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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/11/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ST FE, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 389/2021 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Marzia Mosconi e dell'Avv. Sonia Cavalli come da mandato in atti,
ATTORE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Ziccardi come da mandato in atti e in persona del Controparte_2
Responsabile unità contenzioso Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. Arturo Artusi come da mandato in atti, CONVENUTI
con la chiamata in causa di
, in persona del Responsabile unità affari Legali Controparte_4 [...]
CP_3 con il patrocinio dell'Avv. Arturo Artusi come da mandato in atti TERZA CHIAMATA
OGGETTO: “Intermediazione mobiliare – Restituzioni - Danni”.
Conclusioni per parte attrice: “In via rprincipale, accertato e dichiarato che gli importi versati in contanti dall'odierno ricorrente alla società tramite la dazione alla Controparte_2
in qualità di private banker della detta compagnia e dalla stessa indebitamente trattenuti Controparte_1 ammontano ad euro 61.000,00 quale somma capitale, quindi che il detto credito vantato dal medesimo è certo liquido ed esigibile per le motivazioni in fatto ed in diritto meglio esposte in narrativa, per gli effetti condannare pagina 1 di 9 società (P.I.: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, corrente in 10121 Torino (TO), Piazza AN Carlo n° 156, nonché la sig.ra
(CF ) residente in [...] C.F._1
82, in via tra di loro solidale, alla refusione della somma di Euro 61.000,00 al sig. , oltre al Parte_1 risarcimento del danno pari agli interessi che sarebbero maturati sull'intero capitale versato dal ricorrente, Euro 116.000,00, indicati ad un tasso medio annuo del 2,5% come investimenti a basso rischio, oltre alla rivalutazione monetaria ammontanti ad Euro 14.000,00 nonché la restituzione degli importi versati a titolo di costo del servizio di Consulenza 6, mai sottoscritto, pari a circa € 2.500,00, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda e rivalutazione monetaria. In via subordinata, condannare in solido tra di loro, la società (P.I.: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, corrente in 10121 Torino (TO), Piazza AN Carlo n° 156, nonché la sig.ra
(CF ) residente in [...] C.F._1
82, per la somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria, in favore del sig. , Parte_1 laddove il Giudicante decidesse di convertire il presente giudizio in rito ordinario. Condannare altresì in ogni caso i convenuti a rifondere le spese del presente giudizio oltre rimborso forfetario IVA e CPA come per Legge”.
Conclusioni per la convenuta : Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, nella persona Controparte_1 del Giudice adito, previe le declaratorie del caso e di legge e contrariis reiectis: Respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, irrita, illegittima, nulla, annullabile, non provata e/o come meglio.In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese vive come per legge.
Conclusioni per la convenuta : Controparte_5
Voglia il Tribunale Illustrissimo, “contrariis reiectis” e previe le declaratorie del caso e di legge: 1) nel merito e in via principale: rigettare tutte le domande formulate da nei propri confronti, in quanto infondate Parte_1 in fatto e in diritto per le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
2) in via riconvenzionale e subordinata e salvo gravame, condannare la Sig.ra a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 tutte le somme, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, che venissero accertate
[...]
e liquidate in corso di causa in favore del ricorrente e in danno della stessa Controparte_2
3) con vittoria di spese e competenze di causa, con I.V.A., C.P.A. e compenso forfettario come
[...] per legge”.
Conclusioni per la terza chiamata: : Controparte_4
Voglia il Tribunale Illustrissimo, “contrariis reiectis” e previe le declaratorie del caso e di legge:
1. nel merito e in via principale: rigettare tutte le domande formulate da nei propri confronti, in quanto infondate Parte_1 in fatto e in diritto per le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
2. con vittoria di spese e competenze di causa, con I.V.A., C.P.A. e compenso forfettario come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, ricorreva a codesto Parte_1
Tribunale ex art. 702 bis c.p.c. convenendo in giudizio e Controparte_1 Controparte_6
pagina 2 di 9 per essere ristorato del pregiudizio patrimoniale subito, derivato dalla Controparte_7 condotta della promoter finanziaria, nell'ambito della vicenda rappresentata nei termini seguenti. Premetteva di essere pensionato dal 2011 e ancora impegnato in modo occasionale in attività di falegname e montatore, nonché di conoscere da tempo i genitori della banker CP_1 CP_2 del gruppo e di essersi determinato a contattare la filiale di Fidenza per fissare Controparte_4 un appuntamento con al fine di valutare la possibilità di avviare un rapporto con il CP_1 predetto gruppo bancario. L'incontro avveniva nell'estate 2017 e ad esso seguiva la sottoscrizione, in data 13.07.2017, del contratto per l'apertura del conto corrente n. 00001006400379057 con sul quale venivano Controparte_5 versati tra il 2017 e il 2019 complessivi 116.000,00 Euro, di cui 71.000,00 in contanti e 45.000,00 mediante assegni bancari. deduceva altresì di aver ricevuto con cadenza Parte_1 semestrale vari report riepilogativi stampati su carta intestata sull'andamento Controparte_4 degli investimenti – con ottimi risultati di gestione – da parte della promoter, la quale consigliava di non tenere in considerazione altri eventuali reports differenti da quelli consegnati dalla stessa, poiché non aggiornati rispetto alla situazione reale. Nel momento in cui aveva iniziato a circolare nella cittadina di Fidenza la voce dell'intervenuta revoca del mandato conferito a da parte di AN OL ST, aveva tentato di contattare la promoter, quindi di essersi CP_1 recato in banca al fine di ritarare le proprie somme, scoprendo in quel frangente che solo una parte di quanto versato era stata effettivamente investita e di aver ricevuto in restituzione solo 45.000,00 Euro a fronte dei 116.000 consegnati alla promoter. quindi, tramite il proprio Pt_1 procuratore legale, provava invano a trovare un componimento stragiudiziale della lite, ed esaminando la documentazione fornita da scopriva anche la falsificazione da Controparte_4 parte della del questionario per la c.d. “profilatura” del cliente, inserito così tra quelli a CP_1 massimo rischio, nonché di avere a sé intestato un servizio di consulenza chiamato “Consulenza 6”, in forza del quale venivano periodicamente pagate competenze per l'ammontare di circa 2.500,00 Euro. lamentava di aver subito un danno economico per 82.000,00 Parte_1
Euro (61.000,00 di danno emergente e 14.000,00 per lucro cessante, applicando un tasso medio annuo del 2,5% e di ulteriori 2.500,00 per il servizio di consulenza 6 mai richiesto, danno riconducibile alla condotta truffaldina della convenuta, ed al contegno gravemente colposo, se non doloso, dei funzionari della per loro totale omissione di qualunque Controparte_4 controllo sull'operato della mandataria. Si costituiva contestando integralmente quanto Controparte_8 dedotto nel ricorso introduttivo ed in particolare eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza in fatto e diritto delle domande avanzate da in relazione Pt_1 alle quali formulava comunque domanda riconvenzionale subordinata trasversale di regresso e/o garanzia nei confronti della CP_1
La società bancaria precisava, a supporto della posizione difensiva assunta, di gestire i soli rapporti bancari con l'attore, in base al contratto concluso per effetto dell'intermediazione di
, e di non svolgere attività di intermediazione immobiliare come la predetta Controparte_4 società, soggetto comunque giuridicamente distinto. Inoltre, evidenziava che fino alla cessazione del rapporto di agenzia, svolgeva attività di CP_1 agente di commercio senza rappresentanza, in qualità di imprenditrice commerciale in proprio,
pagina 3 di 9 promotrice e consulente finanziaria della - e non della banca - Controparte_4 CP_2
(come da contratto che produceva), e che il Sig. aveva commesso una grave imprudenza Pt_1 nel consegnare denaro contante alla promoter finanziaria, in spregio alla normativa vigente (anche sull'antiriciclaggio). rimaneva comunque estranea alla vicenda, anche perché CP_2 nei moduli di versamento prodotti dal correntista era chiaramente scritto che “il versamento tramite Private Banker, anche di altre società del gruppo con cui ci siano appositi accordi (ma non nella qualità di promotore finanziario consulente non essendo operazioni regolate dal tuf), che un tale versamento (2.2) è limitato esclusivamente ad assegni non trasferibili emessi dal correntista ed intestati a sé medesimo, oppure a vaglia o assegni intestati o girati al correntista e resi non trasferibili. Tutti gli assegni devono essere nella parte anteriore sbarrati (e quelli prodotti dal non lo sono), con inserimento tra le due righe della dicitura Pt_1 CP_2
e girati valuta per l'incasso a Non rientra nelle incombenze del Private Banker accettare
[...] Controparte_2 contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la banca non risponde della consegna al Private Banker di mezzi di pagamento difformi”. Veniva autorizzata l'estensione del contraddittorio nei confronti di Controparte_4 che si costituiva, a mezzo dello stesso difensore di , contestando l'infondatezza delle CP_2 domande attoree, e comunque la loro quantificazione, per una serie di ragioni, tra cui:
- il fatto che la non fosse una propria dipendente, e, nell'ambito del rapporto di CP_1 agenzia/mandato senza rappresentanza, operasse con modalità del tutto autonome;
- il fatto che l'attore non avesse provato l'effettiva dazione di denaro in contanti alla CP_1 non ritenendo probanti le distinte di presentazione dei valori (con moduli non riconducibili alla società di investimento) prodotti dal che sembrerebbero sottoscritte con semplice sigla Pt_1 dalla né che le somme fossero state effettivamente investite con configurando CP_1 CP_4 comunque una condotta evidentemente negligente del ricorrente;
- la mancata considerazione del contenuto dei reports reali e veritieri allo stesso regolarmente inviati da per il servizio di Consulenza Sei (relativo al contratto 13- Controparte_4
21/7/2017) e l'imprudente affidamento nei report, differenti e alterati, consegnatigli dalla promoter finanziaria;
- che gli investimenti promossi attraverso (per il mezzo di Controparte_4 CP_1 agente senza rappresentanza della ), compreso il saldo del conto
[...] Controparte_4 corrente presso , erano solo ed esclusivamente quelli indicati nei reports di CP_2 monitoraggio e nei rapporti di diagnosi con esclusione della voce Altri Istituti;
-che gli investimenti effettuati dal ricorrente con hanno portato a plusvalenze Controparte_4 per complessivi € 2.381,24: a fronte delle generiche affermazione del che in alternativa Pt_1 avrebbe concluso altri investimenti che avrebbero apportato un maggior utile, senza indicare quali, l'intermediario solleva quindi, eccezione di buona fede per la gestione non autorizzata da parte del promoter finanziario;
-che la pretesa di un rendimento annuo del 2,5% nei titoli nei quali il risparmiatore avrebbe potuto investire si qualifica come infondata, non avendo nemmeno specificato quali sarebbero state le operazioni, né il mercato di riferimento, e temeraria, dal momento che la scelta di rivolgersi alla stata del tutto autonoma. CP_1
La terza chiamata, inoltre, ribadiva le osservazioni già formulate da sulla violazione CP_2 delle norme in materia di antiriciclaggio, sul contenuto delle clausole nei moduli di versamento e pagina 4 di 9 sul fatto che il denaro contante non venne mai versato sul conto acceso presso la banca
, da cui l'insussistenza dei presupposti per riconoscere la propria responsabilità. CP_2
Con ordinanza del 29.09.2021, il Giudice precedente assegnatario disponeva la conversione del rito e dava successivamente ingresso alla CTU contabile per descrivere le modalità con le quali venivano eseguiti gli investimenti e il ruolo di convenuti e terzo chiamato, e per accertare le somme complessivamente consegnate dal alla er i propri investimenti, l'importo Pt_1 CP_1 complessivo del capitale da restituire al e gli interessi che sarebbero maturati sul capitale Pt_1 versato e non investito applicando il tasso tempo per tempo previsto per gli investimenti a basso rischio. In data 14.11.2023 si costituiva in giudizio tardivamente – già dichiarata Controparte_1 contumace in data 26.05.2021 – contestando il mancato raggiungimento dell'onere della prova da parte di Affermava, inoltre, la legittimità delle commissioni percepite per l'attività di Pt_1 consulenza richiesta, in relazione alla quale evidenziava l'autonomia delle scelte del risparmiatore sui prodotti consigliati e la circostanza che, avendo egli ricevuto gli estratti conto da e CP_2
i report da , fosse in grado di conoscere tutti i movimenti effettuati, anche di quelli a CP_4 suo dire posti in essere senza il necessario consenso, anche presso altri istituti. Nelle more del giudizio, con atto di fusione mediante incorporazione Controparte_4 del 03.10.2022 veniva acquisita interamente da Controparte_2
Da ultimo la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** I rapporti tra le società finanziarie e l'attore sono disciplinati dai seguenti contratti conclusi per mezzo della promoter Controparte_1
- contratti di apertura del c/c (n. 00001006400379057) e per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di consulenza, in materia d'investimenti e di collocamento per la clientela al dettaglio – con in data 13.07.2017 (doc. 1 allegato al ricorso), conto corrente estinto CP_2 in data 10.09.2019;
- contratti di consulenza e collocamento del 21.07.2017, il contratto Sei e l'adesione al servizio Sei del 24.07.2017-1.08.2017 – con (doc. 3,4,5 allegati alla costituzione di Controparte_4
, in relazione ai quali il disconosce la propria firma. Controparte_4 Pt_1
Sebbene la Banca Fideuram non avesse alcun rapporto contrattuale con la promoter finanziaria, che svolgeva autonoma attività per la società di intermediazione mobiliare, l'operazione di incorporazione di quest'ultima nella società bancaria determina l'assorbimento della questione relativa alla carenza di legittimazione passiva di nell'odierno giudizio. CP_2
Se è vero, infatti, che al momento dell'instaurazione della lite e CP_2 Controparte_4 erano due società distinte, con codici fiscali differenti e svolgenti diverse attività, la
[...] successiva fusione per incorporazione, con effetti dal dicembre 2022, ha dato luogo a successione a titolo universale del soggetto giuridico incorporante nei rapporti (attivi e passivi) del soggetto incorporato: “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già
pagina 5 di 9 riguardanti i soggetti Incorporati … la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.” (Cass. s.s. u.u. 21970/2021). Ciò posto e passando all'esame del merito, la CTU contabile ha accertato, sulla base della documentazione presente in fascicolo, che la somma di cui l'attore ha chiesto la rifusione equivale a quella consegnata in contanti a er 61.000,00 Euro, di cui è presente riscontro CP_1 documentale nelle distinte di versamento sottoscritte da e con firma che può Pt_1 CP_1 ritenersi legalmente riconosciuta dalla convenuta, già contumace e costituitasi tardivamente, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. non ha provveduto a depositare sul conto corrente Controparte_1 del ricorrente n. 379057 intrattenuto presso la banca gli importi via via ricevuti in CP_2 contanti dall'attore nell'arco temporale 2017-2019, mentre effettuò il versamento di tutti gli assegni tratti su altri Istituti per costituire la provvista da investire e poi davvero investita. IL CTU ha evidenziato che gli investimenti in titoli effettuati nell'interesse di non hanno Pt_1 prodotto perdite, alla data del 26.3.2019 dell'ultimo Report Diagnosi agli atti, così che l'unico capitale da restituire è costituito dalla sommatoria di denaro contante consegnato alla promotrice, come risulta dalle contabili sottoscritte dal ricorrente e dalla convenuta promotrice, che sommano ad euro 61.000, importo al quale potranno venir aggiunti gli interessi che su dette somme sarebbero maturati dalla data della consegna alla data di instaurazione del giudizio, non anche i 2.500,00 Euro indicati dall'attore per commissioni del servizio Consulenza 6, addebitate per soli 101,84 Euro. In sostanza, sul conto sono stati versati i soli assegni consegnati alla e non i contanti, CP_1 pari a € 61.000,00, come si evince dalle distinte di versamento sottoscritte dalla promoter e dall'attore. Le risultanze istruttorie, dunque, confermano la fondatezza della domanda attorea quanto meno per i 61.000 Euro quantificati dal CTU, a titolo di risarcimento danni derivati dalle condotte illecite di sulla quale sono dovuti anche gli interessi legali sulla somma di Controparte_1 anno in anno rivalutata, trattandosi di debito di valore (art. 2056 cod. civ.). La condotta fraudolenta della promoter è verificata e confermata dal confronto con le distinte di versamento prodotte sub. doc 2 e quelle agli atti del procedimento penale (depositate da Pt_1
in data 03.01.2023), da cui si evince le somme consegnate in contanti, per un totale di
[...]
61.000,00, non venivano poi versate presso gli sportelli bancari. Tale condotta, del resto, come la falsificazione dei prospetti e la forzatura del dato RFA, è ammessa con riferimento a varie posizioni nell'autodenuncia della e anche la CP_1 documentazione del fascicolo del procedimento penale delinea un quadro probatorio completo da cui emerge chiaramente la responsabilità della convenuta Controparte_1
Del resto anche l'odierna difesa della convenuta pare principalmente volta ad evidenziare l'imprudenza del risparmiatore di cui la promoter ha approfittato: “se la quindi, faceva CP_1 credere al con i suoi documenti alterati che gli investimenti presso altre banche fossero i Pt_1 guadagni che lo stesso percepiva con gli investimenti suggeriti dalla promotrice” questo è
pagina 6 di 9 dovuto, ancora e per l'ennesima volta, dall'evidente negligenza del che mai esaminava i Pt_1 reports reali che gli venivano spediti da ANpaolo ST s.r.l, nei quali infatti non erano riportati i guadagni indicati dalla con conseguente irrilevanza (come confermato dall'ordinanza CP_1
25.6.2020 del Tribunale di Parma), anche sotto tale profilo, del patrimonio che l'investitore Co deteneva presso altri Istituti o , che veniva indicato (nei reports reali) solo al fine di fornire all'investitore un quadro complessivo delle sue possibilità” (pag. 10 comparsa di costituzione), e così senza contestare, anzi, ammettendo, il contegno fraudolento attuato. Il comportamento tenuto da appare a chi scrive, contrariamente a quanto sostenuto negli atti difensivi Pt_1 del tutto adeguato e rispondente alle caratteristiche personali di artigiano con CP_1 Pt_1 licenza media, pensionato, conoscente di famiglia da anni della che alla stessa affidava i CP_1 propri risparmi e guadagni, non in unica soluzione per somma ingente, ma nell'arco di un biennio, ogni volta in contanti o assegni per importi non elevati (nell'ordine dei 5.000,00-10.000 Euro), pertanto all'attore non è attribuibile un concorso colposo per quanto accadutogli. Secondo l'apprezzamento di questo Giudice, la domanda attorea può tuttavia essere accolta sono nei confronti di non anche nei confronti delle altre parti, in particolare Controparte_1 della convenuta . CP_2
L'esame del conto corrente e della documentazione prodotta dalle parti ha permesso di appurare che tutte le somme versate mediante assegni sul conto corrente sono state Pt_1 investite e annotare sul conto;
la gestione di tali somme non ha prodotto perdite per l'investitore, come evidenziato dal CTU. Vi è stato altresì periodico invio della documentazione informativa, quali report ed estratti di conto corrente relativi al conto n. 1006400379057 (doc. 7, 8, 9 allegati alla comparsa di costituzione di ) CP_2
La questione del disconoscimento della sottoscrizione ai contratti di prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento con adesione al “Servizio Sei” apparentemente conclusi con non presenta rilevanza ai fini dello Controparte_4 scrutinio della domanda attore, poiché non ha per ottenere l'accertamento della nullità del Pt_1 contratto quadro per violazione dell'art. 23 TUF, che ne richiede la stipulazione in forma scritta e che una copia venga consegnata al cliente, nonché per la declaratoria della nullità di specifiche operazioni di acquisto eseguite in attuazione del contratto quadro, ma ha dedotto che sussisterebbe una differenza pari alla somma complessiva consegnata alla pari ad € CP_1
116.000,00, e la somma restituita al alla chiusura del conto, pari a € 45.000,00, con relativa Pt_1 perdita di € 61.000,00 e degli eventuali guadagni per gli investimenti prospettati o sperati, per totali 63.729,00 Euro. Tale credito è insussistente verso e già trattandosi di un valore CP_2 Controparte_4 patrimoniale che, se anche fatto credere come esistente dal comportamento della private banker in realtà non lo era come riscontrabile da una lettura attenta della Controparte_1 documentazione proveniente da e e confermato dal perito d'ufficio Controparte_4 CP_2 dott. Per_1
In particolare, gli estratti conto inviati da riportano, in aggiunta alla movimentazione CP_2 intervenuta in conto ed al conseguente saldo periodico, una “Sintesi della posizione cliente” riepilogativa della disponibilità in conto corrente ed il controvalore degli investimenti da cui pagina 7 di 9 l'attore poteva sapere quanto risultava effettivamente investito in strumenti finanziari ed evitare anche la proposizione di una domanda palesemente infondata. Altrettanto vale con riguardo alla ripetizione per gli addebiti derivanti dal servizio di Consulenza Sei mai richiesta, disconoscendo la sottoscrizione apparentemente apposta ai contratti. Infatti, emerge documentalmente che gli investimenti effettuati dal hanno reso allo stesso Pt_1 le seguenti plusvalenze:
1) € 987,95, in riferimento al prodotto Fonditalia, contratto n. 528188.01.907;
2) € 1.270,31, in riferimento al prodotto Piano investimento Italia contratto n. 504473.PA.109;
3) € 122,98, in relazione al prodotto contratto n. 923813.PF.209. Parte_2 per un ammontare complessivo di € 2.381,24 (doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione di
). Controparte_4
In relazione al servizio di consulenza, inoltre, la CTU ha evidenziato un solo addebito, nel 2018, di 101,84 Euro. Tuttavia deve essere opportunamente valorizzato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. 28314/2019) nell'ambito della questione avente ad oggetto le nullità di protezione, che ha posto in rilievo l'obbligo solidaristico, di matrice costituzionale, di buona fede gravante sull'investitore, che non può travalicare in abuso, traducendosi in ingiustificato pregiudizio in danno dell'altra parte. Per cui a fronte di un rapporto durato tre anni (e di un'unica commissione addebitata), nonché di una gestione di intermediazione che ha assicurato al cliente utile netto per euro 2.381,24 la domanda volta ad escludere la debenza delle commissioni contrattuali è palesemente contraria a buona fede, posto che è volta a mantenere il vantaggio economico derivante dal rapporto senza sostenere alcun onere economico. In base alle considerazioni svolte, non ci sono elementi per ritenere sussistente la responsabilità dell'intermediario finanziario per la gestione del patrimonio (effettivamente) affidatogli dall'attore ed oggi della convenuta , in cui si è fusa estinguendosi CP_2 Controparte_4
La promoter qui convenuta dovrà pertanto rifondere a il pregiudizio provocatogli per Pt_1
63.729,00 Euro. Trattandosi di debito di valore, sulla somma annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali fino al saldo. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza tra e liquidate sul Pt_1 Controparte_1 valore della causa e su quello medio per ciascuna fase processuale secondo i criteri del DM 55/2014 testo vigente. I profili sostanziali e peculiarità della vicenda, nonché l'apparenza creata da sulla CP_1 riferibilità del proprio agire a e AN OL ST attraverso i moduli utilizzati, idonea a CP_2 ingenerare errore in anche sui destinatari dell'iniziativa giudiziale da Parte_1 intraprendere, giustifica la compensazione delle spese di lite sostenute dalle due società anzi nominate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente causa, così decide:
pagina 8 di 9 - rigetta la domanda attorea nei confronti di e Controparte_5
Controparte_9
- accertata la responsabilità di per i fatti oggetto di causa, la dichiara tenuta e Controparte_1 condanna al pagamento a favore di di 63.729,00 Euro, a titolo di risarcimento Parte_1 danni, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da , Controparte_1 Parte_1 liquidate in 14.103,00 Euro per compenso professionale e 759,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- compensa le spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla chiamata AN OL CP_2
ST.
Così deciso in Parma il 14 novembre 2025 Il Giudice
ST FE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ST FE, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 389/2021 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Marzia Mosconi e dell'Avv. Sonia Cavalli come da mandato in atti,
ATTORE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Ziccardi come da mandato in atti e in persona del Controparte_2
Responsabile unità contenzioso Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. Arturo Artusi come da mandato in atti, CONVENUTI
con la chiamata in causa di
, in persona del Responsabile unità affari Legali Controparte_4 [...]
CP_3 con il patrocinio dell'Avv. Arturo Artusi come da mandato in atti TERZA CHIAMATA
OGGETTO: “Intermediazione mobiliare – Restituzioni - Danni”.
Conclusioni per parte attrice: “In via rprincipale, accertato e dichiarato che gli importi versati in contanti dall'odierno ricorrente alla società tramite la dazione alla Controparte_2
in qualità di private banker della detta compagnia e dalla stessa indebitamente trattenuti Controparte_1 ammontano ad euro 61.000,00 quale somma capitale, quindi che il detto credito vantato dal medesimo è certo liquido ed esigibile per le motivazioni in fatto ed in diritto meglio esposte in narrativa, per gli effetti condannare pagina 1 di 9 società (P.I.: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, corrente in 10121 Torino (TO), Piazza AN Carlo n° 156, nonché la sig.ra
(CF ) residente in [...] C.F._1
82, in via tra di loro solidale, alla refusione della somma di Euro 61.000,00 al sig. , oltre al Parte_1 risarcimento del danno pari agli interessi che sarebbero maturati sull'intero capitale versato dal ricorrente, Euro 116.000,00, indicati ad un tasso medio annuo del 2,5% come investimenti a basso rischio, oltre alla rivalutazione monetaria ammontanti ad Euro 14.000,00 nonché la restituzione degli importi versati a titolo di costo del servizio di Consulenza 6, mai sottoscritto, pari a circa € 2.500,00, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda e rivalutazione monetaria. In via subordinata, condannare in solido tra di loro, la società (P.I.: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, corrente in 10121 Torino (TO), Piazza AN Carlo n° 156, nonché la sig.ra
(CF ) residente in [...] C.F._1
82, per la somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria, in favore del sig. , Parte_1 laddove il Giudicante decidesse di convertire il presente giudizio in rito ordinario. Condannare altresì in ogni caso i convenuti a rifondere le spese del presente giudizio oltre rimborso forfetario IVA e CPA come per Legge”.
Conclusioni per la convenuta : Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, nella persona Controparte_1 del Giudice adito, previe le declaratorie del caso e di legge e contrariis reiectis: Respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, irrita, illegittima, nulla, annullabile, non provata e/o come meglio.In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese vive come per legge.
Conclusioni per la convenuta : Controparte_5
Voglia il Tribunale Illustrissimo, “contrariis reiectis” e previe le declaratorie del caso e di legge: 1) nel merito e in via principale: rigettare tutte le domande formulate da nei propri confronti, in quanto infondate Parte_1 in fatto e in diritto per le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
2) in via riconvenzionale e subordinata e salvo gravame, condannare la Sig.ra a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 tutte le somme, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, che venissero accertate
[...]
e liquidate in corso di causa in favore del ricorrente e in danno della stessa Controparte_2
3) con vittoria di spese e competenze di causa, con I.V.A., C.P.A. e compenso forfettario come
[...] per legge”.
Conclusioni per la terza chiamata: : Controparte_4
Voglia il Tribunale Illustrissimo, “contrariis reiectis” e previe le declaratorie del caso e di legge:
1. nel merito e in via principale: rigettare tutte le domande formulate da nei propri confronti, in quanto infondate Parte_1 in fatto e in diritto per le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
2. con vittoria di spese e competenze di causa, con I.V.A., C.P.A. e compenso forfettario come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, ricorreva a codesto Parte_1
Tribunale ex art. 702 bis c.p.c. convenendo in giudizio e Controparte_1 Controparte_6
pagina 2 di 9 per essere ristorato del pregiudizio patrimoniale subito, derivato dalla Controparte_7 condotta della promoter finanziaria, nell'ambito della vicenda rappresentata nei termini seguenti. Premetteva di essere pensionato dal 2011 e ancora impegnato in modo occasionale in attività di falegname e montatore, nonché di conoscere da tempo i genitori della banker CP_1 CP_2 del gruppo e di essersi determinato a contattare la filiale di Fidenza per fissare Controparte_4 un appuntamento con al fine di valutare la possibilità di avviare un rapporto con il CP_1 predetto gruppo bancario. L'incontro avveniva nell'estate 2017 e ad esso seguiva la sottoscrizione, in data 13.07.2017, del contratto per l'apertura del conto corrente n. 00001006400379057 con sul quale venivano Controparte_5 versati tra il 2017 e il 2019 complessivi 116.000,00 Euro, di cui 71.000,00 in contanti e 45.000,00 mediante assegni bancari. deduceva altresì di aver ricevuto con cadenza Parte_1 semestrale vari report riepilogativi stampati su carta intestata sull'andamento Controparte_4 degli investimenti – con ottimi risultati di gestione – da parte della promoter, la quale consigliava di non tenere in considerazione altri eventuali reports differenti da quelli consegnati dalla stessa, poiché non aggiornati rispetto alla situazione reale. Nel momento in cui aveva iniziato a circolare nella cittadina di Fidenza la voce dell'intervenuta revoca del mandato conferito a da parte di AN OL ST, aveva tentato di contattare la promoter, quindi di essersi CP_1 recato in banca al fine di ritarare le proprie somme, scoprendo in quel frangente che solo una parte di quanto versato era stata effettivamente investita e di aver ricevuto in restituzione solo 45.000,00 Euro a fronte dei 116.000 consegnati alla promoter. quindi, tramite il proprio Pt_1 procuratore legale, provava invano a trovare un componimento stragiudiziale della lite, ed esaminando la documentazione fornita da scopriva anche la falsificazione da Controparte_4 parte della del questionario per la c.d. “profilatura” del cliente, inserito così tra quelli a CP_1 massimo rischio, nonché di avere a sé intestato un servizio di consulenza chiamato “Consulenza 6”, in forza del quale venivano periodicamente pagate competenze per l'ammontare di circa 2.500,00 Euro. lamentava di aver subito un danno economico per 82.000,00 Parte_1
Euro (61.000,00 di danno emergente e 14.000,00 per lucro cessante, applicando un tasso medio annuo del 2,5% e di ulteriori 2.500,00 per il servizio di consulenza 6 mai richiesto, danno riconducibile alla condotta truffaldina della convenuta, ed al contegno gravemente colposo, se non doloso, dei funzionari della per loro totale omissione di qualunque Controparte_4 controllo sull'operato della mandataria. Si costituiva contestando integralmente quanto Controparte_8 dedotto nel ricorso introduttivo ed in particolare eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza in fatto e diritto delle domande avanzate da in relazione Pt_1 alle quali formulava comunque domanda riconvenzionale subordinata trasversale di regresso e/o garanzia nei confronti della CP_1
La società bancaria precisava, a supporto della posizione difensiva assunta, di gestire i soli rapporti bancari con l'attore, in base al contratto concluso per effetto dell'intermediazione di
, e di non svolgere attività di intermediazione immobiliare come la predetta Controparte_4 società, soggetto comunque giuridicamente distinto. Inoltre, evidenziava che fino alla cessazione del rapporto di agenzia, svolgeva attività di CP_1 agente di commercio senza rappresentanza, in qualità di imprenditrice commerciale in proprio,
pagina 3 di 9 promotrice e consulente finanziaria della - e non della banca - Controparte_4 CP_2
(come da contratto che produceva), e che il Sig. aveva commesso una grave imprudenza Pt_1 nel consegnare denaro contante alla promoter finanziaria, in spregio alla normativa vigente (anche sull'antiriciclaggio). rimaneva comunque estranea alla vicenda, anche perché CP_2 nei moduli di versamento prodotti dal correntista era chiaramente scritto che “il versamento tramite Private Banker, anche di altre società del gruppo con cui ci siano appositi accordi (ma non nella qualità di promotore finanziario consulente non essendo operazioni regolate dal tuf), che un tale versamento (2.2) è limitato esclusivamente ad assegni non trasferibili emessi dal correntista ed intestati a sé medesimo, oppure a vaglia o assegni intestati o girati al correntista e resi non trasferibili. Tutti gli assegni devono essere nella parte anteriore sbarrati (e quelli prodotti dal non lo sono), con inserimento tra le due righe della dicitura Pt_1 CP_2
e girati valuta per l'incasso a Non rientra nelle incombenze del Private Banker accettare
[...] Controparte_2 contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la banca non risponde della consegna al Private Banker di mezzi di pagamento difformi”. Veniva autorizzata l'estensione del contraddittorio nei confronti di Controparte_4 che si costituiva, a mezzo dello stesso difensore di , contestando l'infondatezza delle CP_2 domande attoree, e comunque la loro quantificazione, per una serie di ragioni, tra cui:
- il fatto che la non fosse una propria dipendente, e, nell'ambito del rapporto di CP_1 agenzia/mandato senza rappresentanza, operasse con modalità del tutto autonome;
- il fatto che l'attore non avesse provato l'effettiva dazione di denaro in contanti alla CP_1 non ritenendo probanti le distinte di presentazione dei valori (con moduli non riconducibili alla società di investimento) prodotti dal che sembrerebbero sottoscritte con semplice sigla Pt_1 dalla né che le somme fossero state effettivamente investite con configurando CP_1 CP_4 comunque una condotta evidentemente negligente del ricorrente;
- la mancata considerazione del contenuto dei reports reali e veritieri allo stesso regolarmente inviati da per il servizio di Consulenza Sei (relativo al contratto 13- Controparte_4
21/7/2017) e l'imprudente affidamento nei report, differenti e alterati, consegnatigli dalla promoter finanziaria;
- che gli investimenti promossi attraverso (per il mezzo di Controparte_4 CP_1 agente senza rappresentanza della ), compreso il saldo del conto
[...] Controparte_4 corrente presso , erano solo ed esclusivamente quelli indicati nei reports di CP_2 monitoraggio e nei rapporti di diagnosi con esclusione della voce Altri Istituti;
-che gli investimenti effettuati dal ricorrente con hanno portato a plusvalenze Controparte_4 per complessivi € 2.381,24: a fronte delle generiche affermazione del che in alternativa Pt_1 avrebbe concluso altri investimenti che avrebbero apportato un maggior utile, senza indicare quali, l'intermediario solleva quindi, eccezione di buona fede per la gestione non autorizzata da parte del promoter finanziario;
-che la pretesa di un rendimento annuo del 2,5% nei titoli nei quali il risparmiatore avrebbe potuto investire si qualifica come infondata, non avendo nemmeno specificato quali sarebbero state le operazioni, né il mercato di riferimento, e temeraria, dal momento che la scelta di rivolgersi alla stata del tutto autonoma. CP_1
La terza chiamata, inoltre, ribadiva le osservazioni già formulate da sulla violazione CP_2 delle norme in materia di antiriciclaggio, sul contenuto delle clausole nei moduli di versamento e pagina 4 di 9 sul fatto che il denaro contante non venne mai versato sul conto acceso presso la banca
, da cui l'insussistenza dei presupposti per riconoscere la propria responsabilità. CP_2
Con ordinanza del 29.09.2021, il Giudice precedente assegnatario disponeva la conversione del rito e dava successivamente ingresso alla CTU contabile per descrivere le modalità con le quali venivano eseguiti gli investimenti e il ruolo di convenuti e terzo chiamato, e per accertare le somme complessivamente consegnate dal alla er i propri investimenti, l'importo Pt_1 CP_1 complessivo del capitale da restituire al e gli interessi che sarebbero maturati sul capitale Pt_1 versato e non investito applicando il tasso tempo per tempo previsto per gli investimenti a basso rischio. In data 14.11.2023 si costituiva in giudizio tardivamente – già dichiarata Controparte_1 contumace in data 26.05.2021 – contestando il mancato raggiungimento dell'onere della prova da parte di Affermava, inoltre, la legittimità delle commissioni percepite per l'attività di Pt_1 consulenza richiesta, in relazione alla quale evidenziava l'autonomia delle scelte del risparmiatore sui prodotti consigliati e la circostanza che, avendo egli ricevuto gli estratti conto da e CP_2
i report da , fosse in grado di conoscere tutti i movimenti effettuati, anche di quelli a CP_4 suo dire posti in essere senza il necessario consenso, anche presso altri istituti. Nelle more del giudizio, con atto di fusione mediante incorporazione Controparte_4 del 03.10.2022 veniva acquisita interamente da Controparte_2
Da ultimo la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** I rapporti tra le società finanziarie e l'attore sono disciplinati dai seguenti contratti conclusi per mezzo della promoter Controparte_1
- contratti di apertura del c/c (n. 00001006400379057) e per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di consulenza, in materia d'investimenti e di collocamento per la clientela al dettaglio – con in data 13.07.2017 (doc. 1 allegato al ricorso), conto corrente estinto CP_2 in data 10.09.2019;
- contratti di consulenza e collocamento del 21.07.2017, il contratto Sei e l'adesione al servizio Sei del 24.07.2017-1.08.2017 – con (doc. 3,4,5 allegati alla costituzione di Controparte_4
, in relazione ai quali il disconosce la propria firma. Controparte_4 Pt_1
Sebbene la Banca Fideuram non avesse alcun rapporto contrattuale con la promoter finanziaria, che svolgeva autonoma attività per la società di intermediazione mobiliare, l'operazione di incorporazione di quest'ultima nella società bancaria determina l'assorbimento della questione relativa alla carenza di legittimazione passiva di nell'odierno giudizio. CP_2
Se è vero, infatti, che al momento dell'instaurazione della lite e CP_2 Controparte_4 erano due società distinte, con codici fiscali differenti e svolgenti diverse attività, la
[...] successiva fusione per incorporazione, con effetti dal dicembre 2022, ha dato luogo a successione a titolo universale del soggetto giuridico incorporante nei rapporti (attivi e passivi) del soggetto incorporato: “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già
pagina 5 di 9 riguardanti i soggetti Incorporati … la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.” (Cass. s.s. u.u. 21970/2021). Ciò posto e passando all'esame del merito, la CTU contabile ha accertato, sulla base della documentazione presente in fascicolo, che la somma di cui l'attore ha chiesto la rifusione equivale a quella consegnata in contanti a er 61.000,00 Euro, di cui è presente riscontro CP_1 documentale nelle distinte di versamento sottoscritte da e con firma che può Pt_1 CP_1 ritenersi legalmente riconosciuta dalla convenuta, già contumace e costituitasi tardivamente, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. non ha provveduto a depositare sul conto corrente Controparte_1 del ricorrente n. 379057 intrattenuto presso la banca gli importi via via ricevuti in CP_2 contanti dall'attore nell'arco temporale 2017-2019, mentre effettuò il versamento di tutti gli assegni tratti su altri Istituti per costituire la provvista da investire e poi davvero investita. IL CTU ha evidenziato che gli investimenti in titoli effettuati nell'interesse di non hanno Pt_1 prodotto perdite, alla data del 26.3.2019 dell'ultimo Report Diagnosi agli atti, così che l'unico capitale da restituire è costituito dalla sommatoria di denaro contante consegnato alla promotrice, come risulta dalle contabili sottoscritte dal ricorrente e dalla convenuta promotrice, che sommano ad euro 61.000, importo al quale potranno venir aggiunti gli interessi che su dette somme sarebbero maturati dalla data della consegna alla data di instaurazione del giudizio, non anche i 2.500,00 Euro indicati dall'attore per commissioni del servizio Consulenza 6, addebitate per soli 101,84 Euro. In sostanza, sul conto sono stati versati i soli assegni consegnati alla e non i contanti, CP_1 pari a € 61.000,00, come si evince dalle distinte di versamento sottoscritte dalla promoter e dall'attore. Le risultanze istruttorie, dunque, confermano la fondatezza della domanda attorea quanto meno per i 61.000 Euro quantificati dal CTU, a titolo di risarcimento danni derivati dalle condotte illecite di sulla quale sono dovuti anche gli interessi legali sulla somma di Controparte_1 anno in anno rivalutata, trattandosi di debito di valore (art. 2056 cod. civ.). La condotta fraudolenta della promoter è verificata e confermata dal confronto con le distinte di versamento prodotte sub. doc 2 e quelle agli atti del procedimento penale (depositate da Pt_1
in data 03.01.2023), da cui si evince le somme consegnate in contanti, per un totale di
[...]
61.000,00, non venivano poi versate presso gli sportelli bancari. Tale condotta, del resto, come la falsificazione dei prospetti e la forzatura del dato RFA, è ammessa con riferimento a varie posizioni nell'autodenuncia della e anche la CP_1 documentazione del fascicolo del procedimento penale delinea un quadro probatorio completo da cui emerge chiaramente la responsabilità della convenuta Controparte_1
Del resto anche l'odierna difesa della convenuta pare principalmente volta ad evidenziare l'imprudenza del risparmiatore di cui la promoter ha approfittato: “se la quindi, faceva CP_1 credere al con i suoi documenti alterati che gli investimenti presso altre banche fossero i Pt_1 guadagni che lo stesso percepiva con gli investimenti suggeriti dalla promotrice” questo è
pagina 6 di 9 dovuto, ancora e per l'ennesima volta, dall'evidente negligenza del che mai esaminava i Pt_1 reports reali che gli venivano spediti da ANpaolo ST s.r.l, nei quali infatti non erano riportati i guadagni indicati dalla con conseguente irrilevanza (come confermato dall'ordinanza CP_1
25.6.2020 del Tribunale di Parma), anche sotto tale profilo, del patrimonio che l'investitore Co deteneva presso altri Istituti o , che veniva indicato (nei reports reali) solo al fine di fornire all'investitore un quadro complessivo delle sue possibilità” (pag. 10 comparsa di costituzione), e così senza contestare, anzi, ammettendo, il contegno fraudolento attuato. Il comportamento tenuto da appare a chi scrive, contrariamente a quanto sostenuto negli atti difensivi Pt_1 del tutto adeguato e rispondente alle caratteristiche personali di artigiano con CP_1 Pt_1 licenza media, pensionato, conoscente di famiglia da anni della che alla stessa affidava i CP_1 propri risparmi e guadagni, non in unica soluzione per somma ingente, ma nell'arco di un biennio, ogni volta in contanti o assegni per importi non elevati (nell'ordine dei 5.000,00-10.000 Euro), pertanto all'attore non è attribuibile un concorso colposo per quanto accadutogli. Secondo l'apprezzamento di questo Giudice, la domanda attorea può tuttavia essere accolta sono nei confronti di non anche nei confronti delle altre parti, in particolare Controparte_1 della convenuta . CP_2
L'esame del conto corrente e della documentazione prodotta dalle parti ha permesso di appurare che tutte le somme versate mediante assegni sul conto corrente sono state Pt_1 investite e annotare sul conto;
la gestione di tali somme non ha prodotto perdite per l'investitore, come evidenziato dal CTU. Vi è stato altresì periodico invio della documentazione informativa, quali report ed estratti di conto corrente relativi al conto n. 1006400379057 (doc. 7, 8, 9 allegati alla comparsa di costituzione di ) CP_2
La questione del disconoscimento della sottoscrizione ai contratti di prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento con adesione al “Servizio Sei” apparentemente conclusi con non presenta rilevanza ai fini dello Controparte_4 scrutinio della domanda attore, poiché non ha per ottenere l'accertamento della nullità del Pt_1 contratto quadro per violazione dell'art. 23 TUF, che ne richiede la stipulazione in forma scritta e che una copia venga consegnata al cliente, nonché per la declaratoria della nullità di specifiche operazioni di acquisto eseguite in attuazione del contratto quadro, ma ha dedotto che sussisterebbe una differenza pari alla somma complessiva consegnata alla pari ad € CP_1
116.000,00, e la somma restituita al alla chiusura del conto, pari a € 45.000,00, con relativa Pt_1 perdita di € 61.000,00 e degli eventuali guadagni per gli investimenti prospettati o sperati, per totali 63.729,00 Euro. Tale credito è insussistente verso e già trattandosi di un valore CP_2 Controparte_4 patrimoniale che, se anche fatto credere come esistente dal comportamento della private banker in realtà non lo era come riscontrabile da una lettura attenta della Controparte_1 documentazione proveniente da e e confermato dal perito d'ufficio Controparte_4 CP_2 dott. Per_1
In particolare, gli estratti conto inviati da riportano, in aggiunta alla movimentazione CP_2 intervenuta in conto ed al conseguente saldo periodico, una “Sintesi della posizione cliente” riepilogativa della disponibilità in conto corrente ed il controvalore degli investimenti da cui pagina 7 di 9 l'attore poteva sapere quanto risultava effettivamente investito in strumenti finanziari ed evitare anche la proposizione di una domanda palesemente infondata. Altrettanto vale con riguardo alla ripetizione per gli addebiti derivanti dal servizio di Consulenza Sei mai richiesta, disconoscendo la sottoscrizione apparentemente apposta ai contratti. Infatti, emerge documentalmente che gli investimenti effettuati dal hanno reso allo stesso Pt_1 le seguenti plusvalenze:
1) € 987,95, in riferimento al prodotto Fonditalia, contratto n. 528188.01.907;
2) € 1.270,31, in riferimento al prodotto Piano investimento Italia contratto n. 504473.PA.109;
3) € 122,98, in relazione al prodotto contratto n. 923813.PF.209. Parte_2 per un ammontare complessivo di € 2.381,24 (doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione di
). Controparte_4
In relazione al servizio di consulenza, inoltre, la CTU ha evidenziato un solo addebito, nel 2018, di 101,84 Euro. Tuttavia deve essere opportunamente valorizzato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. 28314/2019) nell'ambito della questione avente ad oggetto le nullità di protezione, che ha posto in rilievo l'obbligo solidaristico, di matrice costituzionale, di buona fede gravante sull'investitore, che non può travalicare in abuso, traducendosi in ingiustificato pregiudizio in danno dell'altra parte. Per cui a fronte di un rapporto durato tre anni (e di un'unica commissione addebitata), nonché di una gestione di intermediazione che ha assicurato al cliente utile netto per euro 2.381,24 la domanda volta ad escludere la debenza delle commissioni contrattuali è palesemente contraria a buona fede, posto che è volta a mantenere il vantaggio economico derivante dal rapporto senza sostenere alcun onere economico. In base alle considerazioni svolte, non ci sono elementi per ritenere sussistente la responsabilità dell'intermediario finanziario per la gestione del patrimonio (effettivamente) affidatogli dall'attore ed oggi della convenuta , in cui si è fusa estinguendosi CP_2 Controparte_4
La promoter qui convenuta dovrà pertanto rifondere a il pregiudizio provocatogli per Pt_1
63.729,00 Euro. Trattandosi di debito di valore, sulla somma annualmente rivalutata, spettano gli interessi legali fino al saldo. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza tra e liquidate sul Pt_1 Controparte_1 valore della causa e su quello medio per ciascuna fase processuale secondo i criteri del DM 55/2014 testo vigente. I profili sostanziali e peculiarità della vicenda, nonché l'apparenza creata da sulla CP_1 riferibilità del proprio agire a e AN OL ST attraverso i moduli utilizzati, idonea a CP_2 ingenerare errore in anche sui destinatari dell'iniziativa giudiziale da Parte_1 intraprendere, giustifica la compensazione delle spese di lite sostenute dalle due società anzi nominate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente causa, così decide:
pagina 8 di 9 - rigetta la domanda attorea nei confronti di e Controparte_5
Controparte_9
- accertata la responsabilità di per i fatti oggetto di causa, la dichiara tenuta e Controparte_1 condanna al pagamento a favore di di 63.729,00 Euro, a titolo di risarcimento Parte_1 danni, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da , Controparte_1 Parte_1 liquidate in 14.103,00 Euro per compenso professionale e 759,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- compensa le spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla chiamata AN OL CP_2
ST.
Così deciso in Parma il 14 novembre 2025 Il Giudice
ST FE
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