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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 994 /2023
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 29/05/2025, davanti al giudice onorario, dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 994/2023 R.G.
È presente l'avv. Glenda Prochilo, per parte ricorrente nonché il Parte_1
dott. ai fini della pratica forense. Parte_2
IL GIUDICE ONORARIO invita la parte alla discussione orale della causa.
La parte precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiede la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, dichiara la contumacia di CP_1
di e di e pronuncia sentenza, ex art. 281 sexies
[...] Controparte_2 _3
cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Eugenia
Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 994/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
9/03/1974, elettivamente domiciliata in Taurianova, Via Dante Alighieri, 29, presso lo studio dell'avv. Glenda Prochilo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Pag. 1 di 5 -terzo opponente- nei confronti di
, (P.I.: , in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante IG. corrente in Etterbeck (BE) Avenue delle Chavaliere, Controparte_4
7, con domicilio eletto, nella procedura esecutiva R.G.E. n.° 982/2022, presso lo studio del suo difensore, avv. Valeria Capua.
- Creditore procedente contumace-
E
(CF: - P.iva: ), Controparte_2 C.F._2 P.IVA_2
con sede in Ancona (AN) Via Gianfranceschi, 6, con domicilio eletto, nella procedura esecutiva
R.G.E. n.° 982/2022, presso lo studio del suo difensore, avv. Valeria Capua.
- Cessionaria contumace-
E
(CF: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente _3 C.F._3
alla C.da Taureana n. 75.
-Debitrice Esecutata contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice chiede di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del creditore procedente per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione e, consequenzialmente, di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento opposto e, consequenzialmente, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione;
di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/improcedibilità e/o la conseguente inefficacia del pignoramento mobiliare oggetto della presente procedura per aver colpito beni di esclusiva proprietà della terza opponente e comunque estranei al patrimonio della debitrice;
di emettere ogni altra pronuncia di _3
legge o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono;
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge da liquidare al procuratore costituito sulla base della normativa sul patrocinio a spese dello Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con l'atto di opposizione di terzo, ha sostenuto di aver acquistato, a fine anno
2020, con apposito atto di vendita, stipulato presso l'agenzia di pratiche automobilistiche di dalla Concessionaria AS Taureana Cars di l'autovettura Porsche Controparte_5 _3
Pag. 2 di 5 Cayenne telaio n. WP1ZZZ9PZ6LA04500, targata CT193XG; di aver incaricato la medesima agenzia di provvedere alla radiazione all'estero dell'autovettura acquistata;
di essere rientrata in
Bulgaria, a causa di una grave malattia del figlio, nel mese di febbraio 2021, e di aver affidato l'autovettura alla predetta concessionaria;
di aver appurato, al suo rientro in Calabria, circa un anno dopo, dalla IG.ra , che la suddetta autovettura era stata venduta alla che _3 Controparte_1 ha promosso la procedura esecutiva, che ha dato origine alla presente opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha eccepito l'anteriorità del suo acquisto, sia rispetto alla vendita alla non trascritta al PRA, come da visura in atti che indica quale Controparte_1 proprietario dell'autovettura la IG.ra , sia rispetto alla cessione dei diritti sul bene alla _3 [...]
, e l'inefficacia della cessione del credito perché non ritualmente comunicata. CP_2
Tutte le altre parti della procedura esecutiva sono rimaste contumaci nella presente fase del giudizio di opposizione all'esecuzione.
La causa è stata istruita con prove documentali e con l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva.
L'opposizione proposta nel presente giudizio è regolata dall'art. 619 cpc, il quale recita: “Il terzo, che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione”.
Il terzo è, dunque, “legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa” (Cass. Civ. n. 10810/2000).
Il vizio relativo alla titolarità del diritto in capo al cessionario di promuovere o proseguire la procedura esecutiva non può, dunque, essere eccepito dal terzo opponente.
Conseguentemente va rigettata l'eccezione, sollevata dalla parte opponente, di inesistenza/illegittimità/inefficacia della cessione del diritto alla . Controparte_2
L'opposizione ex art. 619 cpc, sotto altro profilo, dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inserisce, ed il fatto costitutivo della pretesa è il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione e, pertanto, si configura come un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione.
Da tale qualificazione discende che l'opposizione ex art. 619 cpc è soggetta al principio generale che pone l'onere della prova a carico di chi pretende di far derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli dalla propria affermazione.
È, dunque, l'opponente che ha l'onere di provare il fatto giuridico dal quale egli fa discendere il suo preteso diritto sul bene mobile sottoposto ad esecuzione.
Pag. 3 di 5 Tale principio generale va, però, coordinato, per quanto qui ci riguarda, con quello di cui all'art. 513 cpc, comma 1, che prevede che i beni mobili rinvenuti nella casa del debitore possono essere pignorati sempre, a prescindere da qualsiasi accertamento od autorizzazione.
La legge fa discendere dal collegamento spaziale tra il bene mobile e l'esecutato una presunzione di appartenenza a questi del bene.
Il terzo opponente, che rivendichi la proprietà dei beni pignorati che si trovino a casa del debitore o in luoghi a lui accessibili, per vincere la presunzione di appartenenza di cui al citato comma 1 dell'art. 513, ha, quindi, l'onere di provare il proprio diritto di proprietà e l'affidamento del bene pignorato al debitore esecutato in data antecedente al pignoramento.
Tale onere trova, nel caso di specie, la limitazione di cui agli artt. 621 cpc e 2721 cc.
Il pignoramento dell'autovettura è stato eseguito il 20 maggio 2022 mentre la dichiarazione di vendita all'opponente risulta sottoscritta da questa e dalla venditrice il 30 dicembre _3
2020.
Le sottoscrizioni della suddetta dichiarazione risultano autenticate dal titolare dell'agenzia a cui è seguita l'apposizione della marca da bollo di €. 16,00 datata 8 settembre Controparte_5
2020, che, a dire della parte opponente, attesta la data certa.
Considerata, dunque, la data indicata nella marca da bollo, la dichiarazione di vendita è precedente al pignoramento ed è ad esso opponibile.
Senonché la sentenza n. 231/2021, di questo Tribunale, emessa a definizione del giudizio n.
2097/2019 RG, acquisita in atti, ha accertato che in data 28 agosto 2018 l'autovettura per cui è causa è stata venduta alla che ha versato, in data 30 agosto 2018, a mezzo Controparte_1
bonifico, il prezzo di €. 7.200.
Alla data del 30 dicembre 2020, di sottoscrizione della dichiarazione di vendita dell'autovettura all'opponente, risulta, dunque, il perfezionamento della vendita della stessa autovettura al creditore pignorante, che aveva già attivato le procedure per ottenere anche il possesso del bene con la richiesta e l'emissione di decreto ingiuntivo a cui è seguita l'opposizione iscritta al n. 2097/2019, definita con la suddetta sentenza n. 231/2021, che ha riconosciuto il diritto di proprietà in capo al creditore pignorante, acquisito precedentemente alla dichiarazione di vendita dell'autovettura all'opponente, alla quale, peraltro, non risulta collegato nessun pagamento del prezzo.
Il trasferimento di proprietà dell'autovettura dalla all'odierna opponente non poteva, dunque, _3
realizzarsi, non essendo la più proprietaria del veicolo, avendo trasferito la proprietà, in _3
precedenza, nella data accertata giudizialmente, ad altro soggetto, seppur senza il trasferimento del possesso, per il quale il proprietario ha promosso la procedura esecutiva con il pignoramento che ha dato impulso alla presente opposizione di terzo.
Pag. 4 di 5 Parte opponente non ha dato prova neppure di aver pagato il prezzo di vendita che, per l'importo dichiarato, non poteva essere versato in contanti, salvo un accordo, avente data certa, di una concordata rateizzazione.
Vi è prova contraria al trasferimento della proprietà dell'autovettura dalla all'opponente _3 anche nella visura del PRA, depositata in atti, dove l'intestazione del veicolo risulta in capo alla
, per cui neppure l'anteriorità della trascrizione può essere di supporto alla tesi della parte _3
opponente.
L'opponente non ha dimostrato neppure di essere stata nel possesso dell'autovettura alla data del pignoramento.
La stessa afferma, nell'atto di opposizione, di aver dato incarico all'agenzia, dove ha sottoscritto la dichiarazione di vendita, di occuparsi delle procedure di radiazione all'estero dell'autovettura, ma non ha dato prova neppure della richiesta di attivazione di tale procedura.
Non risulta, quindi, che l'opponente dalla data della vendita a quella del suo rientro in Bulgaria abbia, in qualche modo, per ben due mesi, rivendicato il possesso dell'autovettura.
L'autovettura è sempre stata presso la concessionaria e nel possesso della , dove è stata _3
pignorata.
La prova testimoniale, richiesta dalla parte opponente, non solo non è ammissibile ai sensi dell'art. 621 cpc e dell'art. 2721 cc, ma non è neppure conducente ai fini del giudizio, poiché dalle risultanze documentali sopra richiamate emerge chiaramente ed incontestabilmente, dalla sentenza di questo tribunale, sopra richiamata, che la aveva già venduto l'autovettura a soggetto diverso _3 dall'opponente in data anteriore a quella indicata nella dichiarazione di vendita in atti e che era in possesso della stessa alla data del pignoramento.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti opposte.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Nulla per le spese.
Palmi, 29/05/2025
Il G.O.P.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 29/05/2025, davanti al giudice onorario, dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 994/2023 R.G.
È presente l'avv. Glenda Prochilo, per parte ricorrente nonché il Parte_1
dott. ai fini della pratica forense. Parte_2
IL GIUDICE ONORARIO invita la parte alla discussione orale della causa.
La parte precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiede la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, dichiara la contumacia di CP_1
di e di e pronuncia sentenza, ex art. 281 sexies
[...] Controparte_2 _3
cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Eugenia
Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 994/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
9/03/1974, elettivamente domiciliata in Taurianova, Via Dante Alighieri, 29, presso lo studio dell'avv. Glenda Prochilo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Pag. 1 di 5 -terzo opponente- nei confronti di
, (P.I.: , in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante IG. corrente in Etterbeck (BE) Avenue delle Chavaliere, Controparte_4
7, con domicilio eletto, nella procedura esecutiva R.G.E. n.° 982/2022, presso lo studio del suo difensore, avv. Valeria Capua.
- Creditore procedente contumace-
E
(CF: - P.iva: ), Controparte_2 C.F._2 P.IVA_2
con sede in Ancona (AN) Via Gianfranceschi, 6, con domicilio eletto, nella procedura esecutiva
R.G.E. n.° 982/2022, presso lo studio del suo difensore, avv. Valeria Capua.
- Cessionaria contumace-
E
(CF: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente _3 C.F._3
alla C.da Taureana n. 75.
-Debitrice Esecutata contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice chiede di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del creditore procedente per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione e, consequenzialmente, di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento opposto e, consequenzialmente, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione;
di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/improcedibilità e/o la conseguente inefficacia del pignoramento mobiliare oggetto della presente procedura per aver colpito beni di esclusiva proprietà della terza opponente e comunque estranei al patrimonio della debitrice;
di emettere ogni altra pronuncia di _3
legge o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono;
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge da liquidare al procuratore costituito sulla base della normativa sul patrocinio a spese dello Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con l'atto di opposizione di terzo, ha sostenuto di aver acquistato, a fine anno
2020, con apposito atto di vendita, stipulato presso l'agenzia di pratiche automobilistiche di dalla Concessionaria AS Taureana Cars di l'autovettura Porsche Controparte_5 _3
Pag. 2 di 5 Cayenne telaio n. WP1ZZZ9PZ6LA04500, targata CT193XG; di aver incaricato la medesima agenzia di provvedere alla radiazione all'estero dell'autovettura acquistata;
di essere rientrata in
Bulgaria, a causa di una grave malattia del figlio, nel mese di febbraio 2021, e di aver affidato l'autovettura alla predetta concessionaria;
di aver appurato, al suo rientro in Calabria, circa un anno dopo, dalla IG.ra , che la suddetta autovettura era stata venduta alla che _3 Controparte_1 ha promosso la procedura esecutiva, che ha dato origine alla presente opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha eccepito l'anteriorità del suo acquisto, sia rispetto alla vendita alla non trascritta al PRA, come da visura in atti che indica quale Controparte_1 proprietario dell'autovettura la IG.ra , sia rispetto alla cessione dei diritti sul bene alla _3 [...]
, e l'inefficacia della cessione del credito perché non ritualmente comunicata. CP_2
Tutte le altre parti della procedura esecutiva sono rimaste contumaci nella presente fase del giudizio di opposizione all'esecuzione.
La causa è stata istruita con prove documentali e con l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva.
L'opposizione proposta nel presente giudizio è regolata dall'art. 619 cpc, il quale recita: “Il terzo, che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione”.
Il terzo è, dunque, “legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa” (Cass. Civ. n. 10810/2000).
Il vizio relativo alla titolarità del diritto in capo al cessionario di promuovere o proseguire la procedura esecutiva non può, dunque, essere eccepito dal terzo opponente.
Conseguentemente va rigettata l'eccezione, sollevata dalla parte opponente, di inesistenza/illegittimità/inefficacia della cessione del diritto alla . Controparte_2
L'opposizione ex art. 619 cpc, sotto altro profilo, dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inserisce, ed il fatto costitutivo della pretesa è il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione e, pertanto, si configura come un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione.
Da tale qualificazione discende che l'opposizione ex art. 619 cpc è soggetta al principio generale che pone l'onere della prova a carico di chi pretende di far derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli dalla propria affermazione.
È, dunque, l'opponente che ha l'onere di provare il fatto giuridico dal quale egli fa discendere il suo preteso diritto sul bene mobile sottoposto ad esecuzione.
Pag. 3 di 5 Tale principio generale va, però, coordinato, per quanto qui ci riguarda, con quello di cui all'art. 513 cpc, comma 1, che prevede che i beni mobili rinvenuti nella casa del debitore possono essere pignorati sempre, a prescindere da qualsiasi accertamento od autorizzazione.
La legge fa discendere dal collegamento spaziale tra il bene mobile e l'esecutato una presunzione di appartenenza a questi del bene.
Il terzo opponente, che rivendichi la proprietà dei beni pignorati che si trovino a casa del debitore o in luoghi a lui accessibili, per vincere la presunzione di appartenenza di cui al citato comma 1 dell'art. 513, ha, quindi, l'onere di provare il proprio diritto di proprietà e l'affidamento del bene pignorato al debitore esecutato in data antecedente al pignoramento.
Tale onere trova, nel caso di specie, la limitazione di cui agli artt. 621 cpc e 2721 cc.
Il pignoramento dell'autovettura è stato eseguito il 20 maggio 2022 mentre la dichiarazione di vendita all'opponente risulta sottoscritta da questa e dalla venditrice il 30 dicembre _3
2020.
Le sottoscrizioni della suddetta dichiarazione risultano autenticate dal titolare dell'agenzia a cui è seguita l'apposizione della marca da bollo di €. 16,00 datata 8 settembre Controparte_5
2020, che, a dire della parte opponente, attesta la data certa.
Considerata, dunque, la data indicata nella marca da bollo, la dichiarazione di vendita è precedente al pignoramento ed è ad esso opponibile.
Senonché la sentenza n. 231/2021, di questo Tribunale, emessa a definizione del giudizio n.
2097/2019 RG, acquisita in atti, ha accertato che in data 28 agosto 2018 l'autovettura per cui è causa è stata venduta alla che ha versato, in data 30 agosto 2018, a mezzo Controparte_1
bonifico, il prezzo di €. 7.200.
Alla data del 30 dicembre 2020, di sottoscrizione della dichiarazione di vendita dell'autovettura all'opponente, risulta, dunque, il perfezionamento della vendita della stessa autovettura al creditore pignorante, che aveva già attivato le procedure per ottenere anche il possesso del bene con la richiesta e l'emissione di decreto ingiuntivo a cui è seguita l'opposizione iscritta al n. 2097/2019, definita con la suddetta sentenza n. 231/2021, che ha riconosciuto il diritto di proprietà in capo al creditore pignorante, acquisito precedentemente alla dichiarazione di vendita dell'autovettura all'opponente, alla quale, peraltro, non risulta collegato nessun pagamento del prezzo.
Il trasferimento di proprietà dell'autovettura dalla all'odierna opponente non poteva, dunque, _3
realizzarsi, non essendo la più proprietaria del veicolo, avendo trasferito la proprietà, in _3
precedenza, nella data accertata giudizialmente, ad altro soggetto, seppur senza il trasferimento del possesso, per il quale il proprietario ha promosso la procedura esecutiva con il pignoramento che ha dato impulso alla presente opposizione di terzo.
Pag. 4 di 5 Parte opponente non ha dato prova neppure di aver pagato il prezzo di vendita che, per l'importo dichiarato, non poteva essere versato in contanti, salvo un accordo, avente data certa, di una concordata rateizzazione.
Vi è prova contraria al trasferimento della proprietà dell'autovettura dalla all'opponente _3 anche nella visura del PRA, depositata in atti, dove l'intestazione del veicolo risulta in capo alla
, per cui neppure l'anteriorità della trascrizione può essere di supporto alla tesi della parte _3
opponente.
L'opponente non ha dimostrato neppure di essere stata nel possesso dell'autovettura alla data del pignoramento.
La stessa afferma, nell'atto di opposizione, di aver dato incarico all'agenzia, dove ha sottoscritto la dichiarazione di vendita, di occuparsi delle procedure di radiazione all'estero dell'autovettura, ma non ha dato prova neppure della richiesta di attivazione di tale procedura.
Non risulta, quindi, che l'opponente dalla data della vendita a quella del suo rientro in Bulgaria abbia, in qualche modo, per ben due mesi, rivendicato il possesso dell'autovettura.
L'autovettura è sempre stata presso la concessionaria e nel possesso della , dove è stata _3
pignorata.
La prova testimoniale, richiesta dalla parte opponente, non solo non è ammissibile ai sensi dell'art. 621 cpc e dell'art. 2721 cc, ma non è neppure conducente ai fini del giudizio, poiché dalle risultanze documentali sopra richiamate emerge chiaramente ed incontestabilmente, dalla sentenza di questo tribunale, sopra richiamata, che la aveva già venduto l'autovettura a soggetto diverso _3 dall'opponente in data anteriore a quella indicata nella dichiarazione di vendita in atti e che era in possesso della stessa alla data del pignoramento.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti opposte.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Nulla per le spese.
Palmi, 29/05/2025
Il G.O.P.
Eugenia Trunfio
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