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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 813/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DRAGO VINCENZO ( , C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PA P.IVA_1
STRAULINO DAVID ( ), C.F._3 appellata
Conclusioni per «Si riporta integralmente all'atto Parte_1 introduttivo del giudizio nelle cui conclusioni insiste» ossia «Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Catania, contrariis reiectis: Nel merito
1. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto bancario in oggetto, determinati in violazione dell'art.
1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'esponente senza pattuizione sottoscritta dal Cliente e senza alcuna preventiva comunicazione;
2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'esponente; in alternativa,
a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
3. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in oggetto, in aggiunta agli interessi passivi;
4. Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non
pag. 2/11 temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs.
385/93).
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla CP_1 restituzione in favore della parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento CP_1 dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria: ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio, con mandato al Consulente di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, senza il computo delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, con il calcolo degli interessi passivi al tasso legale, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta ed infine sommando algebricamente al saldo dei conto ordinari le competenze relative ai conti ordinari e quelle relative ai conti anticipi.
Si chiede altresì che il Tribunale ordini ex art. 210 c.p.c., all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione bancaria mancante relativamente al rapporto in oggetto»; per «Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello PA adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare
l'avverso appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite».
pag. 3/11 EV
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1040 del 2023 del Tribunale di Firenze, che ha rigettato le domande da egli proposte nei confronti di (in prosieguo PA
, condannandolo alla refusione delle spese di lite. CP_1
In particolare, il aveva dedotto di aver stipulato con la T_ controparte due contratti di finanziamento, uno nel 2017 e l'altro nel 2018, entrambi affetti da nullità per invalida pattuizione di interessi ultralegali, per l'illegittima pratica anatocistica insita nel previsto ammortamento cosiddetto alla francese e per usura. Aveva pertanto chiesto che detti vizi fossero accertati, così come l'esatto dare-avere tra le parti, con conseguente condanna di alla restituzione di quanto indebitamente CP_1 percepito o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento.
Il Tribunale ha respinto le domande, ritenendole affette da genericità quanto ad allegazione e non supportate sotto il profilo probatorio, non essendo stato assolto il relativo onere, gravante sul , senza che T_ potesse soccorrere né la richiesta c.t.u. – non invocabile per supplire a carenze assertive o dimostrative e con finalità esplorative – né l'istanza di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., giudicato irrilevante.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Sulla presunta infondatezza delle tesi attorea»;
2. «Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori».
Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità o, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 9 settembre 2025 – sostituita ai sensi pag. 4/11 dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 16 settembre.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di CP_1 cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale;
tanto nei termini che verranno d'appresso chiariti.
2. Con il primo motivo d'impugnazione il , in sintesi, lamenta T_ che la sentenza abbia considerato generiche e carenti le allegazioni operate in citazione a sostegno dei vizi d'invalidità dedotti con riferimento ai due mutui da egli contratti, quando, viceversa, la produzione dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi di riferimento sarebbero stati sufficienti a valutare l'usurarietà delle condizioni feneratizie, al tasso da considerare nel valore risultante dalla sommatoria di quello previsto per gli interessi corrispettivi e di quello moratorio.
Con il secondo motivo, in sintesi, l'appellante si duole della mancata emissione dell'ordine di esibizione di «tutta la documentazione occorrente» nonché dell'omesso espletamento della c.t.u. funzionale al riscontro dei vizi dedotti e al conseguente ricalcolo del dare-avere.
Le doglianze, stante la loro stretta connessione – essendo la seconda correlata alla sufficiente allegazione che la prima mira ad affermare – possono essere trattate congiuntamente e sono infondate.
Giova preliminarmente evidenziare come l'impugnazione si riferisca esclusivamente alla statuizione di genericità relativa alla denunciata usura, come emerge chiaramente dall'assunto per cui il difetto di allegazione non sussisterebbe in quanto ogni lacuna sarebbe colmabile attraverso la pag. 5/11 disamina diretta dei decreti ministeriali di rilevazione del t.e.g.m., prodotti in giudizio.
Nessun argomento è speso in merito alla genericità riscontrata con riferimento agli altri due vizi lamentati in primo grado, afferenti agli interessi ultralegali e alla loro capitalizzazione in ragione della previsione dell'ammortamento alla francese, a cui le conclusioni fanno riferimento – unitamente all'asserita unilaterale variazione dei tassi, all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e all'antergazione e postergazione delle valute, senza spiegazione circa la loro concreta declinazione con riferimento ai rapporti in esame, di mutuo piuttosto che di conto corrente, fugacemente menzionato nella porzione destinata alle richieste istruttorie – pur in difetto di argomentazione a suffragio della pretesa sufficiente allegazione e a confutazione dell'opposta valutazione del giudice di prime cure.
A diversamente opinare – ossia, laddove dovesse ritenersi che le censure si riferiscano anche a tali aspetti – dovrebbe effettivamente concludersi per l'inammissibilità delle relative doglianze, così come eccepito da per difetto di specificità. CP_1
In tal modo perimetrato il thema decidendum, deve addivenirsi al medesimo giudizio di genericità espresso dal Tribunale.
Possono anzitutto richiamarsi, in quanto calzanti, le parole, già condivise da questa Corte (Corte d'appello di Firenze n. 1877 del 2024, in motivazione), pronunciate dal giudice di legittimità: «Si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne pag. 6/11 concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) – così come l'opposto jura novit curia quello di diritto –, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr.
Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n.
1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n.
22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto» (Cass. n. 6618 del 2018, in motivazione).
Con i principi affermati in generale dalla Corte di cassazione è coerente la declinazione dell'onere di allegazione nello specifico caso di deduzione dell'usura: «Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri pag. 7/11 elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento» (Cass., sez. un.,
n. 19597 del 2020, in massima;
conformemente, Cass. n. 26525 del 2024, sempre in massima).
Nella specie, il si è limitato a dedurre di aver stipulato due T_ contratti di finanziamento (n. 10070055774642 del 17 maggio 2017 e n.
10071314570705 del 17 marzo 2018) e a indicare i relativi t.a.n. e t.a.e.g., rispettivamente 15,36% e 21,41%.
Come sostanzialmente rilevato dal Tribunale, tale allegazione è insufficiente, mancando il riferimento a ogni altro elemento richiesto e, segnatamente, al t.e.g.m., nonché, a ben vedere, la specificazione di quale sarebbe il tasso da raffrontarvi, assumendosi che esso andrebbe individuato nella sommatoria tra quello relativo agli interessi corrispettivi e quello di mora.
Tale assunto è peraltro erroneo, atteso che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, «[i]n tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto» (ex aliis, Cass. n. 14214 del 2022, in massima).
Ciò, d'altra parte, non significa affatto che gli interessi moratori non assumano rilievo al fine della valutazione di usurarietà, considerato che «[l]a disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli pag. 8/11 interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.» (Cass. n. 16526 del 2024, in massima).
Né può condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui la lacunosità assertiva potrebbe essere colmata attingendo al bagaglio probatorio a disposizione – segnatamente, ai decreti ministeriali di rilevazione del t.e.g.m., in atti – «restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice)
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo» (Cass. n. 3022 del 2018, in massima).
La valutazione di genericità operata dal Tribunale va dunque condivisa, con reiezione del primo motivo di doglianza.
pag. 9/11 Passando al secondo, una volta acclarato il difetto di allegazione, anche l'istruttoria richiesta non ha potuto e non può trovare sfogo.
Quanto all'istanza di emissione di ordine di esibizione, correttamente essa non è stata accolta, alla luce dell'irrilevanza dei documenti – a cui accenna il Tribunale – inutili, come detto, a fini d'integrazione assertiva, cui si può aggiungere anche la genericità della richiesta, rivolta a «tutta la documentazione occorrente» (pag. 10 dell'atto d'appello) ovvero alla
«documentazione bancaria mancante relativamente al rapporto in oggetto»
(conclusioni rassegnate), a prescindere da ogni indicazione contenutistica, quando l'ordine di esibizione può essere impartito con riguardo «ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa» (Cass. n. 13072 del 2003, in massima).
Quanto alla richiesta c.t.u., essa postulerebbe la chiara e completa indicazione degli elementi da rimettere alla valutazione tecnica dell'ausiliare
– ciò che, appunto, nella fattispecie è mancato – al contempo rammentandosi come la consulenza, pur non costituendo un mezzo istruttorio in senso proprio, non possa supplire alle deficienze delle allegazioni della parte (ancora di recente, Cass. n. 8498 del 2025, in massima).
Correttamente, dunque, non si è fatto luogo al suo espletamento e, tantomeno, deve provvedersi in tal senso in questa sede.
Anche il secondo motivo d'impugnazione è, pertanto, infondato.
3. L'appello va quindi respinto e, per l'effetto, la sentenza gravata dev'essere confermata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi alle cause di valore pag. 10/11 indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Firenze, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1040 del 2023 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese processuali del grado, liquidate in euro
[...]
3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2022, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 22 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DRAGO VINCENZO ( , C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PA P.IVA_1
STRAULINO DAVID ( ), C.F._3 appellata
Conclusioni per «Si riporta integralmente all'atto Parte_1 introduttivo del giudizio nelle cui conclusioni insiste» ossia «Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Catania, contrariis reiectis: Nel merito
1. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto bancario in oggetto, determinati in violazione dell'art.
1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'esponente senza pattuizione sottoscritta dal Cliente e senza alcuna preventiva comunicazione;
2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'esponente; in alternativa,
a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
3. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in oggetto, in aggiunta agli interessi passivi;
4. Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non
pag. 2/11 temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs.
385/93).
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla CP_1 restituzione in favore della parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento CP_1 dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria: ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio, con mandato al Consulente di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, senza il computo delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, con il calcolo degli interessi passivi al tasso legale, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta ed infine sommando algebricamente al saldo dei conto ordinari le competenze relative ai conti ordinari e quelle relative ai conti anticipi.
Si chiede altresì che il Tribunale ordini ex art. 210 c.p.c., all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione bancaria mancante relativamente al rapporto in oggetto»; per «Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello PA adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare
l'avverso appello, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite».
pag. 3/11 EV
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1040 del 2023 del Tribunale di Firenze, che ha rigettato le domande da egli proposte nei confronti di (in prosieguo PA
, condannandolo alla refusione delle spese di lite. CP_1
In particolare, il aveva dedotto di aver stipulato con la T_ controparte due contratti di finanziamento, uno nel 2017 e l'altro nel 2018, entrambi affetti da nullità per invalida pattuizione di interessi ultralegali, per l'illegittima pratica anatocistica insita nel previsto ammortamento cosiddetto alla francese e per usura. Aveva pertanto chiesto che detti vizi fossero accertati, così come l'esatto dare-avere tra le parti, con conseguente condanna di alla restituzione di quanto indebitamente CP_1 percepito o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento.
Il Tribunale ha respinto le domande, ritenendole affette da genericità quanto ad allegazione e non supportate sotto il profilo probatorio, non essendo stato assolto il relativo onere, gravante sul , senza che T_ potesse soccorrere né la richiesta c.t.u. – non invocabile per supplire a carenze assertive o dimostrative e con finalità esplorative – né l'istanza di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., giudicato irrilevante.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Sulla presunta infondatezza delle tesi attorea»;
2. «Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori».
Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità o, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 9 settembre 2025 – sostituita ai sensi pag. 4/11 dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 16 settembre.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di CP_1 cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale;
tanto nei termini che verranno d'appresso chiariti.
2. Con il primo motivo d'impugnazione il , in sintesi, lamenta T_ che la sentenza abbia considerato generiche e carenti le allegazioni operate in citazione a sostegno dei vizi d'invalidità dedotti con riferimento ai due mutui da egli contratti, quando, viceversa, la produzione dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi di riferimento sarebbero stati sufficienti a valutare l'usurarietà delle condizioni feneratizie, al tasso da considerare nel valore risultante dalla sommatoria di quello previsto per gli interessi corrispettivi e di quello moratorio.
Con il secondo motivo, in sintesi, l'appellante si duole della mancata emissione dell'ordine di esibizione di «tutta la documentazione occorrente» nonché dell'omesso espletamento della c.t.u. funzionale al riscontro dei vizi dedotti e al conseguente ricalcolo del dare-avere.
Le doglianze, stante la loro stretta connessione – essendo la seconda correlata alla sufficiente allegazione che la prima mira ad affermare – possono essere trattate congiuntamente e sono infondate.
Giova preliminarmente evidenziare come l'impugnazione si riferisca esclusivamente alla statuizione di genericità relativa alla denunciata usura, come emerge chiaramente dall'assunto per cui il difetto di allegazione non sussisterebbe in quanto ogni lacuna sarebbe colmabile attraverso la pag. 5/11 disamina diretta dei decreti ministeriali di rilevazione del t.e.g.m., prodotti in giudizio.
Nessun argomento è speso in merito alla genericità riscontrata con riferimento agli altri due vizi lamentati in primo grado, afferenti agli interessi ultralegali e alla loro capitalizzazione in ragione della previsione dell'ammortamento alla francese, a cui le conclusioni fanno riferimento – unitamente all'asserita unilaterale variazione dei tassi, all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e all'antergazione e postergazione delle valute, senza spiegazione circa la loro concreta declinazione con riferimento ai rapporti in esame, di mutuo piuttosto che di conto corrente, fugacemente menzionato nella porzione destinata alle richieste istruttorie – pur in difetto di argomentazione a suffragio della pretesa sufficiente allegazione e a confutazione dell'opposta valutazione del giudice di prime cure.
A diversamente opinare – ossia, laddove dovesse ritenersi che le censure si riferiscano anche a tali aspetti – dovrebbe effettivamente concludersi per l'inammissibilità delle relative doglianze, così come eccepito da per difetto di specificità. CP_1
In tal modo perimetrato il thema decidendum, deve addivenirsi al medesimo giudizio di genericità espresso dal Tribunale.
Possono anzitutto richiamarsi, in quanto calzanti, le parole, già condivise da questa Corte (Corte d'appello di Firenze n. 1877 del 2024, in motivazione), pronunciate dal giudice di legittimità: «Si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne pag. 6/11 concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) – così come l'opposto jura novit curia quello di diritto –, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr.
Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n.
1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n.
22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto» (Cass. n. 6618 del 2018, in motivazione).
Con i principi affermati in generale dalla Corte di cassazione è coerente la declinazione dell'onere di allegazione nello specifico caso di deduzione dell'usura: «Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri pag. 7/11 elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento» (Cass., sez. un.,
n. 19597 del 2020, in massima;
conformemente, Cass. n. 26525 del 2024, sempre in massima).
Nella specie, il si è limitato a dedurre di aver stipulato due T_ contratti di finanziamento (n. 10070055774642 del 17 maggio 2017 e n.
10071314570705 del 17 marzo 2018) e a indicare i relativi t.a.n. e t.a.e.g., rispettivamente 15,36% e 21,41%.
Come sostanzialmente rilevato dal Tribunale, tale allegazione è insufficiente, mancando il riferimento a ogni altro elemento richiesto e, segnatamente, al t.e.g.m., nonché, a ben vedere, la specificazione di quale sarebbe il tasso da raffrontarvi, assumendosi che esso andrebbe individuato nella sommatoria tra quello relativo agli interessi corrispettivi e quello di mora.
Tale assunto è peraltro erroneo, atteso che, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, «[i]n tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto» (ex aliis, Cass. n. 14214 del 2022, in massima).
Ciò, d'altra parte, non significa affatto che gli interessi moratori non assumano rilievo al fine della valutazione di usurarietà, considerato che «[l]a disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli pag. 8/11 interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso- soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.» (Cass. n. 16526 del 2024, in massima).
Né può condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui la lacunosità assertiva potrebbe essere colmata attingendo al bagaglio probatorio a disposizione – segnatamente, ai decreti ministeriali di rilevazione del t.e.g.m., in atti – «restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice)
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo» (Cass. n. 3022 del 2018, in massima).
La valutazione di genericità operata dal Tribunale va dunque condivisa, con reiezione del primo motivo di doglianza.
pag. 9/11 Passando al secondo, una volta acclarato il difetto di allegazione, anche l'istruttoria richiesta non ha potuto e non può trovare sfogo.
Quanto all'istanza di emissione di ordine di esibizione, correttamente essa non è stata accolta, alla luce dell'irrilevanza dei documenti – a cui accenna il Tribunale – inutili, come detto, a fini d'integrazione assertiva, cui si può aggiungere anche la genericità della richiesta, rivolta a «tutta la documentazione occorrente» (pag. 10 dell'atto d'appello) ovvero alla
«documentazione bancaria mancante relativamente al rapporto in oggetto»
(conclusioni rassegnate), a prescindere da ogni indicazione contenutistica, quando l'ordine di esibizione può essere impartito con riguardo «ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa» (Cass. n. 13072 del 2003, in massima).
Quanto alla richiesta c.t.u., essa postulerebbe la chiara e completa indicazione degli elementi da rimettere alla valutazione tecnica dell'ausiliare
– ciò che, appunto, nella fattispecie è mancato – al contempo rammentandosi come la consulenza, pur non costituendo un mezzo istruttorio in senso proprio, non possa supplire alle deficienze delle allegazioni della parte (ancora di recente, Cass. n. 8498 del 2025, in massima).
Correttamente, dunque, non si è fatto luogo al suo espletamento e, tantomeno, deve provvedersi in tal senso in questa sede.
Anche il secondo motivo d'impugnazione è, pertanto, infondato.
3. L'appello va quindi respinto e, per l'effetto, la sentenza gravata dev'essere confermata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi alle cause di valore pag. 10/11 indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Firenze, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1040 del 2023 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese processuali del grado, liquidate in euro
[...]
3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2022, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 22 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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