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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/09/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
(C.F. e (CF: ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.8.2025 e quali Parte_1 Parte_2 coniugi conviventi, entrambi residenti in [...], chiedevano che questo
Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione controllata dei loro beni depositando la documentazione richiesta dall'art. 39 e 269 comma 2 CCII, ed in particolare i modelli 730 di e i CU di Parte_1
relativi agli ultimi 3 anni, la relazione dell'OCC rag. sulla Parte_2 Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti, contenente anche la attestazione della avvenuta notizia all'agente della Riscossione e agli uffici fiscali nonché la attestazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi e la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore dai ricorrenti.
A fondamento di tale domanda deducevano:
a) di essere soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, il quale consumatore Pt_1
e la per avere cessato da oltre un anno la attività di impresa precedentemente svolta Parte_2 nell'esercizio della quale aveva contratto debiti oggi in capo alla Agenzia delle Entrate
Riscossione;
b) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII;
c) che pur non avendo beni immobili da liquidare, in ragione della eccedenza dei propri redditi rispetto a quanto necessario al loro mantenimento, era possibile non solo pagare le spese della procedura ma anche acquisire attivo da distribuire ai creditori.
1.1. In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del
Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché Trib.
Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).
2. Ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento.
2.1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti, persone fisiche, all'interno del circondario del Tribunale.
2.2. I ricorrenti sono legittimati ex art 66 CCII a ricorrere alla procedura familiare essendo coniugi conviventi.
3. I ricorrenti non svolgono attività di impresa e la impresa individuale esercitata da Parte_2
è cessata da ben più di un anno con la conseguenza che gli stessi non sono assoggettabili alla
[...] liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, i debiti di sono quelli Parte_1 indicati nella seguente tabella:
i debiti di sono quelli indicati nella seguente tabella, per complessivi € Parte_2 Agenzia delle Entrate Riscossione € 8.072,10 in chir. € 10.813,34 in privilegio.
Più precisamente i debiti dei ricorrenti sono i seguenti:
Parte_3
La Finanziaria è creditrice nei confronti della sig.ra , come da precisazione del credito Parte_2 pervenuta al Gestore, della somma di € 14.866,63 in via chirografaria, a seguito della stipula del finanziamento contro cessione pro-solvendo di quota dello stipendio n° 86031 in data 28/03/2022, di capitale originario € 21.606,55, da restituire in 96 rate mensili di € 294,00.
Parte_3
La Finanziaria è creditrice nei confronti del sig. come da precisazione del credito pervenuta Pt_1 al Gestore, della somma di € 17.896,37 in via chirografaria, a seguito della stipula del finanziamento contro cessione pro solvendo di quota della pensione n° 87869 in data 16/06/2022, di capitale originario € 22.713,12, da restituire in 120 rate mensili di € 251,00.
Controparte_1
La società è creditrice nei confronti della sig.ra ,; in assenza di precisazione del credito Parte_2 pervenuta al Gestore, la somma è stata quantificata con approssimazione in € 50.000 in via chirografaria, a seguito della stipula del prestito personale n° 20221551006052 in data 22.03.2024, di capitale originario € 52.671,22, da restituire in 156 rate mensili di € 603,10.
OR ED
La società è creditrice nei confronti della sig. come da precisazione del credito pervenuta al Pt_1
Gestore, della somma di € 14.833,17 in via chirografaria, a seguito della stipula del prestito personale n°328748 in data 26/3/2024, di capitale originario € 13.740,00, da restituire in 36 rate mensili di €
143,96 + 1 rata finale di 11.010,00.
Controparte_2
La società è creditrice nei confronti del sig. come da precisazione del credito pervenuta al Pt_1
Gestore, della somma di € 4.284,67 in via chirografaria, a seguito della stipula del prestito personale n°29708069 in data 02.05.2024, di capitale originario € 4.000,00, da restituire in 60 rate mensili di €
99,00.
AN ON BA (prestito Bancoposta)
La società è creditrice nei confronti del sig. e della sig.ra (coobbligata); in assenza Pt_1 Parte_2 di completa precisazione del credito pervenuta al Gestore, la somma è stata quantificata co approssimazione in € 36.000 in via chirografaria, a seguito della stipula del prestito personale n°17311372 in data 03.09.2024 di capitale originario € 36.000,00, da restituire in 96 rate mensili di € 580,17. Il finanziamento fu contratto, come indicato dai debitori, per: rinegoziazione del precedente finanziamento aumentando la quota mensile per ottenere nuova liquidità.
DEUTSCHE BA SPA
La società è creditrice nei confronti del sig. come da precisazione del credito pervenuta al Pt_1
Gestore, della somma di € 1.504,56 in via chirografaria a seguito della concessione della linea di credito di € 1.600,00 a seguito della emissione della carta di credito n° 5425-32xx-xxxx-0450.
Controparte_3
L'Ente è creditore della sig.ra , come da precisazione del credito pervenuta al Gestore, per Parte_2 complessivi € 18.885,44, di cui € 10.813,34 in privilegio e € 8.072,10 in chirografo.
Pertanto i due ricorrenti, tenuto conto delle somme per i quali sono coobbligati, hanno una esposizione debitoria complessiva di oltre € 158.000,00.
I ricorrenti sono rispettivamente pensionato (il e lavoratrice dipendente (la ). Pt_1 Parte_2
Gli stessi hanno complessivamente, come si evince delle ultime dichiarazioni dei redditi in atti, un reddito annuale netto di circa € 42.000,00.
Il è proprietario di una autovettura Nissan Qashquai targata FD450GN immatricolata nel Pt_1
2016.
I ricorrenti non sono proprietari di beni immobili e vivono in un immobile in locazione per il quale pagano un canone mensile di € 550,00.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
4.1 Emerge altresì dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: l'eccedenza dello stipendio dell'una e della pensione dell'altro rispetto alla quota da destinare al loro mantenimento, per la durata di tre anni oltre che quanto ricavabile dalla liquidazione dei loro beni.
5. La relazione del gestore della crisi si profila non completa - per carenza di idonea documentazione - in punto di diligenza impiegata dai debitori nell'assunzione delle obbligazioni, in quanto non fa emergere in alcun modo come siano maturati i debiti fiscali della e inoltre Parte_2 non fornisce alcuna prova dell'impiego della somma, ricavata dalla dalla alienazione della Parte_2 quota indivisa di 6/24 posto in Livorno via Provinciale Pisana N° 306 (al Catasto Fabbricati foglio
11, part. 63 sub 602, cat. A/4, classe 1, vani 2,5, rendita € 116,20).
Tuttavia, il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolute non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. rag. non essendo giustificato motivo per non nominarlo, alla luce della Persona_1 chiara previsione dell'art. 270 co. 2 lett b) CCII, il fatto che egli nella sua relazione abbia scritto genericamente “di non essere in questo momento nella possibilità di accettare l'eventuale successivo incarico di liquidatore che codesto Tribunale intendesse affidargli”. Del resto la nomina quale liquidatore di un soggetto diverso creerebbe anche problemi nella attribuzione del compenso dell'OCC, dovendo ritenersi che lo stesso sia unico sia per la fase innanzi al gestore della crisi che per la fase di liquidazione.
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che gli stessi guadagnano con la loro attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione alcun bene, e segnatamente come richiesto dai ricorrenti l'autovettura di proprietà del che i Pt_1 ricorrenti ed il liquidatore asseriscono servire alla per recarsi sul posto di lavoro. Ove Parte_2 effettivamente la stessa serva alla per recarsi al lavoro e la medesima non possa Parte_2 raggiungerlo con mezzi pubblici, poiché la somma che sarà appresa alla procedura del suo stipendio
è ragionevolmente superiore al valore della stessa, il liquidatore potrà decidere di venderla nella fase finale della liquidazione. Fino a che il liquidatore non avrà redatto il programma di liquidazione, quanto sopra evidenziato giustifica la non immediata consegna della suddetta autovettura ex art. 270
c. 2 lett. e) CCII.
7.1. La quota di reddito dei ricorrenti da riservare ai debitori per il loro mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268
c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale
(art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dai debitori per il loro mantenimento e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
7.2 Tuttavia per evitare che, nelle more della redazione della istanza da parte del liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato, i ricorrenti non versino alcuna somma, si deve prevedere che fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato i ricorrenti versino alla procedura la somma eccedente l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusto il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_4 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, nei limiti della compatibilità.
9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni
10. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa ai sovraindebitati solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della circostanza che costoro non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
11. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (c.f. Parte_1
e di (CF: ). C.F._1 Parte_2 C.F._2
a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore il rag. che farà pervenire la propria accettazione entro Persona_1 due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., nei limiti della compatibilità con la presente procedura:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa della sig.ra , anche se estinti;
Parte_2
d) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato ai debitori nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti dei ricorrenti e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, compresa la eccedenza di reddito rispetto a quanto necessario al mantenimento dei ricorrenti come fissato dal giudice delegato ex art 268 comma 4 lett b) CCII. Sino alla emanazione da parte del Giudice delegato del decreto ex art 268 comma 4 lett b) CCII i ricorrenti verseranno su detto conto corrente la somma eccedente l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
e) Nel caso in cui i ricorrenti omettano detto pagamento, il Liquidatore comunicherà al datore di lavoro della ricorrente o all'istituto di previdenza che eroga al la pensione di Parte_2 Pt_1 trattenere detta somma e di versarla direttamente nel conto della procedura.
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione, allo stato, della vettura Nissan Qashquai targata FD450GN, la cui consegna avverrà solo al momento in cui il liquidatore redigerà il programma di liquidazione o al momento della vendita, ove nello stesso venga così previsto;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 11/09/2025. IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Franco Pastorelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Parte_1
(C.F. e (CF: ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.8.2025 e quali Parte_1 Parte_2 coniugi conviventi, entrambi residenti in [...], chiedevano che questo
Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione controllata dei loro beni depositando la documentazione richiesta dall'art. 39 e 269 comma 2 CCII, ed in particolare i modelli 730 di e i CU di Parte_1
relativi agli ultimi 3 anni, la relazione dell'OCC rag. sulla Parte_2 Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti, contenente anche la attestazione della avvenuta notizia all'agente della Riscossione e agli uffici fiscali nonché la attestazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi e la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore dai ricorrenti.
A fondamento di tale domanda deducevano:
a) di essere soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, il quale consumatore Pt_1
e la per avere cessato da oltre un anno la attività di impresa precedentemente svolta Parte_2 nell'esercizio della quale aveva contratto debiti oggi in capo alla Agenzia delle Entrate
Riscossione;
b) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII;
c) che pur non avendo beni immobili da liquidare, in ragione della eccedenza dei propri redditi rispetto a quanto necessario al loro mantenimento, era possibile non solo pagare le spese della procedura ma anche acquisire attivo da distribuire ai creditori.
1.1. In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del
Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché Trib.
Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022).
2. Ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento.
2.1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti, persone fisiche, all'interno del circondario del Tribunale.
2.2. I ricorrenti sono legittimati ex art 66 CCII a ricorrere alla procedura familiare essendo coniugi conviventi.
3. I ricorrenti non svolgono attività di impresa e la impresa individuale esercitata da Parte_2
è cessata da ben più di un anno con la conseguenza che gli stessi non sono assoggettabili alla
[...] liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, i debiti di sono quelli Parte_1 indicati nella seguente tabella:
i debiti di sono quelli indicati nella seguente tabella, per complessivi € Parte_2 Agenzia delle Entrate Riscossione € 8.072,10 in chir. € 10.813,34 in privilegio.
Più precisamente i debiti dei ricorrenti sono i seguenti:
Parte_3
La Finanziaria è creditrice nei confronti della sig.ra , come da precisazione del credito Parte_2 pervenuta al Gestore, della somma di € 14.866,63 in via chirografaria, a seguito della stipula del finanziamento contro cessione pro-solvendo di quota dello stipendio n° 86031 in data 28/03/2022, di capitale originario € 21.606,55, da restituire in 96 rate mensili di € 294,00.
Parte_3
La Finanziaria è creditrice nei confronti del sig. come da precisazione del credito pervenuta Pt_1 al Gestore, della somma di € 17.896,37 in via chirografaria, a seguito della stipula del finanziamento contro cessione pro solvendo di quota della pensione n° 87869 in data 16/06/2022, di capitale originario € 22.713,12, da restituire in 120 rate mensili di € 251,00.
Controparte_1
La società è creditrice nei confronti della sig.ra ,; in assenza di precisazione del credito Parte_2 pervenuta al Gestore, la somma è stata quantificata con approssimazione in € 50.000 in via chirografaria, a seguito della stipula del prestito personale n° 20221551006052 in data 22.03.2024, di capitale originario € 52.671,22, da restituire in 156 rate mensili di € 603,10.
OR ED
La società è creditrice nei confronti della sig. come da precisazione del credito pervenuta al Pt_1
Gestore, della somma di € 14.833,17 in via chirografaria, a seguito della stipula del prestito personale n°328748 in data 26/3/2024, di capitale originario € 13.740,00, da restituire in 36 rate mensili di €
143,96 + 1 rata finale di 11.010,00.
Controparte_2
La società è creditrice nei confronti del sig. come da precisazione del credito pervenuta al Pt_1
Gestore, della somma di € 4.284,67 in via chirografaria, a seguito della stipula del prestito personale n°29708069 in data 02.05.2024, di capitale originario € 4.000,00, da restituire in 60 rate mensili di €
99,00.
AN ON BA (prestito Bancoposta)
La società è creditrice nei confronti del sig. e della sig.ra (coobbligata); in assenza Pt_1 Parte_2 di completa precisazione del credito pervenuta al Gestore, la somma è stata quantificata co approssimazione in € 36.000 in via chirografaria, a seguito della stipula del prestito personale n°17311372 in data 03.09.2024 di capitale originario € 36.000,00, da restituire in 96 rate mensili di € 580,17. Il finanziamento fu contratto, come indicato dai debitori, per: rinegoziazione del precedente finanziamento aumentando la quota mensile per ottenere nuova liquidità.
DEUTSCHE BA SPA
La società è creditrice nei confronti del sig. come da precisazione del credito pervenuta al Pt_1
Gestore, della somma di € 1.504,56 in via chirografaria a seguito della concessione della linea di credito di € 1.600,00 a seguito della emissione della carta di credito n° 5425-32xx-xxxx-0450.
Controparte_3
L'Ente è creditore della sig.ra , come da precisazione del credito pervenuta al Gestore, per Parte_2 complessivi € 18.885,44, di cui € 10.813,34 in privilegio e € 8.072,10 in chirografo.
Pertanto i due ricorrenti, tenuto conto delle somme per i quali sono coobbligati, hanno una esposizione debitoria complessiva di oltre € 158.000,00.
I ricorrenti sono rispettivamente pensionato (il e lavoratrice dipendente (la ). Pt_1 Parte_2
Gli stessi hanno complessivamente, come si evince delle ultime dichiarazioni dei redditi in atti, un reddito annuale netto di circa € 42.000,00.
Il è proprietario di una autovettura Nissan Qashquai targata FD450GN immatricolata nel Pt_1
2016.
I ricorrenti non sono proprietari di beni immobili e vivono in un immobile in locazione per il quale pagano un canone mensile di € 550,00.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
4.1 Emerge altresì dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: l'eccedenza dello stipendio dell'una e della pensione dell'altro rispetto alla quota da destinare al loro mantenimento, per la durata di tre anni oltre che quanto ricavabile dalla liquidazione dei loro beni.
5. La relazione del gestore della crisi si profila non completa - per carenza di idonea documentazione - in punto di diligenza impiegata dai debitori nell'assunzione delle obbligazioni, in quanto non fa emergere in alcun modo come siano maturati i debiti fiscali della e inoltre Parte_2 non fornisce alcuna prova dell'impiego della somma, ricavata dalla dalla alienazione della Parte_2 quota indivisa di 6/24 posto in Livorno via Provinciale Pisana N° 306 (al Catasto Fabbricati foglio
11, part. 63 sub 602, cat. A/4, classe 1, vani 2,5, rendita € 116,20).
Tuttavia, il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolute non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.
6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di
O.C.C. rag. non essendo giustificato motivo per non nominarlo, alla luce della Persona_1 chiara previsione dell'art. 270 co. 2 lett b) CCII, il fatto che egli nella sua relazione abbia scritto genericamente “di non essere in questo momento nella possibilità di accettare l'eventuale successivo incarico di liquidatore che codesto Tribunale intendesse affidargli”. Del resto la nomina quale liquidatore di un soggetto diverso creerebbe anche problemi nella attribuzione del compenso dell'OCC, dovendo ritenersi che lo stesso sia unico sia per la fase innanzi al gestore della crisi che per la fase di liquidazione.
7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268
c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che gli stessi guadagnano con la loro attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione alcun bene, e segnatamente come richiesto dai ricorrenti l'autovettura di proprietà del che i Pt_1 ricorrenti ed il liquidatore asseriscono servire alla per recarsi sul posto di lavoro. Ove Parte_2 effettivamente la stessa serva alla per recarsi al lavoro e la medesima non possa Parte_2 raggiungerlo con mezzi pubblici, poiché la somma che sarà appresa alla procedura del suo stipendio
è ragionevolmente superiore al valore della stessa, il liquidatore potrà decidere di venderla nella fase finale della liquidazione. Fino a che il liquidatore non avrà redatto il programma di liquidazione, quanto sopra evidenziato giustifica la non immediata consegna della suddetta autovettura ex art. 270
c. 2 lett. e) CCII.
7.1. La quota di reddito dei ricorrenti da riservare ai debitori per il loro mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268
c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale
(art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dai debitori per il loro mantenimento e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
7.2 Tuttavia per evitare che, nelle more della redazione della istanza da parte del liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato, i ricorrenti non versino alcuna somma, si deve prevedere che fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato i ricorrenti versino alla procedura la somma eccedente l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusto il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il CP_4 liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, nei limiti della compatibilità.
9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni
10. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa ai sovraindebitati solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della circostanza che costoro non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
11. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (c.f. Parte_1
e di (CF: ). C.F._1 Parte_2 C.F._2
a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore il rag. che farà pervenire la propria accettazione entro Persona_1 due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., nei limiti della compatibilità con la presente procedura:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa della sig.ra , anche se estinti;
Parte_2
d) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato ai debitori nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti dei ricorrenti e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, compresa la eccedenza di reddito rispetto a quanto necessario al mantenimento dei ricorrenti come fissato dal giudice delegato ex art 268 comma 4 lett b) CCII. Sino alla emanazione da parte del Giudice delegato del decreto ex art 268 comma 4 lett b) CCII i ricorrenti verseranno su detto conto corrente la somma eccedente l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
e) Nel caso in cui i ricorrenti omettano detto pagamento, il Liquidatore comunicherà al datore di lavoro della ricorrente o all'istituto di previdenza che eroga al la pensione di Parte_2 Pt_1 trattenere detta somma e di versarla direttamente nel conto della procedura.
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione, allo stato, della vettura Nissan Qashquai targata FD450GN, la cui consegna avverrà solo al momento in cui il liquidatore redigerà il programma di liquidazione o al momento della vendita, ove nello stesso venga così previsto;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Livorno il 11/09/2025. IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Franco Pastorelli