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19 gennaio 2013
19 gennaio 2013
Art. 10. Riserva di esame parlamentare 1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, puo' chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo puo' procedere alle attivita' di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, il Governo puo' apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o piu' parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinche' su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo puo' procedere alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 3.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, il Governo puo' apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o piu' parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinche' su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo puo' procedere alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 3.
Commentario • 1
- 1. Il ruolo del parlamento nella formazione dell’indirizzo politico dell’Italia in sede europea ai tempi del coronavirushttps://www.iusinitinere.it/ · 5.6026573
[…] e, se del caso, dell'apposizione dell'esame di riserva parlamentare in Consiglio dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 10 secondo comma della legge 234 del 2012. […] in tal senso, “un ritorno alla prassi” e dunque la votazione di un chiaro atto di indirizzo ex ante da parte del Parlamento, piuttosto che un'attivazione in extremis dell'art.5, ovvero dell'art. 7 o l'apposizione di una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'art. 10 secondo comma della legge 234/2012 da parte del Governo. […]
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