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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6412 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4414/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
US DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
US US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4414 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Salvatore Ciccarelli.
- APPELLANTE –
e p.iva ) e (p.iva , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. Laura Tramontano.
- APPELLATE–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3234/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 4.9.2023, in tema di nullità contrattuale;
ripetizione di indebito;
arricchimento senza causa”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 3.10.2025 dalla difesa dell'appellante e il 30.9.2025 dalla difesa delle appellate, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la e la Parte_1 Controparte_1 [...]
(con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 6.10.2023), proponendo appello avverso la Controparte_2
pagina 1 di 11 sentenza n. 3234/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Vetere, pubblicata il 4.9.2023.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado il aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Capua Vetere, la Parte_1
e la esponendo: di essere proprietario dell'immobile, adibito a Controparte_1 Controparte_2 scuola materna, in , Località Ercole, in Via San Francesco d'Assisi, già Via Camusso, angolo Via Pt_1
Circumvallazione (in catasto al foglio 26, p.lla 5080, sub 13, già p.lla 405); che tale immobile era stato realizzato dalla a titolo di opera sociale;
che l'edificazione era stata assentita con concessione Controparte_2 edilizia n. 201/89 in ragione della quale la società si era obbligata a costruire la suddetta Controparte_2 opera in conformità al progetto indicato ed acquisito con prot. n. 785 del 17.01.1989 ed alle indicazioni contenute nella delibera del Consiglio Comunale n. 242 del 13.03.1990 e, quindi, a cedere gratuitamente la parte di suolo dell'estensione di mq. 576 su cui sarebbe dovuta avvenire la realizzazione delle opere sociali a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
che, con comunicazione n. prot. 10064 del 30.06.1993, una volta completata e portata a realizzazione l'opera sociale, la aveva informato esso che le suddette opere Controparte_2 Pt_1 sociali risultavano completate e, nel contempo, già occupate dallo stesso Comune (utilizzate per una scuola materna comunale), in attesa di formalizzare il trasferimento, a titolo gratuito, così come concordato;
che, in data
5.7.2017, esso Comune aveva diffidato la a dare esecuzione ai propri obblighi e, cioè, a Controparte_2 formalizzare la cessione del diritto di proprietà dell'opera sociale, a mezzo di atto pubblico notarile;
che, solo a far data dal 2008 esso ente comunale e la unitamente ad altre società, ricollegabili all'ing. Controparte_1
, avevano sottoscritto un atto di transazione o, meglio, di compensazione di poste creditorie, Parte_2 siglato successivamente alla delibera di Giunta Comunale n.40 del 31.1.2008 e successiva Conferenza dei
Servizi, convocata dall'allora Direttore Generale e tenutasi in data 14.2.2008; che nella suddetta scrittura privata – il cui schema veniva approvato dalla Giunta Comunale, con contestuale mandato al Direttore Generale di sottoscriverlo in nome e per conto del , previa conferenza dei servizi – che si collocava Parte_1 nell'ambito di una complessa ed articolata compensazione di reciproci debiti e crediti, a fronte di un credito rivendicato dalla (già riferibile all'utilizzo, sino al 31.12.2006, Controparte_1 Controparte_3 della scuola sita in località Ercole Via Camusso, esso Comune si era riconosciuto debitore della somma pari ad
€.586.151,61; che la (avente, quale legale rappresentante legale, l'ing. , Controparte_1 Parte_2 legale rappresentante anche della aveva opposto in compensazione un controcredito Controparte_2 derivante dai canoni per la concessione ad esso attore di vari edifici, di cui asseriva di essere proprietaria, tra cui anche quello relativo alla scuola materna di Ercole di via Camusso;
che da una approfondita disamina della documentazione inerente il godimento della scuola materna di Ercole, era risultato che tale credito (di euro
586.151,61) fosse stato riconosciuto nonostante la (già non Controparte_1 Controparte_3
pagina 2 di 11 avesse alcun titolo sull'immobile adibito a scuola materna, peraltro in difetto di un regolare contratto di locazione avente forma scritta ad substantiam;
che tale scrittura privata di transazione costituiva, in parte qua, un riconoscimento di debito privo di effetti, attesa l'inesistenza o invalidità del rapporto sottostante (ossia di un contratto di locazione della scuola materna Ercole, il cui immobile era di proprietà dello stesso Parte_1
), con conseguente diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di euro 586.151,61 o, in subordine, in
[...] caso di mancata applicazione dell'istituto della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., ad ottenere una indennità (nella misura pari e/o superiore alla detta somma), per l'ingiustificato arricchimento della controparte, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
E, alla luce di quanto esposto, il aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e Parte_1 dichiarare la nullità dell'atto di transazione o meglio di compensazione di poste creditorie, così come siglato successivamente alla delibera di Giunta Comunale n.40 del 31.1.08 e successiva Conferenza dei Servizi, convocata dall'allora Direttore Generale, dr.ssa
tenutasi in data 14.2.08, per la nullità e/o l'inesistenza del contratto di locazione della scuola materna Ercole di Via Camusso, Per_1
e per l'effetto dichiarare inefficace la ricognizione del debito del;
2) In accoglimento della domanda di cui al punto 1), Parte_1 accertare la natura di indebito della somma complessiva di € 586.151,61, compensata illegittimamente dal con oneri Parte_1 concessori dovuti dalle convenute, e per l'effetto, condannare la società (già e la Controparte_1 Controparte_3 società in solido tra loro, al pagamento in favore del della suindicata somma, oltre interessi Controparte_2 Parte_1 moratori e svalutazione monetaria, dal 31/01/2008 e sino al soddisfo;
3) In via meramente subordinata, e salvo gravame, e nella denegata ipotesi di non applicazione, alla fattispecie de qua, dell'istituto di cui all'art. 2033 c.c., accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento in capo alle società convenute, e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 586.151,61 o di quella superiore che l'On.le Tribunale adito accerterà nel corso del presente giudizio, a titolo di indennità, oltre interessi moratori e svalutazione monetaria, dal 31/01/2008 e sino al soddisfo;
4) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma che
l'On.le Giudicante riterrà equa, a titolo di risarcimento danni per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale ed extracontrattuale;
5) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma che l'On.le Giudicante riterrà equa, ex art.
96 c.p.c.; 6) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio.”;
Le società convenute, costituitesi in giudizio, avevano contestato l'ammissibilità e la fondatezza delle avverse domande, eccependo anche, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del g.o. (in favore del g.a.) e il difetto di legittimazione attiva e passiva (nonché la prescrizione dell'avversa azione), chiedendo la condanna dell'attore al pagamento degli onorari e delle competenze di legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 14/02/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha reputato infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle convenute.
Indi, con la sentenza n. 3234/2023 impugnata in questa sede, ha così statuito: “rigetta le domande;
compensa per 1\2 le spese di lite e per il resto condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da che per Controparte_1 questa parte liquida in euro 2500,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
compensa per 1\2 le spese di lite e per il resto condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da che per questa parte liquida in euro Controparte_2
2500,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.”
In particolare il giudice di prime cure ha rigettato le domande di parte attrice sul presupposto dell'omessa pagina 3 di 11 produzione in giudizio dell'atto transattivo intercorso tra le stesse, “con conseguente preclusione di ogni valutazione delle domande pure azionate”.
Segnatamente, ha rilevato che la parte attrice avesse prodotto soltanto la delibera di giunta comunale del 31 gennaio del 2008 (con la quale si accettava la proposta di compensazione avanzata dall'ing. ovvero dalle CP_2 società , PA RL in liquidazione, EL TR RL e la Piazza RL) e il verbale di Controparte_3 conferenza di servizi del 14 febbraio del 2008 (con il quale si precisavano le modalità della compensazione indicando anche uno schema di compensazione, in realtà non prodotto) ritenendo che, in assenza del deposito dell'accordo transattivo intercorso tra le parti, non fosse possibile né individuare quali fossero stati gli effettivi patti, né comprendere, anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio, quali soggetti avessero partecipato alla sua stipula e alla sua sottoscrizione, ciò precludendo ed impedendo “ogni valutazione sia processuale che sostanziale sulle domande avanzate.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Il ha censurato la sentenza n. 3234/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere sulla base di un unico, articolato, motivo di gravame, sostenendo che il giudice di prime cure avesse deciso la controversia sulla scorta di erronee valutazioni della documentazione in atti e, quindi, dei fatti di causa.
In particolare il ha lamentato che il Tribunale, pur richiamando, nella motivazione della Parte_1 sentenza, la delibera di giunta comunale del 31 gennaio del 2008, non si fosse avveduto dello schema dell'atto transattivo che sin dall'iscrizione a ruolo della causa esso aveva provveduto a depositare, unitamente Pt_1 all'atto di conferenza di servizi del febbraio 2008 (pure esso richiamato, nella sentenza, dallo stesso giudicante).
Secondo l'appellante, inoltre, la delibera di giunta del 31.01.2008, richiamata dal giudice di prime cure in motivazione, avrebbe comunque rappresentato con minuziosità la determinazione dei termini della compensazione, intercorsa tra le parti in causa, di cui si chiedeva la nullità; compensazione, peraltro, mai contestata, secondo il , dalle convenute. Parte_1
E ha aggiunto, quindi, che la copiosa documentazione prodotta nel primo grado di giudizio avrebbe potuto in ogni caso consentire al giudicante – contrariamente alla decisione assunta - di accertare che la compensazione eseguita dalle convenute fosse viziata dalla inesistenza del rapporto sottostante e, cioè, dal contratto di locazione
(in particolare della scuola materna Ercole di Via Camusso), peraltro mai esibito e prodotto, non avvedendosi, in primo giudice, neanche dell'ulteriore documento (prodotto anche da parte convenuta), denominato “assessorato agli affari legali del 12.01.2004”, dove sarebbero state esplicitate le somme relative ai rapporti di debito credito tra il e le società convenute, oggetto dell'asserita illegittima compensazione. Parte_1
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3234/2023, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott. D'Onofrio, depositata il
pagina 4 di 11 04.09.2023, resa nel procedimento RG. 7613/2018, notificata il 08.09.2023, sentir accogliere il presente gravame e per l'effetto: 1)
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di transazione atto di transazione o meglio di compensazione di poste creditorie, così come siglato successivamente alla delibera di Giunta Comunale n.40 del 31.1.08 e successiva Conferenza dei Servizi, convocata dall'allora
Direttore Generale, dr.ssa tenutasi in data 14.2.08, per la nullità e/o l'inesistenza del contratto di locazione della scuola Per_1 materna Ercole di Via Camusso, e per l'effetto dichiarare inefficace la ricognizione del debito del;
2) In accoglimento Parte_1 della domanda di cui al punto 1), accertare la natura di indebito della somma complessiva di € 586.151,61, compensata illegittimamente dal con oneri concessori dovuti dalle convenute, e per l'effetto, condannare la società (gia Parte_1 Controparte_1
e la società in solido tra loro, al pagamento in favore del della Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 suindicata somma, oltre interessi moratori e svalutazione monetaria, dal 31/01/2008 e sino al soddisfo;
3) In via meramente subordinata,
e salvo gravame, e nella denegata ipotesi di non applicazione, alla fattispecie de qua, dell'istituto di cui all'art. 2033 c.c., accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento in capo alle società convenute, e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 586.151,61 o di quella superiore che l'On.le Tribunale adito accerterà nel corso del presente giudizio, a titolo di indennità, oltre interessi moratori e svalutazione monetaria, dal 31/01/2008 e sino al soddisfo;
4) Condannare le convenute, i solido tra loro, al pagamento della somma che l'On.le Giudicante riterrà equa, a titolo di risarcimento danni per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale ed extracontrattuale;
5) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma che l'On.le
Giudicante riterrà equa, ex art. 96 c.p.c.; 6) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle competenze e spese del doppio grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 4414/2023 del Ruolo generale, si sono costituite in giudizio, con distinte comparse depositate il 18.1.2024, la e la contestando l'ammissibilità, ai Controparte_1 Controparte_2 sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, eccependo l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della documentazione prodotta dalla controparte, per la prima volta, in appello, e reiterando comunque le difese e le eccezioni sollevate in primo grado.
E, alla luce di quanto dedotto, le appellate hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
La “…dichiarare inammissibile l'atto di appello avverso con vittoria di spese di lite con attribuzione;
in Controparte_1 via gradata, previo accertamento della difformità dei documenti depositati in appello rispetto a quelli ritualmente prodotti nel primo grado
e rilevato che l'all 1 non veniva depositato in primo grado- dichiarare inammissibile la produzione documentale nuova in fase di appello e per l'effetto rigettare l'appello perché palesemente infondato. Con condanna dell'ente per lite temeraria ex art 96 cpc e determinazione equitativa. In via gradata Nel merito: dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva, ad causam e ad processum;
in via subordinata, previa qualificazione della domanda e dei fatti, dichiarare l'azione inammissibile o, in subordine, prescritta con rigetto della domanda. In via del tutto subordinata, rigettare la domanda per inammissibilità ed infondatezza, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e richieste di cui in atto. Dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la domanda subordinata di condanna ex art. 2041
c.c. Con condanna di controparte ex art 96 cpc al pagamento di una somma che parrà equo al Collegio di determinare. In ogni caso con
Vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.”;
“…dichiarare inammissibile l'atto di appello avverso con vittoria di spese di lite con attribuzione;
in Controparte_4 via gradata, dichiarare inammissibile la produzione documentale nuova in fase di appello e per l'effetto rigettare l'appello perché palesemente infondato. In via gradata Nel merito: estromettere dal giudizio la comparente, totalmente estranea all'atto, con vittoria di spese con attribuzione. In via più gradata, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva, ad causam e ad processum;
in via del tutto subordinata in via gradata, previa qualificazione della domanda e dei fatti, dichiarare l'azione inammissibile o, in subordine,
pagina 5 di 11 prescritta con rigetto della domanda. In via del tutto subordinata, rigettare la domanda per inammissibilità ed infondatezza, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e richieste di cui in atto. Dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la domanda subordinata di condanna ex art. 2041 c.c. Con condanna di controparte ex art 96 cpc al pagamento di una somma che parrà equo al
Collegio di determinare. In ogni caso con Vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.”.
Con ordinanza depositata il 14.2.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza dell'1.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 2.4.2025 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 2.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 2.12.2025 (il 25.11.2025 dalla difesa dell'appellante e il 28.11.2025 dalla difesa delle appellate), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore depositata il 5.12.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalle società appellate, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio pagina 6 di 11 prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò posto, la Corte ritiene che l'appello proposto dal sia infondato e che, pertanto, non meriti Parte_1 accoglimento.
La decisione del Tribunale di Santa Maria Capua di rigettare le domande attoree per la mancata produzione in giudizio della scrittura privata di transazione (non depositata in primo grado nè dall'attore, nè dalle parti convenute, e non producibile in appello, per il divieto dei nova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi, evidentemente, di un documento che la parte attrice avrebbe potuto produrre ritualmente nel precedente grado di giudizio) di cui il ha chiesto la declaratoria di nullità (con conseguente condanna delle Parte_1 convenute alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'importo di €.586.151,61) è corretta, sia pure integrandone la motivazione in questa sede (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n.
6533).
La lacuna probatoria determinata dall'omessa produzione dell'atto transattivo in questione non poteva, infatti, essere colmata – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – né dalla mancata contestazione, da parte delle società convenute, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., della esistenza di tale transazione, né dalla ulteriore documentazione (la delibera di giunta comunale del 31 gennaio del 2008; lo schema dell'atto transattivo;
l'atto di conferenza di servizi del febbraio 2008: il documento denominato “assessorato agli affari legali del 12.01.2004”) invocata nell'atto di appello dal . Parte_1
Ciò in virtù della necessità della forma scritta "ad substantiam" dell'accordo transattivo concluso dalla p.a. (con l'intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà di quest'ultima; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2025, n. 535).
Quando, invero, per l'esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta, alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire neanche, ad esempio, il deposito di pagina 7 di 11 una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
21/02/2017, n. 4431).
E, in tema di ricognizione di debito (contenuto nel detto atto di transazione, secondo la prospettazione dell'attore/appellante), ove l'atto ricognitivo provenga da una pubblica amministrazione, lo stesso richiede, per l'appunto, la forma scritta "ad substantiam" (e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita, ad esempio, né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
25/01/2022, n. 2091; Sez. I, 06/12/2007, n. 25435).
Ed è opportuno precisare che il principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non possa desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi con la forma scritta, trovi integrale applicazione anche con riferimento a transazioni concluse da enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta;
ciò in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 cod. civ. (che richiede, per tale tipo di contratto, la detta forma solo "ad probationem"), il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/08/2025, n.
23484; Sez. I, Ord., 08/01/2020, n. 142; Sez. I, Ord., 14/01/2019, n. 638; Sez. III, 29/11/2005, n. 26047; cfr. anche
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 23/11/2023, n. 32612).
Né poteva operare, si ribadisce, nel caso di specie, il principio, sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova.
Tale principio, infatti, non opera laddove il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge imponga (come nel caso di specie) la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi,
a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem (e, nel caso di specie, si ribadisce, sulla regola generale di cui all'art. 1967 cod. civ., secondo cui per la transazione è richiesta la solo "ad probationem", prevale il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam"), l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr., oltre a Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/10/2018, n. 25999, anche Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 13/05/2025, n. 12795; Sez. II, Ord., 25/02/2025, n. 4874; Sez. II, Ord., 26/04/2023, n. 10941; Sez. II,
03/05/2019, n. 11732).
In conclusione, non essendo stato depositato ritualmente l'atto di transazione in questione, non poteva ritenersi dimostrata, come ritenuto sostanzialmente (e correttamente) dal primo giudice, la fondatezza della domanda di declaratoria di nullità di tale atto e quella, ad essa conseguente (nel caso dell'accertata insussistenza di un valido pagina 8 di 11 titolo per l'asserita compensazione del detto importo di euro 586.151,61), di ripetizione di indebito (ex art. 2033
c.c.).
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L'infondatezza (per mancanza di prova del contratto di transazione) della domanda tipica esistente in base alla legge (ossia della domanda di ripetizione di indebito prevista dall'art. 2033 c.c., ed invocata in conseguenza del prospettato venir meno, per l'asserita nullità del detto atto di transazione, delle attribuzione patrimoniali in esso previste) rendeva, inoltre, infondata anche l'azione di ingiustificato arricchimento, esercitata dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in via subordinata (ossia nel caso di ritenuta inoperatività della domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c.) e reiterata con l'atto di appello.
L'infondatezza della domanda tipica esistente in base alla legge non consente, infatti, di ottenere lo stesso risultato esercitando l'azione di indebito arricchimento, in considerazione del carattere residuale dell'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/03/2024, n. 6891; Sez. VI - 3, Ord., 01/07/2020, n. 13283).
Ciò soprattutto laddove, come nel caso di specie, la domanda c.d. tipica sia rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 05/12/2023, n. 33954), con la precisazione, sul punto, che il non aveva esercitato l'azione residuale prevista dall'art. 2041 c.c. lamentando Parte_1
l'eventuale assenza di forma scritta del detto atto di transazione, ma presupponendone, invece, proprio la conclusione per iscritto, ossia mediante scrittura privata (di cui, però, come più volte ribadito, non ha fornito la prova).
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., delle società appellate vittoriose, vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà, alla breve durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077;
Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse delle appellate stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro
520.000,00 (con l'aumento, ritenuto congruo nella misura del 10%, previsto dall'art. 6 del detto decreto, per le cause rientranti nello scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00), in base al valore (euro 586.151,61) pagina 9 di 11 della controversia (determinato in base al criterio c.d. del disputatum).
Spetta, inoltre, alla difesa delle appellate (pur avendo, tali società, sostanzialmente la medesima posizione processuale), l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014.
Infatti l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.
La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse (come nel caso di specie) dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima.
Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo, mentre se le pretese dei vari assistiti sono (come, sostanzialmente, nel caso di specie, si ripete) identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014; ai fini dell'applicazione del comma 2, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367).
***
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalle parti appellate.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o ncidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4414/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 3234/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Vetere, pubblicata il 4.9.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 pagina 10 di 11 favore dell'avv. Laura Tramontano, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della e della Controparte_1
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in Controparte_2 euro 7.126,61, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 9.12.2025
Il Presidente
US De IO
Il Consigliere est.
US US AN
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
US DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
US US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4414 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Salvatore Ciccarelli.
- APPELLANTE –
e p.iva ) e (p.iva , Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. Laura Tramontano.
- APPELLATE–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3234/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 4.9.2023, in tema di nullità contrattuale;
ripetizione di indebito;
arricchimento senza causa”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 3.10.2025 dalla difesa dell'appellante e il 30.9.2025 dalla difesa delle appellate, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la e la Parte_1 Controparte_1 [...]
(con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 6.10.2023), proponendo appello avverso la Controparte_2
pagina 1 di 11 sentenza n. 3234/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Vetere, pubblicata il 4.9.2023.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado il aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Capua Vetere, la Parte_1
e la esponendo: di essere proprietario dell'immobile, adibito a Controparte_1 Controparte_2 scuola materna, in , Località Ercole, in Via San Francesco d'Assisi, già Via Camusso, angolo Via Pt_1
Circumvallazione (in catasto al foglio 26, p.lla 5080, sub 13, già p.lla 405); che tale immobile era stato realizzato dalla a titolo di opera sociale;
che l'edificazione era stata assentita con concessione Controparte_2 edilizia n. 201/89 in ragione della quale la società si era obbligata a costruire la suddetta Controparte_2 opera in conformità al progetto indicato ed acquisito con prot. n. 785 del 17.01.1989 ed alle indicazioni contenute nella delibera del Consiglio Comunale n. 242 del 13.03.1990 e, quindi, a cedere gratuitamente la parte di suolo dell'estensione di mq. 576 su cui sarebbe dovuta avvenire la realizzazione delle opere sociali a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
che, con comunicazione n. prot. 10064 del 30.06.1993, una volta completata e portata a realizzazione l'opera sociale, la aveva informato esso che le suddette opere Controparte_2 Pt_1 sociali risultavano completate e, nel contempo, già occupate dallo stesso Comune (utilizzate per una scuola materna comunale), in attesa di formalizzare il trasferimento, a titolo gratuito, così come concordato;
che, in data
5.7.2017, esso Comune aveva diffidato la a dare esecuzione ai propri obblighi e, cioè, a Controparte_2 formalizzare la cessione del diritto di proprietà dell'opera sociale, a mezzo di atto pubblico notarile;
che, solo a far data dal 2008 esso ente comunale e la unitamente ad altre società, ricollegabili all'ing. Controparte_1
, avevano sottoscritto un atto di transazione o, meglio, di compensazione di poste creditorie, Parte_2 siglato successivamente alla delibera di Giunta Comunale n.40 del 31.1.2008 e successiva Conferenza dei
Servizi, convocata dall'allora Direttore Generale e tenutasi in data 14.2.2008; che nella suddetta scrittura privata – il cui schema veniva approvato dalla Giunta Comunale, con contestuale mandato al Direttore Generale di sottoscriverlo in nome e per conto del , previa conferenza dei servizi – che si collocava Parte_1 nell'ambito di una complessa ed articolata compensazione di reciproci debiti e crediti, a fronte di un credito rivendicato dalla (già riferibile all'utilizzo, sino al 31.12.2006, Controparte_1 Controparte_3 della scuola sita in località Ercole Via Camusso, esso Comune si era riconosciuto debitore della somma pari ad
€.586.151,61; che la (avente, quale legale rappresentante legale, l'ing. , Controparte_1 Parte_2 legale rappresentante anche della aveva opposto in compensazione un controcredito Controparte_2 derivante dai canoni per la concessione ad esso attore di vari edifici, di cui asseriva di essere proprietaria, tra cui anche quello relativo alla scuola materna di Ercole di via Camusso;
che da una approfondita disamina della documentazione inerente il godimento della scuola materna di Ercole, era risultato che tale credito (di euro
586.151,61) fosse stato riconosciuto nonostante la (già non Controparte_1 Controparte_3
pagina 2 di 11 avesse alcun titolo sull'immobile adibito a scuola materna, peraltro in difetto di un regolare contratto di locazione avente forma scritta ad substantiam;
che tale scrittura privata di transazione costituiva, in parte qua, un riconoscimento di debito privo di effetti, attesa l'inesistenza o invalidità del rapporto sottostante (ossia di un contratto di locazione della scuola materna Ercole, il cui immobile era di proprietà dello stesso Parte_1
), con conseguente diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di euro 586.151,61 o, in subordine, in
[...] caso di mancata applicazione dell'istituto della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., ad ottenere una indennità (nella misura pari e/o superiore alla detta somma), per l'ingiustificato arricchimento della controparte, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
E, alla luce di quanto esposto, il aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e Parte_1 dichiarare la nullità dell'atto di transazione o meglio di compensazione di poste creditorie, così come siglato successivamente alla delibera di Giunta Comunale n.40 del 31.1.08 e successiva Conferenza dei Servizi, convocata dall'allora Direttore Generale, dr.ssa
tenutasi in data 14.2.08, per la nullità e/o l'inesistenza del contratto di locazione della scuola materna Ercole di Via Camusso, Per_1
e per l'effetto dichiarare inefficace la ricognizione del debito del;
2) In accoglimento della domanda di cui al punto 1), Parte_1 accertare la natura di indebito della somma complessiva di € 586.151,61, compensata illegittimamente dal con oneri Parte_1 concessori dovuti dalle convenute, e per l'effetto, condannare la società (già e la Controparte_1 Controparte_3 società in solido tra loro, al pagamento in favore del della suindicata somma, oltre interessi Controparte_2 Parte_1 moratori e svalutazione monetaria, dal 31/01/2008 e sino al soddisfo;
3) In via meramente subordinata, e salvo gravame, e nella denegata ipotesi di non applicazione, alla fattispecie de qua, dell'istituto di cui all'art. 2033 c.c., accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento in capo alle società convenute, e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 586.151,61 o di quella superiore che l'On.le Tribunale adito accerterà nel corso del presente giudizio, a titolo di indennità, oltre interessi moratori e svalutazione monetaria, dal 31/01/2008 e sino al soddisfo;
4) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma che
l'On.le Giudicante riterrà equa, a titolo di risarcimento danni per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale ed extracontrattuale;
5) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma che l'On.le Giudicante riterrà equa, ex art.
96 c.p.c.; 6) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio.”;
Le società convenute, costituitesi in giudizio, avevano contestato l'ammissibilità e la fondatezza delle avverse domande, eccependo anche, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del g.o. (in favore del g.a.) e il difetto di legittimazione attiva e passiva (nonché la prescrizione dell'avversa azione), chiedendo la condanna dell'attore al pagamento degli onorari e delle competenze di legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 14/02/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha reputato infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle convenute.
Indi, con la sentenza n. 3234/2023 impugnata in questa sede, ha così statuito: “rigetta le domande;
compensa per 1\2 le spese di lite e per il resto condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da che per Controparte_1 questa parte liquida in euro 2500,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
compensa per 1\2 le spese di lite e per il resto condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da che per questa parte liquida in euro Controparte_2
2500,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.”
In particolare il giudice di prime cure ha rigettato le domande di parte attrice sul presupposto dell'omessa pagina 3 di 11 produzione in giudizio dell'atto transattivo intercorso tra le stesse, “con conseguente preclusione di ogni valutazione delle domande pure azionate”.
Segnatamente, ha rilevato che la parte attrice avesse prodotto soltanto la delibera di giunta comunale del 31 gennaio del 2008 (con la quale si accettava la proposta di compensazione avanzata dall'ing. ovvero dalle CP_2 società , PA RL in liquidazione, EL TR RL e la Piazza RL) e il verbale di Controparte_3 conferenza di servizi del 14 febbraio del 2008 (con il quale si precisavano le modalità della compensazione indicando anche uno schema di compensazione, in realtà non prodotto) ritenendo che, in assenza del deposito dell'accordo transattivo intercorso tra le parti, non fosse possibile né individuare quali fossero stati gli effettivi patti, né comprendere, anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio, quali soggetti avessero partecipato alla sua stipula e alla sua sottoscrizione, ciò precludendo ed impedendo “ogni valutazione sia processuale che sostanziale sulle domande avanzate.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Il ha censurato la sentenza n. 3234/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere sulla base di un unico, articolato, motivo di gravame, sostenendo che il giudice di prime cure avesse deciso la controversia sulla scorta di erronee valutazioni della documentazione in atti e, quindi, dei fatti di causa.
In particolare il ha lamentato che il Tribunale, pur richiamando, nella motivazione della Parte_1 sentenza, la delibera di giunta comunale del 31 gennaio del 2008, non si fosse avveduto dello schema dell'atto transattivo che sin dall'iscrizione a ruolo della causa esso aveva provveduto a depositare, unitamente Pt_1 all'atto di conferenza di servizi del febbraio 2008 (pure esso richiamato, nella sentenza, dallo stesso giudicante).
Secondo l'appellante, inoltre, la delibera di giunta del 31.01.2008, richiamata dal giudice di prime cure in motivazione, avrebbe comunque rappresentato con minuziosità la determinazione dei termini della compensazione, intercorsa tra le parti in causa, di cui si chiedeva la nullità; compensazione, peraltro, mai contestata, secondo il , dalle convenute. Parte_1
E ha aggiunto, quindi, che la copiosa documentazione prodotta nel primo grado di giudizio avrebbe potuto in ogni caso consentire al giudicante – contrariamente alla decisione assunta - di accertare che la compensazione eseguita dalle convenute fosse viziata dalla inesistenza del rapporto sottostante e, cioè, dal contratto di locazione
(in particolare della scuola materna Ercole di Via Camusso), peraltro mai esibito e prodotto, non avvedendosi, in primo giudice, neanche dell'ulteriore documento (prodotto anche da parte convenuta), denominato “assessorato agli affari legali del 12.01.2004”, dove sarebbero state esplicitate le somme relative ai rapporti di debito credito tra il e le società convenute, oggetto dell'asserita illegittima compensazione. Parte_1
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3234/2023, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott. D'Onofrio, depositata il
pagina 4 di 11 04.09.2023, resa nel procedimento RG. 7613/2018, notificata il 08.09.2023, sentir accogliere il presente gravame e per l'effetto: 1)
Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di transazione atto di transazione o meglio di compensazione di poste creditorie, così come siglato successivamente alla delibera di Giunta Comunale n.40 del 31.1.08 e successiva Conferenza dei Servizi, convocata dall'allora
Direttore Generale, dr.ssa tenutasi in data 14.2.08, per la nullità e/o l'inesistenza del contratto di locazione della scuola Per_1 materna Ercole di Via Camusso, e per l'effetto dichiarare inefficace la ricognizione del debito del;
2) In accoglimento Parte_1 della domanda di cui al punto 1), accertare la natura di indebito della somma complessiva di € 586.151,61, compensata illegittimamente dal con oneri concessori dovuti dalle convenute, e per l'effetto, condannare la società (gia Parte_1 Controparte_1
e la società in solido tra loro, al pagamento in favore del della Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 suindicata somma, oltre interessi moratori e svalutazione monetaria, dal 31/01/2008 e sino al soddisfo;
3) In via meramente subordinata,
e salvo gravame, e nella denegata ipotesi di non applicazione, alla fattispecie de qua, dell'istituto di cui all'art. 2033 c.c., accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento in capo alle società convenute, e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 586.151,61 o di quella superiore che l'On.le Tribunale adito accerterà nel corso del presente giudizio, a titolo di indennità, oltre interessi moratori e svalutazione monetaria, dal 31/01/2008 e sino al soddisfo;
4) Condannare le convenute, i solido tra loro, al pagamento della somma che l'On.le Giudicante riterrà equa, a titolo di risarcimento danni per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale ed extracontrattuale;
5) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma che l'On.le
Giudicante riterrà equa, ex art. 96 c.p.c.; 6) Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle competenze e spese del doppio grado di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 4414/2023 del Ruolo generale, si sono costituite in giudizio, con distinte comparse depositate il 18.1.2024, la e la contestando l'ammissibilità, ai Controparte_1 Controparte_2 sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, eccependo l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., della documentazione prodotta dalla controparte, per la prima volta, in appello, e reiterando comunque le difese e le eccezioni sollevate in primo grado.
E, alla luce di quanto dedotto, le appellate hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
La “…dichiarare inammissibile l'atto di appello avverso con vittoria di spese di lite con attribuzione;
in Controparte_1 via gradata, previo accertamento della difformità dei documenti depositati in appello rispetto a quelli ritualmente prodotti nel primo grado
e rilevato che l'all 1 non veniva depositato in primo grado- dichiarare inammissibile la produzione documentale nuova in fase di appello e per l'effetto rigettare l'appello perché palesemente infondato. Con condanna dell'ente per lite temeraria ex art 96 cpc e determinazione equitativa. In via gradata Nel merito: dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva, ad causam e ad processum;
in via subordinata, previa qualificazione della domanda e dei fatti, dichiarare l'azione inammissibile o, in subordine, prescritta con rigetto della domanda. In via del tutto subordinata, rigettare la domanda per inammissibilità ed infondatezza, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e richieste di cui in atto. Dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la domanda subordinata di condanna ex art. 2041
c.c. Con condanna di controparte ex art 96 cpc al pagamento di una somma che parrà equo al Collegio di determinare. In ogni caso con
Vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.”;
“…dichiarare inammissibile l'atto di appello avverso con vittoria di spese di lite con attribuzione;
in Controparte_4 via gradata, dichiarare inammissibile la produzione documentale nuova in fase di appello e per l'effetto rigettare l'appello perché palesemente infondato. In via gradata Nel merito: estromettere dal giudizio la comparente, totalmente estranea all'atto, con vittoria di spese con attribuzione. In via più gradata, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva, ad causam e ad processum;
in via del tutto subordinata in via gradata, previa qualificazione della domanda e dei fatti, dichiarare l'azione inammissibile o, in subordine,
pagina 5 di 11 prescritta con rigetto della domanda. In via del tutto subordinata, rigettare la domanda per inammissibilità ed infondatezza, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e richieste di cui in atto. Dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la domanda subordinata di condanna ex art. 2041 c.c. Con condanna di controparte ex art 96 cpc al pagamento di una somma che parrà equo al
Collegio di determinare. In ogni caso con Vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.”.
Con ordinanza depositata il 14.2.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza dell'1.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 2.4.2025 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 2.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza c.d. cartolare del 2.12.2025 (il 25.11.2025 dalla difesa dell'appellante e il 28.11.2025 dalla difesa delle appellate), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore depositata il 5.12.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalle società appellate, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio pagina 6 di 11 prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò posto, la Corte ritiene che l'appello proposto dal sia infondato e che, pertanto, non meriti Parte_1 accoglimento.
La decisione del Tribunale di Santa Maria Capua di rigettare le domande attoree per la mancata produzione in giudizio della scrittura privata di transazione (non depositata in primo grado nè dall'attore, nè dalle parti convenute, e non producibile in appello, per il divieto dei nova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi, evidentemente, di un documento che la parte attrice avrebbe potuto produrre ritualmente nel precedente grado di giudizio) di cui il ha chiesto la declaratoria di nullità (con conseguente condanna delle Parte_1 convenute alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dell'importo di €.586.151,61) è corretta, sia pure integrandone la motivazione in questa sede (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n.
6533).
La lacuna probatoria determinata dall'omessa produzione dell'atto transattivo in questione non poteva, infatti, essere colmata – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – né dalla mancata contestazione, da parte delle società convenute, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., della esistenza di tale transazione, né dalla ulteriore documentazione (la delibera di giunta comunale del 31 gennaio del 2008; lo schema dell'atto transattivo;
l'atto di conferenza di servizi del febbraio 2008: il documento denominato “assessorato agli affari legali del 12.01.2004”) invocata nell'atto di appello dal . Parte_1
Ciò in virtù della necessità della forma scritta "ad substantiam" dell'accordo transattivo concluso dalla p.a. (con l'intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà di quest'ultima; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2025, n. 535).
Quando, invero, per l'esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta, alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire neanche, ad esempio, il deposito di pagina 7 di 11 una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
21/02/2017, n. 4431).
E, in tema di ricognizione di debito (contenuto nel detto atto di transazione, secondo la prospettazione dell'attore/appellante), ove l'atto ricognitivo provenga da una pubblica amministrazione, lo stesso richiede, per l'appunto, la forma scritta "ad substantiam" (e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita, ad esempio, né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
25/01/2022, n. 2091; Sez. I, 06/12/2007, n. 25435).
Ed è opportuno precisare che il principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non possa desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi con la forma scritta, trovi integrale applicazione anche con riferimento a transazioni concluse da enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta;
ciò in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 cod. civ. (che richiede, per tale tipo di contratto, la detta forma solo "ad probationem"), il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/08/2025, n.
23484; Sez. I, Ord., 08/01/2020, n. 142; Sez. I, Ord., 14/01/2019, n. 638; Sez. III, 29/11/2005, n. 26047; cfr. anche
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 23/11/2023, n. 32612).
Né poteva operare, si ribadisce, nel caso di specie, il principio, sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova.
Tale principio, infatti, non opera laddove il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge imponga (come nel caso di specie) la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi,
a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem (e, nel caso di specie, si ribadisce, sulla regola generale di cui all'art. 1967 cod. civ., secondo cui per la transazione è richiesta la solo "ad probationem", prevale il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam"), l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr., oltre a Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/10/2018, n. 25999, anche Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 13/05/2025, n. 12795; Sez. II, Ord., 25/02/2025, n. 4874; Sez. II, Ord., 26/04/2023, n. 10941; Sez. II,
03/05/2019, n. 11732).
In conclusione, non essendo stato depositato ritualmente l'atto di transazione in questione, non poteva ritenersi dimostrata, come ritenuto sostanzialmente (e correttamente) dal primo giudice, la fondatezza della domanda di declaratoria di nullità di tale atto e quella, ad essa conseguente (nel caso dell'accertata insussistenza di un valido pagina 8 di 11 titolo per l'asserita compensazione del detto importo di euro 586.151,61), di ripetizione di indebito (ex art. 2033
c.c.).
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L'infondatezza (per mancanza di prova del contratto di transazione) della domanda tipica esistente in base alla legge (ossia della domanda di ripetizione di indebito prevista dall'art. 2033 c.c., ed invocata in conseguenza del prospettato venir meno, per l'asserita nullità del detto atto di transazione, delle attribuzione patrimoniali in esso previste) rendeva, inoltre, infondata anche l'azione di ingiustificato arricchimento, esercitata dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in via subordinata (ossia nel caso di ritenuta inoperatività della domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c.) e reiterata con l'atto di appello.
L'infondatezza della domanda tipica esistente in base alla legge non consente, infatti, di ottenere lo stesso risultato esercitando l'azione di indebito arricchimento, in considerazione del carattere residuale dell'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/03/2024, n. 6891; Sez. VI - 3, Ord., 01/07/2020, n. 13283).
Ciò soprattutto laddove, come nel caso di specie, la domanda c.d. tipica sia rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 05/12/2023, n. 33954), con la precisazione, sul punto, che il non aveva esercitato l'azione residuale prevista dall'art. 2041 c.c. lamentando Parte_1
l'eventuale assenza di forma scritta del detto atto di transazione, ma presupponendone, invece, proprio la conclusione per iscritto, ossia mediante scrittura privata (di cui, però, come più volte ribadito, non ha fornito la prova).
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., delle società appellate vittoriose, vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà, alla breve durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto a quelli medi, del 50%) per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr.
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077;
Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse delle appellate stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro
520.000,00 (con l'aumento, ritenuto congruo nella misura del 10%, previsto dall'art. 6 del detto decreto, per le cause rientranti nello scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00), in base al valore (euro 586.151,61) pagina 9 di 11 della controversia (determinato in base al criterio c.d. del disputatum).
Spetta, inoltre, alla difesa delle appellate (pur avendo, tali società, sostanzialmente la medesima posizione processuale), l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014.
Infatti l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.
La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse (come nel caso di specie) dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima.
Se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo, mentre se le pretese dei vari assistiti sono (come, sostanzialmente, nel caso di specie, si ripete) identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014; ai fini dell'applicazione del comma 2, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367).
***
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalle parti appellate.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o ncidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4414/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 3234/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Santa Maria Vetere, pubblicata il 4.9.2023.
2. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 pagina 10 di 11 favore dell'avv. Laura Tramontano, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della e della Controparte_1
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in Controparte_2 euro 7.126,61, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 9.12.2025
Il Presidente
US De IO
Il Consigliere est.
US US AN
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