Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgia Rulli, Annamaria Magazzino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putortì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, emessa nel proc. r.g. n.-OMISSIS-, pubblicata in data 4 giugno 2025 e notificata in data 4 giugno 2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 5 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. EL CU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Il Tribunale Ordinario di Taranto – Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, con la sentenza n. -OMISSIS- ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto: “ …a erogare in favore del minore -OMISSIS- il trattamento con metodo ABA nella misura di 6 ore settimanali, e 1 ora settimanale di logopedia, da erogarsi in via diretta o in via indiretta mediante rimborso totale dei costi effettivamente sostenuti per tale terapia, nei limiti di validità temporale della prescrizione di prosecuzione di detto trattamento ”; “… al pagamento delle differenze tra quanto sinora versato dai ricorrenti per sostenere il costo della terapia ABA presso il centro Cabau e il contributo erogato dalla ASL ” e, infine, “… al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario ”.
1.1. L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati, è rimasta inerte, non avendo provveduto all’erogazione del trattamento individuato in sentenza né al rimborso delle spese sostenute direttamente dai genitori del minore, pur a fronte della trasmissione delle fatture per le terapie svolte.
2. Per tale ragione i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, hanno agito dinanzi a questo TAR, chiedendo la condanna della Azienda Sanitaria Locale di Taranto a ottemperare alla suddetta sentenza e, quindi, il rimborso delle spese anticipate al netto dei contribuiti già percepiti, pari a complessivi € 25.126,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal passaggio in giudicato della sentenza, e l’erogazione del trattamento sanitario individuato in sentenza o il pagamento delle spese che saranno a tal fine sostenute, anche mediante la nomina di un commissario ad acta che vi provveda in via sostitutiva, il tutto con condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma IV, lett. e), cod. proc. amm.
2.1. In data 23 marzo 2026 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno rinunciato alla domanda di rivalutazione monetaria formulata unitamente al ricorso e, per il resto, hanno ribadito le precedenti difese e domande, provvedendo, altresì, a rimodulare la richiesta di condanna in complessivi € 24.914,05.
2.2. L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto si è costituita in giudizio in data 24 marzo 2026, depositando la documentazione di causa e una memoria difensiva, con la quale ha dedotto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della domanda. Unitamente alla memoria è stata depositata anche istanza di rimessione in termini, giustificata in ragione di un dedotto malfunzionamento della rete internet aziendale.
2.3. In data 27 marzo 2026 l’ASL ha depositato una memoria di replica, con la quale ha ulteriormente contestato la quantificazione proposta dai ricorrenti, eccependo, in particolare, la mancata prova da parte di questi ultimi dell’effettiva erogazione del trattamento, della sua misura, del pagamento delle fatture prodotte e delle modalità del computo dei costi.
2.4. In data 27 marzo 2026 i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica, con la quale hanno, in primo luogo, eccepito la tardività della memoria e della documentazione prodotta dall’ASL in data 24 marzo 2026 e, in ogni caso, hanno provveduto a replicare ai rilievi opposti dall’amministrazione, deducendone l’infondatezza.
2.5. A esito della camera di consiglio dell’8 aprile 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il primo luogo, deve essere accolta l’eccezione, formulata da parte dei ricorrenti, di tardività della memoria e della documentazione prodotta dall’amministrazione resistente in data 24 marzo 2026.
3.1. A fronte, infatti, della fissazione della camera di consiglio di discussione del ricorso per il giorno 8 aprile 2026, il termine di venti giorni liberi per il deposito di documenti di cui al combinato disposto degli artt. 73 e 87, co. 3, cod. proc. amm. è venuto a scadere in data 18 marzo 2026, mentre il termine di quindici giorni liberi per il deposito di memorie è decorso il 23 marzo 2026, con conseguente tardività del deposito operato dall’amministrazione in data 24 marzo 2024, del quale deve, pertanto, dichiararsi l’inutilizzabilità processuale. Né può essere accolta l’istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa dell’ASL, in quanto la documentazione prodotta a sostegno non è idonea a dimostrare l’effettiva impossibilità non imputabile di procedere al deposito nei termini, trattandosi solo della foto di uno schermo di un computer riportante un messaggio di errore, dalla quale non si evince né l’indirizzo web, né la data e l’ora in cui si sarebbe verificato tale errore.
4. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
4.1. La sentenza del Tribunale di Taranto n. -OMISSIS- del 4 giugno 2025 è stata notificata all’Azienda Sanitaria Locale di Taranto in data 4 giugno 2025 e non risulta essere stata impugnata, come da certificato prodotto in atti unitamente al ricorso.
4.2. L’amministrazione resistente, inoltre, nel corso del presente giudizio, non ha fornito alcun elemento da cui dedurre l’avvenuta esecuzione della predetta sentenza, né ha fornito elementi o circostanze tali da giustificare il proprio inadempimento.
4.3. La stessa, infatti, non ha provveduto al rimborso delle spese sopportate dai ricorrenti; e ciò nonostante la sentenza di Taranto la condannasse espressamente, per l’ipotesi di mancata erogazione in via diretta del trattamento prescritto (come nella specie), al rimborso dei costi sostenuti previa presentazione di idonea documentazione.
4.4. Peraltro, le contestazioni formulate dall’amministrazione nella memoria di replica, ove è stata dedotta la mancata prova da parte dei ricorrenti delle spese sostenute non possono ritenersi idonee a superare quanto dedotto e dimostrato sotto tale profilo nel corso del giudizio. Le obiezioni sul punto dell’ASL sono, infatti, del tutto generiche a fronte dell’intervenuta produzione da parte dei ricorrenti di regolari fatture, rilasciate dall’ente che ha erogato il trattamento in via privata e dalle quali risulta la tipologia della terapia erogata, la mensilità di riferimento, l’esborso sostenuto e l’attestazione dell’avvenuto pagamento, potendosi, quindi, ritenersi idonee a comprovare la sussistenza del credito azionato.
4.5. L’amministrazione sanitaria, poi, non ha dimostrato nemmeno per quanto concerne il periodo de futuro , ovvero per le prestazioni cui il ricorrente ha diritto successivamente alla pronuncia della sentenza, di aver in qualche modo indirizzato i ricorrenti verso strutture pubbliche e/o convenzionate differenti affinché al minore venissero erogate direttamente le prestazioni sanitarie oggetto di accertamento giudiziale e/o di aver rimborsato i corsi sopportati per l’acquisto delle terapie necessarie.
4.6. Né elementi di segno contrario possono trarsi dal riferimento della difesa della resistente all’asserita validità annuale della prescrizione medica richiama a fondamento delle statuizioni di condanna oggetto di esecuzione.
4.7. E ciò in quanto la prescrizione medica in questione non indica alcun limite temporale e anzi la stessa precisa che la patologia da cui è affetto il minore risulta “ stabilizzata ”.
4.8. Le altre contestazioni proposte dalla difesa della resistente sono del tutto generiche e indimostrate alla luce del chiaro dictum giudiziale, il quale ha inteso condannare l’Azienda Sanitaria stessa ad erogare, sia quanto al periodo di accertamento giudiziale sia de futuro , il trattamento con metodo ABA nella specifica misura ivi indicata; il tutto direttamente o indirettamente mediante rimborso dei costi effettivamente sostenuti per i trattamenti sanitari richiamati.
4.9. E in difetto, come nella specie, della dimostrazione di aver provveduto ad erogare direttamente al paziente i trattamenti sanitari che gli spettano, non resta altro alla resistente che provvedere al rimborso dei costi sostenuti per il trattamento della patologia di cui è affetto il minore.
5. L’azione di ottemperanza, pertanto, deve essere accolta, dovendo l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto dare esecuzione al titolo giudiziale azionato e, quindi, corrispondere in favore dei ricorrenti la somma di euro 24.914,05, oltre interessi legali decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Taranto e sino al soddisfo (come da domanda).
5.1. Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione oltre il sopra citato termine e su istanza dei ricorrenti.
6. Va, invece, respinta la richiesta penalità di mora di cui all’art. 114, comma IV, lett. e) c.p.a. non ricorrendone i presupposti; e ciò in considerazione delle evidenti difficoltà economiche dell’amministrazione in ragione, in particolare, dei vincoli di bilancio e della rappresentata necessità di provvedere a mezzo di risorse straordinarie per il pagamento delle somme di che trattasi, come specificato nella memoria di replica dell’amministrazione del 27 marzo 2026, e, più in generale, alla crisi della finanza pubblica.
7. Sussistono infine giustificate ragioni (tra cui la soccombenza reciproca delle parti) per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Azienda Sanitaria Locale di Taranto di dare completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi condanna la stessa a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 24.914,05, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e sino al soddisfo;
- assegna all’Azienda Sanitaria Locale Taranto il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza per dare esecuzione al titolo giudiziale azionato;
- respinge la domanda di penalità di mora;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
EL CU, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EL CU | IO SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.