Art. 2.
A copertura del maggior onere derivante ai comuni ed alle province per le elezioni amministrative dell'anno 1985 dall'applicazione della presente legge e' autorizzata, per lo stesso anno, la corresponsione da parte del Ministero dell'interno di un contributo di lire 30 miliardi.
Il contributo e' ripartito in proporzione al numero degli uffici elettorali di sezione, tenuto conto dell'abbinamento di elezioni comunali e provinciali.
Al relativo onere per l'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A copertura del maggior onere derivante ai comuni ed alle province per le elezioni amministrative dell'anno 1985 dall'applicazione della presente legge e' autorizzata, per lo stesso anno, la corresponsione da parte del Ministero dell'interno di un contributo di lire 30 miliardi.
Il contributo e' ripartito in proporzione al numero degli uffici elettorali di sezione, tenuto conto dell'abbinamento di elezioni comunali e provinciali.
Al relativo onere per l'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.