Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2459 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25.12.1976), e (cod. fisc.: , nata a [...]_2
Reggio Calabria l'01.04.1976), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
Mandaglio, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla
Via D. Marvasi 5/L, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 10.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'08.06.2001;
-considerato che con decreto del 22.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti
-rilevato che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno 04.03.2025 con termine per deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria in data 08.06.2001; b) dal matrimonio sono nati tre figli: Persona_1
(28.04.2002), (05.01.2004), entrambi maggiorenni di cui solo il primo Persona_2
economicamente autosufficiente, e (08.04.2016), minorenne;
Persona_3
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. che lo ha
“vistato” in data 07.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 10.09.2024 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...]
di Reggio Calabria, atto n. 168, parte II, serie A, u. 1, anno 2001, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati mutuandosi reciproco rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e continuerà a Persona_3
convivere ed a coabitare con la madre nella casa in cui allo stato la genitrice vive, ovvero, Via Vecchia Provinciale n. 58 Reggio Calabria;
La sig.ra Parte_2
curerà personalmente l'educazione della minore e la seguirà con impegno. Anche il figlio maggiorenne , ancora non indipendente sotto il profilo patrimoniale in quanto Persona_2
in procinto di intraprendere gli studi universitari, continuerà a convivere ed a coabitare con la madre nella casa indicata. Il figlio maggiorenne, invece ha Persona_1
raggiunto la propria indipendenza economica in quanto dipendente presso Poste Italiane. Il sig. provvederà a trasferire la propria residenza in altro indirizzo. Parte_1
3. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minorenne, relative all'istruzione educazione e salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto esclusivamente de1 suo interesse. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del minore presso di sé; eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequentazione scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la sottoposizione a normale visita specialistica, per le quali si prevede un obbligo informativo e di concertazione tra i genitori.
4. Entrambi i genitori potranno stare con i propri figli quando lo vorranno anche con pernottamento;
gli orari di prelevamento e di riaccompagnamento della minore saranno concordati di volta in volta da entrambi i genitori, fatte salve le eventuali esigenze lavorative degli stessi che saranno anticipatamente e reciprocamente comunicate, naturalmente nel rispetto delle esigenze dei figli stessi.
5. In occasione delle festività natalizie, per il periodo dal 24 dicembre al 28 dicembre e dal
29 dicembre al 2 gennaio (compresi) e delle feste pasquali, giovedì Santo al sabato e dalla domenica al lunedì in albis (compresi), i figli staranno alternativamente con uno dei due genitori. Pertanto, se nel 2023 la minore ha trascorso con il padre il Natale, per il 2024 lo trascorrerà con la madre o viceversa. La suddetta alternanza sarà applicata anche in relazione alle festività Pasquali. Naturalmente il tutto salvo eventuali ulteriori accordi che porranno essere assunti dai genitori preventivamente per ovviare ad esigenze lavorative di entrambi e sempre nel rispetto dell'interesse primario del minore.
6. Entrambi i genitori potranno avere, inoltre, il diritto di tenere con loro la figlia minore per una settimana all'anno, nel periodo luglio - agosto. I suddetti giorni dovranno essere concordati dai genitori anno per anno, nei quindici giorni precedenti;
7. Le decisioni più importanti attinenti alle esigenze anche future della minore, riguardanti studi, viaggi ed altri impegni extrascolastici, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori con espresso consenso per iscritto;
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano espressamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento e si danno reciprocamente atto di non poter più nulla pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a carattere alimentare, né per il presente, né per il futuro;
9. Il padre si impegna a corrispondere alla sig.ra entro i Parte_2
primi cinque giorni di ogni mese, esclusivamente a titolo di mantenimento per i figli, la somma di euro 300,00 mensili (trecento/00 euro), ovvero € 150,00 (centocinquanta) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi, anno per anno, secondo gli indici Istat dei Prezzi al
Consumo. L'assegno unico relativo ai figli verrà diviso nella misura del 50% tra le parti, previa comunicazione all' Entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% CP_1
ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, preventivamente concordate e documentate.
10. I sigg.ri e danno reciproco Parte_2 Parte_1 assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e per l'annotazione della minore sui documenti per l'espatrio”; Persona_3
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna