Art. 5.
I concorsi accordati in base all'art. 1, all'art. 2, comma secondo, ed all'art. 4 della presente legge, per gli impianti gratuitamente riversibili allo Stato, saranno assoggettati a revisione a lavori ultimati, se i costi della mano d'opera, dei materiali da costruzione, degli impianti fissi, del macchinario e del materiale rotabile, verificatisi nel corso dei lavori e delle provviste, applicati alle stesse quantita' di lavori e provviste ammesse nei preventivi in base ai quali e' stato determinato il concorso, portino in complesso ad un aumento o diminuzione superiore all'alea del 10 per cento della spesa che e' servita di base per la determinazione del concorso medesimo. A tal fine il concessionario, nel corso dei lavori, dovra' presentare, ogni bimestre, all'Ufficio governativo di vigilanza, la situazione dei lavori e provviste eseguiti in ciascun mese del bimestre, con i quantitativi ammessi nei preventivi.
I prezzi da, applicare nel procedimento di revisione saranno, per ciascun mese: a) per la mano d'opera, quelli stabiliti dagli accordi interconfederali e di categoria per le zone nelle quali ricadono i lavori di ricostruzione; b) per i materiali, quelli praticati sulla piazza per lavori analoghi.
Nessun aumento di spesa potra' essere ammesso per lavori e provviste che, a giudizio del Ministro per i trasporti, avrebbero potuto essere eseguiti e non siano stati invece eseguiti in relazione al tempo prescritto per l'ultimazione di tutti i lavori e di tutte le provviste ed alle eventuali proroghe debitamente autorizzate.
Qualora nel corso dei lavori si verificassero variazioni nel costo della mano d'opera e dei materiali anzidetti che portassero ad una variazione di oltre il 30 per cento nella spesa in base alla quale e' stato determinato il concorso dello Stato, il Ministro per i trasporti - per i lavori relativi ad opere, impianti fissi, macchinario e materiale rotabile di proprieta' dello Stato non ancora iniziati - procedera' alla revisione della corrispondente quota di concorso, applicando i prezzi aggiornati alle stesse quantita' ammesse per i lavori medesimi nei preventivi originari. Quando la nuova quota di concorso risultasse inferiore a quella originariamente concessa per i lavori anzidetti gli ammontari delle quote di concorso liquidabili, per i lavori medesimi, in base ai certificati di avanzamento, saranno dirotti, salvo conguaglio finale, nella stessa misura percentuale determinata per il concorso originariamente concesso.
Per gli eventuali procedimenti di revisione di cui al comma precedente, saranno seguite le stesse norme come sopra stabilite per la revisione finale.
I concorsi accordati in base all'art. 1, all'art. 2, comma secondo, ed all'art. 4 della presente legge, per gli impianti gratuitamente riversibili allo Stato, saranno assoggettati a revisione a lavori ultimati, se i costi della mano d'opera, dei materiali da costruzione, degli impianti fissi, del macchinario e del materiale rotabile, verificatisi nel corso dei lavori e delle provviste, applicati alle stesse quantita' di lavori e provviste ammesse nei preventivi in base ai quali e' stato determinato il concorso, portino in complesso ad un aumento o diminuzione superiore all'alea del 10 per cento della spesa che e' servita di base per la determinazione del concorso medesimo. A tal fine il concessionario, nel corso dei lavori, dovra' presentare, ogni bimestre, all'Ufficio governativo di vigilanza, la situazione dei lavori e provviste eseguiti in ciascun mese del bimestre, con i quantitativi ammessi nei preventivi.
I prezzi da, applicare nel procedimento di revisione saranno, per ciascun mese: a) per la mano d'opera, quelli stabiliti dagli accordi interconfederali e di categoria per le zone nelle quali ricadono i lavori di ricostruzione; b) per i materiali, quelli praticati sulla piazza per lavori analoghi.
Nessun aumento di spesa potra' essere ammesso per lavori e provviste che, a giudizio del Ministro per i trasporti, avrebbero potuto essere eseguiti e non siano stati invece eseguiti in relazione al tempo prescritto per l'ultimazione di tutti i lavori e di tutte le provviste ed alle eventuali proroghe debitamente autorizzate.
Qualora nel corso dei lavori si verificassero variazioni nel costo della mano d'opera e dei materiali anzidetti che portassero ad una variazione di oltre il 30 per cento nella spesa in base alla quale e' stato determinato il concorso dello Stato, il Ministro per i trasporti - per i lavori relativi ad opere, impianti fissi, macchinario e materiale rotabile di proprieta' dello Stato non ancora iniziati - procedera' alla revisione della corrispondente quota di concorso, applicando i prezzi aggiornati alle stesse quantita' ammesse per i lavori medesimi nei preventivi originari. Quando la nuova quota di concorso risultasse inferiore a quella originariamente concessa per i lavori anzidetti gli ammontari delle quote di concorso liquidabili, per i lavori medesimi, in base ai certificati di avanzamento, saranno dirotti, salvo conguaglio finale, nella stessa misura percentuale determinata per il concorso originariamente concesso.
Per gli eventuali procedimenti di revisione di cui al comma precedente, saranno seguite le stesse norme come sopra stabilite per la revisione finale.