Articolo 5 della Legge 3 febbraio 1963, n. 117
Articolo 4
Versione
16 marzo 1963
Art. 5.
All'onere annuo di 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67, si fara' fronte con i proventi di cui al precedente articolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio negli esercizi sopra indicati.

Entrata in vigore il 16 marzo 1963