CASS
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 14496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14496 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da GO CE n. a Lecco il 16/4/1974 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 6/11/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NA Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 27/2/2024, che aveva dichiarato GO CE responsabile del delitto di cui all'art. 512bis cod.pen., disponendo la confisca diretta e per sproporzione del capitale sociale della Okman s.r.l.s., riduceva la pena inflitta ad anni due di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14496 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2025 reclusione, sostituendola con 1460 ore complessive di lavoro di pubblica utilità, e revocava le statuizioni civili. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Roberta Ligotti, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 110,512bis cod.pen. e 546, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. per omessa motivazione in ordine alla legalità e rilevanza giuridica dell'operazione economica posta in essere dall'imputato, resa possibile attraverso il ricorso a persona giuridica. L'apparenza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Il travisamento della prova in relazione al contenuto dei dialoghi intercettati. L'erronea applicazione della legge penale quanto all'individuazione dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 512bis cod.pen. in capo al preteso concorrente, alla rilevanza attribuita alla condotta materiale e in ordine all'irrilevanza del fatto afferente la mancata adozione di misure di prevenzione. Secondo il difensore l'affermazione della Corte di merito circa l'irrilevanza delle ragioni economiche sottese alla c.d. "operazione Calco" è assertiva e non tiene conto che le stesse sostanziano l'ipotesi alternativa alla prospettazione accusatoria circa il carattere fittizio dei trasferimenti delle quote sociali della Okman s.r.l.s. in quanto l'operazione, collegata alla cartolarizzazione di un credito ipotecario vantato da istituti bancari, non poteva essere realizzata che attraverso un veicolo societario, Non è, pertanto, sufficiente affermare che il bene eventualmente acquisito avrebbe potuto essere assoggettato a misura di prevenzione patrimoniale in relazione alla posizione del coimputato IC SP per individuare l'elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente. Il ricorrente aggiunge che, come evidenziato in sede di gravame, l'acquisizione di fondi per l'operazione di acquisto dell'immobile era iniziata nell'anno 2020 con il contratto di associazione in partecipazione della Essedici s.r.I., in epoca in cui non poteva dirsi prevedibile l'adozione di misure di prevenzione personali o reali nei confronti del SP e, poiché il ricorso alla società ha rappresentato una obiettiva necessità ai fini della trattativa per la cessione dell'immobile, la circostanza non può che produrre i propri effetti sulla rappresentazione e volizione del ricorrente in ordine al requisito del carattere fittizio dei trasferimenti nonché sull'elemento soggettivo del reato. Con riferimento all'assunto del primo giudice che a sostegno del dolo ha posto la conoscenza in capo al GO delle frequentazioni del SP, la Corte territoriale ha reputato le doglianze difensive smentite dalla motivazione rassegnata dal Gup richiamando, altresì, "numerose telefonate" intercettate, il cui contenuto è stato travisato. Il difensore sostiene in proposito che si tratta di conversazioni cui il ricorrente è estraneo e non viene mai menzionato, segnalando in particolare che era il SP e non l'imputato ad avere contatti con NA GI, e censura il richiamo alle risultanze degli archivi della DIA che indicavano il GO come collegato ad ambienti della ndrangheta, senza considerare 2 DsL, che già il primo giudice aveva escluso l'idoneità degli elementi acquisiti ad attestare l'assoggettabilità del ricorrente a misura di prevenzione patrimoniale. La sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto corretta l'estensione del dolo specifico del SP al prevenuto ed ha illogicamente ritenuto che l'imputato abbia intrattenuto continuativi rapporti con i IO in assenza di qualsivoglia riscontro diverso da un'unica telefonata, giustificata dai lavori urgenti da effettuare sull'immobile di Calco e, travisando gli esiti di altra conversazione intercettata, ha attribuito al GO contatti con i familiari di GI ES intercorsi, invece, con il coimputato. I giudici d'appello hanno affermato, altresì, che sarebbe incontestata la presenza in capo al SP dei presupposti soggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale senza dare rilievo al fatto che alcun procedimento è stato incardinato nei confronti del predetto e che in ogni caso non può costituire onere a carico del ricorrente la prova contraria in relazione a quanto addebitato al coimputato. Aggiunge, infine, il difensore che il criterio della prevedibilità dell'assoggettamento a misura di prevenzione del coimputato imponeva di valutare l'elemento soggettivo nel momento in cui veniva compiuta l'operazione Calco, con analisi ex ante del patrimonio conoscitivo e volitivo del ricorrente. 2.2 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva. Il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione laddove ha collegato la determinazione della pena al valore del compendio immobiliare in contestazione e ha negato un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è nel complesso infondato, per taluni aspetti ai limiti dell'inammissibilità. La Corte di merito, dopo averle puntualmente riassunte a pag. 13, ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso le doglianze difensive in assenza di decisive frizioni logiche. In particolare, la valutazione della sentenza impugnata in ordine all'irrilevanza delle ragioni economiche sottese alla c.d. operazione Calco, in quanto insuscettibili di escludere che la stessa fosse finalizzata anche a sottrarre il compendio immobiliare ad un'eventuale misura di prevenzione patrimoniale, si inscrive nel più ampio contesto argomentativo che fonda il rigetto delle deduzioni in punto di sussistenza del dolo e non presta il fianco a censura. Infatti, questa Corte ha precisato in tema di trasferimento fraudolento di valori che il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, 3 (99A n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598-01; da ultimo, Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, Di Noto, non mass.). Pertanto, la circostanza che il GO avesse da tempo in animo l'acquisto del complesso immobiliare e che detta operazione potesse avvenire solo attraverso un veicolo societario munito di credenziali ed affidabilità bancaria non è in grado di provare in via automatica la buona fede dell'imputato, avuto riguardo alle modalità di realizzazione del progetto imprenditoriale. Risulta incontestato che il GO, come dal medesimo riconosciuto in sede di interrogatorio (sent. pag. 8), era socio occulto unitamente al SP della società Okman in quanto entrambi non potevano spendere direttamente il loro nome per "problematiche" risalenti nel tempo, e ugualmente acclarato risulta l'esercizio da parte del prevenuto dei poteri di amministratore di fatto della compagine, alla luce del concorde ed esauriente scrutinio operato dai giudici di merito. La difesa nel sostenere l'ineludibilità dell'operazione immobiliare per come realizzata trascura che non è dato rinvenire alcuna necessità giuridicamente cogente a che le quote della società acquirente del complesso fossero fittiziamente intestate a prestanomi, chiamati a rivestire anche le cariche sociali. 1.1 Con riguardo al versante del dolo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, al pari del primo giudice, ha apoditticamente affermato la consapevolezza in capo al GO delle conoscenze e frequentazioni malavitose del coimputato SP richiamando, altresì, il contenuto di alcune conversazioni delle quali avrebbe travisato il contenuto. In proposito deve rilevarsi che la deduzione difensiva in punto di travisamento della prova intercettiva è del tutto generica, avendo la Corte di merito ben spiegato a pag. 16 che le captazioni richiamate sono relative a conversazioni intercorse principalmente tra la moglie e il genero di GI ES, contenenti riferimenti nominativi all'imputato (sentenza Gup pag. 23) mentre la decisione impugnata in effetti attribuisce erroneamente all'imputato due incontri con GI NA avvenuti invece, secondo quanto emerge a pag. 24 della sentenza di primo grado, tra la predetta e il SP. Nondimeno, la difesa non chiarisce la decisività della svista che, alla stregua della motivazione rassegnata, deve essere esclusa, avendo i giudici di merito concordemente ravvisato il dolo specifico non nella personale assoggettabilità del GO a misure ablative ma nella consapevolezza del medesimo circa le personali condizioni del coimputato SP, che lo rendevano in concreto sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale in ragione dei protratti e qualificati contatti intrattenuti con esponenti della ndrangheta operanti in Lombardia. Pertanto, le imprecisioni ricostruttive denunziate dalla difesa in ordine alla, quantomeno parziale, condivisione da parte del ricorrente di contatti e frequentazioni con soggetti legati alla criminalità organizzata sono 4 prive di valenza dirimente ai fini della prova del dolo che riposa su una ampia e pregnante trama giustificativa. 1.2 La Corte, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796-01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202-01; nello stesso senso in tema di ricettazione, Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954-03; in materia di bancarotta,Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 - 01; sulla più generale declinazione del principio, Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto). La sentenza impugnata ha in proposito motivatamente condiviso gli argomenti posti dal primo giudice a fondamento della consapevolezza del GO circa la finalità elusiva del SP, illustrati a pag. 28 e segg., laddove si richiama le posizioni paritetiche dell'imputato e del socio nella compagine, evidenziando che il ricorrente si è dichiarato a conoscenza dei precedenti e della storia criminale del SP e della necessità dell'interposizione per effetto e in conseguenza della stessa, elementi dai quali sono state tratte corrette inferenze circa la ricorrenza del dolo. 1.3 V'è da aggiungere che la mancata adozione di una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del coimputato non è evenienza suscettibile d'incidere in senso escludente sulla valutazione dell'elemento soggettivo, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli, Rv. 282645 - 01; n. 13083 del 28/2/2014, Rv. 262764- 01; Sez- 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 251750 - 01). 2.11 secondo motivo sulla pena è manifestamente infondato. La difesa collega impropriamente l'asserita necessità di rivisitazione del giudizio di comparazione e del complessivo trattamento sanzionatorio alla natura della prova sul dolo senza rapportarsi puntualmente alle considerazioni svolte dai giudici territoriali, che hanno proceduto a rimodulare la pena base giustificando il lieve scostamento dei minimi non solo in ragione dei caratteri dell'operazione incriminata ma anche della biografia penale del ricorrente, 5 confermando il bilanciamento nel senso dell'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva effettuato in primo grado, con valutazione adeguatamente giustificata e insuscettibile di censura in questa sede. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono e stante la complessiva infondatezza dell'impugnazione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidrite
udita la relazione del Cons. NA Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 27/2/2024, che aveva dichiarato GO CE responsabile del delitto di cui all'art. 512bis cod.pen., disponendo la confisca diretta e per sproporzione del capitale sociale della Okman s.r.l.s., riduceva la pena inflitta ad anni due di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14496 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2025 reclusione, sostituendola con 1460 ore complessive di lavoro di pubblica utilità, e revocava le statuizioni civili. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Roberta Ligotti, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 110,512bis cod.pen. e 546, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. per omessa motivazione in ordine alla legalità e rilevanza giuridica dell'operazione economica posta in essere dall'imputato, resa possibile attraverso il ricorso a persona giuridica. L'apparenza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Il travisamento della prova in relazione al contenuto dei dialoghi intercettati. L'erronea applicazione della legge penale quanto all'individuazione dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 512bis cod.pen. in capo al preteso concorrente, alla rilevanza attribuita alla condotta materiale e in ordine all'irrilevanza del fatto afferente la mancata adozione di misure di prevenzione. Secondo il difensore l'affermazione della Corte di merito circa l'irrilevanza delle ragioni economiche sottese alla c.d. "operazione Calco" è assertiva e non tiene conto che le stesse sostanziano l'ipotesi alternativa alla prospettazione accusatoria circa il carattere fittizio dei trasferimenti delle quote sociali della Okman s.r.l.s. in quanto l'operazione, collegata alla cartolarizzazione di un credito ipotecario vantato da istituti bancari, non poteva essere realizzata che attraverso un veicolo societario, Non è, pertanto, sufficiente affermare che il bene eventualmente acquisito avrebbe potuto essere assoggettato a misura di prevenzione patrimoniale in relazione alla posizione del coimputato IC SP per individuare l'elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente. Il ricorrente aggiunge che, come evidenziato in sede di gravame, l'acquisizione di fondi per l'operazione di acquisto dell'immobile era iniziata nell'anno 2020 con il contratto di associazione in partecipazione della Essedici s.r.I., in epoca in cui non poteva dirsi prevedibile l'adozione di misure di prevenzione personali o reali nei confronti del SP e, poiché il ricorso alla società ha rappresentato una obiettiva necessità ai fini della trattativa per la cessione dell'immobile, la circostanza non può che produrre i propri effetti sulla rappresentazione e volizione del ricorrente in ordine al requisito del carattere fittizio dei trasferimenti nonché sull'elemento soggettivo del reato. Con riferimento all'assunto del primo giudice che a sostegno del dolo ha posto la conoscenza in capo al GO delle frequentazioni del SP, la Corte territoriale ha reputato le doglianze difensive smentite dalla motivazione rassegnata dal Gup richiamando, altresì, "numerose telefonate" intercettate, il cui contenuto è stato travisato. Il difensore sostiene in proposito che si tratta di conversazioni cui il ricorrente è estraneo e non viene mai menzionato, segnalando in particolare che era il SP e non l'imputato ad avere contatti con NA GI, e censura il richiamo alle risultanze degli archivi della DIA che indicavano il GO come collegato ad ambienti della ndrangheta, senza considerare 2 DsL, che già il primo giudice aveva escluso l'idoneità degli elementi acquisiti ad attestare l'assoggettabilità del ricorrente a misura di prevenzione patrimoniale. La sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto corretta l'estensione del dolo specifico del SP al prevenuto ed ha illogicamente ritenuto che l'imputato abbia intrattenuto continuativi rapporti con i IO in assenza di qualsivoglia riscontro diverso da un'unica telefonata, giustificata dai lavori urgenti da effettuare sull'immobile di Calco e, travisando gli esiti di altra conversazione intercettata, ha attribuito al GO contatti con i familiari di GI ES intercorsi, invece, con il coimputato. I giudici d'appello hanno affermato, altresì, che sarebbe incontestata la presenza in capo al SP dei presupposti soggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale senza dare rilievo al fatto che alcun procedimento è stato incardinato nei confronti del predetto e che in ogni caso non può costituire onere a carico del ricorrente la prova contraria in relazione a quanto addebitato al coimputato. Aggiunge, infine, il difensore che il criterio della prevedibilità dell'assoggettamento a misura di prevenzione del coimputato imponeva di valutare l'elemento soggettivo nel momento in cui veniva compiuta l'operazione Calco, con analisi ex ante del patrimonio conoscitivo e volitivo del ricorrente. 2.2 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva. Il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione laddove ha collegato la determinazione della pena al valore del compendio immobiliare in contestazione e ha negato un più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è nel complesso infondato, per taluni aspetti ai limiti dell'inammissibilità. La Corte di merito, dopo averle puntualmente riassunte a pag. 13, ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso le doglianze difensive in assenza di decisive frizioni logiche. In particolare, la valutazione della sentenza impugnata in ordine all'irrilevanza delle ragioni economiche sottese alla c.d. operazione Calco, in quanto insuscettibili di escludere che la stessa fosse finalizzata anche a sottrarre il compendio immobiliare ad un'eventuale misura di prevenzione patrimoniale, si inscrive nel più ampio contesto argomentativo che fonda il rigetto delle deduzioni in punto di sussistenza del dolo e non presta il fianco a censura. Infatti, questa Corte ha precisato in tema di trasferimento fraudolento di valori che il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, 3 (99A n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598-01; da ultimo, Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, Di Noto, non mass.). Pertanto, la circostanza che il GO avesse da tempo in animo l'acquisto del complesso immobiliare e che detta operazione potesse avvenire solo attraverso un veicolo societario munito di credenziali ed affidabilità bancaria non è in grado di provare in via automatica la buona fede dell'imputato, avuto riguardo alle modalità di realizzazione del progetto imprenditoriale. Risulta incontestato che il GO, come dal medesimo riconosciuto in sede di interrogatorio (sent. pag. 8), era socio occulto unitamente al SP della società Okman in quanto entrambi non potevano spendere direttamente il loro nome per "problematiche" risalenti nel tempo, e ugualmente acclarato risulta l'esercizio da parte del prevenuto dei poteri di amministratore di fatto della compagine, alla luce del concorde ed esauriente scrutinio operato dai giudici di merito. La difesa nel sostenere l'ineludibilità dell'operazione immobiliare per come realizzata trascura che non è dato rinvenire alcuna necessità giuridicamente cogente a che le quote della società acquirente del complesso fossero fittiziamente intestate a prestanomi, chiamati a rivestire anche le cariche sociali. 1.1 Con riguardo al versante del dolo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, al pari del primo giudice, ha apoditticamente affermato la consapevolezza in capo al GO delle conoscenze e frequentazioni malavitose del coimputato SP richiamando, altresì, il contenuto di alcune conversazioni delle quali avrebbe travisato il contenuto. In proposito deve rilevarsi che la deduzione difensiva in punto di travisamento della prova intercettiva è del tutto generica, avendo la Corte di merito ben spiegato a pag. 16 che le captazioni richiamate sono relative a conversazioni intercorse principalmente tra la moglie e il genero di GI ES, contenenti riferimenti nominativi all'imputato (sentenza Gup pag. 23) mentre la decisione impugnata in effetti attribuisce erroneamente all'imputato due incontri con GI NA avvenuti invece, secondo quanto emerge a pag. 24 della sentenza di primo grado, tra la predetta e il SP. Nondimeno, la difesa non chiarisce la decisività della svista che, alla stregua della motivazione rassegnata, deve essere esclusa, avendo i giudici di merito concordemente ravvisato il dolo specifico non nella personale assoggettabilità del GO a misure ablative ma nella consapevolezza del medesimo circa le personali condizioni del coimputato SP, che lo rendevano in concreto sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale in ragione dei protratti e qualificati contatti intrattenuti con esponenti della ndrangheta operanti in Lombardia. Pertanto, le imprecisioni ricostruttive denunziate dalla difesa in ordine alla, quantomeno parziale, condivisione da parte del ricorrente di contatti e frequentazioni con soggetti legati alla criminalità organizzata sono 4 prive di valenza dirimente ai fini della prova del dolo che riposa su una ampia e pregnante trama giustificativa. 1.2 La Corte, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796-01; Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202-01; nello stesso senso in tema di ricettazione, Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954-03; in materia di bancarotta,Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 - 01; sulla più generale declinazione del principio, Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto). La sentenza impugnata ha in proposito motivatamente condiviso gli argomenti posti dal primo giudice a fondamento della consapevolezza del GO circa la finalità elusiva del SP, illustrati a pag. 28 e segg., laddove si richiama le posizioni paritetiche dell'imputato e del socio nella compagine, evidenziando che il ricorrente si è dichiarato a conoscenza dei precedenti e della storia criminale del SP e della necessità dell'interposizione per effetto e in conseguenza della stessa, elementi dai quali sono state tratte corrette inferenze circa la ricorrenza del dolo. 1.3 V'è da aggiungere che la mancata adozione di una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del coimputato non è evenienza suscettibile d'incidere in senso escludente sulla valutazione dell'elemento soggettivo, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli, Rv. 282645 - 01; n. 13083 del 28/2/2014, Rv. 262764- 01; Sez- 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 251750 - 01). 2.11 secondo motivo sulla pena è manifestamente infondato. La difesa collega impropriamente l'asserita necessità di rivisitazione del giudizio di comparazione e del complessivo trattamento sanzionatorio alla natura della prova sul dolo senza rapportarsi puntualmente alle considerazioni svolte dai giudici territoriali, che hanno proceduto a rimodulare la pena base giustificando il lieve scostamento dei minimi non solo in ragione dei caratteri dell'operazione incriminata ma anche della biografia penale del ricorrente, 5 confermando il bilanciamento nel senso dell'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva effettuato in primo grado, con valutazione adeguatamente giustificata e insuscettibile di censura in questa sede. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono e stante la complessiva infondatezza dell'impugnazione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidrite