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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- SILENZIO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- SILENZIO TACITO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, abitante in zona cratere, con immobile adibito a residenza dichiarato inagibile, chiede a questa Corte la condanna, attraverso l'impugnazione del silenzio rifiuto, dell'Amministrazione a riconoscergli, e quindi rimoborsargli le imposte versate, tramite il sostituto d'imposta, nella misura poi prevista per legge del 60%. L'Ufficio invoca la prescrizione, l'incompletezza dei dati forniti, nonché chiede la reiezione del ricorso in quanto secondo un'interpretazione di ragionevolezza rimborsi non possono essere previsti, e perché si è trattato di una scelta libera del contribuente che poteva dire al sostituto di non versare le imposte in periodo di sospensione. All'esito la causa è stata decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma che non possono crearsi disparità tra coloro che adempiono il loro dovere fiscale direttamente e coloro che lo adempiono tramite sostituto d'imposta. Lo sconto è stato successivamente introdotto con normativa, e pertanto è a quella che bisogna far riferimento per appurare la tempestività della domanda di rimborso;
che quindi appare fondata. Dallo stesso prospetto del resistente si evince che il ricorrente ha diritto al rimborso, e che la documentazione è stata versata da lui in maniera completa;
pertanto ben poteva l'Amministrazione adempiere spontaneamente. Pertanto il ricorso va accolto, con spese a carico dell'Agenzia resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente Agenzia alle spese, che liquida in euro 1.065 per compensi, oltre esborsi ed accessori, e rimborso forfettario del 15%.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- SILENZIO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- SILENZIO TACITO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, abitante in zona cratere, con immobile adibito a residenza dichiarato inagibile, chiede a questa Corte la condanna, attraverso l'impugnazione del silenzio rifiuto, dell'Amministrazione a riconoscergli, e quindi rimoborsargli le imposte versate, tramite il sostituto d'imposta, nella misura poi prevista per legge del 60%. L'Ufficio invoca la prescrizione, l'incompletezza dei dati forniti, nonché chiede la reiezione del ricorso in quanto secondo un'interpretazione di ragionevolezza rimborsi non possono essere previsti, e perché si è trattato di una scelta libera del contribuente che poteva dire al sostituto di non versare le imposte in periodo di sospensione. All'esito la causa è stata decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma che non possono crearsi disparità tra coloro che adempiono il loro dovere fiscale direttamente e coloro che lo adempiono tramite sostituto d'imposta. Lo sconto è stato successivamente introdotto con normativa, e pertanto è a quella che bisogna far riferimento per appurare la tempestività della domanda di rimborso;
che quindi appare fondata. Dallo stesso prospetto del resistente si evince che il ricorrente ha diritto al rimborso, e che la documentazione è stata versata da lui in maniera completa;
pertanto ben poteva l'Amministrazione adempiere spontaneamente. Pertanto il ricorso va accolto, con spese a carico dell'Agenzia resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente Agenzia alle spese, che liquida in euro 1.065 per compensi, oltre esborsi ed accessori, e rimborso forfettario del 15%.