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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore rag. rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. FRANCESCO ALESSANDRO (c.f. e dall'avv. SARA C.F._1
DONINI (c.f. ), presso lo studio della quale ultima, in , via Larga C.F._2 Pt_1
n. 9, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti allegata al presente atto, dall'Avv. Mauro
MERCADANTE del Foro di (C.F. ) e domiciliata presso lo Pt_1 CodiceFiscale_3 studio di quest'ultimo in , via Larga 16; Pt_1
APPELLATA
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: - in accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata sentenza n. 6049/2024, pronunciata in data 14/06/2024 dal Tribunale di Milano, limitatamente al capo in cui: “Compensa integralmente le spese e competenze del presente giudizio ... tra il convenuto e Parte_1
.... - per l'effetto, condannare “ , in favore del Controparte_1 Controparte_1
in , al pagamento delle spese e competenze del giudizio Parte_1 Pt_1
pagina 1 di 8 di primo grado (nella misura di cui alla nota spese in primo grado sub All. N, o nella diversa misura ritenuta di giustizia).” Per l'appellata:
“In via pregiudiziale: ❖ accertate, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ, l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello proposto ex adverso, disporre, per l'effetto, la discussione orale della presente causa ai sensi dell'art. 350 bis cod. proc. civ;
Nel merito, in via principale: ❖ rigettare, in quanto infondati in fatto e diritto per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 27 novembre 2024, il gravame, le domande e le eccezioni tutte svolte da parte appellante e, conseguentemente, confermare la sentenza con la quale è stato definito il procedimento di primo grado;
- ❖ accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. e per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 27 novembre 2024, la mala fede del nella Controparte_2 proposizione del presente appello, e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento del pregiudizio patito da nella misura che codesta Corte d'Appello, in via Controparte_1 equitativa, riterrà di giustizia;
Nel merito, in via subordinata: ❖ nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza e, conseguentemente, di condanna di alla rifusione, nei confronti del appellante, di importi a titolo Controparte_1 Parte_1 di spese e competenze del giudizio di prime cure, limitare l'importo dovuto da alle CP_1 sole spese e competenze maturate posteriormente all'udienza tenutasi avanti il Tribunale di Milano in data 12 ottobre 2023 e, quindi, relative alla fase decisionale del procedimento di primo grado;
In ogni caso: ➢ con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario per spese generali nella misura di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il di ha impugnato, con atto di citazione regolarmente Parte_1 Pt_1 notificato, la sentenza n. 6049/2024, notificata in data 17/06/2024, con cui il Tribunale di Milano ha definito il giudizio introdotto nei suoi confronti dall'attore ed ha in Parte_3 particolare:
- accertato la responsabilità concorrente, paritaria, del Controparte_3 nel provocare le infiltrazioni ed i danni oggetto di causa nell'appartamento del Pt_3
- per l'effetto, condannato il e la in solido tra di loro, a risarcire Parte_1 Controparte_3 tali danni all'attore mediante pagamento in suo favore della somma di €. Parte_4
6.875,00 Iva inclusa, quale danno patrimoniale emergente, dando atto del già intervenuto pagamento effettuato dalla all'attore della somma di € 4.067,00; CP_3
- in accoglimento delle domande di manleva, condannato a tenere indenne Controparte_1 sia il convenuto che la terza chiamata di quanto Parte_1 Controparte_3 fossero condannati a pagare all'attore a titolo di risarcimento danni per le infiltrazioni oggetto di causa nonché per le spese legali. Il Tribunale ha così regolato le spese di lite “Condanna il convenuto Controparte_4
in solido tra di loro, a corrispondere all'attore
[...] Parte_4 la metà dei compensi di lite e di mediazione, liquidati per tale sola metà in € 4.000,00, nonché integralmente le spese di lite e di mediazione determinate in €. 600,00, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge. Compensa la rimante metà dei compensi di lite e di mediazione tra queste parti. - Compensa integralmente le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione tra il convenuto e tutti i chiamati in Parte_1 causa, e - Compensa integralmente le spese e Controparte_3 Controparte_1 competenze del presente giudizio e della mediazione tra e Controparte_3 Controparte_1
- Nulla per le spese ed i compensi del presente giudizio e della mediazione tra l'attore
[...] e la . Parte_4 Controparte_1
pagina 2 di 8 La sentenza in oggetto è impugnata solo dal e solo in punto di spese di lite. Parte_1
In particolare, con il primo motivo di censura è dedotta la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale compensato integralmente le spese e competenze del giudizio tra il convenuto e la terza chiamata Parte_1 Controparte_1 Afferma l'appellante che “stante l'accoglimento della domanda di garanzia, il Giudice avrebbe altresì dovuto, correttamente e coerentemente, condannare la soccombente “ Controparte_1
a rifondere al le spese e le competenze di causa”: il giudice avrebbe
[...] Parte_1 violato il principio di soccombenza oggettiva e quello di causalità, atteso che, secondo la prospettazione del sarebbe stata la NI assicuratrice a dar causa alla lite. Parte_1 Sul punto l'appellante, con il primo motivo di censura, si diffonde nell'esporre “il comportamento osservato da ” che avrebbe avuto “un peso determinante Controparte_1 nell'intera vicenda sin dai suoi albori, imprimendo -all'evolversi dei fatti- una piega inevitabilmente giudiziale”. Sostiene che la compagnia avrebbe tenuto un atteggiamento di chiusura e ostruzionistico già nella fase stragiudiziale, rigettando ogni richiesta risarcitoria e “inasprendo il conflitto, orientandolo in sede giudiziaria: ed infatti, come innanzi già precisato, allorquando corrispose all'ing. la somma di Euro 4.067,00 (si ribadisce, quale NI Assicuratrice di Pt_3
e non del ), lo fece secondo conteggi mai chiariti e corredando CP_3 Parte_1 peraltro tale pagamento da una motivazione basata non sull'oggettiva valutazione e quantificazione del danno, bensì piuttosto sulla importanza della medesima “ CP_3
”.
[...] Secondo l'appellante anche in giudizio la NI avrebbe “continuato ad insistere nelle proprie conclusioni di diniego risarcitorio, per tutto il corso della procedura e sino ad ultimazione della fase istruttoria (fase, ricordiamolo, nella quale la NI -già ben consapevole dell'accaduto e delle proprie responsabilità- non ha avanzato alcuna istanza di escussione testimoniale, né ha prodotto alcuna prova documentale e neppure la perizia sui danni, che la stessa aveva avuto modo di espletare!!), così costringendo le proprie controparti processuali -ed in primis, il suo assicurato- a svolgere attività difensiva articolata Parte_1 nella redazione di plurimi atti (comparsa di costituzione, citazione di chiamata in causa, prima memoria ex art. 183 c.p.c., seconda memoria, terza memoria, citazioni testi) e nella partecipazione a plurime udienza, con conseguente aggravio di spese processuali, in ordine alle quali la medesima “ non si manifestò mai disposta a tenere Controparte_1 integralmente indenne il , neppure nella modesta proposta formulata - Parte_1 tardivamente e scorrettamente- solo ad istruttoria ampiamente ultimata: un'istruttoria (evitabile) il cui esito, si ribadisce, doveva essere ben prevedibile da “ , Controparte_1 avendo essa in mano una perizia sui danni, mai resa nota agli altri (quanto all'obbligo di manleva, poi, nessun dubbio poteva sussistere, posto che “ era chiamata Controparte_1 in causa quale NI Assicuratrice sia del Condominio sia di )”. CP_3
Lamenta il Condominio che la condotta “evasiva e reticente” di sia stata contraria a CP_1 buona fede, per avere la NI atteso “di giungere quasi all'esito del processo, per formulare una proposta transattiva, peraltro penalizzante per il Condominio suo assicurato”, mentre al contrario il Condominio avrebbe sempre posto in essere “il tentativo reiterato di trovare una composizione bonaria della lite”. Da ciò in definitiva deriverebbe l'erroneità della sentenza impugnata, che andrebbe riformata ponendo le spese di lite interamente a carico di CP_1
Con il secondo motivo di gravame è dedotta la violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere il Tribunale compensato le spese di lite senza rendere idonea motivazione sul punto.
si è regolarmente costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dal Controparte_1 con condanna di quest'ultimo ex art. 96 c.p.c. Parte_1
pagina 3 di 8 All'udienza dell'11.2.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*********
L'appello è infondato. Occorre brevemente riassumere lo svolgimento del giudizio di primo grado. L'attore ha convenuto in giudizio il , odierno appellante, per Parte_4 Parte_1 farne accertare e dichiarare la responsabilità per i fenomeni di infiltrazione che hanno riguardato l'immobile di sua proprietà sito nello stabile e farlo condannare al CP_5 risarcimento di tutti i danni subiti, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Il convenuto si è costituito in giudizio e ha contestato le domande dell'attore per Parte_1 mancanza di fondamento e prova, chiedendone il rigetto;
ha chiesto inoltre chiamarsi in causa in garanzia sia la società esecutrice dell'intervento sull'impianto termico Controparte_3 condominiale dal quale erano scaturite le infiltrazioni, assumendone la responsabilità, sia la società assicuratrice del Condominio, Controparte_1
Autorizzate ed effettuate la suddette chiamate in causa, si è costituita tempestivamente la società contestando la domanda del Condominio, nonché ogni altra domanda Controparte_3 formulata nei suoi confronti, per mancanza di fondamento e prova, chiedendone il rigetto;
ha chiesto a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa la sua società assicuratrice,
[...]
Autorizzata ed effettuata tempestivamente anche questa chiamata in causa per CP_1
l'udienza del 1.3.2021, si è costituita tardivamente solo in data 26.2.2021, opponendosi CP_1 alle domande dell'attore per mancanza di fondamento e prova e, con riferimento alle domande di manleva del e della , svolgendo una serie di eccezioni inerenti i Parte_1 CP_3 limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti previsti dalle polizze azionate dai suoi assicurati. All'esito sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e sono state depositate le memorie. Parte attrice, nella sua prima memoria, ha esteso le sue domande nei confronti della che, a sua volta, ne ha eccepito l'inammissibilità dichiarando di non accettare il CP_3 contraddittorio sulle stesse e, comunque, le ha contestate in fatto in diritto perché infondate.
All'esito dei depositi delle memorie, sono stati ammessi e svolti l'interrogatorio formale dell'amministratore del convenuto e le prove testimoniali. Successivamente, e Parte_1 come sottolineato in sentenza dal Tribunale, “veniva tentata ripetutamente la conciliazione stragiudiziale e giudiziale della lite, con formulazione di proposte transattive da parte di
e venivano disposti allo scopo numerosi rinvii delle udienze, su richiesta delle Controparte_1 parti, per consentire loro di valutare e determinarsi sulla conciliazione della lite”. All'esito infruttuoso di questi tentativi, infine, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati quindi assegnati i termini previsti dall'articolo 190 c.p..
Tanto premesso, il primo motivo di appello va disatteso anche in quanto si fonda su affermazioni pretestuose e non rispondenti al vero, contrarie anzi all'esatto svolgimento del giudizio di primo grado. Va innanzitutto ricordato che secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 91 c.p.c. “il Giudice…, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”: come chiarito dalla Suprema Corte, tale condanna non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione (v. Cass., ord.
n. 7591/2023). pagina 4 di 8 Nella vicenda in esame, è stato proprio il appellante, e non già l'odierna appellata, Parte_1 ad essersi sottratto in primo grado ad una seria proposta conciliativa formulata da CP_1 Nello specifico, sebbene il affermi strumentalmente e con mala fede che “il Parte_1
Tribunale avrebbe potuto e dovuto valutare… che il comportamento osservato da
[...] ha avuto un peso determinante nell'intera vicenda”, è, al contrario, palese e provato CP_1 in atti il fatto che proprio il comportamento processuale tenuto dal nel giudizio di Parte_1 primo grado abbia impedito la conciliazione della lite in corso di causa, facendo sì che il procedimento dovesse essere definito con la sentenza oggi impugnata.
Come anticipato nella narrativa dello svolgimento del giudizio di prime cure, infatti, dopo l'esaurimento della fase istruttoria è stata avviata, su invito del Tribunale, una lunga trattativa tra le parti costituite in giudizio, nel corso della quale la NI , ben lungi Parte_5 dal “persistere nelle proprie posizioni di diniego risarcitorio” (come assume l'appellante), ha avanzato ben due proposte transattive. La prima di queste è stata verbalizzata in occasione dell'udienza svoltasi in data 14 ottobre 2022: nello specifico, per definire bonariamente la vicenda, ha offerto all'attore, sig. CP_1
l'importo onnicomprensivo di € 18.000,00 – il quale è stato accettato da Parte_3 quest'ultimo – e, contestualmente, ha offerto sia alla terza chiamata sia al Controparte_3 convenuto un contributo per spese legali quantificato Controparte_2 in € 3.000,00 oltre oneri di legge.
ha accettato la proposta di ma non vi è stata analoga disponibilità da parte CP_3 CP_1 del Condominio, il quale non ha nemmeno formulato un'eventuale controproposta. In occasione della successiva udienza del 12 ottobre 2023, poi, la NI ha formulato una seconda proposta transattiva, sensibilmente migliorativa rispetto alla precedente;
nello specifico proprio al fine di definire la vertenza, ha offerto un contributo spese legali CP_1 pari addirittura ad € 4.000,00 oltre oneri di legge, al quale il ha opposto un netto Parte_1 rifiuto, anche questa volta senza avanzare formale controproposta e persino dichiarando di non essere intenzionato neppure a convocare un'ulteriore assemblea straordinaria per valutare la nuova proposta di e insistendo nelle pretese risarcitorie azionate. Si riporta di seguito CP_1 il verbale di udienza “Per il terzo chiamato l'avv.to MAURO MERCADANTE CP_1 oggi sostituito dall'avv. NICOLA PASCALE che formula a verbale al seguente proposta transattiva: Versamento di €.18,000,00 omnia in favore dell'attore; versamento dell'importo di €..4.000,00 oltre oneri di legge a favore del a titolo di rimborso di spese legali;
Parte_1 versamento dell'importo di €.4.000,00 oltre oneri di legge a favore di a titolo di CP_3 rimborso di spese legali. Chiede che le parti si esprimano. In subordine chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni. L'avv. BASILICO GIANLUCA dichiara che il proprio assistito è disponibile ad accettare la proposta nei termini oggi prospettati. L'avv. CABRINI PAOLA STEFANIA dichiara che il proprio assistito è disponibile ad accettare la proposta nei termini oggi prospettati. L'avv. SARA DONINI e ALESSANDRO FRANCESCO MARIA dichiarano di essersi già confrontati con l'Amministratore che lo stesso non ritiene di convocare una nuova assemblea sia alla luce della chiara espressione della precedente assemblea che in considerazione dei costi di convocazione salvo che sia disponibile ad accollarsi i costi CP_1 di convocazione”. Dunque, e a seguito del rifiuto opposto dal solo è fallito ogni tentativo di Parte_1 definizione bonaria della controversia e la causa è stata rinviata dal Tribunale per la precisazione delle conclusioni.
Va evidenziato che la proposta conciliativa formulata da era di gran lunga più CP_1 favorevole per tutte le parti in causa, atteso che in favore dell'attore sarebbe stata riconosciuta a titolo risarcitorio la somma di euro 18.000,00 (a fronte dell'importo di euro 6.875,00 riconosciuto dal Tribunale), mentre in favore dei convenuti Controparte_6
l'importo di euro 4.000,00 ciascuno a titolo di rimborso di spese legali.
[...]
pagina 5 di 8 Non meno infondate e pretestuose, poi, sono le doglianze del con riguardo alla Parte_1 condotta che avrebbe tenuto in fase stragiudiziale: per quanto riguarda, infatti, la CP_1 procedura di mediazione incardinata dal sig. antecedentemente al giudizio di prime cure Pt_3
e conclusasi con esito negativo (cfr. doc. 8 prodotto dal in primo grado), Parte_1 CP_1 non vi ha preso parte non certo per ragioni ostruzionistiche, come sostiene l'appellante, bensì unicamente perché aveva già provveduto (circostanza questa pacifica) al risarcimento dei danni riscontrati nell'appartamento dell'Ing. in relazione al sinistro oggetto di causa. Pt_3 Nello specifico, una volta esaurita l'istruttoria interna e sulla base degli esiti delle perizie effettuate, ha provveduto a risarcire ai soggetti danneggiati, a titolo satisfattivo, CP_1 l'importo di complessivi € 5.650,20 come somma liquidabile in relazione al “danno totale al netto dello scoperto contrattuale del 10%”, versando in favore dell'Ing. la somma di € Pt_3
4.067,00 di cui ha dato atto anche il Tribunale. Il giudizio è ciò nonostante stato incardinato perché l'Ing. pretendeva a titolo risarcitorio Pt_3 una somma maggiore rispetto a quella già liquidata da somma che comunque la CP_1
NI ha inteso infine riconoscergli allorchè ha formulato, in giudizio, le due proposte transattive di cui si è detto, non accettate dal con conseguente fallimento di ogni Parte_1 tentativo di bonaria definizione della vertenza. In considerazione di quanto esposto, la sentenza di primo grado appare esente da censure, avendo il Tribunale deciso di compensare le spese di lite tra il e proprio Parte_1 CP_1 in considerazione della pervicace e ingiustificata opposizione dell'odierno appellante a qualsiasi tentativo di composizione della lite: se si considera, infatti, che in forza della seconda parte del comma 1 dell'art. 91 c.p.c. il Tribunale avrebbe semmai potuto condannare il al pagamento delle spese della fase decisoria, maturate dopo l'ingiustificato rifiuto Parte_1 della proposta conciliativa (ma non vi è appello di sul punto), appare evidente che la CP_1 decisione di compensarle integralmente appaia del tutto equa e debba essere confermata. Al rigetto del primo motivo di appello segue l'assorbimento del secondo motivo.
****** L'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Quanto alla domanda di parte appellata di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., la stessa risulta accoglibile in quanto, innanzitutto, parte appellante è risultata totalmente soccombente in questo giudizio, con integrale rigetto dell'impugnazione; inoltre, la condotta processuale tenuta dal , che ha fondato i propri motivi di Parte_1 gravame su affermazioni consapevolmente false e pretestuose, integra l'abuso del processo e la temerarietà dell'iniziativa processuale, riconducibile all'accertata mala fede della parte - da intendersi come comprovata consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice o della contestazione dell'altrui pretesa - o, almeno, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, ravvisabile ogni volta che, inescusabilmente, sia stata omessa quella diligenza, prudenza o perizia minime che avrebbero consentito alla parte di avvertire l'infondatezza della propria pretesa.
Sotto il profilo della colpa grave, proprio il comportamento scorretto e ostinatamente contrario a possibilità transattive che il appellante ha tenuto nel corso del giudizio di primo Parte_1 grado rende evidente come la presente causa di gravame sia stata promossa da quest'ultimo con malafede, dal momento che l'odierno appellante non poteva certamente non essere consapevole del fatto che la decisione del Giudice di prime cure sulla compensazione delle spese di lite - unico oggetto dell'odierna impugnazione - è stata motivata proprio dalla sua condotta. pagina 6 di 8 Quanto alla possibilità di accertare l'effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, è affermazione ripetuta che tale accertamento operi come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del danno, possibile anche in via equitativa, e presupponga normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere desumibile da nozioni di comune esperienza. Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto. A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa dall'appellante in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione;
C. Cost.
23.06.2016 n. 152), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/07). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012, n. 21570).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, il deve pertanto Parte_1 essere condannato al pagamento, in favore di dell'ulteriore somma, Controparte_1 parametrata alla condanna alle spese di lite, di € 4.000,00, liquidata alla data odierna, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese infondatezza dell'impugnazione proposta. Segue, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la condanna del appellante al Parte_1 pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'ulteriore somma di euro 1.000,00. Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 6049/2024, notificata in data 17/06/2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) CONDANNA altresì l'appellante al pagamento in favore dell'appellata, ex art. 96 primo comma c.p.c., della somma di € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
4) CONDANNA l'appellante al pagamento di somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende;
5) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore rag. rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. FRANCESCO ALESSANDRO (c.f. e dall'avv. SARA C.F._1
DONINI (c.f. ), presso lo studio della quale ultima, in , via Larga C.F._2 Pt_1
n. 9, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti allegata al presente atto, dall'Avv. Mauro
MERCADANTE del Foro di (C.F. ) e domiciliata presso lo Pt_1 CodiceFiscale_3 studio di quest'ultimo in , via Larga 16; Pt_1
APPELLATA
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: - in accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata sentenza n. 6049/2024, pronunciata in data 14/06/2024 dal Tribunale di Milano, limitatamente al capo in cui: “Compensa integralmente le spese e competenze del presente giudizio ... tra il convenuto e Parte_1
.... - per l'effetto, condannare “ , in favore del Controparte_1 Controparte_1
in , al pagamento delle spese e competenze del giudizio Parte_1 Pt_1
pagina 1 di 8 di primo grado (nella misura di cui alla nota spese in primo grado sub All. N, o nella diversa misura ritenuta di giustizia).” Per l'appellata:
“In via pregiudiziale: ❖ accertate, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ, l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello proposto ex adverso, disporre, per l'effetto, la discussione orale della presente causa ai sensi dell'art. 350 bis cod. proc. civ;
Nel merito, in via principale: ❖ rigettare, in quanto infondati in fatto e diritto per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 27 novembre 2024, il gravame, le domande e le eccezioni tutte svolte da parte appellante e, conseguentemente, confermare la sentenza con la quale è stato definito il procedimento di primo grado;
- ❖ accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. e per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 27 novembre 2024, la mala fede del nella Controparte_2 proposizione del presente appello, e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento del pregiudizio patito da nella misura che codesta Corte d'Appello, in via Controparte_1 equitativa, riterrà di giustizia;
Nel merito, in via subordinata: ❖ nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza e, conseguentemente, di condanna di alla rifusione, nei confronti del appellante, di importi a titolo Controparte_1 Parte_1 di spese e competenze del giudizio di prime cure, limitare l'importo dovuto da alle CP_1 sole spese e competenze maturate posteriormente all'udienza tenutasi avanti il Tribunale di Milano in data 12 ottobre 2023 e, quindi, relative alla fase decisionale del procedimento di primo grado;
In ogni caso: ➢ con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario per spese generali nella misura di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il di ha impugnato, con atto di citazione regolarmente Parte_1 Pt_1 notificato, la sentenza n. 6049/2024, notificata in data 17/06/2024, con cui il Tribunale di Milano ha definito il giudizio introdotto nei suoi confronti dall'attore ed ha in Parte_3 particolare:
- accertato la responsabilità concorrente, paritaria, del Controparte_3 nel provocare le infiltrazioni ed i danni oggetto di causa nell'appartamento del Pt_3
- per l'effetto, condannato il e la in solido tra di loro, a risarcire Parte_1 Controparte_3 tali danni all'attore mediante pagamento in suo favore della somma di €. Parte_4
6.875,00 Iva inclusa, quale danno patrimoniale emergente, dando atto del già intervenuto pagamento effettuato dalla all'attore della somma di € 4.067,00; CP_3
- in accoglimento delle domande di manleva, condannato a tenere indenne Controparte_1 sia il convenuto che la terza chiamata di quanto Parte_1 Controparte_3 fossero condannati a pagare all'attore a titolo di risarcimento danni per le infiltrazioni oggetto di causa nonché per le spese legali. Il Tribunale ha così regolato le spese di lite “Condanna il convenuto Controparte_4
in solido tra di loro, a corrispondere all'attore
[...] Parte_4 la metà dei compensi di lite e di mediazione, liquidati per tale sola metà in € 4.000,00, nonché integralmente le spese di lite e di mediazione determinate in €. 600,00, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge. Compensa la rimante metà dei compensi di lite e di mediazione tra queste parti. - Compensa integralmente le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione tra il convenuto e tutti i chiamati in Parte_1 causa, e - Compensa integralmente le spese e Controparte_3 Controparte_1 competenze del presente giudizio e della mediazione tra e Controparte_3 Controparte_1
- Nulla per le spese ed i compensi del presente giudizio e della mediazione tra l'attore
[...] e la . Parte_4 Controparte_1
pagina 2 di 8 La sentenza in oggetto è impugnata solo dal e solo in punto di spese di lite. Parte_1
In particolare, con il primo motivo di censura è dedotta la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale compensato integralmente le spese e competenze del giudizio tra il convenuto e la terza chiamata Parte_1 Controparte_1 Afferma l'appellante che “stante l'accoglimento della domanda di garanzia, il Giudice avrebbe altresì dovuto, correttamente e coerentemente, condannare la soccombente “ Controparte_1
a rifondere al le spese e le competenze di causa”: il giudice avrebbe
[...] Parte_1 violato il principio di soccombenza oggettiva e quello di causalità, atteso che, secondo la prospettazione del sarebbe stata la NI assicuratrice a dar causa alla lite. Parte_1 Sul punto l'appellante, con il primo motivo di censura, si diffonde nell'esporre “il comportamento osservato da ” che avrebbe avuto “un peso determinante Controparte_1 nell'intera vicenda sin dai suoi albori, imprimendo -all'evolversi dei fatti- una piega inevitabilmente giudiziale”. Sostiene che la compagnia avrebbe tenuto un atteggiamento di chiusura e ostruzionistico già nella fase stragiudiziale, rigettando ogni richiesta risarcitoria e “inasprendo il conflitto, orientandolo in sede giudiziaria: ed infatti, come innanzi già precisato, allorquando corrispose all'ing. la somma di Euro 4.067,00 (si ribadisce, quale NI Assicuratrice di Pt_3
e non del ), lo fece secondo conteggi mai chiariti e corredando CP_3 Parte_1 peraltro tale pagamento da una motivazione basata non sull'oggettiva valutazione e quantificazione del danno, bensì piuttosto sulla importanza della medesima “ CP_3
”.
[...] Secondo l'appellante anche in giudizio la NI avrebbe “continuato ad insistere nelle proprie conclusioni di diniego risarcitorio, per tutto il corso della procedura e sino ad ultimazione della fase istruttoria (fase, ricordiamolo, nella quale la NI -già ben consapevole dell'accaduto e delle proprie responsabilità- non ha avanzato alcuna istanza di escussione testimoniale, né ha prodotto alcuna prova documentale e neppure la perizia sui danni, che la stessa aveva avuto modo di espletare!!), così costringendo le proprie controparti processuali -ed in primis, il suo assicurato- a svolgere attività difensiva articolata Parte_1 nella redazione di plurimi atti (comparsa di costituzione, citazione di chiamata in causa, prima memoria ex art. 183 c.p.c., seconda memoria, terza memoria, citazioni testi) e nella partecipazione a plurime udienza, con conseguente aggravio di spese processuali, in ordine alle quali la medesima “ non si manifestò mai disposta a tenere Controparte_1 integralmente indenne il , neppure nella modesta proposta formulata - Parte_1 tardivamente e scorrettamente- solo ad istruttoria ampiamente ultimata: un'istruttoria (evitabile) il cui esito, si ribadisce, doveva essere ben prevedibile da “ , Controparte_1 avendo essa in mano una perizia sui danni, mai resa nota agli altri (quanto all'obbligo di manleva, poi, nessun dubbio poteva sussistere, posto che “ era chiamata Controparte_1 in causa quale NI Assicuratrice sia del Condominio sia di )”. CP_3
Lamenta il Condominio che la condotta “evasiva e reticente” di sia stata contraria a CP_1 buona fede, per avere la NI atteso “di giungere quasi all'esito del processo, per formulare una proposta transattiva, peraltro penalizzante per il Condominio suo assicurato”, mentre al contrario il Condominio avrebbe sempre posto in essere “il tentativo reiterato di trovare una composizione bonaria della lite”. Da ciò in definitiva deriverebbe l'erroneità della sentenza impugnata, che andrebbe riformata ponendo le spese di lite interamente a carico di CP_1
Con il secondo motivo di gravame è dedotta la violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere il Tribunale compensato le spese di lite senza rendere idonea motivazione sul punto.
si è regolarmente costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dal Controparte_1 con condanna di quest'ultimo ex art. 96 c.p.c. Parte_1
pagina 3 di 8 All'udienza dell'11.2.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*********
L'appello è infondato. Occorre brevemente riassumere lo svolgimento del giudizio di primo grado. L'attore ha convenuto in giudizio il , odierno appellante, per Parte_4 Parte_1 farne accertare e dichiarare la responsabilità per i fenomeni di infiltrazione che hanno riguardato l'immobile di sua proprietà sito nello stabile e farlo condannare al CP_5 risarcimento di tutti i danni subiti, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Il convenuto si è costituito in giudizio e ha contestato le domande dell'attore per Parte_1 mancanza di fondamento e prova, chiedendone il rigetto;
ha chiesto inoltre chiamarsi in causa in garanzia sia la società esecutrice dell'intervento sull'impianto termico Controparte_3 condominiale dal quale erano scaturite le infiltrazioni, assumendone la responsabilità, sia la società assicuratrice del Condominio, Controparte_1
Autorizzate ed effettuate la suddette chiamate in causa, si è costituita tempestivamente la società contestando la domanda del Condominio, nonché ogni altra domanda Controparte_3 formulata nei suoi confronti, per mancanza di fondamento e prova, chiedendone il rigetto;
ha chiesto a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa la sua società assicuratrice,
[...]
Autorizzata ed effettuata tempestivamente anche questa chiamata in causa per CP_1
l'udienza del 1.3.2021, si è costituita tardivamente solo in data 26.2.2021, opponendosi CP_1 alle domande dell'attore per mancanza di fondamento e prova e, con riferimento alle domande di manleva del e della , svolgendo una serie di eccezioni inerenti i Parte_1 CP_3 limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti previsti dalle polizze azionate dai suoi assicurati. All'esito sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e sono state depositate le memorie. Parte attrice, nella sua prima memoria, ha esteso le sue domande nei confronti della che, a sua volta, ne ha eccepito l'inammissibilità dichiarando di non accettare il CP_3 contraddittorio sulle stesse e, comunque, le ha contestate in fatto in diritto perché infondate.
All'esito dei depositi delle memorie, sono stati ammessi e svolti l'interrogatorio formale dell'amministratore del convenuto e le prove testimoniali. Successivamente, e Parte_1 come sottolineato in sentenza dal Tribunale, “veniva tentata ripetutamente la conciliazione stragiudiziale e giudiziale della lite, con formulazione di proposte transattive da parte di
e venivano disposti allo scopo numerosi rinvii delle udienze, su richiesta delle Controparte_1 parti, per consentire loro di valutare e determinarsi sulla conciliazione della lite”. All'esito infruttuoso di questi tentativi, infine, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati quindi assegnati i termini previsti dall'articolo 190 c.p..
Tanto premesso, il primo motivo di appello va disatteso anche in quanto si fonda su affermazioni pretestuose e non rispondenti al vero, contrarie anzi all'esatto svolgimento del giudizio di primo grado. Va innanzitutto ricordato che secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 91 c.p.c. “il Giudice…, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”: come chiarito dalla Suprema Corte, tale condanna non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione (v. Cass., ord.
n. 7591/2023). pagina 4 di 8 Nella vicenda in esame, è stato proprio il appellante, e non già l'odierna appellata, Parte_1 ad essersi sottratto in primo grado ad una seria proposta conciliativa formulata da CP_1 Nello specifico, sebbene il affermi strumentalmente e con mala fede che “il Parte_1
Tribunale avrebbe potuto e dovuto valutare… che il comportamento osservato da
[...] ha avuto un peso determinante nell'intera vicenda”, è, al contrario, palese e provato CP_1 in atti il fatto che proprio il comportamento processuale tenuto dal nel giudizio di Parte_1 primo grado abbia impedito la conciliazione della lite in corso di causa, facendo sì che il procedimento dovesse essere definito con la sentenza oggi impugnata.
Come anticipato nella narrativa dello svolgimento del giudizio di prime cure, infatti, dopo l'esaurimento della fase istruttoria è stata avviata, su invito del Tribunale, una lunga trattativa tra le parti costituite in giudizio, nel corso della quale la NI , ben lungi Parte_5 dal “persistere nelle proprie posizioni di diniego risarcitorio” (come assume l'appellante), ha avanzato ben due proposte transattive. La prima di queste è stata verbalizzata in occasione dell'udienza svoltasi in data 14 ottobre 2022: nello specifico, per definire bonariamente la vicenda, ha offerto all'attore, sig. CP_1
l'importo onnicomprensivo di € 18.000,00 – il quale è stato accettato da Parte_3 quest'ultimo – e, contestualmente, ha offerto sia alla terza chiamata sia al Controparte_3 convenuto un contributo per spese legali quantificato Controparte_2 in € 3.000,00 oltre oneri di legge.
ha accettato la proposta di ma non vi è stata analoga disponibilità da parte CP_3 CP_1 del Condominio, il quale non ha nemmeno formulato un'eventuale controproposta. In occasione della successiva udienza del 12 ottobre 2023, poi, la NI ha formulato una seconda proposta transattiva, sensibilmente migliorativa rispetto alla precedente;
nello specifico proprio al fine di definire la vertenza, ha offerto un contributo spese legali CP_1 pari addirittura ad € 4.000,00 oltre oneri di legge, al quale il ha opposto un netto Parte_1 rifiuto, anche questa volta senza avanzare formale controproposta e persino dichiarando di non essere intenzionato neppure a convocare un'ulteriore assemblea straordinaria per valutare la nuova proposta di e insistendo nelle pretese risarcitorie azionate. Si riporta di seguito CP_1 il verbale di udienza “Per il terzo chiamato l'avv.to MAURO MERCADANTE CP_1 oggi sostituito dall'avv. NICOLA PASCALE che formula a verbale al seguente proposta transattiva: Versamento di €.18,000,00 omnia in favore dell'attore; versamento dell'importo di €..4.000,00 oltre oneri di legge a favore del a titolo di rimborso di spese legali;
Parte_1 versamento dell'importo di €.4.000,00 oltre oneri di legge a favore di a titolo di CP_3 rimborso di spese legali. Chiede che le parti si esprimano. In subordine chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni. L'avv. BASILICO GIANLUCA dichiara che il proprio assistito è disponibile ad accettare la proposta nei termini oggi prospettati. L'avv. CABRINI PAOLA STEFANIA dichiara che il proprio assistito è disponibile ad accettare la proposta nei termini oggi prospettati. L'avv. SARA DONINI e ALESSANDRO FRANCESCO MARIA dichiarano di essersi già confrontati con l'Amministratore che lo stesso non ritiene di convocare una nuova assemblea sia alla luce della chiara espressione della precedente assemblea che in considerazione dei costi di convocazione salvo che sia disponibile ad accollarsi i costi CP_1 di convocazione”. Dunque, e a seguito del rifiuto opposto dal solo è fallito ogni tentativo di Parte_1 definizione bonaria della controversia e la causa è stata rinviata dal Tribunale per la precisazione delle conclusioni.
Va evidenziato che la proposta conciliativa formulata da era di gran lunga più CP_1 favorevole per tutte le parti in causa, atteso che in favore dell'attore sarebbe stata riconosciuta a titolo risarcitorio la somma di euro 18.000,00 (a fronte dell'importo di euro 6.875,00 riconosciuto dal Tribunale), mentre in favore dei convenuti Controparte_6
l'importo di euro 4.000,00 ciascuno a titolo di rimborso di spese legali.
[...]
pagina 5 di 8 Non meno infondate e pretestuose, poi, sono le doglianze del con riguardo alla Parte_1 condotta che avrebbe tenuto in fase stragiudiziale: per quanto riguarda, infatti, la CP_1 procedura di mediazione incardinata dal sig. antecedentemente al giudizio di prime cure Pt_3
e conclusasi con esito negativo (cfr. doc. 8 prodotto dal in primo grado), Parte_1 CP_1 non vi ha preso parte non certo per ragioni ostruzionistiche, come sostiene l'appellante, bensì unicamente perché aveva già provveduto (circostanza questa pacifica) al risarcimento dei danni riscontrati nell'appartamento dell'Ing. in relazione al sinistro oggetto di causa. Pt_3 Nello specifico, una volta esaurita l'istruttoria interna e sulla base degli esiti delle perizie effettuate, ha provveduto a risarcire ai soggetti danneggiati, a titolo satisfattivo, CP_1 l'importo di complessivi € 5.650,20 come somma liquidabile in relazione al “danno totale al netto dello scoperto contrattuale del 10%”, versando in favore dell'Ing. la somma di € Pt_3
4.067,00 di cui ha dato atto anche il Tribunale. Il giudizio è ciò nonostante stato incardinato perché l'Ing. pretendeva a titolo risarcitorio Pt_3 una somma maggiore rispetto a quella già liquidata da somma che comunque la CP_1
NI ha inteso infine riconoscergli allorchè ha formulato, in giudizio, le due proposte transattive di cui si è detto, non accettate dal con conseguente fallimento di ogni Parte_1 tentativo di bonaria definizione della vertenza. In considerazione di quanto esposto, la sentenza di primo grado appare esente da censure, avendo il Tribunale deciso di compensare le spese di lite tra il e proprio Parte_1 CP_1 in considerazione della pervicace e ingiustificata opposizione dell'odierno appellante a qualsiasi tentativo di composizione della lite: se si considera, infatti, che in forza della seconda parte del comma 1 dell'art. 91 c.p.c. il Tribunale avrebbe semmai potuto condannare il al pagamento delle spese della fase decisoria, maturate dopo l'ingiustificato rifiuto Parte_1 della proposta conciliativa (ma non vi è appello di sul punto), appare evidente che la CP_1 decisione di compensarle integralmente appaia del tutto equa e debba essere confermata. Al rigetto del primo motivo di appello segue l'assorbimento del secondo motivo.
****** L'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Quanto alla domanda di parte appellata di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., la stessa risulta accoglibile in quanto, innanzitutto, parte appellante è risultata totalmente soccombente in questo giudizio, con integrale rigetto dell'impugnazione; inoltre, la condotta processuale tenuta dal , che ha fondato i propri motivi di Parte_1 gravame su affermazioni consapevolmente false e pretestuose, integra l'abuso del processo e la temerarietà dell'iniziativa processuale, riconducibile all'accertata mala fede della parte - da intendersi come comprovata consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice o della contestazione dell'altrui pretesa - o, almeno, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, ravvisabile ogni volta che, inescusabilmente, sia stata omessa quella diligenza, prudenza o perizia minime che avrebbero consentito alla parte di avvertire l'infondatezza della propria pretesa.
Sotto il profilo della colpa grave, proprio il comportamento scorretto e ostinatamente contrario a possibilità transattive che il appellante ha tenuto nel corso del giudizio di primo Parte_1 grado rende evidente come la presente causa di gravame sia stata promossa da quest'ultimo con malafede, dal momento che l'odierno appellante non poteva certamente non essere consapevole del fatto che la decisione del Giudice di prime cure sulla compensazione delle spese di lite - unico oggetto dell'odierna impugnazione - è stata motivata proprio dalla sua condotta. pagina 6 di 8 Quanto alla possibilità di accertare l'effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, è affermazione ripetuta che tale accertamento operi come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del danno, possibile anche in via equitativa, e presupponga normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere desumibile da nozioni di comune esperienza. Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto. A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa dall'appellante in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione;
C. Cost.
23.06.2016 n. 152), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/07). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012, n. 21570).
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, il deve pertanto Parte_1 essere condannato al pagamento, in favore di dell'ulteriore somma, Controparte_1 parametrata alla condanna alle spese di lite, di € 4.000,00, liquidata alla data odierna, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della palese infondatezza dell'impugnazione proposta. Segue, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la condanna del appellante al Parte_1 pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'ulteriore somma di euro 1.000,00. Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 6049/2024, notificata in data 17/06/2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) CONDANNA altresì l'appellante al pagamento in favore dell'appellata, ex art. 96 primo comma c.p.c., della somma di € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
4) CONDANNA l'appellante al pagamento di somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende;
5) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
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