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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/12/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. DR LB ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8678/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. CERULLI GRACIELA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Convenuto CP_1
Fatto e diritto
Letto il ricorso ed i documenti allegati
Letta la difesa delle amministrazioni convenute
Considerato in particolare che il si è costituito in giudizio, Controparte_1
chiedendo, in via preliminare di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213
c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero all'accoglimento della domanda proposta;
ritenuta la propria competenza territoriale in quanto la competenza territoriale diffusa
(rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta dall'art. 1, comma Controparte_1
36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 e in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13 e, nel caso di specie, l'avo risulta essere nato nel circondario di questo Tribunale
ritenuto sussistere l'interesse ad agire in quanto non sussiste alcuna pregiudizialità amministrativa ed i ricorrenti possono comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria per accertamento dello status preteso;
considerato che i documenti agli atti supportano le deduzioni di cui al ricorso provano la discendenza che segue TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile e, dunque, sono idonei all'accoglimento della domanda (devono ritenersi richiamai i documenti prodotti dal ricorrente e sopra richiamati); considerato che ogni elemento ostativo avrebbe dovuto essere allegato e provato dalle amministrazioni resistenti che, differentemente, si sono limitate a richiedere acquisizioni documentali a supporto di fatti solo ipotizzati;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così statuisce:
Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per Controparte_1
esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOLI, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 11.12.2025
Il Giudice
DR LB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. DR LB ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8678/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. CERULLI GRACIELA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Convenuto CP_1
Fatto e diritto
Letto il ricorso ed i documenti allegati
Letta la difesa delle amministrazioni convenute
Considerato in particolare che il si è costituito in giudizio, Controparte_1
chiedendo, in via preliminare di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213
c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero all'accoglimento della domanda proposta;
ritenuta la propria competenza territoriale in quanto la competenza territoriale diffusa
(rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta dall'art. 1, comma Controparte_1
36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 e in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13 e, nel caso di specie, l'avo risulta essere nato nel circondario di questo Tribunale
ritenuto sussistere l'interesse ad agire in quanto non sussiste alcuna pregiudizialità amministrativa ed i ricorrenti possono comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria per accertamento dello status preteso;
considerato che i documenti agli atti supportano le deduzioni di cui al ricorso provano la discendenza che segue TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile e, dunque, sono idonei all'accoglimento della domanda (devono ritenersi richiamai i documenti prodotti dal ricorrente e sopra richiamati); considerato che ogni elemento ostativo avrebbe dovuto essere allegato e provato dalle amministrazioni resistenti che, differentemente, si sono limitate a richiedere acquisizioni documentali a supporto di fatti solo ipotizzati;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così statuisce:
Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per Controparte_1
esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOLI, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Genova, 11.12.2025
Il Giudice
DR LB