CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6468 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. ER IN Presidente rel. est.
dott. Paolo Celentano Consigliere
dott. ER di Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5309 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2022 , avente ad oggetto: annullamento del provvedimento di revoca della patente di giuda
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato GIOVANNI SICIGNANO ( c.f. in virtù di C.F._2 procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
quale articolazione territoriale del Controparte_1 [...]
- ( c.f. ) in persona del l.r.p.t. CP_2 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e CONCLUSIONI dell'appellante
Emerge dagli atti che, con un ricorso notificato il 2.6.2021, l'odierno appellante ha riassunto una domanda formulata nei confronti della oggetto della declaratoria di incompetenza per Controparte_1 materia di cui alla sentenza n. 2897/2020 del GdP di Gragnano, con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento adottato il 2.10.2017, a lui notificato presso la casa circondariale di Poggioreale il 23.10.2017, con il quale gli era stata revocata la patente di giuda, siccome condannato per violazione dell'art. 73 comma 1 DPR 309/1990 con sentenza della Corte
d'Appello di Bari divenuta irrevocabile il 4.10.2014 . Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ annullare il provvedimento di revoca della patente
1 nei confronti del sig. per effetto della sentenza della Parte_1
Corte Costituzionale n. 99 del 2020……in via subordinata si chiede che
l'on.le s.v. autorizzi il rilascio del nulla osta per l'ottenimento della patente di guida”.
Il nel costituirsi in giudizio ha eccepito il Controparte_2 difetto di giurisdizione in favore del G.A. e l'infondatezza della domanda.
Quanto al primo, ha eccepito che proprio in virtù dell'intervento – invocato dal - della Corte Costituzionale ( con sentenza n. Pt_1
22/2018) è stato ritenuto illegittimo l'automatismo della revoca della patente dettato dalla pregressa formulazione dell'art. 120 CdS ) l'attività della P.A. in sede di revoca della patente a seguito di condanna ex art. 73 DPR 309/90 è da ritenersi connotata da discrezionalità con la conseguenza che essa deve ritenersi sottoposta alla giurisdizione del G.A..
Quanto al merito ha eccepito che, anche a voler assegnare al G.O. tale scrutinio, il non ha offerto alcun elemento per consentire al Pt_1
Tribunale adìto di valutare nel merito se la avesse esercitato CP_1 correttamente il proprio operato cioè se avesse errato nel revocare la patente effettuando valutazioni infondate, lacunose o arbitrarie.
Ha chiesto il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 1274/2022, pubblicata il 30.5.2022, il Tribunale di
RE Annunziata ha affermato la giurisdizione del G.O. ed ha rigettato nel merito la domanda in quanto ha ritenuto che il non ha offerto Pt_1 allegazioni e prove atte a consentire al giudice adito di valutare, proprio essendo escluso ogni automatismo della revoca, la sussistenza e persistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 CdS anche in presenza e nonostante la riportata condanna penale. In particolare, il Tribunale non ha mancato il rilevare dagli atti che il si è limitato a Pt_1 riconnettere il proprio buon diritto all'annullamento del provvedimento prefettizio unicamente alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 120 ed ha affermato apoditticamente che la revoca della patente ha pregiudicato il suo diritto al lavoro senza nulla provare in merito alla propria asserita attività lavorativa. Ha inoltre respinto la domanda di rilascio del nulla osta in quanto pronunzia esorbitante dall'ambito di intervento del giudice, posto che, una volta decorso il termine di legge per richiedere il rilascio di una nuova patente, l'interessato era
2 abilitato a formulare tale istanza unicamente e direttamente agli organi competenti.
Con l'appello in esame, notificato l'8.12.2022, il ha richiesto Pt_1 la riforma della sentenza appellata, ritenuta viziata da “motivazione insufficiente” ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “ Modificare la statuizione di primo grado resa dal tribunale di torre annunziata in persona della dott. Ssa Barbato con sentenza n. 1274-2022 pubblicata il
30.5.2022 e per l'effetto voler annullare il provvedimento di revoca della patente nei confronti del sig. per effetto della sentenza Parte_1 della Corte Costituzionale n. 99 del 2020. In via subordinata voglia
l'on.le s.v. riformare la sentenza impugnata per effetto del motivo in ordine alla motivazione insufficiente della sentenza di prime cure. Qualora la s.v. non ritenga le censure precedenti assorbenti, in via subordinata, si chiede che l'on.les.v. autorizzi il rilascio del nulla osta per
l'ottenimento della patente di guida”.
Il ( e la sua articolazione territoriale Controparte_2 CP_1
non si è costituito;
all'udienza del 7.10.2025, la Corte ha
[...] dichiarato la contumacia della parte appellata e assegnato al il Pt_1 termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Nella comparsa conclusionale depositata il 3.12.2025 l'appellante ha ribadito le pregresse conclusioni ed allegato “ E' passato diverso tempo ed ha pienamente diritto ad ottenere quantomeno il nulla osta per evitare di essere fermato prima dell'esame di guida [ .…..] Il sig. Pt_1 pertanto si trova nella condizione in cui non può fruire dei benefici relativi al decorso del tempo. Si trova pertanto nella difficoltà assoluta relativa alla possibilità di trovare un lavoro e di trovare un impiego nella società. Sul punto si evidenzia anche che in via di autotutela finora non è riuscito ad ottenere la restituzione della patente di guida”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è palesemente inammissibile.
Si riportano di seguito le censure e le difese introdotte in atto di appello.
“ Il provvedimento non tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale.
3 Invero oltre alla sentenza della consulta n. 99 del 2020 si segnala sul punto Sul punto si segnala inoltre la sentenza del tar puglia sez. Seconda
n. 469 del 2021 che ha sancito il principio in virtu' del quale nell'ipotesi di revoca della patente di guida gia' conseguita ai fini del rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione (penale o di prevenzione) ed è sufficiente la constatazione del decorso del termine di tre anni.
L'art. 120 commi 2 e 3 del d.lgs. 285 del 1992 non prevede la necessità di alcun tipo di riabilitazione ne' per le pene accessorie ne' per la cessazione degli effetti pregiudizievoli e di quelli ulteriori preclusivi riferiti alle misure di prevenzione.
Infatti nel codice della strada quando il legislatore ha inteso subordinare la possibilità di ottenere una nuova patente di guida al conseguimento di un provvedimento riabilitativo lo ha sempre specificato testualmente.
Pertanto al sig. non occorre alcuna riabilitazione per poter Pt_1 riavere il proprio titolo di guida atteso che e' da considerarsi incostituzionale l'automatismo della revoca prefettizia.
Nel caso di specie inoltre il sig. sta patendo ancora oggi gli Pt_1 effetti di una condotta datata e pertanto il provvedimento che si impugna
e' caratterizzato senz'altro da eccesso di potere atteso che esplica i propri effetti ancora oggi.
Pertanto i sottoscritti Avvocati, stante quanto dedotto, esposto, richiamato e articolato
Con il presente atto impugnano il provvedimento di rigetto relativo all'istanza di revoca in autotutela del provvedimento di revoca relativamente alla pronuncia della Corte Costituzionale.
II. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
La sentenza di primo grado non tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale e non tiene conto del fatto che il si e' reso Pt_1 protagonista di un episodio sporadico.
E' passato diverso tempo ed ha pienamente diritto ad ottenere quantomeno il nulla osta per evitare di essere fermato prima dell'esame di guida.
4 Il sig. come prodotto anche nel giudizio di prime cure ha necessità Pt_1 del titolo di guida sia per potersi dedicare a trovare una collocazione lavorativa e sia per poter garantire un percorso di cure a sua figlia
Vienna.
Invero la sentenza resa dal tribunale di torre annunziata non tiene conto di quanto prospettato nel corso del giudizio.
Il sig pertanto si trova nella condizione in cui non può fruire Pt_1 dei benefici relativi al decorso del tempo. Si trova pertanto nella difficoltà assoluta relativa alla possibilità di trovare un lavoro e di trovare un impiego nella società.
Sul punto si evidenzia anche che in via di autotutela finora non e' riuscito ad ottenere la restituzione della patente di guida.
Pertanto la sentenza e' affetta da motivazione insufficiente e va riformata nel merito”.
E' evidente che l'atto di appello contiene, nella prima parte, la riproduzione pedissequa dell'atto introduttivo di primo grado e, nella seconda parte, allegazioni relative a circostanze, quali la condizione di salute della figlia del , ancorate a documenti depositati per la Pt_1 prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado nonché in appello contro il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c.,; in ogni sua parte, funditus, l'atto di appello non tiene conto in alcun modo della ratio decidendi adottata dal giudice di primo grado a sostegno della pronunzia di rigetto quindi non è idoneo a provocare la riforma della decisione di primo grado.
In altre parole l'appellante si è sottratto, violando il modello impugnatorio di cui all'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile ( anteriore alla riforma di cui al D.Lgs 149/2022), all'onere di sottoporre le parti della decisione non condivise a critica logica in modo da delimitare il thema decidendum ed evitare il passaggio in giudicato delle parti della decisione non attinte da tali critiche.
In proposito giova ricordare che il giudizio di appello ha natura impugnatoria e non rappresenta un nuovo giudizio, tant' è che il divieto di nova sancito dall'art. 345 cpc “riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo
5 grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo all' ordinamento processuale” (Cass., ord. 22 marzo 2022, n. 9211).
Nel caso in esame, non risponde a verità il fatto che il giudice di primo grado non abbia “tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale “; ne ha tenuto conto e l'ha condivisa, prova ne sia che ha respinto le eccezioni e le difese dell'Avvocatura distrettuale relative alla asserita legittimità dell'operato della , che aveva operato applicando l'automatismo CP_1 della revoca della patente, non più praticabile a seguito degli interventi del Giudice delle Leggi ( n. 22/2018 e n. 24/2022); questa parte della motivazione non è sottoposta a critica ed, anzi, travisata.
Non risponde a verità il fatto che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto delle emergenze processuali atte a consentire una valutazione nel merito del possesso di requisiti morali sufficienti a sostenere il buon diritto del a non vedersi revocata la patente di giuda;
il Pt_1 giudice di primo grado ha, viceversa, specificamente affermato di non aver avuto a disposizione alcun contributo probatorio del per procedere Pt_1 allo scrutinio nel merito dei circostanze fattuali in base alle quali ritenere la valutazione della a sostegno della revoca della CP_1 patente nei confronti di un condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del testo unico di cui al d.P.R. n. 309/1990, nel merito non condivisile;
tale parte della motivazione non è sottoposta a critica ed, anzi, travisata.
Si legge nella sentenza appellata “ Orbene posto che la revoca della patente, nei casi previsti dall' articolo 120 del Codice della strada non ha natura sanzionatoria né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei
“requisiti morali” prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione, sarebbe stato onere di parte attrice offrire al giudicante elementi alla luce dei quali poter pervenire ad una valutazione diversa da quella operata dalla ed atti a comprovare la sussistenza e CP_1 persistenza dei predetti requisiti morali nonostante la riportata condanna in sede penale. Tuttavia l'attore si è limitato a dedurre solo che alla luce della declaratoria di incostituzionalità della norma, avrebbe diritto di per sé alla revoca del provvedimento prefettizio impugnato e che il
6 mancato rilascio della patente di guida pregiudica il suo diritto al lavoro senza tuttavia offrire alcun riscontro probatorio all'assunto”.
La parte di motivazione riportata, con la quale il Tribunale ha superato anche la valenza della documentazione tardivamente prodotta, è perfettamente in linea con i principi generali in materia di onere della prova e con le gravi lacune di allegazione – prima che di prova - determinate dal in primo grado;
tale motivazione, che costituisce Pt_1 il cuore della pronunzia di rigetto, non è stata minimamente criticata con l'atto di appello ed è, pertanto, coperta da giudicato.
In definitiva, la domanda è stata rigettata per difetto di prova e non per le motivazioni reiterate in questa sede dall'appellante, riferite alle pronunzie di incostituzionalità sulle quali il Tribunale non si sarebbe espresso, circostanza non veridica;
ne consegue che le tematiche e le difese inserite in atto di appello non sono idonee logicamente e strutturalmente a determinare la riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole all'appellante. Ogni altra questione è superata.
Né a diversa declaratoria si perverrebbe se si volesse – e non lo si vuole
– superare l'inammissibilità a norma dell'art. 342 c.p.c.; in particolare, la documentazione assistenziale relativa alla posizione della figlia dell'appellante è stata prodotta in primo grado tardivamente ed irritualmente e non è coerente con le allegazioni di parte ricorrente effettuate nell'atto introduttivo di primo grado. Ed infatti, nel ricorso il ha riconnesso il proprio diritto alla revoca del provvedimento Pt_1 amministrativo unicamente al fatto di non aver impugnato l'atto amministrativo tempestivamente “ nelle sedi opportune” e di essere genericamente pregiudicato nella propria libertà di circolazione, anche allo scopo di lavorare e di sostenere la propria famiglia. Nessun documento ha prodotto contestualmente al deposito del ricorso né nella fase istruttoria. Solo a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.4.2022, violando il provvedimento con il quale il
Tribunale aveva fissato l'udienza cartolare con termine per note contenenti le sole conclusioni, ha trattato per la prima volta il tema delle esigenze di salute della figlia ed ha prodotto documentazione attestante che la minore - necessitante di terapia Persona_1 logopedistica - aveva frequentato un centro specialistico negli anni anteriori al deposito del ricorso dinanzi al Tribunale. A parte
7 l'irrilevanza probatoria della documentazione, il deposito della stessa
è avvenuto in violazione di una decadenza processuale già maturata con la conseguenza che la stessa documentazione, prodotta in appello, concretizza la violazione dei divieti di nova dettati dall'art. 345
c.p.c. ( per le nuove prove, comma 3 ).
La pronunzia di inammissibilità travolge anche la domanda subordinata di
“rilascio del nulla osta per l'ottenimento della patente di guida” ( così nell'atto introduttivo), richiesta che, comunque, collide logicamente con quanto affermato in comparsa conclusionale e, cioè, che il Pt_1 avrebbe in corso una procedura per il rilascio della patente, dovendo sostenere l'esame di guida.
In sintesi, l'appello è del tutto inammissibile.
Non si provvede al governo delle spese del grado, stante la contumacia della parte vittoriosa.
Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del – contumace Controparte_3
- avverso la sentenza del Tribunale di RE Annunziata n. 1274/2022 del 30.5.2022 così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello.
b) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente estensore
ER IN
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. ER IN Presidente rel. est.
dott. Paolo Celentano Consigliere
dott. ER di Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5309 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2022 , avente ad oggetto: annullamento del provvedimento di revoca della patente di giuda
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato GIOVANNI SICIGNANO ( c.f. in virtù di C.F._2 procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
quale articolazione territoriale del Controparte_1 [...]
- ( c.f. ) in persona del l.r.p.t. CP_2 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e CONCLUSIONI dell'appellante
Emerge dagli atti che, con un ricorso notificato il 2.6.2021, l'odierno appellante ha riassunto una domanda formulata nei confronti della oggetto della declaratoria di incompetenza per Controparte_1 materia di cui alla sentenza n. 2897/2020 del GdP di Gragnano, con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento adottato il 2.10.2017, a lui notificato presso la casa circondariale di Poggioreale il 23.10.2017, con il quale gli era stata revocata la patente di giuda, siccome condannato per violazione dell'art. 73 comma 1 DPR 309/1990 con sentenza della Corte
d'Appello di Bari divenuta irrevocabile il 4.10.2014 . Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ annullare il provvedimento di revoca della patente
1 nei confronti del sig. per effetto della sentenza della Parte_1
Corte Costituzionale n. 99 del 2020……in via subordinata si chiede che
l'on.le s.v. autorizzi il rilascio del nulla osta per l'ottenimento della patente di guida”.
Il nel costituirsi in giudizio ha eccepito il Controparte_2 difetto di giurisdizione in favore del G.A. e l'infondatezza della domanda.
Quanto al primo, ha eccepito che proprio in virtù dell'intervento – invocato dal - della Corte Costituzionale ( con sentenza n. Pt_1
22/2018) è stato ritenuto illegittimo l'automatismo della revoca della patente dettato dalla pregressa formulazione dell'art. 120 CdS ) l'attività della P.A. in sede di revoca della patente a seguito di condanna ex art. 73 DPR 309/90 è da ritenersi connotata da discrezionalità con la conseguenza che essa deve ritenersi sottoposta alla giurisdizione del G.A..
Quanto al merito ha eccepito che, anche a voler assegnare al G.O. tale scrutinio, il non ha offerto alcun elemento per consentire al Pt_1
Tribunale adìto di valutare nel merito se la avesse esercitato CP_1 correttamente il proprio operato cioè se avesse errato nel revocare la patente effettuando valutazioni infondate, lacunose o arbitrarie.
Ha chiesto il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 1274/2022, pubblicata il 30.5.2022, il Tribunale di
RE Annunziata ha affermato la giurisdizione del G.O. ed ha rigettato nel merito la domanda in quanto ha ritenuto che il non ha offerto Pt_1 allegazioni e prove atte a consentire al giudice adito di valutare, proprio essendo escluso ogni automatismo della revoca, la sussistenza e persistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120 CdS anche in presenza e nonostante la riportata condanna penale. In particolare, il Tribunale non ha mancato il rilevare dagli atti che il si è limitato a Pt_1 riconnettere il proprio buon diritto all'annullamento del provvedimento prefettizio unicamente alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 120 ed ha affermato apoditticamente che la revoca della patente ha pregiudicato il suo diritto al lavoro senza nulla provare in merito alla propria asserita attività lavorativa. Ha inoltre respinto la domanda di rilascio del nulla osta in quanto pronunzia esorbitante dall'ambito di intervento del giudice, posto che, una volta decorso il termine di legge per richiedere il rilascio di una nuova patente, l'interessato era
2 abilitato a formulare tale istanza unicamente e direttamente agli organi competenti.
Con l'appello in esame, notificato l'8.12.2022, il ha richiesto Pt_1 la riforma della sentenza appellata, ritenuta viziata da “motivazione insufficiente” ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “ Modificare la statuizione di primo grado resa dal tribunale di torre annunziata in persona della dott. Ssa Barbato con sentenza n. 1274-2022 pubblicata il
30.5.2022 e per l'effetto voler annullare il provvedimento di revoca della patente nei confronti del sig. per effetto della sentenza Parte_1 della Corte Costituzionale n. 99 del 2020. In via subordinata voglia
l'on.le s.v. riformare la sentenza impugnata per effetto del motivo in ordine alla motivazione insufficiente della sentenza di prime cure. Qualora la s.v. non ritenga le censure precedenti assorbenti, in via subordinata, si chiede che l'on.les.v. autorizzi il rilascio del nulla osta per
l'ottenimento della patente di guida”.
Il ( e la sua articolazione territoriale Controparte_2 CP_1
non si è costituito;
all'udienza del 7.10.2025, la Corte ha
[...] dichiarato la contumacia della parte appellata e assegnato al il Pt_1 termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Nella comparsa conclusionale depositata il 3.12.2025 l'appellante ha ribadito le pregresse conclusioni ed allegato “ E' passato diverso tempo ed ha pienamente diritto ad ottenere quantomeno il nulla osta per evitare di essere fermato prima dell'esame di guida [ .…..] Il sig. Pt_1 pertanto si trova nella condizione in cui non può fruire dei benefici relativi al decorso del tempo. Si trova pertanto nella difficoltà assoluta relativa alla possibilità di trovare un lavoro e di trovare un impiego nella società. Sul punto si evidenzia anche che in via di autotutela finora non è riuscito ad ottenere la restituzione della patente di guida”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è palesemente inammissibile.
Si riportano di seguito le censure e le difese introdotte in atto di appello.
“ Il provvedimento non tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale.
3 Invero oltre alla sentenza della consulta n. 99 del 2020 si segnala sul punto Sul punto si segnala inoltre la sentenza del tar puglia sez. Seconda
n. 469 del 2021 che ha sancito il principio in virtu' del quale nell'ipotesi di revoca della patente di guida gia' conseguita ai fini del rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione (penale o di prevenzione) ed è sufficiente la constatazione del decorso del termine di tre anni.
L'art. 120 commi 2 e 3 del d.lgs. 285 del 1992 non prevede la necessità di alcun tipo di riabilitazione ne' per le pene accessorie ne' per la cessazione degli effetti pregiudizievoli e di quelli ulteriori preclusivi riferiti alle misure di prevenzione.
Infatti nel codice della strada quando il legislatore ha inteso subordinare la possibilità di ottenere una nuova patente di guida al conseguimento di un provvedimento riabilitativo lo ha sempre specificato testualmente.
Pertanto al sig. non occorre alcuna riabilitazione per poter Pt_1 riavere il proprio titolo di guida atteso che e' da considerarsi incostituzionale l'automatismo della revoca prefettizia.
Nel caso di specie inoltre il sig. sta patendo ancora oggi gli Pt_1 effetti di una condotta datata e pertanto il provvedimento che si impugna
e' caratterizzato senz'altro da eccesso di potere atteso che esplica i propri effetti ancora oggi.
Pertanto i sottoscritti Avvocati, stante quanto dedotto, esposto, richiamato e articolato
Con il presente atto impugnano il provvedimento di rigetto relativo all'istanza di revoca in autotutela del provvedimento di revoca relativamente alla pronuncia della Corte Costituzionale.
II. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
La sentenza di primo grado non tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale e non tiene conto del fatto che il si e' reso Pt_1 protagonista di un episodio sporadico.
E' passato diverso tempo ed ha pienamente diritto ad ottenere quantomeno il nulla osta per evitare di essere fermato prima dell'esame di guida.
4 Il sig. come prodotto anche nel giudizio di prime cure ha necessità Pt_1 del titolo di guida sia per potersi dedicare a trovare una collocazione lavorativa e sia per poter garantire un percorso di cure a sua figlia
Vienna.
Invero la sentenza resa dal tribunale di torre annunziata non tiene conto di quanto prospettato nel corso del giudizio.
Il sig pertanto si trova nella condizione in cui non può fruire Pt_1 dei benefici relativi al decorso del tempo. Si trova pertanto nella difficoltà assoluta relativa alla possibilità di trovare un lavoro e di trovare un impiego nella società.
Sul punto si evidenzia anche che in via di autotutela finora non e' riuscito ad ottenere la restituzione della patente di guida.
Pertanto la sentenza e' affetta da motivazione insufficiente e va riformata nel merito”.
E' evidente che l'atto di appello contiene, nella prima parte, la riproduzione pedissequa dell'atto introduttivo di primo grado e, nella seconda parte, allegazioni relative a circostanze, quali la condizione di salute della figlia del , ancorate a documenti depositati per la Pt_1 prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado nonché in appello contro il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c.,; in ogni sua parte, funditus, l'atto di appello non tiene conto in alcun modo della ratio decidendi adottata dal giudice di primo grado a sostegno della pronunzia di rigetto quindi non è idoneo a provocare la riforma della decisione di primo grado.
In altre parole l'appellante si è sottratto, violando il modello impugnatorio di cui all'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile ( anteriore alla riforma di cui al D.Lgs 149/2022), all'onere di sottoporre le parti della decisione non condivise a critica logica in modo da delimitare il thema decidendum ed evitare il passaggio in giudicato delle parti della decisione non attinte da tali critiche.
In proposito giova ricordare che il giudizio di appello ha natura impugnatoria e non rappresenta un nuovo giudizio, tant' è che il divieto di nova sancito dall'art. 345 cpc “riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo
5 grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo all' ordinamento processuale” (Cass., ord. 22 marzo 2022, n. 9211).
Nel caso in esame, non risponde a verità il fatto che il giudice di primo grado non abbia “tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale “; ne ha tenuto conto e l'ha condivisa, prova ne sia che ha respinto le eccezioni e le difese dell'Avvocatura distrettuale relative alla asserita legittimità dell'operato della , che aveva operato applicando l'automatismo CP_1 della revoca della patente, non più praticabile a seguito degli interventi del Giudice delle Leggi ( n. 22/2018 e n. 24/2022); questa parte della motivazione non è sottoposta a critica ed, anzi, travisata.
Non risponde a verità il fatto che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto delle emergenze processuali atte a consentire una valutazione nel merito del possesso di requisiti morali sufficienti a sostenere il buon diritto del a non vedersi revocata la patente di giuda;
il Pt_1 giudice di primo grado ha, viceversa, specificamente affermato di non aver avuto a disposizione alcun contributo probatorio del per procedere Pt_1 allo scrutinio nel merito dei circostanze fattuali in base alle quali ritenere la valutazione della a sostegno della revoca della CP_1 patente nei confronti di un condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del testo unico di cui al d.P.R. n. 309/1990, nel merito non condivisile;
tale parte della motivazione non è sottoposta a critica ed, anzi, travisata.
Si legge nella sentenza appellata “ Orbene posto che la revoca della patente, nei casi previsti dall' articolo 120 del Codice della strada non ha natura sanzionatoria né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei
“requisiti morali” prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione, sarebbe stato onere di parte attrice offrire al giudicante elementi alla luce dei quali poter pervenire ad una valutazione diversa da quella operata dalla ed atti a comprovare la sussistenza e CP_1 persistenza dei predetti requisiti morali nonostante la riportata condanna in sede penale. Tuttavia l'attore si è limitato a dedurre solo che alla luce della declaratoria di incostituzionalità della norma, avrebbe diritto di per sé alla revoca del provvedimento prefettizio impugnato e che il
6 mancato rilascio della patente di guida pregiudica il suo diritto al lavoro senza tuttavia offrire alcun riscontro probatorio all'assunto”.
La parte di motivazione riportata, con la quale il Tribunale ha superato anche la valenza della documentazione tardivamente prodotta, è perfettamente in linea con i principi generali in materia di onere della prova e con le gravi lacune di allegazione – prima che di prova - determinate dal in primo grado;
tale motivazione, che costituisce Pt_1 il cuore della pronunzia di rigetto, non è stata minimamente criticata con l'atto di appello ed è, pertanto, coperta da giudicato.
In definitiva, la domanda è stata rigettata per difetto di prova e non per le motivazioni reiterate in questa sede dall'appellante, riferite alle pronunzie di incostituzionalità sulle quali il Tribunale non si sarebbe espresso, circostanza non veridica;
ne consegue che le tematiche e le difese inserite in atto di appello non sono idonee logicamente e strutturalmente a determinare la riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole all'appellante. Ogni altra questione è superata.
Né a diversa declaratoria si perverrebbe se si volesse – e non lo si vuole
– superare l'inammissibilità a norma dell'art. 342 c.p.c.; in particolare, la documentazione assistenziale relativa alla posizione della figlia dell'appellante è stata prodotta in primo grado tardivamente ed irritualmente e non è coerente con le allegazioni di parte ricorrente effettuate nell'atto introduttivo di primo grado. Ed infatti, nel ricorso il ha riconnesso il proprio diritto alla revoca del provvedimento Pt_1 amministrativo unicamente al fatto di non aver impugnato l'atto amministrativo tempestivamente “ nelle sedi opportune” e di essere genericamente pregiudicato nella propria libertà di circolazione, anche allo scopo di lavorare e di sostenere la propria famiglia. Nessun documento ha prodotto contestualmente al deposito del ricorso né nella fase istruttoria. Solo a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.4.2022, violando il provvedimento con il quale il
Tribunale aveva fissato l'udienza cartolare con termine per note contenenti le sole conclusioni, ha trattato per la prima volta il tema delle esigenze di salute della figlia ed ha prodotto documentazione attestante che la minore - necessitante di terapia Persona_1 logopedistica - aveva frequentato un centro specialistico negli anni anteriori al deposito del ricorso dinanzi al Tribunale. A parte
7 l'irrilevanza probatoria della documentazione, il deposito della stessa
è avvenuto in violazione di una decadenza processuale già maturata con la conseguenza che la stessa documentazione, prodotta in appello, concretizza la violazione dei divieti di nova dettati dall'art. 345
c.p.c. ( per le nuove prove, comma 3 ).
La pronunzia di inammissibilità travolge anche la domanda subordinata di
“rilascio del nulla osta per l'ottenimento della patente di guida” ( così nell'atto introduttivo), richiesta che, comunque, collide logicamente con quanto affermato in comparsa conclusionale e, cioè, che il Pt_1 avrebbe in corso una procedura per il rilascio della patente, dovendo sostenere l'esame di guida.
In sintesi, l'appello è del tutto inammissibile.
Non si provvede al governo delle spese del grado, stante la contumacia della parte vittoriosa.
Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del – contumace Controparte_3
- avverso la sentenza del Tribunale di RE Annunziata n. 1274/2022 del 30.5.2022 così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello.
b) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente estensore
ER IN
8