favore di Persona_1 CP_2
e di (con saldo 0), e del c.d. cedolone, redatto dall'Ufficio Controparte_1 CP_3
Stipendi del comune, con indicazione specifica delle somme liquidate a CP_2
L'avv. Guidoni [per i convenuti] non si oppone alla acquisizione dei documenti esibiti, con concessione di termine per l'esame e le controdeduzioni” (cfr. verbale di udienza pagina 7 di 12 21.3.2023).
Con ordinanza del 20.4.2023, rigettata l'istanza di sospensione, e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la discussione l'udienza del 11.10.2023, successivamente rinviata d'ufficio al 3.1.2024.
Con ordinanza 2.2.2024 è stata disposta, ritenendola necessaria per la decisione, ctu sul seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, compiuta ogni indagine utile, determini l'entità della retribuzione globale di fatto spettante a - Persona_1
dalla data del licenziamento dell'1 aprile 1999 alla condanna alla interdizione perpetua
dei pubblici uffici intervenuta il 21 gennaio 2004; - dalla alla interdizione perpetua dei pubblici uffici intervenuta il 21 gennaio 2004 al decesso”, rinviando in prosieguo all'udienza del 13.2.2024, poi differita al 28.2.2024.
La ctu è stata depositata in data 29.4.2024 ed è stata fissata per la discussione l'udienza del
13.5.2024, successivamente rinviata d'ufficio al 30.10.2024, quindi al 29.1.2025, quindi all'11.6.2025, quindi al 4.11.2025.
Giunta la causa alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza del 26.11.2025.
***
L'opposizione è manifestamente fondata.
Il precetto oggetto di opposizione (doc. 7 parte opponente), come si desume inequivocamente dalla sua lettura, individua quali titoli azionati in via coatta le due sentenze, sopra richiamate, della Corte di Appello di Roma n. 3099/2019 e della Corte di
Cassazione n. 34702/2021.
Quest'ultima rileva solo quanto alla condanna alle spese di lite del giudizio, che è pacifico tra le parti siano state integralmente pagate dal opponente, ragion per cui è Pt_1
irrilevante in questa sede.
La sentenza della CdA di Roma n. 3099/2019 (doc. 1 di parte opponente) così dispone: pagina 8 di 12 “dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a con decorrenza Persona_1
1.4.1999 e condanna il di a reintegrare il nel posto di lavoro in Pt_1 Pt_1 Per_1
precedenza occupato, a risarcire in suo favore il danno ex art 18 l. n. 300 del 1970 in misura pari alle retribuzioni globali di fatto scadute alla data del licenziamento alla reintegrazione, detratti i redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo ed oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo , nonché a versare per il detto periodo i contributi assistenziali e previdenziali. Condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 Per_1
spese di giudizio che liquida in € 9.500,00 per il primo grado, in € 6.800,00 per il secondo grado, in € 5.300,00 per il giudizio di legittimità ed in € 6.800,00per il presente grado, oltre il 15 % spese generali, iva e cpa ed oltre al rimborso del contributo unificato ove
versato”.
Anche in tal caso, non rileva il capo di condanna relativo alle spese di lite (già pagate), ma quello risarcitorio “in misura pari alle retribuzioni globali di fatto scadute alla data del
licenziamento alla reintegrazione, detratti i redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo ed oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo”.
Come appare evidente, il dispositivo non contiene una precisa quantificazione del credito risarcitorio riconosciuto al lavoratore, rinviando, per detta quantificazione, alla previa individuazione di quella che fu la sua “retribuzione globale di fatto”, ed alla successiva determinazione delle mensilità dovute fino alla “reintegrazione”, quale che sia il dies ad quem da individuarsi.
La lettura della sentenza della CdA Roma n. 3099/2019 (doc. 1 parte opponente), consente poi, altrettanto evidentemente, di escludere che il titolo giudiziale contenga in sé gli elementi per consentire, attraverso una mera operazione di calcolo aritmetico, di desumere in via interpretativa la quantificazione del credito risarcitorio riconosciuto al lavoratore:
pagina 9 di 12 infatti, manca un qualsiasi riferimento, anche solo in nuce, a quella che fu effettivamente la
“retribuzione globale di fatto” del lavoratore prima del suo licenziamento, né può dirsi presupposta dalla pronuncia, né tantomeno nel giudizio che quella sentenza definì.
Com'è noto, affinchè il titolo (nella specie, giudiziale) abbia natura esecutiva (art. 474 cpc)
e possa essere azionato in via coatta, occorre che il credito in esso cristallizzato sia liquido, certo, esigibile.
Quanto al requisito della liquidità e della certezza, la giurisprudenza di legittimità da sempre precisa che esso è soddisfatto se il titolo contiene una espressa quantificazione del credito, ovvero se la quantificazione può ricostruirsi in base ad una mera operazione di calcolo aritmetico, sulla base degli elementi conoscitivi comunque contenuti nella sentenza.
Con specifico riferimento alla condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità della risoluzione datoriale del rapporto di lavoro, la stabile e risalente giurisprudenza di legittimità afferma poi che “la sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore le mensilità di retribuzione, secondo i criteri di cui all'art. 2121 cod. civ., per il periodo compreso fra la data del licenziamento stesso e quella
dell'effettiva reintegra, va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato
o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione
del "quantum", quando insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dal quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 quale parametro del risarcimento” (tra le molte, Cass. Sez. L., Sentenza n. 7316
del 20/05/2002; Cass. sent. n. 24242 del 30/11/2010, che pure è citata, a sproposito, dagli odierni convenuti a pag. 16 della memoria;
Cass. sent. n. 33807 del 12/11/2021).
Il fatto che la sentenza della CdA di Roma n. 3099/2019 non soddisfi i requisiti suddetti pagina 10 di 12 per potersi considerare valido titolo esecutivo trova poi plasticamente conferma dallo stesso contegno processuale di parte convenuta opposta in questo giudizio, che costituendosi (i) ha eccepito, tra le proprie difese, la circostanza per cui i conteggi del di Milano sarebbero erronei perché non terrebbero in dovuta considerazione il Pt_1
TFR spettante e la rivalutazione monetaria, (ii) ha chiesto disposti ctu per la determinazione delle retribuzioni ed (iii) ha concluso chiedendo “sempre in via principale, condannare il al pagamento in favore degli odierni resistenti della Parte_1
somma che risulterà anche all'esito di espletanda CTU pari alle retribuzioni globali di
fatto scadute dalla data del licenziamento (1.4.1999) alla reintegrazione […]” (sic).
Se fosse vero quanto sostenuto dalla parte, e cioè se la sentenza de qua contenesse in sé
l'esatta quantificazione del credito risarcitorio parametrato alle retribuzioni di fatto, l'unico elemento di contrasto tra le parti sarebbe quello del numero di mensilità retributive da considerare, se cioè fino alla condanna alla pena della interdizione dai pubblici uffici o invece fino al successivo decesso dell'ex lavoratore, e non certo le singole componenti del credito risarcitorio da quantificare.
In conclusione, l'opposizione, nella misura in cui ha fondatamente eccepito la natura generica della sentenza azionata in executivis e quindi l'insussistenza del titolo esecutivo per difetto di liquidità e certezza del credito, va accolta, con condanna alle spese degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidante quanto ai compensi applicando i valori medi del DM 55/2014 aggiornato, con riduzione del 20% (art. 152bis disp. att. cpc).
Da quanto esposto emerge inoltre che i convenuti hanno resistito in giudizio con colpa grave, abusando dello strumento processuale, citando giurisprudenza di legittimità in funzione contraria a quanto affermato dalla pronuncia citata, e svolgendo difese e conclusioni manifestamente contraddittorie rispetto ai presupposti difensivi parimenti esplicitati. Ciò giustifica l'irrogazione nei loro confronti della sanzione di cui all'art. 96 co.
3 cpc, in favore dell'opponente, in misura pari a quella liquidata a titolo di spese.
pagina 11 di 12 Le spese di ctu, secondo causalità, gravano integralmente sulle parti convenute.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il precetto notificato da CP_1
, e quali eredi di al Comune di
[...] CP_3 CP_2 Persona_1
in data 19.1.2023, nella parte in cui richiama la sentenza della Corte di Pt_1
Appello di Roma n. 3099/2019 per intimare il pagamento di una somma “in misura pari alle retribuzioni globali di fatto scadute alla data del licenziamento alla
reintegrazione, detratti i redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo ed oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo”;
2. condanna i convenuti , e in solido tra Controparte_1 CP_3 CP_2
loro, a rifondere al opponente le spese di lite, che liquida in € 15.133,60 per Pt_1
compensi, oltre a spese generali, iva e cpa, ed al rimborso del C.U.;
3. condanna i convenuti , e in solido tra Controparte_1 CP_3 CP_2
loro, a pagare al opponente la somma di € 15.133,60 ex art. 96 co. 3 cpc;
Pt_1
4. pone definitivamente a carico dei convenuti i convenuti , Controparte_1 [...]
e in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate in atti. CP_3 CP_2
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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