Ordinanza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, ordinanza 08/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1322 2024
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, comma 5°, c.p.c.
Parte 1
Avv.COLATEI AUGUSTO
Contro
Controparte 1
Dott.PERIS DARIO
Il Giudice del lavoro designato, dott.ssa Roberta Mariscotti letta la relazione del consulente di ufficio;
rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il consulente di ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, comma 4°, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. in quanto la relazione del consulente è
congrua e pertanto condivisibile;
OMOLOGA
l'accertamento del seguente requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
Sussiste lo stato status di disabilità di cui all'art. 3 comma 1 legge 5 febbraio 1992 n. 104 dalla data di revisione.
Omologa altresì il seguente requisito
Sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 dalla data di revisione.
CONDANNA
l' CP 1 al pagamento delle spese di lite, liquidate € 1.170,00 per compensi professionali di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratori antistatari;
PONE definitivamente a carico dell' CP 1 lespesedella consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Tivoli 08/01/2025
Il Giudice
Roberta Mariscotti