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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 929/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 929/2021 a cui è riunita la causa 290/23 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti. Sofia Pasquino e Antonio Corvasce Parte_1
ricorrente contro
(già ) in Controparte_1 Controparte_2 persona del pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino CP_3
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: inserimento graduatorie GPS
A) La ricorrente, all'epoca dei fatti docente a tempo determinato, ha adito il Giudice del lavoro lamentando l'illegittimità dell'esclusione dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze c.d. G.P.S. valide per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 per inidoneità del titolo di accesso in possesso della docente rispetto alla classe di concorso A 44, chiedendo l'inserimento all'interno delle stesse.
In particolare, la ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti di esclusione, emessi da parte del convenuto, per violazione degli artt. 3, 7, 10 bis della Legga n. 241/1990 ovvero per la mancata CP_1 comunicazione di avvio del procedimento, per la carenza della motivazione ivi contenuta nonché per la palese violazione dell'art. 24 della Costituzione, in danno della docente.
Evidenzia, altresì, che il ammette che la tabella A del D.M. n. 259/2017 prevede quale requisito CP_1 per l'accesso A044 oltre alla laurea il diploma di maturità conseguito presso alcuni istituti, tra i quali è contemplato il titolo del settore industria e artigianato indirizzo produzioni industriali e artigianali del
1 nuovo ordinamento nel quale viene inglobato il vecchio titolo dell'istituto tecnico abbigliamento e moda in possesso della ricorrente così come previsto dalla tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti all'interno dell'allegato “D” del D.P.R. n. 87/2010. Ragion per cui il titolo di
“Tecnico abbigliamento e moda” è idoneo a consentire l'accesso alla classe di concorso A044.
B) Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_2
) chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
[...]
In particolare, il eccepisce che il titolo di studio posseduto dalla ricorrente ovvero il diploma di CP_1 pittura conseguito presso l'Accademia di belle arti di Urbino nel 2004 e il diploma professionale indirizzo tecnico dell'abbigliamento e della moda conseguito presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Barletta nel 1998, non siano titoli validi per l'inserimento nella II fascia delle GPS della
Provincia di Lucca e nella terza fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto della Provincia di Lucca per il biennio 2020/2022 nelle classi di concorso A044, in virtù di quanto disposto dal D.M. n. 39/1998 e dal D.M. n. 22/2005 e dal D.P.R. del n. 19 /2016 Regolamento sulle classi di concorso Tabella A e dal
D.M. n. 259 del 2017.
Eccepisce, altresì, che ai sensi della Tabella “A” del D.M. 259/2017 laddove si legge “indirizzi di studi” non sono da intendersi gli istituti in cui possono essere conseguiti i titoli di accesso per la classe di concorso
A44, bensì gli indirizzi di studi dove è presente e può essere insegnata la classe di concorso A-44.
C) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è infondato
Legittimazione passiva
Corre l'obbligo di rilevare, innanzitutto, la carenza di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del
: l'unico soggetto legittimato passivo al Controparte_4 giudizio è il , quale datore di lavoro della ricorrente, essendo l' Controparte_1 [...]
una mera articolazione territoriale del resistente. L Controparte_4 CP_1 [...]
, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo centro di Controparte_5 responsabilità amministrativa” e la medesima disposizione attribuisce all Controparte_5 competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce un fatto interno al , che è e rimane soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua CP_1 articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate)
"promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
2 disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958,
n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello
Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Unite 6 luglio 2006, n.
15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Pertanto, la dicitura “legittimazione passiva” di cui all'art. 8
D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260/2007 e ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n.
319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art. 16 co. 1° lettera f), d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' . Di conseguenza, gli restano Controparte_5 Controparte_6 articolazioni periferiche del (Cass. sent. 3 novembre 2011, n. 22743) e l'unico Controparte_7 soggetto legittimato passivo nel presente giudizio rimane il . Controparte_1
Sempre in via preliminare, occorre rilevare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. manifestato dalla ricorrente, la quale non ha presentato domanda per l'inserimento nelle GPS valide per gli A.S.
2024/2025 e 2025/2026, ragion per cui un eventuale accoglimento della domanda non comporterebbe alcun tipo utilità concreta alla situazione giuridica soggettiva della docente, la quale non potrebbe in ogni caso ottenere la cattedra per la classe di concorso indicata.
A tal proposito la Corte di Cassazione si è così espressa: “La valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilità di cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere Cass. civ. n. 10036/2015
L'interesse ad agire richiede, infatti, oltre all'accertamento di una situazione giuridica, una prospettazione circa l'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile se non attraverso l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Circa la vicenda di merito, giova rappresentare che il titolo in possesso della docente, ovvero il diploma di pittura conseguito presso l'Accademia di Urbino e il diploma professionale indirizzo tecnico dell'abbigliamento e della moda conseguito presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di
Barletta in forza dei quali ha presentato istanza di inserimento nella fascia II delle GPS della Provincia di
Lucca per il biennio 2020/2022 per la classe di concorso A044, non erano idonei ad ottenere
3 all'inserimento nella suddetta classe di concorso.
Segnatamente, l'amministrazione costituitasi in giudizio ha dimostrato come in occasione dei controlli sui titoli e servizi, nonché dalle dichiarazioni rese dalla docente nella domanda di inserimento delle GPS emergeva il mancato possesso di un titolo idoneo sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n.
39/1998 e dal successivo Decreto Ministeriale n. 22/2005, nonché dal DPR n. 19/2016 circa il
Regolamento delle classi di concorso.
In particolare, come correttamente evidenziato dal , ai sensi della tabella A presente all'interno del CP_1
D.M n. 259/2017 viene richiesto per la partecipazione alla classe di concorso A44 Scienze e tecnologie tessili dell'abbigliamento e della moda tutta una serie di titoli all'interno dei quali non sono ricompresi quelli in possesso della ricorrente.
Anche considerando la tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali negli indirizzi degli istituti tecnici, la docente non potrebbe in ogni caso accedere alla classe di concorso A-44 dato che il titolo posseduto dalla docente è confluito nel settore industria e artigianato indirizzo produzioni industriali e artigianali, mentre all'interno della tabella A viene previsto quale titolo di accesso, alla sopra richiamata classe di concorso, oltre alla laurea il diploma conseguito presso un istituto tecnico settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda.
Pertanto, così come previsto dalle disposizioni sopra richiamate, questo giudicante rileva l'inidoneità del titolo conseguito della ricorrente il quale non è idoneo per accedere alla classe di concorso A-44, ragion per cui il provvedimento di depennamento emanato dall'Amministrazione non è affetto da vizi di legittimità.
Le spese sono compensate stante la particolarità della vicenda sottesa al caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese
Lucca, 3 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 929/2021 a cui è riunita la causa 290/23 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti. Sofia Pasquino e Antonio Corvasce Parte_1
ricorrente contro
(già ) in Controparte_1 Controparte_2 persona del pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino CP_3
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto: inserimento graduatorie GPS
A) La ricorrente, all'epoca dei fatti docente a tempo determinato, ha adito il Giudice del lavoro lamentando l'illegittimità dell'esclusione dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze c.d. G.P.S. valide per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 per inidoneità del titolo di accesso in possesso della docente rispetto alla classe di concorso A 44, chiedendo l'inserimento all'interno delle stesse.
In particolare, la ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti di esclusione, emessi da parte del convenuto, per violazione degli artt. 3, 7, 10 bis della Legga n. 241/1990 ovvero per la mancata CP_1 comunicazione di avvio del procedimento, per la carenza della motivazione ivi contenuta nonché per la palese violazione dell'art. 24 della Costituzione, in danno della docente.
Evidenzia, altresì, che il ammette che la tabella A del D.M. n. 259/2017 prevede quale requisito CP_1 per l'accesso A044 oltre alla laurea il diploma di maturità conseguito presso alcuni istituti, tra i quali è contemplato il titolo del settore industria e artigianato indirizzo produzioni industriali e artigianali del
1 nuovo ordinamento nel quale viene inglobato il vecchio titolo dell'istituto tecnico abbigliamento e moda in possesso della ricorrente così come previsto dalla tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti all'interno dell'allegato “D” del D.P.R. n. 87/2010. Ragion per cui il titolo di
“Tecnico abbigliamento e moda” è idoneo a consentire l'accesso alla classe di concorso A044.
B) Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_2
) chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
[...]
In particolare, il eccepisce che il titolo di studio posseduto dalla ricorrente ovvero il diploma di CP_1 pittura conseguito presso l'Accademia di belle arti di Urbino nel 2004 e il diploma professionale indirizzo tecnico dell'abbigliamento e della moda conseguito presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Barletta nel 1998, non siano titoli validi per l'inserimento nella II fascia delle GPS della
Provincia di Lucca e nella terza fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto della Provincia di Lucca per il biennio 2020/2022 nelle classi di concorso A044, in virtù di quanto disposto dal D.M. n. 39/1998 e dal D.M. n. 22/2005 e dal D.P.R. del n. 19 /2016 Regolamento sulle classi di concorso Tabella A e dal
D.M. n. 259 del 2017.
Eccepisce, altresì, che ai sensi della Tabella “A” del D.M. 259/2017 laddove si legge “indirizzi di studi” non sono da intendersi gli istituti in cui possono essere conseguiti i titoli di accesso per la classe di concorso
A44, bensì gli indirizzi di studi dove è presente e può essere insegnata la classe di concorso A-44.
C) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è infondato
Legittimazione passiva
Corre l'obbligo di rilevare, innanzitutto, la carenza di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del
: l'unico soggetto legittimato passivo al Controparte_4 giudizio è il , quale datore di lavoro della ricorrente, essendo l' Controparte_1 [...]
una mera articolazione territoriale del resistente. L Controparte_4 CP_1 [...]
, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo centro di Controparte_5 responsabilità amministrativa” e la medesima disposizione attribuisce all Controparte_5 competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce un fatto interno al , che è e rimane soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua CP_1 articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate)
"promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
2 disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958,
n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello
Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Unite 6 luglio 2006, n.
15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Pertanto, la dicitura “legittimazione passiva” di cui all'art. 8
D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260/2007 e ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n.
319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art. 16 co. 1° lettera f), d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' . Di conseguenza, gli restano Controparte_5 Controparte_6 articolazioni periferiche del (Cass. sent. 3 novembre 2011, n. 22743) e l'unico Controparte_7 soggetto legittimato passivo nel presente giudizio rimane il . Controparte_1
Sempre in via preliminare, occorre rilevare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. manifestato dalla ricorrente, la quale non ha presentato domanda per l'inserimento nelle GPS valide per gli A.S.
2024/2025 e 2025/2026, ragion per cui un eventuale accoglimento della domanda non comporterebbe alcun tipo utilità concreta alla situazione giuridica soggettiva della docente, la quale non potrebbe in ogni caso ottenere la cattedra per la classe di concorso indicata.
A tal proposito la Corte di Cassazione si è così espressa: “La valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilità di cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere Cass. civ. n. 10036/2015
L'interesse ad agire richiede, infatti, oltre all'accertamento di una situazione giuridica, una prospettazione circa l'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile se non attraverso l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Circa la vicenda di merito, giova rappresentare che il titolo in possesso della docente, ovvero il diploma di pittura conseguito presso l'Accademia di Urbino e il diploma professionale indirizzo tecnico dell'abbigliamento e della moda conseguito presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di
Barletta in forza dei quali ha presentato istanza di inserimento nella fascia II delle GPS della Provincia di
Lucca per il biennio 2020/2022 per la classe di concorso A044, non erano idonei ad ottenere
3 all'inserimento nella suddetta classe di concorso.
Segnatamente, l'amministrazione costituitasi in giudizio ha dimostrato come in occasione dei controlli sui titoli e servizi, nonché dalle dichiarazioni rese dalla docente nella domanda di inserimento delle GPS emergeva il mancato possesso di un titolo idoneo sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n.
39/1998 e dal successivo Decreto Ministeriale n. 22/2005, nonché dal DPR n. 19/2016 circa il
Regolamento delle classi di concorso.
In particolare, come correttamente evidenziato dal , ai sensi della tabella A presente all'interno del CP_1
D.M n. 259/2017 viene richiesto per la partecipazione alla classe di concorso A44 Scienze e tecnologie tessili dell'abbigliamento e della moda tutta una serie di titoli all'interno dei quali non sono ricompresi quelli in possesso della ricorrente.
Anche considerando la tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali negli indirizzi degli istituti tecnici, la docente non potrebbe in ogni caso accedere alla classe di concorso A-44 dato che il titolo posseduto dalla docente è confluito nel settore industria e artigianato indirizzo produzioni industriali e artigianali, mentre all'interno della tabella A viene previsto quale titolo di accesso, alla sopra richiamata classe di concorso, oltre alla laurea il diploma conseguito presso un istituto tecnico settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda.
Pertanto, così come previsto dalle disposizioni sopra richiamate, questo giudicante rileva l'inidoneità del titolo conseguito della ricorrente il quale non è idoneo per accedere alla classe di concorso A-44, ragion per cui il provvedimento di depennamento emanato dall'Amministrazione non è affetto da vizi di legittimità.
Le spese sono compensate stante la particolarità della vicenda sottesa al caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese
Lucca, 3 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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