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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1743/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1743/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANGIANO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. SANTAN- Controparte_1 P.IVA_1
TA e GR AR
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 289/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 27/03/2023
1 CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per : Parte_1
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvi- soria esecutorietà della sentenza impugnata n. 289/2023 per i motivi tutti meglio de- dotti nel presente atto nonché;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 289/2023 emessa in data 27.3.2023 dal Tribunale di Arezzo a conclusione del giudizio 1112/2019
e notificata il 10.7.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
2. “In Via Principale revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 150/2019 emesso nei confronti del sig. in data 12.02.2019, depositato in pari data Parte_1
e notificato il 26.02.2019, per tutte le causali di cui al presente atto, e segnatamente per tutto quanto esposto in narrativa dal punto n. 1 al punto n. 11, ovvero perché emesso su contratti nulli e/o illegittimi per violazione art 117 e 118 TUB sotto più profili, per inde- terminatezza degli interessi applicati e nel caso di credito revolving per indetermina- tezza altresì della rata, per superamento tasso soglia, per mancanza di idonea docu- mentazione comprovante, prodotta in fase monitoria in modo lacunoso, in copia e co- munque disconosciuta nella sua conformità all'originale, e pertanto in quanto il decre- to ingiuntivo risulta illegittimo e/o infondato in fatto ed in diritto e soprattutto non provato.
4 In via subordinata nella denegata non creduta ipotesi di mancato integrale ac- coglimento della suesposta domanda di revoca del Decreto Ingiuntivo 150/2019 per nullità dei contratti e mancanza di prova circa l'esistenza del credito così come da con- troparte prospettato, revocare comunque il decreto ingiuntivo e condannare parte op- ponente al pagamento della parte di credito ritenuta legittimamente dovuta e provata da parte opposta.
5 Con vittoria di spese di lite.”
2 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre il rimborso forfetta- rio per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, voglia:
A. in via preliminare rigettare l'istanza ex artt. 238 e 351 cpc;
B. nel merito, rigettare i motivi di gravame formulati dall'appellante in quanto infondati, pretestuosi e dilatori, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni supra spiega- te;
con la conferma del decreto ingiuntivo n. 150/2019;
C. per l'effetto, confermare la sentenza n. 289/2023 del Tribunale di Arezzo.
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Arezzo Parte_1 con il quale gli era ingiunto il pagamento a (quale cessionaria dei crediti già CP_1 di di complessivi € 30.289,00 (di cui € 21.547,08 a titolo di residuo Controparte_2 per contratto di finanziamento personale in data 11 febbraio 2010 di originari 44.110,00 ed € 8.735,91 quale saldo della linea di credito tramite carta di credito revolving conces- sa in data 21 dicembre 2001), disconoscendo la conformità delle copie dei contratti pro- dotti rispetto agli originali ed eccependo, per quanto ancora rileva, la carenza di prova del credito ingiunto, la nullità del contratto di concessione di linea di credito mediante carta revolving per violazione del D. Lgs. 374/1999 e del D.M. 13.12.2001 N. 485.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, producendo l'originale cartaceo di uno dei due contratti, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con prove documenti e CTU, il Tribunale di Arezzo con sentenza n.
289/2023 pubblicata il 27/03/2023 così statuiva:
“a) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto, conferma il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 150/2019 (R.G. 268/2019) emesso dal Tribunale di Arezzo;
3 b) condanna alla rifusione, in favore alla rifu- Parte_1 Controparte_1 sione delle spese di giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fo- tostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sa- cramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. (Cass. Civ., 29 maggio 2020, n. 10320). Nel caso di specie, parte opponente ha invocato in maniera del tutto generica il disconoscimento della conformità tra l'originale dei contratti e la copia fotostatica prodotta in giudizio, senza indicare effettivamente in cosa la copia differisca dall'originale […]
Il contratto n. 6341537, infatti, specifica la natura del credito revolving, i tassi di interesse praticati, gli importi mensili massimi autorizzati ed i rimborsi mensili mini- mi, le voci di spesa a carico del cliente, le penali e le more dovute in caso in cui il cliente venga dichiarato decaduto dal beneficio del termine. Il contratto in esame contiene, al- tresì, tutte le informazioni necessarie affinché il cliente possa esercitare il diritto di re- cesso, nonché relative alle condizioni di utilizzo del credito finanziato, della modalità di rimborso del capitale finanziato qualora il contraente voglia anticipatamente estin- guere il prestito […]
Sono parimenti infondate, in quanto del tutto generiche e inidonee a smentire le risultanze della documentazione prodotta dalla parte opposta, le censure attinenti alla nullità dei contratti di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse appli- cato, superamento del tasso soglia e per la mancata indicazione in contratto del
TAEG”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e in- Parte_1 giusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
4 1) omessa pronuncia su eccezione ritualmente sollevata di carenza prova debenza– erronea ricostruzione in fatto ed in diritto – mancata valutazione contestazione e disco- noscimento conformità documentazione prodotta in primo grado dall'ingiungente;
2) omessa pronuncia su questione decisiva – mancata pronuncia circa l'eccezione di nullità del titolo per mancanza di prova circa l'identità dell'agente per mezzo del quale sarebbe avvenuta la proposta e successiva stipula di carta di credito revolving – necessità di agente finanziario – violazione D.Lgs n. 374/1999 e D.M. 13.12.2001 n. 485 – erronea valutazione/interpretazione clausola contratto art 5 delle condizioni generali – contratto relativo carta revolving – carenza totale di prova.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da parte ap- CP_1 pellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 25 settembre 2025, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo (“omessa pronuncia su eccezione ritualmente sollevata di carenza prova debenza– erronea ricostruzione in fatto ed in diritto – mancata valuta- zione contestazione e disconoscimento conformità documentazione prodotta in primo grado dall'ingiungente”) parte appellante in sintesi deduce: “si censura in questa sede l'omessa pronuncia relativamente l'eccezione ritualmente sollevata nell'atto di citazio- ne in opposizione di carenza di prova a supporto della domanda […] non può conside- rarsi provato il credito nella successiva instaurata fase a cognizione piena, atteso che la documentazione versata nel fascicolo monitorio e in minima parte integrata nel cor- so del giudizio di opposizione con il deposito dell'originale del contratto del 2002 attesa la sua illeggibilità, sono documenti insufficienti e di parte, carenti anche della dovuta certificazione”.
5 Il motivo è infondato.
Nonostante nella “titolazione” del motivo si indichi “disconoscimento conformità documentazione prodotta” nello sviluppo argomentativo non è in alcun modo trattato il tema della conformità delle copie agli originali ex 2709 c.c.; in ogni caso sul punto è suf- ficiente osservare che: a) in corso di causa è stato prodotto anche l'originale cartaceo del contratto relativo alla linea di credito tramite carta di credito revolving in data 21 dicem- bre 2001, risultato conforme alla copia prodotta;
b) il disconoscimento delle ulteriori co- pie, come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, è inammissibile o co- munque irrilevante posto che, come chiarito dai giudici di legittimità, “in tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio deve essere esplicito e specifico, indicando in mo- do chiaro e inequivoco gli elementi di differenza tra la copia e l'originale. La contesta- zione generica o non dettagliata della copia non è sufficiente per ridimensionarne l'effi- cacia probatoria” (vedi Cass. 07/02/2025, n.3171; Cass. 18/11/2024, n.29658 : “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 del Cc, impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inef- ficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il docu- mento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”; Cass. 08/07/2024, n.18491); nella fattispecie il disconoscimento in primo grado, come osservato dal Tribunale, è stato del tutto generico ed anche in questa sede non è stata svolta alcuna argomentazione specifica.
I documenti prodotti sono poi sufficienti ai fini della prova del credito.
Già con il ricorso monitorio sono stati prodotti:
- i due contratti a fondamento dei crediti: il contratto di finanziamento personale in data 11 febbraio 2010 di originari 44.110,00; il contratto relativo alla linea di credito tramite carta di credito revolving in data 21 dicembre 2001;
- gli estratti conti completi, con tutte le movimentazioni sin dall'apertura dei rap- porti.
6 E' stato precisato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione con- trattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto pro- vare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, li- mitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
contro
- parte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estinti- vo" (vedi Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533, RV. 549956)
Nella fattispecie il creditore ha provato la fonte negoziale del proprio diritto, nes- suna contestazione specifica è stata formulata, non sono stati allegati e provati pagamen- ti diversi ed ulteriori rispetto a quelli risultanti dagli estratti conto, prodotti in forma in- tegrale, sin dall'inizio dei rapporti.
4. Con il secondo motivo (“omessa pronuncia su questione decisiva – mancata pronuncia circa l'eccezione di nullità del titolo per mancanza di prova circa l'identità dell'agente per mezzo del quale sarebbe avvenuta la proposta e successiva stipula di carta di credito revolving – necessità di agente finanziario – violazione D.Lgs n.
374/1999 e D.M. 13.12.2001 n. 485 – erronea valutazione/interpretazione clausola con- tratto art 5 delle condizioni generali – contratto relativo carta revolving – carenza to- tale di prova”) parte appellante in sintesi deduce: “la carta di credito revolving, alla quale risulterebbe connesso un debito maturato dal sig. e pari ad € 8.735,91 […] Pt_1 difetta altresì, tutto ammesso e concesso, anche dei requisiti di legge, giusta D.LGS N.
374/1999 E D.M. 13.12.2001 N. 485. Controparte non si è difesa né ha depositato in atti prova circa l'identità dell'agente per mezzo del quale sarebbe avvenuta stipulazione e dunque la consegna di carta di credito revolving essendo anche in questo caso necessa- ria la sottoscrizione ad opera di agente finanziario per non incorrere (come nel caso che ci occupa) nella Violazione D.lgs n. 374/1999 e d.m. 13.12.2001 n. 485”.
Il motivo è infondato.
In effetti la Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex 363 bis c.p.c. di questa Corte di Appello, ha enunziato i seguenti principi di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito uti-
7 lizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre
2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revol- ving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838)
Il contratto per cui è causa è stato tuttavia sottoscritto in data 21 dicembre 2001, anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2002, n. 40.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”, pubblicato sulla G.U. 27 ottobre 1999) prevedeva:
“1. Le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, converti- to, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: […]
n ) agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislati- vo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”.
8 Il successivo art. 3 (“Agenzia in attività finanziaria”) precisava: “1. L'esercizio pro- fessionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco- nomica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attivi- tà indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei con- fronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti: […]”.
L'art. 7 (“Disposizioni finali e transitorie”) al comma 4 infine specificava: “4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono emanati, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di en- trata in vigore del decreto stesso”.
Il regolamento previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 374/1999 è stato poi emanato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (pub- blicato sulla Gazz. Uff., 16 febbraio 2002, n. 40, “Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria”).
Ferma la riserva contenuta nell'art. 106 TUB per la concessione di finanziamenti al pubblico (“L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanzia- menti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia), l'estensione della normativa antirici- claggio alla “agenzia in attività finanziaria” (ovverosia ex 1742 c.c. all'attività con la quale un soggetto poteva assumere l'incarico anche solo di promuovere per conto di al- tri, la conclusione di contratti di finanziamento), secondo la previsione dell'art. 1 del D.
Lgs 374/1999 doveva avvenire, “nei limiti e con le modalità” delineate dal successivo art. 3, che demandava ad un successivo regolamento non solo l'istituzione dell'apposito elen- co presso l'Ufficio Italiano Cambi, ma anche la “specificazione del contenuto” dell'attività; l'art. 7, nell'ambito delle “disposizioni transitorie” rinviava, per la “prima
9 applicazione” ai “provvedimenti attuativi”(ovvero, per “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria” al regolamento ministeriale dell'art. 3).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento appare chiaro, in base al combi- nato disposto degli artt. 1, 3 e 7 del D. Lgs. 374/1999, che la “prima applicazione” delle disposizioni relative alla estensione della legge 197/1991 alla “agenzia in attività finan- ziaria” era necessariamente correlata all'emanazione del regolamento, avvenuta con la pubblicazione del D.M. 485/2001 sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2002, successi- vamente al contratto per cui è causa, concluso in data 21 dicembre 2001.
5. L'appello va quindi rigettato, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soc- combenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 3.800,00 (fase di studio € 1.200,00; fase introduttiva € 800,00; fase decisionale € 1.800,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, nulla per la fase istruttoria, non effet- tivamente tenuta nel presente grado (vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024,
n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di vverso la sentenza n. 289/2023 del Tribuna-
[...] Controparte_1 le di Arezzo pubblicata il 27/03/2023, così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
10 Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1743/2023 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANGIANO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. SANTAN- Controparte_1 P.IVA_1
TA e GR AR
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 289/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 27/03/2023
1 CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per : Parte_1
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvi- soria esecutorietà della sentenza impugnata n. 289/2023 per i motivi tutti meglio de- dotti nel presente atto nonché;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 289/2023 emessa in data 27.3.2023 dal Tribunale di Arezzo a conclusione del giudizio 1112/2019
e notificata il 10.7.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
2. “In Via Principale revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 150/2019 emesso nei confronti del sig. in data 12.02.2019, depositato in pari data Parte_1
e notificato il 26.02.2019, per tutte le causali di cui al presente atto, e segnatamente per tutto quanto esposto in narrativa dal punto n. 1 al punto n. 11, ovvero perché emesso su contratti nulli e/o illegittimi per violazione art 117 e 118 TUB sotto più profili, per inde- terminatezza degli interessi applicati e nel caso di credito revolving per indetermina- tezza altresì della rata, per superamento tasso soglia, per mancanza di idonea docu- mentazione comprovante, prodotta in fase monitoria in modo lacunoso, in copia e co- munque disconosciuta nella sua conformità all'originale, e pertanto in quanto il decre- to ingiuntivo risulta illegittimo e/o infondato in fatto ed in diritto e soprattutto non provato.
4 In via subordinata nella denegata non creduta ipotesi di mancato integrale ac- coglimento della suesposta domanda di revoca del Decreto Ingiuntivo 150/2019 per nullità dei contratti e mancanza di prova circa l'esistenza del credito così come da con- troparte prospettato, revocare comunque il decreto ingiuntivo e condannare parte op- ponente al pagamento della parte di credito ritenuta legittimamente dovuta e provata da parte opposta.
5 Con vittoria di spese di lite.”
2 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre il rimborso forfetta- rio per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, voglia:
A. in via preliminare rigettare l'istanza ex artt. 238 e 351 cpc;
B. nel merito, rigettare i motivi di gravame formulati dall'appellante in quanto infondati, pretestuosi e dilatori, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni supra spiega- te;
con la conferma del decreto ingiuntivo n. 150/2019;
C. per l'effetto, confermare la sentenza n. 289/2023 del Tribunale di Arezzo.
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Arezzo Parte_1 con il quale gli era ingiunto il pagamento a (quale cessionaria dei crediti già CP_1 di di complessivi € 30.289,00 (di cui € 21.547,08 a titolo di residuo Controparte_2 per contratto di finanziamento personale in data 11 febbraio 2010 di originari 44.110,00 ed € 8.735,91 quale saldo della linea di credito tramite carta di credito revolving conces- sa in data 21 dicembre 2001), disconoscendo la conformità delle copie dei contratti pro- dotti rispetto agli originali ed eccependo, per quanto ancora rileva, la carenza di prova del credito ingiunto, la nullità del contratto di concessione di linea di credito mediante carta revolving per violazione del D. Lgs. 374/1999 e del D.M. 13.12.2001 N. 485.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, producendo l'originale cartaceo di uno dei due contratti, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con prove documenti e CTU, il Tribunale di Arezzo con sentenza n.
289/2023 pubblicata il 27/03/2023 così statuiva:
“a) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto, conferma il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 150/2019 (R.G. 268/2019) emesso dal Tribunale di Arezzo;
3 b) condanna alla rifusione, in favore alla rifu- Parte_1 Controparte_1 sione delle spese di giudizio che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fo- tostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sa- cramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. (Cass. Civ., 29 maggio 2020, n. 10320). Nel caso di specie, parte opponente ha invocato in maniera del tutto generica il disconoscimento della conformità tra l'originale dei contratti e la copia fotostatica prodotta in giudizio, senza indicare effettivamente in cosa la copia differisca dall'originale […]
Il contratto n. 6341537, infatti, specifica la natura del credito revolving, i tassi di interesse praticati, gli importi mensili massimi autorizzati ed i rimborsi mensili mini- mi, le voci di spesa a carico del cliente, le penali e le more dovute in caso in cui il cliente venga dichiarato decaduto dal beneficio del termine. Il contratto in esame contiene, al- tresì, tutte le informazioni necessarie affinché il cliente possa esercitare il diritto di re- cesso, nonché relative alle condizioni di utilizzo del credito finanziato, della modalità di rimborso del capitale finanziato qualora il contraente voglia anticipatamente estin- guere il prestito […]
Sono parimenti infondate, in quanto del tutto generiche e inidonee a smentire le risultanze della documentazione prodotta dalla parte opposta, le censure attinenti alla nullità dei contratti di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse appli- cato, superamento del tasso soglia e per la mancata indicazione in contratto del
TAEG”.
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e in- Parte_1 giusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
4 1) omessa pronuncia su eccezione ritualmente sollevata di carenza prova debenza– erronea ricostruzione in fatto ed in diritto – mancata valutazione contestazione e disco- noscimento conformità documentazione prodotta in primo grado dall'ingiungente;
2) omessa pronuncia su questione decisiva – mancata pronuncia circa l'eccezione di nullità del titolo per mancanza di prova circa l'identità dell'agente per mezzo del quale sarebbe avvenuta la proposta e successiva stipula di carta di credito revolving – necessità di agente finanziario – violazione D.Lgs n. 374/1999 e D.M. 13.12.2001 n. 485 – erronea valutazione/interpretazione clausola contratto art 5 delle condizioni generali – contratto relativo carta revolving – carenza totale di prova.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da parte ap- CP_1 pellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 25 settembre 2025, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo (“omessa pronuncia su eccezione ritualmente sollevata di carenza prova debenza– erronea ricostruzione in fatto ed in diritto – mancata valuta- zione contestazione e disconoscimento conformità documentazione prodotta in primo grado dall'ingiungente”) parte appellante in sintesi deduce: “si censura in questa sede l'omessa pronuncia relativamente l'eccezione ritualmente sollevata nell'atto di citazio- ne in opposizione di carenza di prova a supporto della domanda […] non può conside- rarsi provato il credito nella successiva instaurata fase a cognizione piena, atteso che la documentazione versata nel fascicolo monitorio e in minima parte integrata nel cor- so del giudizio di opposizione con il deposito dell'originale del contratto del 2002 attesa la sua illeggibilità, sono documenti insufficienti e di parte, carenti anche della dovuta certificazione”.
5 Il motivo è infondato.
Nonostante nella “titolazione” del motivo si indichi “disconoscimento conformità documentazione prodotta” nello sviluppo argomentativo non è in alcun modo trattato il tema della conformità delle copie agli originali ex 2709 c.c.; in ogni caso sul punto è suf- ficiente osservare che: a) in corso di causa è stato prodotto anche l'originale cartaceo del contratto relativo alla linea di credito tramite carta di credito revolving in data 21 dicem- bre 2001, risultato conforme alla copia prodotta;
b) il disconoscimento delle ulteriori co- pie, come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, è inammissibile o co- munque irrilevante posto che, come chiarito dai giudici di legittimità, “in tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio deve essere esplicito e specifico, indicando in mo- do chiaro e inequivoco gli elementi di differenza tra la copia e l'originale. La contesta- zione generica o non dettagliata della copia non è sufficiente per ridimensionarne l'effi- cacia probatoria” (vedi Cass. 07/02/2025, n.3171; Cass. 18/11/2024, n.29658 : “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 del Cc, impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inef- ficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il docu- mento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”; Cass. 08/07/2024, n.18491); nella fattispecie il disconoscimento in primo grado, come osservato dal Tribunale, è stato del tutto generico ed anche in questa sede non è stata svolta alcuna argomentazione specifica.
I documenti prodotti sono poi sufficienti ai fini della prova del credito.
Già con il ricorso monitorio sono stati prodotti:
- i due contratti a fondamento dei crediti: il contratto di finanziamento personale in data 11 febbraio 2010 di originari 44.110,00; il contratto relativo alla linea di credito tramite carta di credito revolving in data 21 dicembre 2001;
- gli estratti conti completi, con tutte le movimentazioni sin dall'apertura dei rap- porti.
6 E' stato precisato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione con- trattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto pro- vare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, li- mitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
contro
- parte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estinti- vo" (vedi Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533, RV. 549956)
Nella fattispecie il creditore ha provato la fonte negoziale del proprio diritto, nes- suna contestazione specifica è stata formulata, non sono stati allegati e provati pagamen- ti diversi ed ulteriori rispetto a quelli risultanti dagli estratti conto, prodotti in forma in- tegrale, sin dall'inizio dei rapporti.
4. Con il secondo motivo (“omessa pronuncia su questione decisiva – mancata pronuncia circa l'eccezione di nullità del titolo per mancanza di prova circa l'identità dell'agente per mezzo del quale sarebbe avvenuta la proposta e successiva stipula di carta di credito revolving – necessità di agente finanziario – violazione D.Lgs n.
374/1999 e D.M. 13.12.2001 n. 485 – erronea valutazione/interpretazione clausola con- tratto art 5 delle condizioni generali – contratto relativo carta revolving – carenza to- tale di prova”) parte appellante in sintesi deduce: “la carta di credito revolving, alla quale risulterebbe connesso un debito maturato dal sig. e pari ad € 8.735,91 […] Pt_1 difetta altresì, tutto ammesso e concesso, anche dei requisiti di legge, giusta D.LGS N.
374/1999 E D.M. 13.12.2001 N. 485. Controparte non si è difesa né ha depositato in atti prova circa l'identità dell'agente per mezzo del quale sarebbe avvenuta stipulazione e dunque la consegna di carta di credito revolving essendo anche in questo caso necessa- ria la sottoscrizione ad opera di agente finanziario per non incorrere (come nel caso che ci occupa) nella Violazione D.lgs n. 374/1999 e d.m. 13.12.2001 n. 485”.
Il motivo è infondato.
In effetti la Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex 363 bis c.p.c. di questa Corte di Appello, ha enunziato i seguenti principi di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito uti-
7 lizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre
2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revol- ving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838)
Il contratto per cui è causa è stato tuttavia sottoscritto in data 21 dicembre 2001, anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2002, n. 40.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”, pubblicato sulla G.U. 27 ottobre 1999) prevedeva:
“1. Le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, converti- to, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: […]
n ) agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislati- vo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3”.
8 Il successivo art. 3 (“Agenzia in attività finanziaria”) precisava: “1. L'esercizio pro- fessionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco- nomica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attivi- tà indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei con- fronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti: […]”.
L'art. 7 (“Disposizioni finali e transitorie”) al comma 4 infine specificava: “4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono emanati, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di en- trata in vigore del decreto stesso”.
Il regolamento previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 374/1999 è stato poi emanato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (pub- blicato sulla Gazz. Uff., 16 febbraio 2002, n. 40, “Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria”).
Ferma la riserva contenuta nell'art. 106 TUB per la concessione di finanziamenti al pubblico (“L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanzia- menti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia), l'estensione della normativa antirici- claggio alla “agenzia in attività finanziaria” (ovverosia ex 1742 c.c. all'attività con la quale un soggetto poteva assumere l'incarico anche solo di promuovere per conto di al- tri, la conclusione di contratti di finanziamento), secondo la previsione dell'art. 1 del D.
Lgs 374/1999 doveva avvenire, “nei limiti e con le modalità” delineate dal successivo art. 3, che demandava ad un successivo regolamento non solo l'istituzione dell'apposito elen- co presso l'Ufficio Italiano Cambi, ma anche la “specificazione del contenuto” dell'attività; l'art. 7, nell'ambito delle “disposizioni transitorie” rinviava, per la “prima
9 applicazione” ai “provvedimenti attuativi”(ovvero, per “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria” al regolamento ministeriale dell'art. 3).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento appare chiaro, in base al combi- nato disposto degli artt. 1, 3 e 7 del D. Lgs. 374/1999, che la “prima applicazione” delle disposizioni relative alla estensione della legge 197/1991 alla “agenzia in attività finan- ziaria” era necessariamente correlata all'emanazione del regolamento, avvenuta con la pubblicazione del D.M. 485/2001 sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2002, successi- vamente al contratto per cui è causa, concluso in data 21 dicembre 2001.
5. L'appello va quindi rigettato, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soc- combenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 3.800,00 (fase di studio € 1.200,00; fase introduttiva € 800,00; fase decisionale € 1.800,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, nulla per la fase istruttoria, non effet- tivamente tenuta nel presente grado (vedi Cass. 16/04/2021, n.10206, Cass. 11/11/2024,
n.29077, Cass. 19/03/2025 n.7343).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di vverso la sentenza n. 289/2023 del Tribuna-
[...] Controparte_1 le di Arezzo pubblicata il 27/03/2023, così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
10 Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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