TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 536 /2017 R.G., promossa da:
nato il [...] a [...] Parte_1
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13.02.2017, ha Parte_1 impugnato la comunicazione del 07.09.2016, con la quale gli è stato CP_1 richiesto il rimborso di € 2.143,01 quali somme indebitamente erogate a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2014, a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro e conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi per 102 giornate nell'anno in parola. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro: (i) nullità/indeterminatezza dell'atto ; (ii) insussistenza dell'indebito in quanto il CP_1 rapporto sarebbe stato effettivamente svolto;
(iii) irripetibilità delle somme ex art. 52 L. 88/1989; (iv) prescrizione del diritto di ripetere in capo all' ; ed ha CP_1 chiesto, in via principale, l'iscrizione/reiscrizione per l'anno 2014 e l'annullamento della richiesta restitutoria, con ammissione di prove testimoniali.
Si è costituito l' eccependo, in via pregiudiziale, la decadenza ex art. CP_1
22, co. 1, d.l. 7/1970 dall'azione di iscrizione/reiscrizione agli elenchi, sul rilievo che la cancellazione per l'anno 2014 è stata resa conoscibile mediante pubblicazione della 1^ variazione trimestrale 2016 (finestra 15/06/2016–
01/07/2016) e che il ricorrente non ha proposto ricorso CISOA nei 30 giorni;
ha chiesto, quindi, dichiararsi l'inammissibilità della domanda di reiscrizione e, nel merito, il rigetto di tutte le domande, con favore di spese, producendo anche l'estratto dei pagamenti della prestazione erogata.
La difesa del ricorrente, con note ex art. 127-ter c.p.c., ha disconosciuto il documento recante l'annotazione “pubblicato sul sito…”, assumendo l'alterità rispetto all'originale della “1^ VR 2016” e deducendo l'incertezza della data di pubblicazione, onde l'insussistenza della decadenza.
DIRITTO
L'art. 22, co. 1, d.l. 7/1970 prevede il termine perentorio di 120 giorni, decorrente dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento definitivo adottato in materia di elenchi dei lavoratori agricoli, per proporre l'azione giudiziaria. La disciplina di settore, come riformata dall'art. 38, co. 6 e 7, d.l. 98/2011 e dall'art. 12-bis r.d. 1949/1940, attribuisce alla pubblicazione telematica sul sito degli CP_1 elenchi annuali e delle variazioni trimestrali valore di notifica “ad ogni effetto di legge”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: (i) sono “provvedimenti definitivi” quelli non impugnati in via amministrativa nei termini (ricorso CISOA ex art. 11 d.lgs 375/1993) ovvero quelli decisi/tacitamente respinti in sede amministrativa;
(ii) il termine di 120 giorni decorre, rispettivamente, dalla scadenza dei 30 giorni per il ricorso CISOA, ovvero dalla decisione/inerzia equiparata a rigetto;
(iii) la decadenza ha natura sostanziale, è rilevabile d'ufficio ed è insuscettibile di sanatoria.
Nel caso di specie, risulta dagli atti di parte resistente che la cancellazione per l'anno 2014 è stata pubblicata nella 1^ variazione trimestrale 2016 (finestra
15/06/2016–01/07/2016) e che il ricorrente non ha proposto ricorso CISOA nei 30 giorni successivi;
onde la decorrenza del termine di cui all'art. 22 e la sua scadenza non oltre il 27/11/2016, a fronte di un ricorso giurisdizionale depositato il 13/02/2017.
L'eccezione difensiva del ricorrente circa l'asserita incertezza della pubblicazione non è assistita da idoneo principio di prova contraria, posto che il mero “disconoscimento” dell'annotazione “pubblicato sul sito…” non scalfisce, di per sé, la fede privilegiata degli atti e dei registri tenuti dall'Ente secondo la normativa speciale sulla pubblicazione telematica (art. 12-bis cit.); il disconoscimento, privo di riscontri, non vale a paralizzare l'efficacia legale della pubblicazione, gravando sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare elementi specifici sulla mancata o diversa pubblicazione.
Ne discende l'intervenuta decadenza dall'azione di iscrizione/reiscrizione per l'anno 2014. La questione è assorbente rispetto al merito della domanda di reiscrizione e, per riflesso, delle pretese consequenziali sull'indebito.
Per completezza, va rilevato che, anche a voler scrutinare il merito, il ricorso sarebbe comunque infondato. Dopo il disconoscimento , l'iscrizione CP_1 perde la sua funzione di agevolazione probatoria;
grava sul lavoratore l'onere di provare con rigore l'effettività della prestazione subordinata (art. 2094 c.c.), non essendo sufficienti documenti di formazione unilaterale (buste paga/DMAG) ove l'Istituto alleghi esiti ispettivi che prospettano l'inesistenza/fittizietà del rapporto.
Nel fascicolo emergono elementi tratti da accertamenti ispettivi concernenti l'impiego di manodopera in misura notevolmente eccedente il fabbisogno dichiarato e la distinta attività per conto terzi (pulizia noccioleti), sicché la documentazione prodotta dal ricorrente non supera le risultanze di vigilanza.
L'irripetibilità ex art. 52 L. 88/1989 attiene a trattamenti pensionistici e non si estende, in via analogica, alla disoccupazione agricola;
l'indebito previdenziale in esame è disciplinato dall'art. 2033 c.c., con prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non maturata al 2016 rispetto ad erogazioni riferite al
2014.
Considerata la peculiarità della vicenda, l'evoluzione normativa sulla notifica telematica e le difese svolte, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, in linea con criteri di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara che è decaduto, ai sensi Parte_1 dell'art. 22, co. 1, d.l. 7/1970, dall'azione volta all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2014, con conseguente inammissibilità della relativa domanda;
2. Dichiara assorbito ogni ulteriore profilo di merito;
e, ad ogni buon conto, rigetta le domande proposte da dirette a Parte_1 contestare il disconoscimento del rapporto di lavoro e ad ottenere l'annullamento della richiesta restitutoria;
CP_1
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 25/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo